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Codice di procedura penale

Art. 650 c.p.p. - Esecutività delle sentenze e dei decreti penali

1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.


2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione.

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