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Codice di procedura penale

Art. 696-nonies c.p.p. - Impugnazioni

1. Le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.


2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.


3. Non è ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'articolo 696-quinquies.


4. L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.

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