top of page

Codice di procedura penale

Art. 702 c.p.p. - Intervento dello Stato richiedente

1. A condizione di reciprocità, lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.


bottom of page