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Codice di procedura penale

Art. 706 c.p.p. - Ricorso per cassazione

1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello Stato richiedente. La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.


2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.

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