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Codice Penale

Art. 609-bis c.p. - Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.


Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:


1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;


2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.


Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

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