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Contestazione suppletiva e bancarotta fraudolenta: legittimità e limiti del giudizio abbreviato (Cass. Pen. n. 11214/2025)

bancarotta

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11214/2025, ribadisce che la contestazione suppletiva nel giudizio abbreviato può essere validamente formulata anche se l’imputato non ha prestato consenso, purché siano già emersi elementi sufficienti durante il dibattimento a fondare la nuova imputazione.


Il fatto

La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 21 febbraio 2024, aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Crotone, che aveva condannato M. e N. per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e impropria da operazioni dolose.

Mentre M. veniva prosciolto dall’imputazione di bancarotta fraudolenta impropria per non aver commesso il fatto, N., amministratore unico fino al 2010 e poi amministratore di fatto della "A. s.r.l.", veniva ritenuto responsabile per aver distratto beni e somme di denaro in favore di società riconducibili ai familiari e per aver distrutto le scritture contabili della società.


La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di N., affermando che:

  • La contestazione suppletiva è valida anche senza il consenso dell’imputato, se i fatti emergono dagli atti già acquisiti nel dibattimento, come nel caso delle fatture per operazioni inesistenti rilevate dal curatore fallimentare.

  • Non rileva la circostanza che il verbale della Guardia di Finanza sia stato acquisito successivamente alla contestazione suppletiva.

  • L’integrazione probatoria d’ufficio, prevista dall’art. 441, comma 5, c.p.p., è legittima anche nel giudizio abbreviato, purché non sia volta a esplorare itinerari probatori estranei agli atti già acquisiti.

  • La qualità di amministratore di fatto può essere riconosciuta anche sulla base di una gestione significativa e continua della società, pur senza il possesso formale della carica.


Il principio di diritto

La Corte di Cassazione chiarisce che nel giudizio abbreviato la contestazione suppletiva non richiede il consenso dell’imputato qualora sia fondata su elementi già presenti nel fascicolo dibattimentale. Inoltre, il potere di integrazione probatoria d’ufficio è legittimamente esercitato per completare prove già iniziate e non per acquisire nuove prove estranee al procedimento.

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