La massima
In tema di diffamazione, nell'ambito delle trasmissioni dedicate al c.d. “gossip”, caratterizzate dalla spettacolarizzazione del pettegolezzo, i limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della continenza espressiva, immanenti all'esercizio del diritto di critica, assumono una maggiore elasticità in considerazione del contesto dialettico nel quale si sono realizzate le condotte e, in particolare, il parametro dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che in siffatte trasmissioni ruota attorno alla curiosità determinata dalla vita privata di personaggi noti, deve necessariamente ampliarsi, tenendo in considerazione anche la scelta dell'interessato di partecipare a siffatti dibattiti, che implica la volontaria esposizione al pericolo che vengano colpiti da critica anche aspetti della sfera personale ulteriori rispetto a quelli che egli ha deciso di rendere noti; mentre la continenza espressiva deve valutarsi secondo i parametri propri della critica di costume, che consente toni anche sferzanti, purché non gratuiti e pertinenti al fatto narrato e al concetto da esprimere (Cassazione penale sez. V - 20/03/2019, n. 32829).
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La sentenza integrale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 novembre 2018 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronunzia del Tribunale della stessa città con la quale M.D., D.N.C. e P.C. erano stati condannati per i reati di diffamazione loro rispettivamente ascritti.
1.1. In particolare, a M.D. erano state contestate più condotte di diffamazione realizzatesi intervenendo nel corso di due puntate della trasmissione televisiva "(OMISSIS)", durante le quali offendeva la reputazione di C.G., accusandolo di aver rubato le sue carte di credito e di averle utilizzate a sua insaputa.
1.2. Tutti gli imputati erano stati accusati di aver offeso la reputazione della suddetta persona offesa perchè, con i rispettivi interventi nel corso della medesima trasmissione televisiva, avevano affermato che il C. aveva percepito denaro per partecipare a manifestazioni organizzate con finalità di beneficenza.
2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, ciascuno con atto sottoscritto dal proprio difensore.
3. Il ricorso dell'imputato M.D. è affidato a due motivi.
3.1. Con il primo, si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 594 e 595 c.p..
Si sostiene in particolare che il giudice di secondo grado abbia erroneamente ricondotto il fatto all'ipotesi di cui all'art. 595 c.p.; le frasi offensive erano state infatti proferite anche durante la puntata del (OMISSIS), alla quale la persona offesa aveva partecipato mediante collegamento telefonico in diretta. Per tale motivo, essa doveva essere considerata presente e, conseguentemente, il reato ascritto al ricorrente avrebbe dovuto essere riqualificato come ingiuria.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di penale responsabilità.
Si osserva infatti che le argomentazioni del giudice di secondo grado - il quale ha ritenuto che le frasi fossero state pronunziate "disgiuntamente, anche sotto il profilo temporale, dall'intervento del C." - appaiono frutto del travisamento delle risultanze probatorie.
Dalle registrazioni delle trasmissioni e dalle deposizioni della stessa persona offesa emergerebbe infatti che le frasi offensive erano state pronunziate in presenza di quest'ultima.
4. Il ricorso formulato nell'interesse di D.N.C. consta di due motivi.
4.1. Con il primo si lamenta violazione di legge con riferimento alla validità della querela presentata dalla persona offesa.
Già con l'atto di appello si era infatti evidenziato come la querela fosse stata sottoscritta dal querelante, con firma autenticata dal difensore; tale autentica veniva tuttavia effettuata in assenza di una procura speciale ritualmente conferita.
La procura speciale, sebbene fisicamente connessa all'atto di querela, non poteva ritenersi conferita con riferimento ai fatti per cui si procede, recando una data antecedente alla commissione del reato; si evidenzia in proposito che l'art. 122 c.p.p., richiede che la procura speciale contenga "la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce".
Si osserva inoltre che, anche a voler ritenere valida la procura speciale conferita, l'autorità che ha ricevuto la querela ha omesso di identificare compiutamente il depositante, dovendosi anche sotto tale profilo ritenere che la querela non sia stata validamente presentata.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono vizi motivazionali.
La Corte di Appello avrebbe infatti omesso di rispondere a specifiche censure formulate con l'atto di appello; prima fra tutte, quella relativa alla validità della querela.
Il giudice di secondo grado avrebbe inoltre errato nell'operare un mero rinvio alla sentenza del Tribunale con riguardo alle dichiarazioni del teste MA., le quali, fungendo da riscontro alle dichiarazioni della parte civile, si presentavano invece decisive.
La Corte territoriale avrebbe inoltre immotivatamente rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con cui si chiedeva di disporre una consulenza tecnica sul DVD contenente la registrazione della puntata, nonchè l'esame della teste D.C., detta B. (ovvero della conduttrice del programma televisivo).
Il giudice di appello avrebbe inoltre omesso di rispondere alle doglianze difensive in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, valorizzando i precedenti penali dell'imputato senza spiegare per quale ragione questi abbiano influito sulla valutazione della sua personalità.
5. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato P.C. è articolato in due motivi.
5.1. Con il primo si deduce violazione di legge in relazione alla validità della querela presentata dalla persona offesa.
Il ricorrente censura la sentenza di secondo grado, formulando doglianze il cui contenuto risulta integralmente sovrapponibile a quelle svolte nell'interesse dei coimputato D.N..
5.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano vizi motivazionali, attraverso rilievi coincidenti, anche in questo caso, con quelli svolti nell'interesse dell'imputato D.N. quanto alla validità della querela, alle dichiarazioni del teste MA., nonchè all'immotivato rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
6. Con memoria depositata in data 5 marzo 2019, la parte civile C.G. ha evidenziato l'infondatezza dei motivi di ricorso presentati nell'interesse degli imputati e ne ha richiesto il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per le ragioni e nei termini qui di seguito indicati.
1. In primo luogo va esaminata la questione relativa alla validità della querela.
1.1. Così come evidenziato anche nella sentenza impugnata e verificato da questa Corte con il controllo degli atti (data la natura anche processuale della deduzione difensiva), la querela è stata sottoscritta dal C. e la sua firma è stata autenticata dal difensore.
Nella parte finale dell'atto si legge: "si delega l'avvocato Piero MONGELLI del foro di Lecce, difensore di fiducia come da atto di nomina in calce alla presente querela, al deposito del presente esposto denuncia-querela anche a mezzo di collaboratori di studio".
La querela risulta depositata presso la Procura di Lecce in data 4 maggio 2011 da un collaboratore di studio del difensore avv. Piero MONGELLI, come da attestazione a firma del cancelliere che ha ricevuto l'atto.
All'atto di querela risulta allegata una procura e, come rilevato anche dai giudici di merito, è evidente che la data del 10 febbraio 2011 è frutto di refuso, mentre è certa la data del timbro apposto dal cancelliere in occasione della presentazione dello stesso atto presso la Procura di Lecce.
1.2. Risultano quindi manifestamente infondate le censure proposte dai ricorrenti. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che la querela sottoscritta con firma autenticata dai difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dai proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. Ne consegue che, in tal caso, il conferimento al difensore dell'incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255583). E, ancor prima, era stato affermato che, in tema di presentazione dell'atto di querela, è valida l'autenticazione della firma del querelante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato nominato formalmente, sempre che la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell'atto di querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato ia sottoscrizione (Sez. U, n. 26549 del 11/07/2006, Scafi ed altri, Rv. 23397401).
2. Passando all'esame dei profili afferenti la sussistenza dei reati ascritti, vanno fatti dei brevi cenni sulla ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di merito e, in particolare, dalla sentenza di primo Grado, nella quale sono riportate anche le trascrizioni dei dialoghi avvenuti durante le trasmissioni televisive indicate nei capi di imputazione.
Infatti, occorre contestualizzare le espressioni usate dagli imputati, secondo quanto emerge dagli stessi capi di imputazione, dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, alla quale la motivazione della Corte territoriale ha fatto in buona parte rinvio per relationem.
Giova, in proposito, ribadire che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività delle frasi che si assumono lesive dell'altrui reputazione, perchè è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, P.G., P.C. in proc. Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio e altro, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv. 233749).
2.1. Risulta che il C., personaggio diventato famoso per il suo ruolo di "(OMISSIS)" nella trasmissione di (OMISSIS) "(OMISSIS)", era stato invitato alla puntata del programma "(OMISSIS)" - condotta dalla presentatrice D.C. (detta B.) - del (OMISSIS), partecipando alla conversazione svoltasi durante la rubrica intitolata "gossip a tutti i costi" (pag. 3 della sentenza di primo grado).
La discussione, avviata dalla D., era partita dal commento di uno scherzo organizzato dal programma televisivo "(OMISSIS)", durante il quale il C. aveva parlato dei suoi rapporti con M.D. (detto L.), che era stato per un certo periodo il suo manager.
Ne nasceva uno scontro dialettico tra quest'ultimo e il fotografo S.M., anche lui ospite della stessa puntata, il quale sosteneva che dalla visione del filmato relativo al suddetto scherzo emergeva come il C. avesse ripetutamente offeso M.L..
I due continuavano a litigare rivolgendosi accuse reciproche, finchè la conduttrice li interrompeva introducendo altri argomenti. Ad un certo punto, però, la D. faceva presente che M. era in collegamento telefonico e, dopo averlo introdotto, gli diceva che aveva "diritto di replica" essendo stato "chiamato in causa".
Durante l'intervento telefonico il M., risentito per le offese formulate dal C. durante la trasmissione "(OMISSIS)", lo accusava di aver rubato le sue carte di credito, nel periodo in cui lo stesso era stato ospite presso la sua abitazione, e di averle utilizzate a sua insaputa.
Ne scaturiva un vivace colloquio tra i due, durante il quale essi si offendevano reciprocamente, anche durante la fase "fuori onda" (si veda la trascrizione riportata a pagg. 4 - 8 della sentenza di primo grado).
2.2. Così ricostruiti i fatti relativi alla puntata del (OMISSIS), risultano fondate le censure proposte nell'interesse del M. quanto alla qualificazione giuridica della condotta dallo stesso tenuta durante la trasmissione del (OMISSIS).
E' evidente che le offese in questione sono state rivolte dal M. al C. alla presenza di quest'ultimo, addirittura nel corso di un colloquio diretto tra i due, sicchè non sussistono dubbi sulla configurabilità della sola fattispecie di ingiuria, non più penalmente rilevante in conseguenza della riforma introdotta con il D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 7.
Invero, con l'art. 1, del citato decreto il reato di ingiuria è stato integralmente depenalizzato e, in suo luogo, l'ordinamento ora prevede un illecito civile, disciplinato dall'art. 4, comma 1, lett. a) dello stesso decreto, secondo cui soggiace ad una sanzione pecuniaria chi offende l'onore o il decoro di una persona "presente", ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Ai sensi dell'art. 3 del decreto tali fatti, se dolosi, obbligano anche alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili.
Giova ricordare, pure, che l'abrogato art. 594 c.p., vigente all'epoca dei fatti oggetto di disamina, al comma 1 contemplava l'ipotesi dell'offesa arrecata ad una persona "presente";
e il comma 2 assoggettava alla stessa sanzione l'offesa dell'onore o del decoro arrecata "a distanza", ossia con comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti e disegni diretti alla persona offesa. Il comma 4, contemplava, infine, un'aggravante nel caso in cui - come quello di specie - l'offesa fosse commessa in presenza di più persone.
2.3. Orbene, è incontroverso che la fattispecie dell'ingiuria privilegi come elemento distintivo rispetto al delitto di diffamazione il requisito della "presenza" della persona offesa, rimanendo irrilevante il fatto che contestualmente le offese siano percepite anche da terzi e, in particolare, da un numero indeterminato di persone qual è il pubblico televisivo.
D'altronde, proprio la circostanza della contestualità di percezione da parte della persona offesa e dei terzi è dirimente per qualificare correttamente il fatto; mentre con riferimento alla prima ipotesi l'espressione offensiva è utilizzata dall'agente alla presenza della persona offesa, la seconda ipotesi è caratterizzata dalla comunicazione con persone diverse dall'offeso, il quale non è presente al compimento dell'atto lesivo della sua reputazione (sul requisito della "contestualità" si vedano Sez. 5, n. 18919 del 15/03/2016, Laganà, Rv. 26682701; Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, P.M. in proc. Nastro, Rv. 25404401).
Va infine considerato che è la "assenza" ad impedire al soggetto passivo di replicare immediatamente all'offesa e, quindi, a giustificare la maggiore gravità della fattispecie della diffamazione rispetto a quella dell'ingiuria.
2.4. Come si è visto, nella specie, il C. non solo ha avuto modo di replicare alle offese dei M. ma lo ha fatto, offendendolo, a sua volta, con una serie di accuse in relazione al suo operato come manager di personaggi dello spettacolo televisivo e con espressioni che possono leggersi proprio nelle trascrizioni riportate nella sentenza di primo grado ("sei vergognoso", "sei ridicolo" e altre similari).
Nè può argomentarsi diversamente enfatizzando la circostanza che il M. non fosse presente nello stesso luogo dove era la persona offesa e che abbia interloquito con quest'ultima solo telefonicamente. E' incontroverso, infatti, che il concetto di "presenza" implica necessariamente o la presenza fisica, in unità di tempo e luogo, di offeso e spettatori o almeno una situazione ad essa equiparabile, realizzata per esempio con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici, quali il cellulare, la call conference, l'audioconferenza o la videoconferenza (si veda in proposito anche Sez. 5, n, 34484 del 06/07/2018, Badalotti, in motivazione).
Nella specie, però, il C. era fisicamente presente nello studio televisivo durante la telefonata del M. e, pertanto, egli è stato in grado di percepire direttamente le affermazioni dello stesso, tanto da interloquire con lui e - come si è detto - offenderlo a sua volta.
E', allora, evidente il vizio motivazionale in cui è incorsa la Corte territoriale laddove, al fine di escludere la fondatezza dello specifico motivo di gravame circa la riqualificazione del fatto in ingiuria, afferma, in una valutazione complessiva degli episodi accaduti in data (OMISSIS) e in data (OMISSIS), che "quelle frasi sono state oltretutto proditoriamente pronunziate disgiuntamente, anche sotto il profilo temporale, dall'intervento del C.... così da raffigurarsi senz'altro il reato di diffamazione, nei termini con cui è stato correttamente contestato, e non invece quello dell'ingiuria" (pag. 7 del provvedimento impugnato).
2.5. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio nei confronti di M.D. perchè il fatto commesso in data (OMISSIS) non è più previsto dalla legge come reato.
3. In relazione agli episodi accaduti il (OMISSIS) vanno fatte delle diverse e più articolate considerazioni.
3.1. I fatti sono stati ricostruiti nella sentenza di primo grado sempre riportando la trascrizione di quanto accaduto nella trasmissione televisiva, nella quale la D. aveva dato conto, nella presentazione, che sarebbe intervenuto M.L., con alcuni "testimoni", proprio per parlare ancora del litigio tra lo stesso M. e il C..
Il M., quindi, durante l'intervista da parte della conduttrice, ha ribadito le accuse già formulate in precedenza nei confronti del C. (ovvero quelle relative al tradimento del rapporto di fiducia instaurato durante il periodo in cui lo aveva ospitato a casa), riferendo che non ne aveva mai voluto parlare prima in pubblico ma che si era sentito autorizzato a farlo dopo aver visto la puntata del programma "(OMISSIS)" e aver sentito le offese del C..
La D. ha mandato in onda la parte del servizio cui aveva fatto riferimento il M. e anche di tale registrazione v'è la trascrizione in atti. In sostanza il C., parlando con una ragazza, sottolineando più volte l'omosessualità del M. ("tu considera che lui è come fosse una donna no?"), gli aveva attribuito dei comportamenti di molestie nei suoi confronti ("Quindi ti mette le mani e poi ti chiede di fare cose e allora poichè lo sono fumino..."), tanto da costringerlo ad andare via da casa sua e a interrompere anche i rapporti professionali; aveva peraltro aggiunto che il M. aveva trattenuto delle somme di denaro che gli spettavano (pag. 9 della sentenza di primo grado).
L'intervista con M. è poi proseguita con ulteriori commenti su quanto accaduto nella puntata precedente e sulle offese che il C. aveva a sua volta proferito in danno del M., anche durante la registrazione dei colloquio tra i due avvenuto fuori - onda.
3.2. Inquadrata così la vicenda, deve rilevarsi l'errore dei giudici di merito che hanno escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 599 c.p., comma 2.
E' noto che la causa di non punibilità prevista da tale norma ricorra allorquando le espressioni diffamatorie siano pronunciate quale reazione ad un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso. E, in proposito, è bene premettere che, a differenza dell'attenuante della provocazione prevista dall'art. 62 c.p., n. 4, la quale rileva solo obiettivamente, la causa di non punibilità di cui all'art. 599 c.p., può essere riconosciuta anche a livello putativo, ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 4, (Sez. 5, n. 37950 del 20/06/2017, P.C. in proc. Battei, Rv. 27078901).
Quanto al profilo temporale, poi, deve rilevarsi come, ai fini del riconoscimento della provocazione ex art. 599 c.p., non sia necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l'offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finchè duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio (Sez. 1, n. 48859 del 07/10/2015, Pisano, Rv. 26522001). Infatti, il concetto di "immediatezza", espresso dall'art. 599 c.p., comma 2, tramite la locuzione avverbiale "subito dopo", deve essere inteso non in senso assoluto, bensì in senso relativo; si deve tener conto della situazione concreta e delle modalità della reazione, non potendosi esigere la contemporaneità del comportamento reattivo rispetto al fatto ingiusto altrui, in quanto essa finirebbe per limitare la sfera di applicazione della norma in questione e per frustrarne la ratio, occorrendo comunque che l'azione reattiva sia portata a termine persistendo l'accecamento dello stato d'ira provocato dal fatto ingiusto altrui e che tra l'insorgere della reazione e tale fatto sussista una reale contiguità temporale, senza che occorra che la reazione sia istantanea (Sez. 5, n. 30502 del 16/05/2013, Quaretti, Rv. 257700; Sez. 5, n. 8097 del 11/01/2007, Franciosi, Rv. 236541; Sez. 5, n. 13735 del 19/04/2006, Moncalvo, Rv. 233986).
3.3. Nella specie è, pertanto, irrilevante che il M. abbia fatto le affermazioni sul C. qualche tempo dopo la messa in onda della trasmissione "(OMISSIS)" e qualche giorno dopo e offese ricevute durante la trasmissione condotta dalla D. in data (OMISSIS).
Peraltro, come si è già evidenziato, dalla ricostruzione fattuale effettuata dai giudici di merito emerge che nella puntata del programma televisivo trasmessa in data (OMISSIS) al M. sono state mostrate sia la registrazione del programma "(OMISSIS)" sia quella del suo litigio con il C. avvenuto in data (OMISSIS) (litigio durante il quale il C. non ha peraltro smentito le accuse in precedenza fatte nel programma "(OMISSIS)").
E' evidente, allora, come non si possa affatto escludere la persistenza in capo al M. dello stato d'ira provocato principalmente dalla visione del filmato in cui il C. lo aveva accusato di avergli rivolto esplicite richieste di carattere sessuale e di aver trattenuto dei soldi che gli spettavano.
Giova in proposito ribadire che, ai fini della configurabilità della causa di non punibilità in questione, ancorchè non occorra la proporzione fra la reazione ed il fatto ingiusto, rileva il nesso di causalità tra il fatto provocante e il fatto provocato, non essendo sufficiente un legame di mera occasionalità (Sez. 5, n. 39508 del 11/05/2012, Grassi, Rv. 253732; Sez. 5, n. 1203 del 29/11/1968, Trecchi, Rv. 110266). E, per le ragioni sopra indicate, è evidente nella specie il nesso di causalità tra i e dichiarazioni del C. sui comportamenti tenuti in suo danno dal M. e la reazione di quest'ultimo, peraltro invitato, in una trasmissione televisiva che si occupa di "gossip", a replicare proprio alle offese ricevute.
Alla stregua di quanto suesposto e con specifico riferimento alle dichiarazioni del M. nella prima parte del suo intervento nella trasmissione dei (OMISSIS), sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 599 c.p., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato, giacchè si riconosce una causa di non punibilità idonea a rimuovere la antigiuridicità della condotta del M..
4. Va infine esaminata la condotta diffamatoria ascritta sia al M. che agli altri due imputati ovvero quella di aver affermato che il C. si era fatto pagare per partecipare a manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza.
4.1. E' infatti accaduto che, sempre durante la trasmissione del (OMISSIS), la D. aveva introdotto durante l'intervista di M. altri due ospiti, indicati come "testimoni", ovvero l'attore P.C. e D.N.C., presentato come il "presidente della nazionale di calcio attori e vip" (pag. 11 della sentenza di primo grado).
E' conseguito a tale introduzione un lungo dibattito, durante il quale sia M. che gli altri due ospiti hanno sostenuto che il C. aveva preteso corrispettivi in denaro per la partecipazione a manifestazioni sportive con scopo di beneficenza (pagg. 11 - 14).
Dopo una interruzione pubblicitaria, il C., che nel frattempo stava seguendo la trasmissione, è intervenuto in collegamento telefonico, interloquendo direttamente con P. e D.N., i quali hanno ribadito quanto sostenuto poco prima sulle sue pretese economiche, sebbene fosse un personaggio pubblico e fosse stato invitato in tale qualità a partecipare a manifestazioni finalizzate alla beneficenza.
4.2. Quanto a quest'ultima parte della vicenda si richiamano tutte le considerazioni esposte nel paragrafo sub 2) circa la configurabilità della fattispecie dell'ingiuria, atteso che il C. ha interloquito direttamente con il D.N. e il P..
Tuttavia diventano assorbenti, con riferimento alle dichiarazioni di questi imputati nella prima parte del loro intervento nella trasmissione, ovvero in "assenza" del C., le considerazioni circa la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 51 c.p..
Come si dirà meglio più avanti, la causa di giustificazione prevista in tale norma finisce per assumere particolari connotati perchè le suddette dichiarazioni sono state rese in un programma finalizzato a raggiungere il pubblico televisivo interessato solo alle notizie, alle curiosità e al "gossip" su personaggi gravitanti nel mondo dello spettacolo.
Non va infatti trascurato che alcune reti televisive (e, oramai, anche molti siti web) si sono uniformate alla scelta che da tempo ha fatto un settore della stampa, ovvero quella di soddisfare le "passioni" del pubblico per il c.d. malcostume scandalistico e, più in generale, per il pettegolezzo.
La via tracciata da tale tipo di "informazione" è strettamente legata allo share, giacchè è sempre più numeroso il pubblico interessato alle notizie riguardanti personaggi popolari nello spettacolo o nello sport. In tale contesto devono, quindi, essere rivisti i parametri tradizionali cui si è fatto riferimento nell'interpretazione giurisprudenziale dell'esercizio del diritto di critica o di cronaca di cui all'art. 51 c.p..
4.3. Va subito ricordato come la sussistenza di tale esimente presupponga, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza dello stesso diritto di critica o di cronaca (Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010, Belotti, Rv. 249708).
In particolare, il diritto di critica si esplica nella formulazione di un giudizio di valore circa determinate circostanze, rientrando dunque tra le modalità di manifestazione del libero pensiero, tutelato direttamente dall'art. 21 Cost. non solo con riferimento ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, essendo riservato all'individuo uti civis (Sez. 5, n. 31392 del 01/07/2008, P.C. in proc. Alberti, Rv. 241182). Chiunque, pertanto, può elaborare personali convincimenti su determinati fatti, nei limiti dell'esercizio di tale diritto.
E il tema di tali "limiti" è attualissimo. Invero, specialmente con la diffusione di internet e, quindi, con l'aumento esponenziale delle occasioni di connessione e condivisione in rete, si è posto il problema della previsione normativa di fattispecie che prevedano uno specifico sistema sanzionatorio finalizzato ad arginare il fenomeno delle condotte di diffamazione commesse dagli internauti. In particolare, tali condotte sono state facilitate dalla possibilità per un numero esponenziale di utenti della rete internet di esprimere giudizi su tutti gli argomenti trattati, per cui alla schiera di "opinionisti social" frequentemente si associano i cosiddetti "odiatori sul web", che non esitano - spesso celandosi dietro l'anonimato - ad esprimere giudizi con eloquio volgare ed offensivo (si veda quanto in merito rilevato già da questa Sezione con la sentenza n. 12546 del 2019, udienza del 8 novembre 2018 - Amodeo, avente ad oggetto un caso di diffamazione a mezzo blog).
In questo panorama si colloca la decisione di molte reti televisive di dare maggiore spazio a programmi specificamente dedicati ai "dibattiti" su personaggi già popolari o che diventano tali proprio perchè consentono di pubblicizzare la sfera privata della loro vita.
E, proprio, in tali programmi televisivi si è formata una schiera di "opinionisti" dediti allo spettacolo da "gossip", tanto è vero che nella specie - come si è già detto - sia il P. che il D.N. sono stati invitati a partecipare al dibattito sul C. come "testimoni" di quanto già riferito dal M. sul suo conto.
4.4. Fatte queste precisazioni, va ricordato che, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la consolidata giurisprudenza di questa Corte evidenzia il necessario bilanciamento di tali diritti con gli interessi in conflitto, specificamente individuati nell'interesse sociale, nella continenza espressiva e nella verità del fatto narrato ove tale fatto sia posto a fondamento dell'elaborazione critica.
A tale ultimo proposito, però, è bene precisare che la critica soggiace in termini meno intensi all'onere della verità rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica si sostanzia in un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo ed asettico (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Simeone e altri, Rv. 249239; Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, Ruta, Rv. 245098). Il diritto di critica si differenzia, infatti, da quello di cronaca in quanto non si concretizza, come quest'ultimo, in una mera narrazione dei fatti, ma nella formulazione di un'opinione che, per sua stessa natura, non può che essere fondata su un'interpretazione di fatti e di comportamenti necessariamente personale.
In proposito, questa Sezione ha già avuto modo di sottolineare che "siffatta impostazione si pone in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia "prescritta dalla legge", non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia "necessaria in una società democratica".
In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la verità del fatto narrato per ritenere giustificabile la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva eccessiva, non scriminabile perchè assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. In tal senso, la Corte Europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti da non travalicare nel caso di critica politica. Nella delineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013, che costituisce la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materia di art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo dell'articolo o dello scritto, nel quale è tollerabile - data la sua natura -- exaggeration or even provocation, sia neutralizzato dal fatto che lo scritto si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è gratuito e pertanto ingiustificato e diffamatorio" (così in motivazione Sez. V, sentenza 24 gennaio - 18 febbraio 2019, n. 7340, DE FILIPPO, non ancora massimata).
Pertanto, ove il giudice giunga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, le condizioni legittimanti il riconoscimento dell'esimente sono costituite solo dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza dell'espressione (Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004, P.C. in proc. Scalfari e altro, Rv. 245098).
In altri termini, dal requisito della verità non può prescindersi quando un fatto obiettivo sia posto a fondamento dell'elaborazione critica, ma la critica che si manifesti tramite l'esposizione di una personale valutazione, viceversa, ha valore di esimente al ricorrere degli altri requisiti, senza che possa pretendersi i a verità oggettiva di quanto rappresentato (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Stirano, in motivazione; Sez. 5, n. 29383 del 06/06/2006, Moncalvo ed altro, Rv. 235004).
4.5. Anche di recente questa Sezione ha ribadito che, in tema di diffamazione, è configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di critica nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale (Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Olivieri Salvatore c/ Manganaro Cataldo, Rv. 27555401).
E non si deve trascurare, per esempio, che, nell'ambito di inchieste giornalistiche, le affermazioni e ricostruzioni che rechino valutazioni offensive dei soggetti coinvolti non costituiscono reato se i dati di cronaca assumano una funzione meramente strumentale alla formulazione di un giudizio critico di contenuto più ampio e diverso, di attuale e pubblico interesse, dovendo l'attualità della notizia essere riguardata non con riferimento al fatto ma all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla attitudine della stessa a contribuire alla formazione della pubblica opinione, di guisa che ognuno possa liberamente orientarsi (Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, Di Mambro Graziella, Rv. 27540901).
4.6. Ricordati alcuni dei principi di diritto che segnano la ricorrenza della esimente di cui all'art. 51 c.p., in materia di diffamazione, va valutato nel caso concreto se le dichiarazioni degli imputati circa i comportamenti scorretti del C. durante le manifestazioni di beneficenza possano in primo luogo essere ricondotte nei parametri della "continenza", necessaria ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica.
A tal fine si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si sono realizzate le condotte e verificare se i toni utilizzati, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano stati meramente gratuiti, ma siano, invece, stati pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere (si veda ex multis Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 27357301; Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016, Fava, Rv. 26909301).
Alla luce di tali linee interpretative, il requisito della "continenza" è individuabile nella specie in ragione del particolare contesto in cui gli imputati hanno fatto le loro dichiarazioni, atteso che la trasmissione televisiva alla quale hanno partecipato era stata programmata proprio per parlare dei comportamenti del C. come personaggio dello spettacolo e coinvolto in manifestazioni pubbliche.
E va sottolineato che era stato lo stesso C. a partecipare alla trasmissione andata in onda il (OMISSIS) e a sottoporsi alle domande della sua conduttrice, peraltro in un apposito dibattito significativamente intitolato "gossip a tutti i costi".
In casi quale quello di specie, dunque, devono ritenersi dilatati i limiti immanenti all'esercizio del diritto di critica costituiti dalla correttezza dell'esposizione.
In un contesto di spettacolarizzazione del pettegolezzo, al quale è interessata una determinata ed ampia fascia di pubblico, le modalità espressive integranti il requisito della continenza trovano come parametro quello della misura propria dell'informazione di "costume" (e spesso di "malcostume"), che per sua stessa natura e ragione di essere non può assumere i caratteri della gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866; Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, cit., Rv. 264442; Sez. 5, n. 18170 del 09/03/2015, Mauro e altri, cit.; Sez. 5, n. 15060 del 23/02/2011, Dessi e altro, Rv. 250174), soprattutto in casi - come quello di specie - in cui è lo stesso destinatario delle critiche ad accettare di partecipare ai dibattiti sulla sua vita privata e a conformarsi alle regole dello stesso spettacolo.
4.7. Per le stesse ragioni sopra indicate si deve ritenere pure la sussistenza dell'altro requisito legittimante la rimozione dell'antigiuridicità della condotta ovvero quello di un pubblico interesse alla conoscenza del fatto in relazione al contesto in cui questo si inserisce (ex multis, Sez. 5, n. 41767 del 21/7/2009, Z., Rv. 245430; Sez. 5, n. 34432 del 05/06/2007, Blandini e altri, Rv. 237711).
Condivide questo Collegio l'orientamento interpretativo secondo il quale le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possano desumersene elementi di valutazione della personalità o della m.lità di chi debba godere della fiducia dei cittadini, ma non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perchè è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività (Sez. 5, n. 1473 del 10/12/1997, Novi, Rv. 20980401).
Nella specie, però, come si è più volte sottolineato, le espressioni giudicate, sia in primo che in secondo grado, lesive della reputazione del C. sono state formulate durante la puntata di un programma televisivo che tratta argomenti di "gossip".
In un contesto così delineato, caratterizzato da una platea di spettatori morbosamente interessati alla conoscenza della vita privata di persone note e dove spesso anche queste ultime figurano quali stimolatori dei dibattiti in materia, poichè al corrente delle altrui vicende di vita, deve necessariamente ampliarsi la soglia dell'interesse collettivo entro cui il diritto di critica può essere legittimamente esercitato.
In altri termini, i requisiti legittimanti il riconoscimento della scriminante del diritto di critica assumono una maggiore elasticità in contesti, quale quello di specie, in cui tutto l'interesse del pubblico ruota attorno alla curiosità determinata dal pettegolezzo.
E si deve ribadire che un soggetto come il C., che ha scelto di intervenire in un programma televisivo che fa notoriamente audience tra un pubblico interessato alla vita di personaggi popolari e ai pettegolezzi che li riguardano, inevitabilmente si è esposto al rischio di essere destinatario di commenti lesivi in suo danno.
Da tempo questa Corte ha avuto modo di sottolineare che chiunque decida di esporsi in televisione (o comunque "sulla piazza mediatica") con modalità tali da offrire alla fruizione del pubblico episodi di vita privata, implicitamente accetta che la critica colpisca anche quei fatti della sfera personale che egli ha deciso di non rendere noti (Sez. 5, n. 30879 del 08/07/2005, Feltri ed altro, Rv. 23175401).
4.8. Nel caso in esame, pertanto, si può conclusivamente ritenere che è giustificata ex art. 51 c.p., l'affermazione fatta dai tre imputati, relativa alla pretesa del C. di compensi in denaro in occasione di eventi sportivi aventi finalità benefiche e, quindi, organizzati proprio per sfruttare gratuitamente l'immagine di persone popolari.
Il soggetto destinatario delle critiche, infatti, è un personaggio noto proprio grazie a programmi televisivi ed altri mezzi di comunicazione alimentati dal "gossip"; in proposito, non può trascurarsi che il C. deve la sua stessa popolarità al fatto di aver iniziato la carriera televisiva in un programma dedicato alla trattazione di temi afferenti la sfera privata.
Si ribadisce, infine, che nella vicenda in esame egli ha consapevolmente deciso di partecipare ad un dibattito dedicato al "gossip" e, dunque, di esporsi ai pericoli propri di un contesto dialettico su tematiche invadenti rispetto all'altrui sfera privata ovvero altamente improntato alla formulazione di giudizi di valore marcati ed impietosi.
4.9. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio perchè i fatti realizzatisi nella trasmissione televisiva del (OMISSIS) non costituiscono reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di M.D. perchè il fatto non è previsto come reato quanto all'episodio del 25/3/11; annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di M.D., D.N.C. e P.C. per l'ulteriore imputazione perchè i fatti non costituiscono reato.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019