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Diffamazione: non c'è diritto di satira se l'obiettivo è solo aggredire la sfera morale altrui


Corte di Cassazione

La massima

In tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica e satira politica quando le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esimente nella condotta di un soggetto, destinatario di uno sfratto, che nel corso di una manifestazione pubblica contro le politiche abitative comunali aveva definito il sindaco della città "bruttocesso", ispirandosi al cognome "Bruttomesso" del medesimo - Cassazione penale sez. V - 14/10/2021, n. 320).

Fonte: CED Cass. pen. 2022




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La sentenza integrale

Cassazione penale sez. V - 14/10/2021, n. 320

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Cremona, quale giudice d'appello, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace di Crema il 14.5.2019 nei confronti di M.T.C. alla pena di 1.500 Euro di multa e al risarcimento del danno in favore della parte offesa, costituita parte civile, B.B., in relazione al reato di diffamazione. L'imputato, nel corso di una manifestazione pubblica tenutasi a (OMISSIS), con al centro la rivendicazione del diritto ad avere un'abitazione, nei pressi della farmacia di cui era titolare il diffamato, sindaco anche del citato comune, ha indossato un camice bianco su cui aveva appuntato la copia di un distintivo dell'ordine dei farmacisti che recava, al posto del nome esatto della persona offesa, la scritta "(OMISSIS)".


2. Propone ricorso l'imputato, mediante il difensore, evidenziando due distinti motivi di censura.


2.1. Il primo argomento difensivo eccepisce violazione di legge ed omessa motivazione quanto alla ritenuta insussistenza della scriminante del diritto di critica e di satira politica, poiché - secondo il giudice - tale causa di giustificazione non potrebbe applicarsi al chiaro epiteto offensivo personale costituito dalla storpiatura del cognome della vittima del reato.


La tesi del ricorrente, che aveva subito uno sfratto di recente, insieme alla sua famiglia, ritiene, invece, sussistente la scriminante, fondata sul legittimo esercizio del diritto di criticare le politiche di edilizia residenziale pubblica adottate dal comune di (OMISSIS), di cui la persona offesa era sindaco.


2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge, avuto riguardo all'omessa motivazione della sentenza rispetto alla prova dell'esistenza di un danno morale subito dalla vittima ed alla sua quantificazione, al cui risarcimento, pure, il ricorrente è stato condannato.


3. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.


3.1. Il difensore dell'imputato, l'avv. Bandiera, ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, perché è estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 595 c.p., in relazione al quale l'imputato è stato condannato.


Rileva il Collegio che, in considerazione della non manifesta infondatezza dei motivi dedotti dal ricorrente, il ricorso è idoneo - diversamente dai casi di inammissibilità per manifesta infondatezza delle censure - ad instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che consente di rilevare d'ufficio ex art. 609 c.p.p., comma 2, una causa di non punibilità nelle more intervenuta, nel caso di specie costituita, appunto, dalla prescrizione del reato (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, in motivazione).


Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, essendo decorso, dalla data della condotta delittuosa, fissata al 17.9.2011, il tempo massimo previsto dal legislatore (sette anni e mezzo) ai sensi del disposto degli artt. 157 e 161 c.p., computati, altresì, i 144 giorni di sospensione del termine di prescrizione per effetto dei rinvii decisi nei giudizi di merito.


In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (secondo quanto è chiaramente evincibile dalla motivazione e per quel che si dirà di seguito, dovendosi procedere ad esaminare il ricorso agli effetti civili), deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.


2. La declaratoria di prescrizione non esime il Collegio dall'esaminare il ricorso agli effetti civili, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., quanto alle sue ragioni, essendo stato l'imputato condannato anche alle statuizioni civili in favore della persona offesa (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244273).


Ed infatti, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale nei gradi di merito è intervenuta condanna, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e, a tal fine, i motivi di ricorso proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p. (cfr., per il giudizio d'appello, negli stessi termini, Sez. 5, n. 28289 del 6/6/2013, Cologno, Rv. 256283; nonché, tra le tante, in ordine al giudizio di legittimità, in motivazione: Sez. 1, n. 14822 del 20/2/2020, Milanesi, Rv. 278943 e Sez. 5, n. 26217 del 13/7/2020, G., Rv. 279598-02, nonché Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, D'Alessandro, Rv. 279599. Vedi in precedenza, altresì, Sez. 5, n. 5764 del 7/12/2012, dep. 5/2/2013, Sarti, Rv. 254965 - 01; Sez. 5, n. 14522 del 24/3/2009, Petrilli, Rv. 243343 - 01; Sez. 6, n. 21102 del 9/3/2004, Zaccheo, Rv. 229023 - 01).


3. Orbene, il primo motivo è infondato.


Il ricorrente sottolinea come la satira sia una forma di critica particolarmente arguta ed ironica, anche estrema nelle sue manifestazioni, che, se esercitata correttamente, può scriminare la condotta di diffamazione. La finalità della satira, sottolinea il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, è proprio quella di provocare dileggio e l'utilizzo di espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, deve essere consentito, sempre che esse siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato rispetto al comportamento preso di mira dal personaggio pubblico.


L'impostazione difensiva, pur contenendo nuclei interpretativi corretti, poiché è certamente molto ampia la sfera di liceità penale che l'interpretazione della Cassazione ha riservato all'esercizio di quella peculiare forma di pensiero critico-dissenziente che si esprime nella satira, anzitutto nel contesto di rivendicazioni su tematiche di rilievo pubblico, deve essere precisata quanto al manifestarsi della satira sotto forma di dileggio


o disprezzo personali.


Questa Corte di legittimità, infatti, più volte ha avuto modo di chiarire che, in tema di diffamazione (anche a mezzo stampa), sussiste l'esimente del diritto di critica quando le espressioni utilizzate, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, consistano in un'argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti, mediante una forma espositiva strettamente funzionale alle finalità di disapprovazione e che non si risolve in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o in disprezzo personale, sebbene possano utilizzarsi termini oggettivamente offensivi se insostituibili nella formazione del pensiero critico (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 5695 del 5/11/2014, dep. 2015, Montanari, Rv. 262531; Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019, dep. 2020, Cascio, Rv. 279084; nonché, Sez. 5, n. 31263 del 14/9/2020, Capozza, Rv. 279909).


Deve essere ben chiaro, pertanto, il confine tra la legittima espressione satirica di ludibrio o ironico scherno e, di contro, il disprezzo personale gratuito: il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale della satira, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali dell'individuo, che deve ritenersi superato quando la persona pubblica (quale e', nel caso di specie, un sindaco, amministratore locale), oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo personale (Sez. 5, n. 37706 del 23/5/2013, Rumiz, Rv. 257255).


Nel caso di specie, fermi i suddetti principi ermeneutici, detta causa di giustificazione non può applicarsi al chiaro e gratuito epiteto offensivo personale, coinvolgente l'aspetto fisico della vittima del reato, costituito dalla storpiatura del suo cognome, benché la condotta si inscriva nella legittima manifestazione del diritto di critica alle politiche abitative sviluppate dal comune di (OMISSIS), del quale il ricorrente si è reso portatore partecipando ad una manifestazione pubblica sul tema, anche perché direttamente interessato (la sua famiglia aveva subito uno sfratto) e, dunque, sicuramente legittimato ad esprimere un dissenso, pur aspro e vibrato, sulle scelte amministrative in tale ambito. Nonostante, quindi, la matrice della sua condotta sia senza dubbio lecita, l'imputato ha superato i limiti posti dall'interpretazione nomofilattica per ritenere sussistente la scriminante di cui all'art. 51 c.p., anzitutto quanto alla forma espositiva della critica manifestata, poiché definire una persona "(OMISSIS)", pur se con una finalità latamente satirica e benché ispirandosi ironicamente al suo cognome, non configura "l'espressione di un pensiero" che, per quanto forte ed offensivo, faccia "riflettere sorridendo" sul tema in relazione al quale si manifesta la propria idea - come è nell'obiettivo di quella forma di critica peculiare rappresentata dalla satira - ma si risolve nel gratuito insulto spregiativo e nel disprezzo personale; in secondo luogo, tantomeno può ritenersi che la modalità di satira prescelta fosse inevitabile a definire le proprie idee riguardo ad una questione pure di sicuro e drammatico rilievo quale è il diritto all'abitazione, essendo l'offesa all'aspetto fisico della vittima del tutto scollegata dall'oggetto della critica.


4. Anche il secondo motivo è privo di pregio, poiché il provvedimento impugnato ha adeguatamente sostenuto le ragioni in base alle quali ha ritenuto di confermare la liquidazione, nei termini statuiti dal giudice di pace, del danno morale subito dalla vittima del reato (per una somma complessiva di 4000 Euro). Sono stati, a tal fine, richiamati alcuni particolari del contesto in cui si è manifestata l'espressione diffamatoria: l'offesa è stata arrecata in una zona affollata di persone e realizzata direttamente dinanzi alla farmacia della vittima, nel mentre questa era intenta al lavoro.


3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato agli effetti civili.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il resto è estinto per prescrizione.


Rigetta il ricorso agli effetti civili.


Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.


Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022



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