La massima
La trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di messaggi contenenti espressioni lesive dell'altrui reputazione integra il reato di diffamazione aggravata anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione ad un solo indirizzo “mail”, in quanto la certificazione garantisce la prova dell'invio e della consegna della comunicazione ma non ne esclude di per sé la potenziale accessibilità a terzi diversi dal destinatario a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, per la cui prevedibilità in concreto è richiesto, tuttavia, un rafforzato onere di giustificazione. (Fattispecie relativa all'invio di una missiva all'indirizzo “pec” del dirigente del settore urbanistica comunale in cui, al fine di sollecitare una verifica in autotutela dei provvedimenti abilitativi emessi, si denunciavano valutazioni tecniche “compiacenti” dell'ufficio nella gestione delle pratiche edilizie - Cassazione penale sez. V - 23/10/2020, n. 34831).
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La sentenza integrale
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata del 18 novembre 2019, il Tribunale di Asti ha confermato la decisione del Giudice di pace in sede del 20 dicembre 2018, con la quale D.V.F. è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di diffamazione in danno di C.B., oltre statuizioni accessorie.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. Alberto Pasta, affidando le proprie censure a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla esclusiva destinazione delle note al dirigente del settore urbanistica del Comune di Asti, responsabile del procedimento ed unico funzionario deputato all'adozione dei richiesti accertamenti, come prospettato nel memoriale difensivo, anche tenuto conto del mezzo utilizzato - PEC - e del formato - zip - degli allegati.
2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura riguardo l'apprezzamento della natura delle affermazioni ritenute diffamatorie, essenzialmente tecniche e fondate nel contenuto, tanto da determinare l'annullamento, in sede di autotutela, dei provvedimenti amministrativi censurati, con conseguente difetto della gratuità invece attribuita alle critiche rivolte alle asseverazioni rese dalla persona offesa, intese a prospettare la falsità di quanto attestato nei propri elaborati come conforme. Risulta, inoltre, del tutto trascurato il profilo della continenza delle critiche, rimaste sul piano puramente tecnico, in violazione dei principi enunciati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, così come viene del tutto eccentricamente posta a carico dell'imputato la dimostrazione del dolo della parte civile, a carico della quale comunque risulta pendente un procedimento penale per i fatti attribuitigli.
2.3. Con il terzo motivo, si censura la mancata concessione dei benefici di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo, assorbente, motivo di ricorso è fondato.
1.Le censure articolate nel primo motivo non colgono nel segno.
1.1.In tema di diffamazione, questa Corte ha reiteratamente affermato come l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, quando plurimi ne siano i destinatari (Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, P.M. in proc. Nastro, Rv. 254044), in presenza della prova dell'effettivo recapito dello stesso, ovvero che il messaggio sia stato "scaricato" mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario (Sez. 5, n. 55386 del 22/10/2018, Assirelli, Rv. 274608).
In caso di invio multiplo, realizzato con lo strumento del "forward" a pluralità di destinatari, il reato di diffamazione si configura, invero, in forma aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, in considerazione del "particolare e formidabile mezzo di pubblicità della posta elettronica" (Sez. 5, n. 29221 del 06/04/2011, De Felice, Rv. 250459).
1.2. L'utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della "comunicazione con più persone" anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l'accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l'ordinaria diligenza: è quanto accade, ad esempio, in ipotesi di trasmissione di un messaggio di posta elettronica al responsabile di un pubblico ufficio per motivi inerenti la funzione svolta che, per necessità operative del servizio o dell'ufficio, non resta riservato tra il mittente ed il destinatario ed è, pertanto, destinato ad essere visionato da più persone (V. Sez. 5, n. 522 del 26/05/2016 - dep. 2017, S., Rv. 269016), salva l'esplicita indicazione di riservatezza.
In tal caso, la modalità di trasmissione a mezzo mail in nulla si distingue dall'ordinario inoltro per posta ordinaria, in busta chiusa non recante la dicitura "riservata - personale", essendo la comunicazione originata da ragioni di ufficio destinata a essere conosciuta anche dagli addetti all'apertura e smistamento della corrispondenza (Sez. 5, n. 30727 del 08/03/2019, De Feo, Rv. 276525), o a successivi destinatari, competenti per le fasi del procedimento amministrativo al quale la comunicazione medesima abbia dato avvio. E tale destinazione "in incertam personam" riguarda, all'evidenza, anche gli allegati ad una nota di trasmissione, che con quest'ultima si integrano per relationem, avendone il mittente fatto proprio il contenuto.
1.3. Nel quadro così sommariamente delineato, si tratta qui di verificare se siffatti principi trovino applicazione tout court alle comunicazioni trasmesse a mezzo Posta Elettronica Certificata (c.d. PEC).
1.3.1. Va, al riguardo, rilevato come la PEC sia un particolare tipo di posta elettronica, che consente di assegnare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo così la prova dell'invio e della consegna, grazie alle peculiari modalità di trasmissione certificata da parte di gestori autorizzati, sui quali esercita funzioni di vigilanza l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), nel quadro del controllo e coordinamento dei servizi digitali (certificati digitali, PEC, firma digitale, marca temporale, sigillo elettronico, etc.) e della qualifica dei relativi provider.
Dal punto di vista dell'utente, la casella di posta elettronica certificata non si differenzia, dunque, da una normale casella di posta elettronica, se non per ciò che riguarda il meccanismo di comunicazione e la presenza delle ricevute inviate dai gestori PEC al mittente e al destinatario; l'utente destinatario non visualizza l'e-mail del mittente, ma un messaggio automatico generato dal gestore di posta del mittente, che contiene due allegati: la e-mail "originale" del mittente con relativi allegati, ed un file xml (file di testo o accesibile tramite software) con le stesse informazioni della notifica di invio trasmessa al mittente (ID del messaggio; luogo, data e ora di invio; dati di intestazione, quali e-mail del destinatario, tipo ed oggetto), in conformità alle specifiche tecniche fissate dal D.P.R. n. 68 del 2005, e successive modificazioni, ed alle norme del D.Lgs. n. 235 del 2010 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che ne stabiliscono la validità legale, le regole e le modalità di utilizzo.
Il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente, ovvero criptato, garantendo, in tal caso, autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità.
1.3.2. Le caratteristiche della PEC supra richiamate non escludono ex se la potenziale accessibilità a terzi, diversi dal destinatario, delle comunicazioni, attenendo la certificazione ai soli elementi estrinseci della comunicazione (data e ora di ricezione), e non già alla esclusiva conoscenza per il destinatario della e-mail originale.
Nondimeno, l'utilizzazione della PEC richiede un rafforzato onere di giustificazione riguardo l'elemento soggettivo del reato di diffamazione, in specie relativamente alla prevedibilità in concreto dell'accessibilità di terzi al contenuto dichiarativo, laddove il mittente opti per siffatto tipo di comunicazione proprio al fine della prova della ricevuta, avente valore legale, da parte del destinatario.
Indici rivelatori, in tal senso, possono essere desunti dalla conoscenza delle prassi in uso al destinatario, ovvero dalla natura stessa dell'atto, se destinato all'esclusiva conoscenza del medesimo o se, invece, finalizzato all'attivazione di poteri propri di quest'ultimo che, necessariamente, implichino l'accessibilità delle informazioni da parte di terzi.
1.4. Nel caso in esame, la sentenza impugnata risolve, con argomentazione incensurabile, la prova dell'elemento strutturale di fattispecie (destinazione plurisoggettiva della comunicazione) e del dolo nelle osservazioni tecniche a firma dell'imputato ex se, che ne rendevano, alla stregua di una valutazione ex ante ed in concreto, del tutto prevedibile - ed anzi direttamente voluta - sia la destinazione plurisoggettiva del messaggio, che l'accettazione della diffusività: dalle conformi sentenze di merito risulta, infatti, che l'iniziativa del ricorrente fosse finalizzata a contestare, mediante osservazioni indirizzate al funzionario competente e relative ad una domanda in sanatoria e ad una S.C.I.A., le valutazioni tecniche compiacenti allegate a tali pratiche edilizie, redatte dalla persona offesa, al fine evidente dell'attivazione di un procedimento amministrativo di verifica e eventualmente - di revoca in autotutela dei provvedimenti abilitativi emessi, per ciò solo involgente l'avvio di un'istruttoria ed il coinvolgimento di terzi, con conseguente ragionevole apprezzamento della specifica vocazione delle osservazioni ad essere diffuse a soggetti diversi ed ulteriori rispetto al destinatario primario.
Non s'appalesa sussistente, pertanto, il vulnus denunciato nel primo motivo di ricorso che resta, tuttavia, assorbito dalla fondatezza delle ulteriori censure.
2. Il secondo motivo è fondato.
L'esatta ricostruzione delle coordinate ontologiche della comunicazione, resa nella sentenza impugnata, evidenzia insanabili profili di contraddittorietà con l'esclusione della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, invocata dalla difesa.
2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di diffamazione realizzata mediante esposti indirizzati ad organi di disciplina o, in genere, mediante osservazioni finalizzate all'esercizio di poteri di controllo e verifica, integra il reato - sotto il profilo materiale - la condotta di colui che invii comunicazioni gratuitamente denigratorie, considerato che la destinazione alla divulgazione - come già rilevato - può trovare il suo fondamento, oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi (ex multis Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014, Cadoria, Rv. 260229).
2.2. La destinazione funzionale dell'esposto all'attivazione dei poteri di accertamento e disciplinari dell'organismo destinatario impone la necessaria valutazione della possibile sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. o della causa di non punibilità ex art. 598 c.p., rilevabili "ex officio" anche in sede di legittimità (Sez. 5, n. 23222 del 06/04/2011, PG in proc. Saccucci, Rv. 250458), ricorrendo l'esimente del diritto di critica quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorchè erroneamente, convinto della loro veridicità (Rv. 260229 cit, ibidem).
Nella delineata prospettiva, non integra il delitto di diffamazione la condotta di chi invii una segnalazione, ancorchè contenente espressioni offensive, alle competenti autorità, volta ad ottenere un intervento per rimediare ad un'illegittimità amministrativa, mediante attivazione dei poteri di autotutela, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, anche in forma putativa, laddove l'agente abbia esercitato il diritto di critica ed assolto l'onere di deduzione di fatti nella convinzione, anche erronea, del rilievo dei medesimi ai fini richiesti (V. Sez. 5, n. 1695 del 14/07/2014 - dep. 2015, Dalla Corte, Rv. 262720; Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044, N. 33994 del 2010 Rv. 248422, N. 23222 del 2011 Rv. 250458, N. 26560 del 2014 Rv. 260229, in tema di esposti finalizzati ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche).
2.3. In tal senso, il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purchè tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla prospettazione di una violazione, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi.
In particolare, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (V. Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016 - dep. 2017, Fava, Rv. 269093) ed alla sede dell'esternazione, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione.
3. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi.
3.1. Ed invero, al fine della sussistenza del requisito della verità dei fatti oggetto di rappresentazione, il tribunale, pur dando atto dell'annullamento dei titoli edilizi oggetto di contestazione, ha da un lato posto a carico dell'imputato la prova - mancata - della fondatezza delle accuse rivolte al tecnico di parte e, dall'altro, trascurato di considerare la pendenza di un procedimento penale a carico della persona offesa per le medesime contestazioni, laddove, invece, l'esimente richiede un valutazione ex ante ed in concreto della dimensione soggettiva del dichiarante, non potendosi risolvere la antigiuridicità della condotta diffamatoria nella eventuale infondatezza della prospettazione - e, a maggior ragione, quando questa risulti fondata - in tal modo sovrapponendosi alla delibazione della soggettiva prospettazione il successivo esito del procedimento amministrativo.
Nel caso in esame, le critiche rivolte all'elaborato tecnico, posto a fondamento dei provvedimenti amministrativi di cui si contesta la legittimità, s'appalesano del tutto funzionali all'evidenziazione di profili di difformità rispetto agli strumenti urbanistici locali, nonchè diretti ad attivare iniziative di revoca in autotutela, come effettivamente avvenuto, in tal guisa risultando soddisfatto il requisito della verità dei fatti - e dunque del fondamento di veridicità delle segnalate irregolarità - come postulato in tema di elaborazione critica (ex multis Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432).
3.2. Sotto il profilo della pertinenza espressiva, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo del principio secondo cui il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione - e non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato, rispetto al quale assume rilevanza il profilo soggettivo del dichiarante e la sua capacità espressiva in riferimento al livello culturale e sociale.
Nella delineata prospettiva, le espressioni utilizzate non possono essere riguardate nell'astratto tenore testuale e semantico, ma debbono essere valutate nella loro concreta articolazione e nella complessiva portata significativa, non esorbitando dai limiti della critica consentiti quando le stesse abbiano una accezione, comune per la lingua italiana, compatibile con il requisito della continenza e, soprattutto, siano funzionali alla formulazione di censure pertinenti con il tema devoluto.
Dal testo della sentenza impugnata non risultano, al riguardo, opportunamente valutate le espressioni ritenute non continenti, invece esplicitamente formulate in via solo suggestiva e congetturale e rispetto alla cui elaborazione sintattica e testuale deve farsi riferimento al profilo soggettivo dell'esponente rispetto alla sede tecnica in cui le medesime sono state formalizzate
4. In riferimento ad entrambi i profili richiamati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato, in presenza del legittimo esercizio del diritto di critica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020