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È diffamatorio scrivere che un soggetto è accusato di mafia se l'indagine è per riciclaggio (Cass. civ., n. 6368/2025)

Con la sentenza n. 6368/2025, la Corte di Cassazione, Sezione III civile, interviene nuovamente in tema di responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa, ribadendo principi fondamentali sulla verifica della verità dell'informazione, sulla continenza espressiva e sulla prova del danno non patrimoniale.


2. I fatti di causa

Il quotidiano "La Repubblica" aveva pubblicato, nel 2011, alcuni articoli in cui si affermava che un soggetto, De.Em., era "perquisito per mafia", "sotto inchiesta" e che "aveva riciclato due milioni di euro". Tali notizie, presentate in forma assertiva e con fotografie accostanti l'immagine dell'interessato a un noto mafioso, erano state ritenute lesive dell'onore e della reputazione del soggetto, poi risultato estraneo ad accuse di mafia e destinatario di archiviazione per il diverso reato di riciclaggio.


3. Le decisioni di merito

Il Tribunale e la Corte d'Appello di Bari avevano accolto la domanda risarcitoria, ritenendo diffamatorie le notizie per mancanza di verità e per la forma assertiva e infamante. Era stato riconosciuto un risarcimento di 75.000 euro.


4. Il giudizio in Cassazione

Il ricorso della società editoriale e del giornalista è stato articolato in tre motivi:

  • la correttezza della notizia sotto il profilo della verità e della continenza;

  • la mancanza di prova del danno non patrimoniale;

  • l'erronea quantificazione del risarcimento rispetto ai criteri dell'Osservatorio di Milano.


5. La decisione della Corte

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che:

  • la verità della notizia va valutata rispetto all'oggetto dell'affermazione, e non può basarsi su informative di polizia che non abbiano trovato riscontro nell'indagine formalmente avviata. Affermare che un soggetto è indagato per mafia, se risulta coinvolto per riciclaggio, è difforme dalla realtà e dunque diffamatorio;

  • la forma assertiva dell'affermazione "ha riciclato due milioni di euro" è sintomo di una mancanza di cautela espressiva e di presentazione del fatto come già accertato;

  • il danno non patrimoniale può essere provato anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, come nel caso di specie;

  • i criteri dell'Osservatorio di Milano, per quanto diffusi, non hanno forza vincolante e non costituiscono fonte normativa, restando il giudice libero di determinare l'entità del danno in base alla specificità del caso.


6. Principio di diritto

In tema di responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa, la verità della notizia va accertata in relazione al fatto effettivamente oggetto di indagine giudiziaria e non può essere desunta da atti preliminari o informali come le informative di polizia, che non trovano riscontro nella imputazione formalizzata.

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