1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Indice:
Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto e punito dall'art. 8 D.Lgs n. 74/2000 punisce chiunque "chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".
Soggetto attivo del reato può essere chiunque, obbligato o meno alla tenuta delle scritture contabili, emetta delle false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Ai sensi dell'art. 1, lett. a) D. Lgs. 74/2000, per "fatture e i documenti per operazioni inesistenti" si devono intendere tutti quei documenti aventi valore probatorio per l'Amministrazione tributaria emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
Il reato si consuma con l'emissione o il rilascio del primo documento fiscale falsificato, nonostante, come precisato dall'art. 8, 2° comma D.Lgs. 74/2000, il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo d'imposta, realizza un unico delitto.
A differenza dei reati c.d. dichiarativi, tra cui quello punito all'art. 2 che sanziona l'utilizzo in dichiarazione delle fatture false, il reato in questione si connota come reato di pericolo, in quanto non è necessario ai fini della punibilità che i documenti fiscali siano effettivamente utilizzati.
Ed invero, è sufficiente la loro mera "emissione" o il "rilascio", cioè che i documenti escano dalla sfera individuale del reo per entrare nella disponibilità di terzi proiettando, dunque, effetti giuridici all'esterno. Come precisato infatti anche dalla più recente giurisprudenza, tale reato "presuppone l'alterità tra la persona che emette e la persona che utilizza le fatture" (cfr. Cass., Sez. F., n. 47603/2017).
L'art. 9 D.Lgs 74/2000 introduce, inoltre, una specifica eccezione ai principi sul concorso di persone stabilendo che l'emittente di fatture per operazioni inesistenti non concorre con chi utilizza tali fatture in dichiarazione e commette, dunque, il reato di dichiarazione fraudolenta fissato all'art. 2.
Quanto alla nozione di "inesistenza", la stessa può declinarsi in senso oggettivo o soggettivo: l'inesistenza può dirsi oggettiva nel caso in cui sia stata documentata in fattura un'operazione mai avvenuta o avvenuta solo in parte; trattasi invece di inesistenza soggettiva allorché l'operazione sia avvenuta tra soggetti differenti da quelli indicati in fattura ed in tal senso la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "la falsità può essere riferita anche all'indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l'operazione, intendendosi per "soggetti diversi da quelli effettivi", ai sensi del citato d.lgs., art 1, lett. a), coloro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione, sono irreali, come nel caso di nomi di fantasia, o non hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale" (v. Cass., Sez. III, n. 47823/2017).
Elementi sintomatici a tal fine valorizzatoli sono non soltanto la situazione contabile-patrimoniale degli enti, ma altresì la concreta organizzazione aziendale e l'idoneità della stessa alla realizzazione delle operazioni indicate nei documenti fiscali, in modo da verificare che l'impresa/società non sia un mero schermo fittizio per il compimento dell'operazione illecita (cfr. Cass., Sez. III, n. 1968/2018).
Per quanto più specificamente attiene al piano dell'accertamento, la Suprema Corte di Cassazione ha poi chiarito come "Ai fini della configurabilità del delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti, quando risulti provata dalla pubblica accusa la fittizietà dell'intestazione delle fatture, è onere del soggetto emittente dimostrare la corrispondenza fra il dato fattuale, relativo ai rapporti giuridici che si affermano essere effettivamente intercorsi, e quello documentale, attraverso il quale tali rapporti sono attestati" (v. Cass., sez. III, n° 34534/2017), mentre - in linea generale - il giudice penale, se certo non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, può tuttavia con adeguata motivazione apprezzare gli elementi induttivi in detta sede valorizzati per trarne elementi probatori, che ritenga idonei a sorreggere il suo convincimento obiettivo (v. Cass., sez. III, n° 28710/2017).
Per quel che invece concerne il nesso di imputazione soggettiva, lo stesso si declina - nella fattispecie in parola - nel dolo specifico: è dunque necessario che in capo all'agente risieda la consapevolezza e volontà di realizzare la specifica condotta sanzionata, cioè di emettere o rilasciare le fatture per operazioni inesistenti al fine specifico di consentire a terzi di dichiarare il falso al fisco (cfr. Cass., sez. III, n° 17525/2010).
Venendo al tema della prescrizione, il termine varia a seconda della data di commissione del reato:
Se il reato è stato commesso prima del 1 gennaio 2020, la prescrizione maturerà dopo 10 anni dalla data di commissione del fatto;
Se il reato è stato commesso dopo il 1 gennaio 2020, la prescrizione maturerà: dopo 10 anni nell'ipotesi più lieve (comma 2 bis); dopo 13 anni e 4 mesi nell'ipotesi più grave (comma 1).
Esempio 1
"Tizio, imputato del delitto di cui all'art. 8 comma 3° D. L.vo n.74/2000 perché, nellasua qualità di legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Alfa" con sede in (omissis) via (omissis) n.(omissis), al fine di consentire alla società "CA. SP. Spa" con sede in (omissis) via (omissis) n. (omissis), l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto emetteva o, comunque, rilasciava nei confronti della predetta società le fatture:
n. 11/14 del 27.11.2014 dell'importo di Euro 15.000,00 oltre ad Euro 3.300,00 di I.V.A.,
n. 08/13 del 11.11.2013 dell'importo di Euro 15.000,00 oltre ad Euro 3.300,00 di I.V.A.,
n. 15/11 del 08.11.2011 dell'importo di Euro 15.000,00 oltre ad Euro 3.300,00 di I.V.A.,
n. 17/10 del 21.12.2010 dell'importo di Euro 10.000,00 oltre ad Euro 2.000,00 di I.V.A.,
n. 14/12 dei 11.12.2012 dell'importo di Euro 15.000,00 oltre ad Euro 3.150,00 di I.V.A.,
relative ad operazioni oggettivamente inesistenti".
Esempio 2
"Tizio, imputato per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. 8 D. Lgs. 74/2000 perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso, emetteva al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte fatture per operazioni oggettivamente inesistenti negli anni 2013-2014-2015-2016, in particolare emetteva fatture nei confronti della società "Alfa. s.a.s." relativamente all'acquisto di tartufi:
- Nell'anno 2013 per un imponibile di Euro 294.053,00 oltre Iva per 62.500 per un importo complessivo di Euro 356.553,00;
- Nell'anno 2014 sempre nei confronti della stessa società e con la stessa causale per un imponibile di Euro 176.954,00 e IVA pari a Euro 38.823,00 per complessivi 215.777,00;
- Nell'anno 2015 per un imponibile di Euro 65.705,00 oltre IVA pari a Euro 25.610,00 per un totale di Euro 142.302,00;
- Nell'anno 2016 per un imponibile di Euro 65.705,00 oltre IVA 14.429,00 per un totale di Euro 80.134,00".
La legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, ha convertito con modificazioni il decreto legge 26 ottobre 2019; intitolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili". L'art. 39 del d.I. è intervenuto sul testo del d.lgs. 74/2000, recante “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", a distanza di quasi cinque anni dalla riforma compiuta dal d. Igs. 24 settembre 2015, n. 158.
In particolare, con questa disposizione:
- sono state innalzate le cornici edittali delle principali fattispecie penal - tributarie;
- sono state previste alcune circostanze attenuanti;
- sono state abbassate le soglie di rilevanza penale dell'imposta evasa o degli elementi attivi sottratti all'imposizione;
- è stata estesa la confisca “in casi particolari” prevista dall'art. 240- bis cod. pen. a specifiche figure di reati tributari;
- sono state inserite alcune fattispecie penal - tributarie nel catalogo dei reati ‘“presupposto” della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato ex d.Igs. n. 231 del 2001.
L'obiettivo perseguito è rappresentato dall'inasprimento della risposta penale all'illecito fiscale, con il potenziamento, in particolare, degli strumenti cautelari reali adoperabili.
L'art. 39, comma 3, d.l. n. 124 del 2019, in particolare, dispone che le novità sopra elencate hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto, che è intervenuta il 24 dicembre 2019, mentre le disposizioni di cui alla lett. q) dell'art. 39, comma 1, concernenti l'estensione ai reati tributari della confisca “in casi particolari” o “allargata” si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
E’ stato emanato, pertanto, un provvedimento “ad urgenza differita”, che potrebbe comportare la necessità di valutare l'effettiva sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza caratterizzanti le materie fatte oggetto di decretazione governativa ai sensi dell'art. 77 Cost.
Con l'art. 39, comma 1, lett. 1) e m), d.l. n. 124 del 2019, conv. in legge n. 157 del 2019, è stato modificato il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, che punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Con riferimento alla configurabilità di questo illecito, di recente, è stato ribadito che non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo, essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale (Sez. 3, n. 39316 del 24/05/2019, Tosi, Rv. 277162), così come è stato ribadito che la disposizione prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, ali fine di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, esclude la configurabilità del concorso di chi emette la fattura per operazioni inesistenti nel reato di chi se ne avvale e viceversa, non impedisce il concorso nell'emissione della fattura, secondo le regole ordinarie dell'art. 110 cod. pen., di soggetti diversi dall'utilizzatore (Sez. 3, n. 51468 del 18/06/2018, Mori, Rv. 274208).
Il delitto in esame, inoltre, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo loutilizzi (Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865).
Anche in questo caso, con il d.l. n. 124 del 2019 la pena è stata aumentata, analogamente a quanto fatto per il parallelo delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La cornice edittale è adesso fissata da 4 a 8 anni di reclusione.
Nell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, poi, è stato inserito un comma 2-bis che prevede un'attenuante e che, quindi, fissa una pena più bassa, corrispondente a quella previgente (ovvero reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni), quando l'importo indicato nelle fatture o nei documenti e relativo ad operazioni inesistenti è inferiore, per il periodo d'imposta considerato, ad euro 100.000.
L'art. 39, comma 1, lett. q), poi, ha esteso l'istituto della confisca allargata anche a questo reato, ma solo quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro 200.000.
Dunque, mentre per l'applicazione della pena più grave è sufficiente che gli elementi passivi fittizi ammontino a 100 mila euro, per l'applicazione della confisca allargata tale importo deve essere raddoppiato.
Fonte: Relazione su novità normativa La legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”: Profili penalistici. Rel.: 3/20 Roma, 9 gennaio 2020
Cassazione penale , sez. fer. , 08/08/2023 , n. 34824
In tema di reati tributari, in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura, pure se l'emissione sia avvenuta nella veste di legale rappresentante di società diverse, dovendosi fare riferimento, ai fini dell'unificazione in un medesimo reato dell'emissione di più fatture, non tanto all'identità del responsabile-persona fisica, quanto a quella del soggetto-contribuente cui l'emissione è imputabile.
Cassazione penale , sez. III , 01/03/2023 , n. 16576
In tema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal caso, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il delitto si configura anche nel caso in cui non sia stato individuato il soggetto che abbia erogato la prestazione e in quello in cui non sia stato accertato che si sia concretamente verificata un'evasione d'imposta).
Tribunale , Treviso , 07/11/2022 , n. 1072
È integrato il reato di cui all' art. 8 D.lgs 74/2000 nel caso in cui la società abbia registrato movimenti annui per un determinato importo i quali tuttavia non risultano tra i movimenti in uscita, neppure senza causale, evidenziando l'inesistenza delle operazioni ovvero sovrafatturazione qualitativa. Ciò in quanto sono oggetto di repressione penale tutte le divergenze tra realtà commerciale e quella documentale.
Cassazione penale , sez. III , 13/10/2022 , n. 42012
Integra il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti chi, monetizzando il credito da superbonus 110% tramite cessione o 'sconto in fattura', emetta fatture 'in acconto' inerenti a spese per opere non ancora ultimate e, anche solo, prive di uno 'stato di avanzamento lavori'. L'emissione di tali fatture, invero, simula l'esistenza di spese non ancora sostenute e, comunque, crea fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione.
Tribunale , Potenza , 06/06/2022 , n. 800
Soggetto attivo del reato di cui all' art. 8 D.lgs. n. 74/2000 , per il reato di produzione di fatture o documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere l'IVA, può essere chiunque, che sia un soggetto obbligato o meno alla tenuta delle scritture contabili ed emetta una fattura al fine di consentire anche ad un soggetto terzo l'indebito fraudolento dell'imponibile fiscale.
Cassazione penale , sez. III , 20/01/2022 , n. 20551
In relazione al reato di cui all' articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000 , consistente nella emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di evadere le imposte, la confisca diretta o per equivalente, come il sequestro preventivo finalizzato a essa, del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non può essere disposta sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dall'articolo 9 dello stesso decreto legislativo - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo. Pertanto, in tale specifica fattispecie, l'entità dei beni confiscabili deve essere rapportata non al profitto eventualmente conseguito dai terzi per effetto della emissione di fatture aventi ad oggetto operazioni inesistenti, ma solo al prezzo del reato, cioè all'eventuale compenso che l'emittente abbia percepito per l'emissione delle fatture.
Cassazione penale , sez. V , 13/01/2022 , n. 15630
In tema di divieto di bis in idem, il precedente giudizio per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti non preclude quello successivo per bancarotta fraudolenta impropria, non sussistendo tra le due fattispecie criminose l'idem factum. (In motivazione, la Corte ha precisato che, mentre il primo è un reato di mera condotta e a dolo preterintenzionale, il secondo è un reato di danno - caratterizzato dall'aver cagionato o contribuito a cagionare il fallimento della società - e dolo specifico).
Tribunale , Frosinone , 11/01/2022 , n. 1920
In tema di reati tributari, atteso che l' art. 8, comma 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 considera il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti come reato unico, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta, il termine di prescrizione del reato inizia a decorrere non dalla data di commissione di ciascun episodio, ma dall'ultimo di essi.
Cassazione penale , sez. III , 24/11/2021 , n. 9440
In caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura, pur se l'emissione sia avvenuta nella veste di legale rappresentante di società diverse.
Cassazione penale , sez. III , 16/07/2021 , n. 37933
In tema di competenza per territorio relativa ai reati di emissione di più fatture per operazioni inesistenti, il criterio del luogo di iscrizione nel registro degli indagati del primo procedimento penale dettato dall' articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 74 del 2000 , opera unicamente con riguardo a più condotte di emissione riguardanti il medesimo periodo di imposta e non anche nel caso di emissione relativa a periodi di imposta diversi. Infatti, nel caso di più fatture per operazioni inesistenti relative a periodi di imposta diversi, la competenza per territorio si determina sulla base dei criteri dettati dall' articolo 8 del Cpp , cui rimanda il comma 1 del citato articolo 18, per effetto del quale è competente il giudice del luogo di accertamento del reato: luogo che, per i reati tributari, va individuato avendo riguardo nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica.
Cassazione penale , sez. III , 21/04/2021 , n. 26575
In tema di reati tributari, il profitto del reato confiscabile è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, essendo indifferente se l'imposta evasa, in concreto, sia stata non pagata o portata a credito dal contribuente. L'evasione di un'imposta, tuttavia, è dato indefettibile per poter affermare che un profitto illecito vi è stato, non essendo invece sufficiente che, a fronte di un credito i.v.a. non spettante - maturato per l'indicazione nella dichiarazione di una fattura per operazioni inesistenti ed eventualmente fruibile in futuro - lo stesso non sia mai stato in concreto utilizzato per evitare il pagamento di imposte dovute.
Tribunale , Vicenza , 18/02/2021 , n. 990
È integrato il reato di cui all' art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 la mancata emissione di prestazioni fatturate evidenziando in concreto l'oggettiva inesistenza delle medesime operazioni, risultando integrato l'elemento soggettivo della fattispecie contraddistinta dal dolo specifico vista il comportamento dell'imputato che ha omesso di presentare anche le dichiarazioni dei redditi delle medesime annualità.
Tribunale , Salerno , sez. I , 31/01/2020 , n. 113
Risponde del reato di cui all' art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 , di emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti, il titolare dell'azienda che risulti inesistente e che abbia posto in essere il meccanismo delle frodi c.d. carosello, utilizzando la sospensione dell'imposta al fine di non versare l'IVA, mediante finte operazioni di cessione della stessa merce che nello stesso giorno era trasferita a più soggetti, con prezzo finale stracciato.
Cassazione penale , sez. II , 03/12/2019 , n. 9755
Il pagamento di fatture emesse per operazioni inesistenti, con successiva retrocessione dei relativi importi in contanti, integra il reato di autoriciclaggio, configurandosi un impiego in attività economiche e finanziarie dell'utilità di provenienza illecita. (In motivazione la Corte ha sottolineato la rilevanza economica e finanziaria, oltre che fiscale, di tali documenti contabili a seguito della loro annotazione nei prescritti registri, nonché dei relativi pagamenti, in quanto determinano la contabilizzazione di costi comportanti un abbattimento dei ricavi dell'imprenditore).
Cassazione penale , sez. III , 06/11/2019 , n. 6509
In tema di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la mancata indicazione specifica dei soggetti beneficiari delle stesse nel capo di imputazione non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione del delitto di cui all' art. 8 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , allorché tali soggetti siano agevolmente identificabili in forza di elementi fattuali che ne rendano comunque possibile l'individuazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente determinato il capo di imputazione che si riferiva a tutte le fatture dell'anno 2011).
Cassazione penale , sez. III , 15/07/2019 , n. 42147
Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all' art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere, sul presupposto della falsa dichiarazione di intento per l'esportazione e con la consapevole finalità di consentire a terzi di evadere le imposte ovvero di conseguire un indebito rimborso o un inesistente credito di imposta.
assazione penale , sez. III , 24/05/2019 , n. 39316
In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo, essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale.
Cassazione penale , sez. III , 28/09/2018 , n. 53319
In tema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti è configurabile esclusivamente in caso di fatturazione che presenta una diversità tra uno o entrambi i soggetti indicati nel documento e coloro che hanno posto in essere l'operazione oggetto di imposizione fiscale e, pertanto, ha rilievo penale la sola identità individuale del soggetto e non le diverse qualifiche, qualità o altri elementi che connotano il soggetto dell'operazione inesistente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva ravvisato l'inesistenza soggettiva con riguardo alla mancanza nell'acquirente della qualità di soggetto esente IVA).
Cassazione penale , sez. III , 28/09/2018 , n. 53319
Il reato di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti è configurabile esclusivamente in presenza di fatture che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, assumendo rilevanza penale solo la diversità tra uno o entrambi i soggetti indicati in fattura rispetto a coloro che hanno posto in essere l'operazione indicata. Ne consegue che tale diversità non riguarda qualifiche, qualità o altri elementi del soggetto o dei soggetti dell'operazione inesistente, bensì la sola identità individuale, che identifica il soggetto rispetto a terze parti (nella specie, la Corte ha ritenuto errata la tesi secondo cui l'inesistenza soggettiva potesse affermarsi con riguardo alla mera mancanza nell'acquirente commerciale della qualità di soggetto esente Iva).
Cassazione penale , sez. III , 05/07/2018 , n. 47459
Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall' art. 8 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato, ha tenuto conto della data riportata sulla fattura, in assenza di altri elementi da cui desumere la data reale di emissione del documento).