Il reato di associazione per delinquere può fungere da reato presupposto dell'autoriciclaggio (Cass. pen., n. 10341/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 21 apr
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La sentenza della Corte di cassazione, Sezione II penale, 28 gennaio 2025 (dep. 14 marzo 2025), n. 10341, interviene su una complessa vicenda di reati tributari, autoriciclaggio e associazione per delinquere legata al commercio illecito di prodotti petroliferi mediante società cartiere.
Il decisum si segnala per il chiarimento del rapporto tra reato associativo e reato di autoriciclaggio e per i principi in materia di prova della partecipazione all'associazione per delinquere.
Fatto
La Corte d'appello di Reggio Calabria aveva confermato la condanna degli imputati per associazione per delinquere (art. 416 c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) e reati tributari (D.lgs. n. 74/2000), tutti realizzati nell'ambito di un'organizzazione che operava nel Sud Italia tra il 2017 e il 2022. I ricorsi per cassazione sono stati proposti dagli imputati Sa.Sa., An.Ma., Am.Sa. e Gr.Al., con doglianze varie sulla responsabilità per i reati ascritti.
Decisione
La Corte di cassazione ha:
rigettato i ricorsi di Sa.Sa. e An.Ma.;
dichiarato inammissibile il ricorso di Am.Sa.;
accolto il ricorso di Gr.Al., annullando la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria.
Principi di diritto
1. Autoriciclaggio e reato associativo come reato presupposto
La Suprema Corte ha confermato che, nell'ambito di una struttura criminale stabile, il reato di associazione per delinquere può fungere da reato presupposto dell'autoriciclaggio, ove l'attività del sodalizio produca da subito una provvista illecita, come avvenuto nel caso di specie attraverso la vendita di carburante esente IVA (Cass. pen., sez. II, n. 10341/2025, § 1.1).
2. Consapevolezza della struttura associativa
In tema di associazione per delinquere, non è sufficiente provare il compimento di atti materiali di favoreggiamento di un sodale per affermare la responsabilità ex art. 416 c.p.; occorre la piena consapevolezza dell'esistenza del vincolo associativo e del programma criminoso. In difetto di tale consapevolezza, non può ritenersi integrata la partecipazione al sodalizio (Cass. pen., sez. II, n. 10341/2025, § 4.1.2).
3. Prova di resistenza e inutilizzabilità delle intercettazioni
La Corte ribadisce il principio secondo cui il ricorrente che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali deve indicare specificamente gli atti affetti dal vizio e dimostrare l'incidenza della loro espunzione sul complessivo quadro indiziario, secondo la c.d. "prova di resistenza" (Cass. pen., sez. un., 23 aprile 2009, n. 23868, Fruci).
4. Annullamento della condanna in caso di incertezza sulla conoscenza dell'associazione
La Corte ha annullato la condanna di Gr.Al. perché, pur avendo avuto rapporti illeciti con un sodale (De.Lo.), non era stata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio la sua consapevolezza dell'esistenza dell'associazione criminosa. La condotta contestata si inseriva nella fase terminale del programma illecito (storno del denaro), senza prova della cognizione piena del vincolo associativo (Cass. pen., sez. II, n. 10341/2025, § 4.1.2).