Reati contro l'amministrazione della giustizia
INDICE
1. Normativa
3. Quando si configura il reato di calunnia?
4. L'elemento soggettivo della calunnia
7. La ritrattazione nel reato di calunnia
8. La giurisprudenza sul reato di calunnia
La calunnia è un delitto previsto dall'art. 368 c.p. e punisce chi denunci alla autorità giudiziaria una persona sapendola innocente.
Il reato di calunnia mira a proteggere i beni giuridici della corretta amministrazione della giustizia, nonché dell'onore - ed eventualmente pure della libertà personale - della persona falsamente incolpata di un reato.
Si tratta di un reato comune, che può esser commesso da qualsiasi persona diversa dall'incolpato (in questo caso, infatti, si configura il delitto di autocalunnia di cui all'art. 369 c.p.).
È inoltre un reato di mera condotta, a forma vincolata.
In particolare, il reato di calunnia punisce, alternativamente, le seguenti condotte:
incolpare una persona di un reato mediante denuncia, querela, richiesta o istanza (calunnia diretta o formale), con la precisazione che il "concetto di denuncia" va inteso in senso ampio, dunque non limitato alla denuncia formale prevista dall'art. 331 c.p.p., ma comprensivo anche della semplice insinuazione, della denuncia anonima o sotto falso nome, come espressamente precisato dall'art. 368 c.p.;
simulare a carico di una persona le tracce di un reato (calunnia indiretta o materiale).
Il reato oggetto della falsa accusa può essere qualsiasi delitto o contravvenzione (in quest'ultimo caso, si riconosce la circostanza attenuante ex art. 370 c.p.), a condizione, però, che venga rappresentato un fatto tipico, antigiuridico, colpevole e punibile.
Tanto nel caso di calunnia diretta, che in quello di calunnia indiretta, non è sufficiente che le circostanze riportate nella denuncia o le tracce simulate lascino supporre la mera commissione di un reato (in questo caso, risulterà integrata l'ipotesi di simulazione di reato) ma è necessario che esse possano essere ricondotte, pure approssimativamente, ad una persona identificabile.
Trattandosi di reato di pericolo, occorre accertare che la calunnia (formale o materiale) sia idonea a dare avvio a un procedimento penale nei confronti di un innocente - indipendentemente dal relativo esito - sulla base di un giudizio ex ante, a base totale e in concreto.
Questa condizione viene meno nel caso in cui la falsa accusa abbia per oggetto fatti manifestamente inverosimili o in quello in cui manchi una condizione di procedibilità.
Infine, ai fini della configurabilità del reato di calunnia, l'autore del reato deve avere la consapevolezza e volontà di accusare di un reato un'altra persona, sapendo della sua innocenza.
Art. 368 c.p. - Calunnia
Chiunque, con denuncia [333 c.p.p.], querela [336 c.p.p.], richiesta [342 c.p.p.] o istanza [341 c.p.p.], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata [64] se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.
Si propongono, di seguito, due esempi di contestazioni per il reato di calunnia ex art. 368 c.p.
Esempio 1
Tizio e Caio, imputati del reato di cui agli artt. 110 e 368 c.p. perchè, in concorso tra loro, accusavano ingiustamente (…), pur sapendolo innocente, di averli aggrediti
verbalmente e fisicamente, mediante schiaffi, pugni e graffi all'indirizzo del (…) cagionandogli lesioni consistenti in "trauma cranico non commotivo, contusioni emitorace, contusioni al volto con prognosi di giorni sette", nonché mediante colpi alla nuca della G. cagionandole lesioni consistenti in "cervicalgia post-traumatica, contusione gamba dx - con prognosi di giorni sette". In ________, querela dell'______.
Esempio 2
Tizio, imputato del reato di cui all' art.368 c.p., perchè, con denuncia presentata in
data ___ alle ore ____ presso la ____, denunciava falsamente di aver subito il furto dell'autovettura ____, e, poco dopo, alle ore ____ circa, richiedeva l'intervento dei Carabinieri presso la concessionaria ____, segnalando di aver rinvenuto lì la propria autovettura, così accusando del reato di furto il titolare della predetta concessionaria G., accusa rivelatasi palesemente infondata all'esito degli accertamenti svolti nell'immediatezza dai Carabinieri dai quali emergeva che l'autovettura ____, targata ____ era nella disponibilità del M. in virtù di contratto di noleggio con G., titolare dell'auto, il quale aveva proceduto a recuperare il suddetto bene a seguito di morosità del locatario secondo le modalità previste nel contratto concluso tra le parti (ritiro della vettura tramite GPS con blocco motore/centralina).
Con la recidiva.
In ____, il ____.
Come si è detto in precedenza, affinché possa integrarsi il reato di calunnia, ai sensi dell'art. 368 c.p., occorre che la condotta dell'agente si concretizzi nell'incolpare una persona di un reato ovvero di simulare a carico di lui le tracce di un reato, mediante "denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obblio di riferire", conoscendo già a quel momento l'innocenza dell'incolpato, ossia l'estraneità al fatto (realmente accaduto) o l'inesistenza del fatto medesimo.
La norma prevede e punisce sia la "calunnia formale" (attuata mediante denuncia, intesa in senso ampio, quindi comprensiva di ogni tipo di notitia criminis, anche non qualificata o anonima, purché idonea a far sorgere un procedimento penale), sia la calunnia c.d. "materiale", dipendente dalla simulazione delle tracce di reato, che non necessariamente devono riguardare un illecito realmente accaduto e che possono consistere sia in segni e indizi materiali, che in segni sulla persona del denunciarne o su altri.
In ogni caso, tali atti devono essere in grado di indicare, in modo non equivoco, il soggetto incolpato quale responsabile del reato denunziato.
La fattispecie, per essere realmente offensiva e dunque meritevole di sanzione sul piano penale (ex artt. 25, co. 2 Cost. e 49 c.p.), implicitamente richiede che le condotte sopra descritte concretizzino il serio pericolo che, a carico dell'incolpato, possa iniziare un procedimento penale, delineando, quindi, un reato di pericolo concreto e non di danno.
Esso risulta configurato, pertanto, anche in assenza di condanna dell'innocente e persino in assenza di instaurazione del procedimento o processo penale a suo carico, essendo sufficiente la possibilità, seppur concreta, che l'autorità giudiziaria si attivi per reprimere il reato falsamente addebitato.
E' esclusa, pertanto, la rilevanza penale delle condotte qualora i fatti denunciati o simulati siano privi di credibilità, in quanto grotteschi o assurdi, tali da escludere già ictu oculi l'avvio di un procedimento penale, ovvero nei casi in cui il reato sia perseguibile solo in presenza di una condizione di procedibilità, invero assente (ad es., quando vi sia denuncia ma non querela da parte della presunta persona offesa - Tribunale Pescara, 03/04/2023, (ud. 03/04/2023, dep. 03/04/2023), n.736).
Cosa succede nel caso in cui vi sia incertezza sull'innocenza della persona accusata?
A) Secondo un orientamento giurisprudenziale, in situazione di dubbio o di ragionevole incertezza circa l'innocenza dell'incolpato, non si configura l'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 368 c.p. (cfr. Cass. pen. sent. n. 27846 del 2009).
Il reato di calunnia richiede la conoscenza da parte dell'accusatore dell'innocenza dell'incolpato ("che egli sa innocente") e non si può richiedere all'uomo medio di essere in grado di formulare "giudizi sicuri di colpevolezza".
Se vi sono dubbi sull'innocenza dell'incolpato, in altri termini, non è possibile muovere un rimprovero nei confronti del denunciante, anche perché ragionando diversamente si finirebbe per restringere il ricorso alla giustizia da parte dei cittadini.
Un diverso orientamento, invece, ha osservato che il dubbio, di per sé, non è incompatibile con il dolo, per l'integrazione del quale è sufficiente che l'agente si rappresenti l'innocenza dell'incolpato, anche senza i contorni della certezza. In altri termini, secondo questo orientamento solo l'errore può escludere il dolo.
Si è affermato, per esempio, che in caso di dubbio, il denunciante abbia il dovere di esporre in maniera chiara e precisa i motivi della sua perplessità (dovere riconducibile al senso di responsabilità di ciascun cittadino) nel momento in cui questi presenti delle denunce all'autorità.
Sul piano soggettivo, l'elemento psicologico richiesto dalla norma ai fini dell'integrazione del reato di calunnia è il dolo generico (art. 43 c.p.), consistente nella conoscenza e rappresentazione dell'innocenza dell'incolpato alla luce dell'inesistenza del fatto denunziato ovvero della sua totale estraneità (se il fatto è realmente accaduto)
Da un lato, quindi, non è necessario il dolo intenzionale, non entrando il "fine" soggettivo nella struttura della fattispecie come elemento essenziale della stessa, ma dall'altro, non è sufficiente il dolo eventuale, poiché la mera "accettazione del rischio" che il soggetto indicato alle Autorità possa risultare innocente, dopo l'avvio delle indagini, non evoca l'evidenza della sua innocenza che, invece, deve ben rappresentarsi al calunniante nel momento in cui si rivolge ad esse.
E in tale momento, poi, che il delitto si consuma, inverando il rischio oggettivo e concreto che, appresa la notitia criminis, l'Autorità preposta attivi i propri poteri di indagine nei confronti di un innocente, sviando in tal modo il bene interesse tutelato, individuato principalmente nell'interesse alla corretta Amministrazione della Giustizia, ma con riflessi plurioffensivi nella lesione alla reputazione, all'onore e, nelle ipotesi aggravate dai capoversi dell'art. 368 c.p., alla libertà personale dell'innocente (Tribunale Pescara, 03/04/2023, (ud. 03/04/2023, dep. 03/04/2023), n.736).
Riportiamo di seguito alcune pronunce della Corte di Cassazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di calunnia:
La calunnia indiretta consiste in un'accusa falsa formulata in modo indiretto o implicito, ovvero senza dichiarare esplicitamente l'oggetto della calunnia.
In altre parole, si tratta di una denuncia che, sebbene non menzioni direttamente la persona o il fatto oggetto di falsa incolpazione, lascia intendere in modo sottinteso o ambiguo che una determinata persona abbia commesso un fatto costituente reato.
La ritrattazione è la dichiarazione con la quale una persona che in precedenza aveva commesso il reato di calunnia ammette la falsità della propria accusa e riporta la verità dei fatti.
La ritrattazione è disciplinata dall'art. 376 del codice penale e costituisce una causa di non punibilità.
Al riguardo, è bene precisare che la sola ritrattazione non basta a rendere non punibile il delitto di calunnia precedentemente commesso, ed infatti devono ricorrere alcune condizioni:
la ritrattazione deve avvenire contestualmente o subito dopo la falsa accusa, ed in particolare prima che dell'iscrizione del procedimento penale;
la ritrattazione deve essere precisa e chiara su tutti i punti della denuncia calunniosa sporta (non basta semplicemente insinuare dubbi sulla sua veridicità);
la ritrattazione deve risultare volontaria e cosciente e quindi priva di qualsiasi forma di costrizione.
Fonti:
Paragrafo 1: Tribunale Bari sez. I, 15/11/2021, (ud. 15/11/2021, dep. 15/11/2021), n.3253;
Tribunale Pescara, 03/04/2023, (ud. 03/04/2023, dep. 03/04/2023), n.736);
CED Cassazione Penale