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Il reato di costruzione edilizia abusiva in presenza di concessione edilizia illegittima (attualmente permesso di costruire).

Aggiornamento: 6 mar

Costruzione edilizia abusiva in presenza di concessione edilizia illegittimacostruzione edilizia abusiva in presenza di concessione edilizia illegittima

1. Introduzione

La questione della rilevanza penale della costruzione edilizia basata su una concessione edilizia illegittima ha generato un significativo dibattito giurisprudenziale. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte affrontato il tema, delineando una progressiva evoluzione interpretativa. Un’analisi storica della giurisprudenza consente di comprendere l'attuale quadro normativo e applicativo in materia.


2. Le prime interpretazioni giurisprudenziali

Negli anni ’70, la giurisprudenza pretoriale riconduceva alla carenza di concessione edilizia anche le ipotesi di lavori eseguiti sulla base di una concessione viziata. In assenza di strumenti urbanistici o in contrasto con i limiti imposti dalla pianificazione vigente, il giudice penale poteva valutare la legalità del titolo abilitativo ed eventualmente disapplicarlo.

Tuttavia, l’orientamento non fu uniforme:

  • Alcune decisioni assimilarono l’illegittimità della concessione alla sua totale assenza.

  • Altre distinsero tra concessione illegittima e illecita, escludendo la configurazione del reato nella prima ipotesi.

  • Altre ancora individuarono nella concessione illegittima una violazione normativa meno grave.

Tale tesi della "disapplicazione" fu oggetto di critica da parte della dottrina, poiché si ritenne incompatibile con il processo penale, il cui scopo è l’accertamento della corrispondenza del fatto alla fattispecie incriminatrice.


3. Il consolidamento dell’orientamento delle Sezioni Unite

Un contributo decisivo fu offerto dalla Sezione III penale della Cassazione con l’ordinanza Meraviglia (1985), secondo cui la norma incriminatrice dell’epoca puniva l’"insussistenza" del provvedimento amministrativo e non la sua "illegalità". Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza Giordano (1987), confermarono che il giudice penale non può disapplicare un atto amministrativo illegittimo salvo che ciò sia espressamente previsto dalla legge o sia un elemento essenziale della fattispecie criminosa.

La Corte Costituzionale (1990) ribadì che il giudice penale non può disapplicare un atto amministrativo, salvo nei casi di lesione di diritti soggettivi o illiceità penale. Questo principio fu ulteriormente confermato dalle Sezioni Unite nel 1993 con la sentenza Borgia, chiarendo che l’oggetto della tutela penale non è più solo il controllo dell’uso del territorio, ma la salvaguardia degli usi pubblici e sociali dello stesso.


4. Il reato di costruzione edilizia basata su concessione illegittima

Il problema centrale è stabilire se la realizzazione di un’opera edilizia sulla base di una concessione illegittima configuri il reato previsto dall’art. 44 del DPR n. 380/2001. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, non si tratta di disapplicare un atto amministrativo, ma di verificare la sussistenza di un elemento normativo della fattispecie penale.

Le fattispecie sanzionatorie dell’art. 44 DPR n. 380/01 si distinguono in:

  • Lettera a): inosservanza della normativa urbanistica e del permesso di costruire.

  • Lettera b): esecuzione di lavori edilizi in totale difformità dal permesso di costruire o in assenza di esso.

  • Lettera c): lottizzazione abusiva o interventi edilizi in aree vincolate.

La concessione edilizia illegittima non equivale alla sua assenza, quindi non può configurare automaticamente il reato di cui alla lett. b) dell’art. 44. Tuttavia, il giudice penale può valutare la conformità dell’intervento edilizio alla normativa urbanistica e, in caso di violazioni, applicare la sanzione penale di cui alla lett. a).


5. Illeciti amministrativi e configurabilità del reato

Nel caso di DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) e permessi di costruire illegittimi, la Cassazione ha chiarito che la violazione della normativa urbanistico-edilizia può dar luogo al reato di cui all’art. 44 lett. a) DPR n. 380/01. La presenza di un permesso di costruire non legittima automaticamente l’intervento edilizio se esso non rispetta la normativa urbanistica.

Diversa è l’ipotesi in cui il permesso di costruire sia illecito, ovvero rilasciato a seguito di attività criminosa o da un soggetto privo di potere. In tal caso, si configura la totale assenza di un titolo abilitante, con conseguente applicazione dell’art. 44 lett. b).


6. Conclusioni

L’attuale orientamento giurisprudenziale distingue nettamente tra illegittimità e inesistenza del titolo abilitativo. Un permesso di costruire illegittimo non può essere equiparato alla sua totale assenza. Tuttavia, esso non impedisce al giudice penale di valutare la conformità dell’opera alla normativa urbanistica, applicando, se necessario, le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

 
 
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