Guida in stato di ebbrezza: che cos'è il reato previsto dall'art. 186 codice della strada
- Avvocato Del Giudice
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Indice:
1. Che cos'è la guida in stato di ebbrezza
La guida in stato di ebbrezza costituisce una delle principali ipotesi di reato stradale contemplate dall’ordinamento italiano, disciplinata dall’art. 186 del Codice della Strada.
Essa si configura ogniqualvolta un soggetto si pone alla guida di un veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche in misura tale da alterare, anche solo potenzialmente, le proprie capacità psico-fisiche, superando le soglie alcolemiche stabilite dalla legge.
La ratio incriminatrice non risiede tanto nella volontà di reprimere l’assunzione di alcol in sé, quanto piuttosto nella tutela della sicurezza della circolazione stradale, bene giuridico di rango primario.
Il legislatore ha scelto di tipizzare il pericolo collegato alla guida in stato di ebbrezza, prescindendo dall’accertamento di un concreto evento dannoso: il mero superamento del limite alcolemico integra di per sé la fattispecie, in quanto considerato idoneo ad esporre la collettività a un rischio inaccettabile.
Si tratta, pertanto, di un reato di mera condotta e di pericolo presunto, in cui l’elemento oggettivo si esaurisce nell’azione di guidare in condizioni psicofisiche alterate e l’elemento soggettivo richiede il dolo generico, consistente nella consapevole assunzione di bevande alcoliche seguita dalla messa in circolazione su strada pubblica.
L’inquadramento sistematico della norma risponde a finalità prevalentemente preventive, più che repressive, mirando ad anticipare la soglia di tutela del bene protetto attraverso una strategia di deterrenza rigorosa e progressivamente rafforzata, soprattutto nei confronti delle categorie più a rischio come i neopatentati e i conducenti professionali.
In questa prospettiva, la guida in stato di ebbrezza si colloca oggi tra i principali strumenti attraverso cui l’ordinamento moderno cerca di realizzare un modello di mobilità sicura, basato sulla responsabilizzazione individuale e sulla protezione effettiva della vita umana nello spazio pubblico.
La guida in stato di ebbrezza rappresenta una condizione di alterazione psicofisica del conducente, determinata dall'assunzione di bevande alcoliche, tale da compromettere — anche in misura lieve — le capacità percettive, cognitive e motorie necessarie per una guida sicura.
Il legislatore, consapevole della stretta correlazione tra assunzione di alcol e rischio di sinistri, ha delineato una tipologia di reato connotata da due fondamentali caratteristiche:
la mera condotta di guida;
il pericolo presunto per la sicurezza stradale.
In questo senso, la Cassazione penale, Sez. III, 19 aprile 2007, n. 23114, Rv. 237069 ha stabilito che il reato si perfeziona indipendentemente dalla causazione di un evento lesivo o dalla verifica concreta di un'effettiva alterazione della capacità di guida: è sufficiente il dato tecnico-strumentale del superamento dei valori soglia fissati dalla norma.
1.1 La natura di reato di mera condotta
La configurazione della guida in stato di ebbrezza quale reato di mera condotta comporta che non rileva l’esito della condotta stessa (ad esempio, l’essere giunti sani e salvi a destinazione o, al contrario, l’aver causato un incidente).
L’oggetto della tutela penale non è, infatti, la concreta incolumità di un soggetto determinato, bensì la sicurezza generale della circolazione stradale, intesa come bene collettivo di primaria rilevanza costituzionale.
Dottrina e giurisprudenza (cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 3 giugno 2015, n. 23610) evidenziano che la mera guida con tasso alcolemico superiore a quello consentito costituisce, di per sé, una violazione della regola cautelare, senza necessità di ulteriori elementi lesivi o pericolosi.
1.2 Il pericolo presunto
Il carattere di pericolo presunto discende dall’assunto per cui il legislatore presume, iuris et de iure, che la guida in condizioni di ebbrezza sia sempre pericolosa per la collettività, a prescindere dall’effettiva manifestazione del rischio nel caso concreto.
Ciò implica che:
non è necessario accertare alterazioni manifeste della capacità di guida;
è irrilevante il fatto che il soggetto abbia effettivamente causato un sinistro o compiuto manovre pericolose;
il superamento delle soglie alcolemiche codificate costituisce condizione sufficiente per integrare il reato.
1.3 La misurazione dell’ebbrezza
La misurazione del tasso alcolemico avviene, nella prassi, mediante strumenti come l’etilometro o, in caso di impossibilità, attraverso prelievo ematico.
Tuttavia, il giudice può fondare il proprio convincimento anche su elementi sintomatici (alterazione della parola, dell’andatura, dell'aspetto fisico), in linea con il principio del libero apprezzamento delle prove (Cass. pen., Sez. Unite, 22 marzo 1996, n. 1299).
È emblematico, in questo senso, il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui l'esito dell’etilometro non costituisce “prova legale”, ma elemento da valutarsi criticamente insieme agli altri dati processuali disponibili.
1.4 Effetti psicofisici correlati al consumo di alcol
In termini scientifici, l'assunzione di alcol comporta:
diminuzione della prontezza dei riflessi;
alterazione della percezione visiva e uditiva;
riduzione della capacità di valutazione delle distanze e delle velocità;
stato di euforia o depressione emotiva;
compromissione della coordinazione motoria.
Il Ministero della Salute evidenzia che già con tassi alcolemici superiori a 0,5 g/l si riscontrano significativi decadimenti nelle capacità psico-fisiche, rendendo la guida pericolosa sia per il conducente che per gli altri utenti della strada (fonte: Relazione al Parlamento 2022).
1.5 Il valore soglia
Il valore di 0,5 grammi per litro (g/l) costituisce la soglia legale oltre la quale la guida è vietata.
Tuttavia, per alcune categorie particolari (neopatentati, conducenti professionali, minori di 21 anni) il limite è zero, a conferma di una volontà legislativa di protezione rafforzata per situazioni di maggiore rischio.
2. Soglie di rilevanza e quadro sanzionatorio
La disciplina prevista dall’art. 186 del Codice della Strada, nel suo progressivo irrigidimento, delinea tre soglie di rilevanza penale e distinte risposte sanzionatorie, calibrate in funzione della gravità dell'alterazione psicofisica del conducente.
Si tratta di un sistema graduato, ispirato al principio di proporzionalità della pena rispetto all'entità del pericolo sociale.
2.1 Prima soglia: tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l
In presenza di un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue, il legislatore configura un'ipotesi di illiceità amministrativa, senza rilievo penale.
Conseguenze sanzionatorie:
Sanzione pecuniaria da €543 a €2.170.
Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
Caratteristiche: Questa fascia riflette la volontà legislativa di reprimere anche le condotte di minore gravità, riconoscendo comunque il rischio potenziale, pur non raggiungendo la soglia della rilevanza penale.
2.2 Seconda soglia: tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l
Al superamento della soglia di 0,8 g/l, si entra nel campo del reato contravvenzionale, sanzionato penalmente.
Conseguenze sanzionatorie:
Ammenda da €800 a €3.200.
Arresto fino a 6 mesi.
Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
Caratteristiche: Il superamento di tale valore evidenzia una significativa compromissione delle capacità psicofisiche, tale da giustificare l'intervento punitivo penale, ancorché nella forma meno grave delle contravvenzioni.
2.3 Terza soglia: tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
Con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la condotta assume caratteri di maggiore allarme sociale e viene inasprito il trattamento sanzionatorio.
Conseguenze sanzionatorie:
Ammenda da €1.500 a €6.000.
Arresto da 6 mesi a 1 anno.
Sospensione della patente da 1 a 2 anni.
Confisca obbligatoria del veicolo (salvo proprietà di terzo estraneo al reato).
Caratteristiche: Il legislatore configura qui una reazione sanzionatoria rafforzata, idonea a scoraggiare le condotte più pericolose e a incidere fortemente sul patrimonio dell'autore attraverso la misura ablatoria della confisca.
2.4 Aggravamento notturno
Se la condotta di guida in stato di ebbrezza viene posta in essere tra le ore 22:00 e le ore 7:00, l'ammenda è aumentata da un terzo alla metà.
Ratio legis: Tale aggravamento riflette il principio secondo cui, nelle ore notturne, il rischio di incidenti gravi cresce in ragione della ridotta visibilità, della minor presenza di controlli immediati e della maggiore probabilità di condotte imprudenti.
2.5 Principi sistematici emergenti
Gradualità e proporzionalità: Le sanzioni sono graduabili in base alla gravità dell'alterazione alcolica.
Speciale attenzione alla recidiva: Il sistema sanzionatorio prevede, in caso di recidiva biennale, l'automatica revoca della patente (art. 186, comma 2-ter C.d.S.).
Collegamento tra sanzione penale e amministrativa: La condanna penale comporta l'applicazione automatica di sanzioni amministrative accessorie (sospensione/revoca patente, confisca del veicolo).
Tabella schematica – Guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.)
Tasso alcolemico rilevato | Tipologia di illecito | Sanzione pecuniaria | Arresto | Sospensione patente | Altre sanzioni |
0,5 - 0,8 g/l | Illecito amministrativo | €543 – €2.170 | Nessuno | 3 – 6 mesi | Nessuna |
0,8 - 1,5 g/l | Reato contravvenzionale | €800 – €3.200 | Fino a 6 mesi | 6 mesi – 1 anno | Nessuna (salvo aggravanti) |
> 1,5 g/l | Reato contravvenzionale grave | €1.500 – €6.000 | 6 mesi – 1 anno | 1 – 2 anni | Confisca del veicolo, salvo proprietà di terzi estranei |
Rifiuto alcoltest | Reato autonomo | €1.500 – €6.000 | 6 mesi – 1 anno | 6 mesi – 2 anni | Confisca del veicolo |
Fascia oraria 22:00 – 7:00 | Aggravante | + 1/3 fino a + 1/2 sulle ammende |
3. Modalità di accertamento dello stato di ebbrezza
L’accertamento dello stato di ebbrezza rappresenta un momento cruciale nel procedimento penale e amministrativo conseguente alla violazione dell’art. 186 del Codice della Strada.Esso può avvenire attraverso diversi strumenti e metodologie, ciascuno dei quali, se correttamente utilizzato, è idoneo a fondare l’addebito.
3.1 L’accertamento tramite etilometro
Il metodo più frequente è quello eseguito tramite etilometro, dispositivo elettronico certificato in grado di misurare con precisione il tasso alcolemico nel sangue, mediante analisi dell’aria alveolare espirata.
Procedura:
Devono essere effettuate due misurazioni, a distanza di cinque minuti l’una dall’altra.
Entrambe le rilevazioni devono risultare concordanti, o comunque compatibili, per garantire l’attendibilità del risultato (art. 379 Regolamento di esecuzione C.d.S.).
L’apparecchio deve essere omologato e sottoposto a verifiche periodiche di taratura, come previsto dalla normativa tecnica nazionale ed europea.
Garanzie procedimentali: Il soggetto sottoposto all’alcoltest deve essere informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.Il mancato avviso comporta nullità dell’accertamento e inutilizzabilità del relativo esito (Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2013, n. 16069).
3.2 L’accertamento tramite prelievo ematico
In caso di ricovero ospedaliero o di condizioni che impediscano l’uso dell’etilometro, la misurazione del tasso alcolemico può avvenire mediante prelievo del sangue.
Caratteristiche:
Il prelievo deve essere eseguito da personale sanitario abilitato.
È necessario il consenso informato del soggetto, salvo che il prelievo sia eseguito su richiesta della polizia giudiziaria per esigenze di accertamento di reati.
I dati clinici relativi al tasso alcolemico devono essere trasmessi all’autorità giudiziaria con adeguate garanzie di riservatezza.
Giurisprudenza: Il prelievo ematico, qualora eseguito nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, rappresenta una prova piena e altamente affidabile dello stato di ebbrezza.
3.3 L’accertamento basato su elementi sintomatici
La Suprema Corte ha chiarito, con la storica sentenza delle Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. Unite, 22 marzo 1996, n. 1299), che l’accertamento dello stato di ebbrezza non è subordinato necessariamente al dato tecnico strumentale.
Il giudice può fondare il proprio convincimento anche su indizi sintomatici oggettivamente riscontrabili.
Sintomi clinici rilevanti:
Alito vinoso;
Eloquio sconnesso;
Andatura barcollante o incerta;
Occhi arrossati o espressione confusa;
Comportamento rallentato o incoerente;
Ammissione spontanea da parte del conducente.
Principio di diritto: Per il principio del libero convincimento e in assenza di prove legali tipizzate, il giudice può desumere l’esistenza dello stato di ebbrezza anche da elementi sintomatici, purché la motivazione della sentenza sia logica, adeguata e sorretta da idonei riscontri oggettivi.
Cassazione recente:Si è affermato che persino la presenza di sintomi lievi, se sistematicamente correlati e coerenti, può giustificare l’affermazione della responsabilità per guida in stato di ebbrezza (Cass. pen., sez. IV, 20 ottobre 2020, n. 29509).
3.4 Le irregolarità procedimentali
La mancata osservanza delle modalità prescritte per l'accertamento può condurre:
alla nullità degli atti;
alla inutilizzabilità del risultato;
alla necessità di valutare le sole prove residue disponibili nel fascicolo processuale.
Sintesi pratica
Metodo | Caratteristiche | Note procedurali |
Etilometro | Due misurazioni a 5 minuti di distanza | Omologazione, taratura, avviso diritto difensore |
Prelievo ematico | Analisi del sangue | Consenso o ordine autorità, garanzie di riservatezza |
Elementi sintomatici | Rilevazione visiva/comportamentale | Valutazione libera ma motivata |
4. Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest
4.1 Natura giuridica del rifiuto
Il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest non costituisce un mero inadempimento amministrativo, bensì un autonomo reato contravvenzionale previsto e disciplinato dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada.
L’interesse protetto dalla norma è sempre la sicurezza della circolazione stradale: il legislatore ha inteso reprimere non soltanto la guida in stato di ebbrezza accertata, ma anche il tentativo di frustrare l’accertamento stesso, evitando che l’opposizione del conducente impedisca l’effettiva tutela del bene giuridico.
4.2 Elementi costitutivi
Il reato si integra con la semplice condotta omissiva del soggetto che, legittimamente richiesto dagli organi di polizia stradale, rifiuta di sottoporsi alle prove alcolimetriche.
Presupposti:
Valido fermo di polizia stradale.
Fondato sospetto dello stato di ebbrezza (es. sintomi evidenti, coinvolgimento in incidente).
Regolare invito a sottoporsi all’alcoltest.
Condotta punita:
Espressa opposizione alla sottoposizione all’alcoltest o mancata collaborazione (es. soffiata insufficiente ripetuta, manovre dilatorie).
Elemento soggettivo:
Dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di rifiutare l'accertamento richiesto.
4.3 Quadro sanzionatorio
Il rifiuto è sanzionato in modo severo, in misura equiparata alla più grave delle condotte di guida in stato di ebbrezza (cioè quella con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l):
Arresto da 6 mesi a 1 anno.
Ammenda da €1.500 a €6.000.
Inoltre, sono previste sanzioni amministrative accessorie:
Sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni.
Confisca del veicolo, se di proprietà del trasgressore.
In caso di appartenenza del veicolo a soggetto terzo estraneo al reato, la confisca non viene disposta.
Fonte normativa: art. 186, comma 7, Codice della Strada.
4.4 Caratteristiche peculiari
Assenza di danno concreto: il reato si perfeziona indipendentemente dall’effettivo stato di ebbrezza o dal verificarsi di un sinistro.
Inapplicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), nei casi di recidiva o di aggravanti.
Esclusione del diritto di rifiutare: a differenza di quanto avviene per altri accertamenti sanitari, il conducente non può legittimamente opporsi all’alcoltest senza incorrere in responsabilità penale.
4.5 Giurisprudenza rilevante
La Cassazione ha chiarito che il rifiuto può essere configurato anche in presenza di una collaborazione solo apparente, ove il soggetto non consenta di fatto il corretto svolgimento della procedura (es. insufficienza volontaria del soffio nell’etilometro) (Cass. pen., sez. IV, 15 giugno 2018, n. 30536).
Inoltre, è stato precisato che il reato è integrato anche in mancanza di sintomi evidenti di ebbrezza, se sussiste un fondato motivo di sospetto da parte degli agenti (Cass. pen., sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 258).
4.6 Ratio della previsione repressiva
La scelta legislativa di sanzionare severamente il rifiuto si spiega con la volontà di impedire l’elusione dei controlli e di preservare l’effettività della disciplina repressiva della guida in stato di ebbrezza.
Consentire il rifiuto senza conseguenze penali equivarrebbe, infatti, a vanificare l'intero sistema di prevenzione previsto dagli artt. 186 e 186-bis C.d.S.
Schema sintetico
Condotta | Sanzione penale | Sanzioni accessorie |
Rifiuto di sottoporsi all’alcoltest | Arresto da 6 mesi a 1 anno, Ammenda €1.500 – €6.000 | Sospensione patente 6 mesi – 2 anni, Confisca veicolo |
5. Aggravante dell’incidente stradale
Quando la guida in stato di ebbrezza si accompagna alla provocazione di un incidente stradale, il legislatore ha previsto un inasprimento della risposta sanzionatoria, configurando una circostanza aggravante ad effetto speciale (art. 186, comma 2-bis C.d.S.).
Effetti dell’aggravante:
Aumento della pena base (ammenda e arresto) da un terzo alla metà.
Fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il mezzo appartenga a soggetto estraneo al reato.
Revoca della patente di guida obbligatoria se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l.
Caratteristiche: L’incidente può essere di qualsiasi entità (anche senza danni gravi), purché sussista il nesso causale tra lo stato di ebbrezza e il sinistro.Secondo la giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 2014, n. 7482), non occorre che l’incidente sia esclusivamente imputabile all'ebbrezza: è sufficiente che questa abbia contribuito in modo apprezzabile alla sua verificazione.
6. Partecipazione del difensore all’accertamento alcolimetrico
L'accertamento mediante etilometro è qualificato dalla giurisprudenza come atto a sorpresa ma non irripetibile.
Pertanto, in base all’art. 114 disp. att. c.p.p., la polizia giudiziaria ha l'obbligo di avvisare l'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Conseguenze del mancato avviso:
Nullità dell'accertamento.
Inutilizzabilità degli esiti dell’alcoltest nel processo penale.
Giurisprudenza fondamentale: Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2013, n. 16069 ha ribadito che l’obbligo di avviso sussiste anche se l'intervento del difensore non sospende o ritarda l’accertamento.
7. Sanzioni accessorie
Oltre alla pena principale, la normativa prevede importanti sanzioni accessorie, volte a incidere sulla possibilità futura di circolare:
Decurtazione di 10 punti dalla patente di guida (art. 126-bis C.d.S.).
Obbligo di revisione della patente (visita medica obbligatoria e, in alcuni casi, esame teorico-pratico).
Annotazioni Codice 68 e 69 sulla patente (introdotte dalla Legge n. 177/2024):
Codice 68: Divieto assoluto di assunzione di alcool alla guida.
Codice 69: Obbligo di guida con veicolo dotato di dispositivo alcolock.
Confisca del veicolo se il conducente ha un tasso superiore a 1,5 g/l, salvo proprietà di soggetto estraneo.
Nota: L'alcolock è un dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevazione di alcol sopra zero nell’aria espirata.
8. Lavoro di pubblica utilità
Il lavoro di pubblica utilità è previsto come sanzione sostitutiva delle pene pecuniarie e detentive, ex art. 186, comma 9-bis, C.d.S.
Condizioni:
Ammesso solo in assenza di incidente.
Svolgimento di attività non retribuite presso enti pubblici o associazioni no-profit.
In caso di esito positivo, estinzione del reato e riduzione alla metà della sospensione della patente.
Vantaggi:Favorisce il reinserimento sociale del condannato e alleggerisce il carico penitenziario.
9. Differenze tra Lavoro di pubblica utilità e Messa alla prova
Lavoro di pubblica utilità | Messa alla prova (art. 168-bis c.p.) |
Sanzione sostitutiva dopo la condanna | Misura alternativa alla condanna |
Presuppone il passaggio in giudicato | Sospende il processo penale |
Non comporta estinzione automatica | Estinzione del reato in caso di esito positivo |
Si applica solo a determinati reati | Ampiamente prevista per reati minori |
10. Regime speciale per neopatentati e conducenti professionali
L’art. 186-bis C.d.S. prevede un regime più rigoroso per:
Neopatentati (patente da meno di 3 anni).
Conducenti professionali (trasporto persone o merci).
Conducenti minori di 21 anni.
Principali differenze:
Tolleranza zero: Tasso alcolemico massimo consentito: 0,0 g/l.
Sanzioni raddoppiate rispetto ai conducenti ordinari.
Revoca obbligatoria della patente in caso di tasso > 1,5 g/l o recidiva.
Inibizione al conseguimento della patente fino a 21 o 24 anni per minorenni sorpresi in stato di ebbrezza.