top of page

Sostituzione di persona: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 494 c.p.


Il reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p.

Indice:



1. Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona?

La sostituzione di persona è reato procedibile d'ufficio, e di competenza del tribunale in composizione monocratica.

Il delitto di sostituzione di persona è un reato sussidiario che ricorre solo quando la condotta non costituisce altro delitto contro la fede pubblica e consiste nel fatto di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, trae in inganno taluno attraverso una delle quattro diverse modalità descritte dalla norma ovvero sostituisce illegittimamente la propria all'altrui persona 0 attribuisce a se stesso o ad altri un falso nome o un falso stato o una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.

La sostituzione di persona è un reato a forma vincolata la cui condotta tipica è costituita dalla induzione in errore, consistente nel determinare in qualcuno una falsa rappresentazione della realtà provocata attraverso una delle quattro diverse modalità di realizzazione tassativamente indicate.

Le condotte descritte nella norma sono:

a) illegittima sostituzione della propria all'altrui persona: si verifica quando un soggetto prende fisicamente il posto di altro individuo;

b) attribuzione a sé o ad altri di un falso nome;

c) attribuzione a sé o ad altri di un falso stato;

d) attribuzione a sé o ad altri di una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.

La qualificazione della sostituzione di persona come reato formale o materiale condiziona l'individuazione del momento consumativo.

Secondo la giurisprudenza, l'aggravante ex art. 61 n. 2 risulterebbe compatibile con il reato di sostituzione di persona. Il fine previsto dalla norma, infatti, non si identifica con quello contemplato dalla predetta aggravante poiché il primo normalmente prescinde nella sua genericità dalla connessione delittuosa, mentre la seconda esige la relazione teleologica con altro reato.

In giurisprudenza, invece, è consolidato l'indirizzo che afferma la sussistenza del concorso del delitto in esame con il reato di truffa, sia perché i due fatti costituiscono violazioni di distinti beni giuridici, offendendo il primo la pubblica fede ed il secondo il patrimonio, sia perché il delitto di sostituzione di persona non può ritenersi assorbito nel delitto di truffa, in quanto non ne costituisce elemento necessario (Cass. V, n. 11918/2016; Cass. VI, n. 9470/2009).


2. Quando si configura il reato di sostituzione di persona?

Il reato di sostituzione di persona è un reato formale, che si consuma quando l'altrui persona sia tratta in inganno, non occorrendo, a tal fine, il conseguimento del vantaggio perseguito dall'agente, che resta "confinato" nell'alveo dell'elemento psicologico.

Ovviamente ciò significa, mutatis mutandis che il conseguimento del vantaggio può anche coincidere con l'induzione di altri in inganno.

Il perfezionamento della condotta, che coincide con la consumazione del reato, si ha, in casi analoghi al presente, allorquando l'agente si attribuisca un falso nome inducendo altri in errore sulla sua identità: detto vantaggio bene può consistere anche nell'impedire la propria identificazione, e del tutto irrilevante è il fine perseguito dall'agente (Cass. III, 12.3.1999, Tenerelli).

Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crei ed utilizzi profili social e account internet servendosi dei dati anagrafici di altra persona, esplicitamente contraria, al fine di far ricadere su quest'ultima l'attribuzione delle connessioni eseguite in rete (Cassazione penale , sez. V , 14/10/2021 , n. 323).

Il reato di sostituzione di persona è integrato dalla condotta consistente nell'utilizzo di uno dei mezzi fraudolenti previsti dall' art. 494 c.p. per indurre taluno in errore.

Non rileva, pertanto, l'effettivo raggiungimento del vantaggio che il soggetto attivo intendeva perseguire.

In assenza di una induzione in errore, che costituisce elemento costitutivo del reato e ne individua il momento consumativo, il delitto è configurabile esclusivamente nella forma del tentativo (Cassazione penale , sez. V , 03/12/2021 , n. 5717).

Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crei ed utilizzi profili social e account internet servendosi dei dati anagrafici di altra persona, esplicitamente contraria, al fine di far ricadere su quest'ultima l'attribuzione delle connessioni eseguite in rete (Cassazione penale , sez. V , 14/10/2021 , n. 323).

Non integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi si attribuisce una falsa qualifica professionale cui la legge non ricollega alcuno specifico effetto giuridico. (Fattispecie in cui gli imputati, autori di una truffa in concorso, si erano qualificati, rispettivamente, come marinaio e gioielliere - Cassazione penale , sez. II , 20/07/2020 , n. 29636).

Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crei ed utilizzi una sim-card servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'attribuzione delle connessioni eseguite in rete, dissimulandone così il personale utilizzo. (Fattispecie relativa all'uso di una pluralità di sim card, abusivamente intestate a terzi inconsapevoli, al fine di eseguire a nome degli stessi movimentazioni on line su conti correnti, per lo storno delle provviste ivi bonificate - Cassazione penale , sez. V , 13/07/2020 , n. 25215). Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crea ed utilizza un “profilo” su “social network”, servendosi abusivamente dell'immagine di un diverso soggetto, inconsapevole, in quanto idonea alla rappresentazione di un'identità digitale non corrispondente al soggetto che ne fa uso (Fattispecie relativa alla creazione di falsi profili “facebook” - Cassazione penale , sez. V , 06/07/2020 , n. 22049). Integra il delitto di sostituzione di persona di cui all' art. 494 c.p. , la condotta di colui che si inserisce nel sistema operativo di un servizio di home banking servendosi dei codici personali identificativi di altra persona inconsapevole, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con danno del titolare dell'identità abusivamente utilizzata, mediante operazioni di trasferimento di denaro. (Fattispecie di frode informatica in danno di titolare di carta banco posta, commessa in epoca antecedente alla introduzione del comma terzo dell' art. 640-ter c.p. , nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto il concorso formale dei reati di cui agli artt. 640-ter e 494 c.p. - Cassazione penale , sez. II , 02/07/2020 , n. 23760).

Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato nei confronti di un soggetto che aveva dichiarato false generalità a seguito di un incidente stradale in occasione della compilazione di un modello di contestazione amichevole - Cassazione penale , sez. V , 19/09/2019 , n. 3012).

Integra il reato di sostituzione di persona la condotta del soggetto che, attribuendosi falsamente una qualifica professionale, ponga in essere atti che, anche se non riservati in via esclusiva ai soggetti dotati di speciale abilitazione, siano comunque ad essa connessi, poiché a tale qualifica la legge ricollega gli effetti giuridici tipici della professione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna dell'imputato che, qualificatosi falsamente come avvocato, incamerava somme di denaro, che diversamente non gli sarebbero state versate, per acquistare un immobile, asseritamente oggetto di una procedura esecutiva in realtà inesistente - Cassazione penale , sez. II , 17/04/2019 , n. 21705).

La condotta del privato che attesti falsamente al pubblico ufficiale l'identità del coniuge nell'atto di matrimonio, vertendo sull'accertamento delle qualità personali del dichiarante (l'identità della sposa), integra il delitto di cui all' art. 495, comma 2, n. 1) c.p. , con esclusione sia di quello previsto dall' art. 483 c.p. , che ricorre quando la falsa attestazione abbia ad oggetto fatti, sia di quello previsto dall' art. 496 c.p. , configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto pubblico (Cassazione penale , sez. V , 11/01/2019 , n. 4054).

Integra il reato di sostituzione di persona ( art. 494 c.p. ) la condotta di colui che crei ed utilizzi un account ed una casella di posta elettrica ovvero si iscriva ad un sito e.commerce servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni conseguenti all'avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete o altri strumenti contrattuali (Cassazione penale , sez. V , 22/06/2018 , n. 42572).

Integra il reato di sostituzione di persona la falsa attribuzione della qualità di incaricata di una associazione di quartiere per la redazione di un questionario, trattandosi di qualifica che produce l'effetto giuridico di attribuire la facoltà di contattare i cittadini, anche mediante accesso alle private abitazioni, per acquisire informazioni (Cassazione penale , sez. V , 17/05/2016 , n. 35027). Non integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi si attribuisce una falsa qualità personale cui la legge non ricollega alcuno specifico effetto giuridico. (Fattispecie in cui l'imputato si era presentato come agente dell'UCIGOS, ufficio che, già all'epoca dei fatti, non rappresenta più un'articolazione della pubblica sicurezza, per essere stato sostituito dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione - Cassazione penale , sez. V , 21/10/2015 , n. 16673).

Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la condanna di un imputato il quale aveva fatto credere al suo anziano interlocutore di essere il figlio di un ex collega e di essere dipendente di una nota azienda di abbigliamento, al fine - non raggiunto - di vendergli della merce - Cassazione penale , sez. V , 15/12/2014 , n. 11087).

Integra il delitto di sostituzione di persona qualsiasi condotta ingannevole tesa a far attribuire all'agente, da parte del soggetto passivo, un falso nome o un falso stato o false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici. (Fattispecie in cui l'imputato si era falsamente qualificato come Carabiniere alla persona offesa, subito dopo averla aggredita, allo scopo di farla desistere dal richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, nell'erroneo convincimento di trovarsi al cospetto di un militare dell'Arma - Cassazione penale , sez. V , 12/06/2014 , n. 11406).

La falsa attribuzione della qualità di esercente una professione integra il reato di sostituzione di persona atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale, mentre non è necessario che il fatto tenda all'illegale esercizio della professione o che miri alla mera soddisfazione di una vanità personale, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a trarre in inganno la fede pubblica. (Fattispecie, nella quale l'imputato si qualificava come collega del medico curante della persona offesa - Cassazione penale , sez. II , 05/06/2014 , n. 30229)

Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che crea ed utilizza un profilo su social network, utilizzando abusivamente l'immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un nickname di fantasia ed a caratteristiche personali negative. (In motivazione, la Corte ha osservato che la descrizione di un profilo poco lusinghiero sul social network evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell'agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l'immagine - Cassazione penale , sez. V , 23/04/2014 , n. 25774).

Integra il delitto di sostituzione di persona qualsiasi condotta ingannevole tesa a far attribuire all'agente, da parte del soggetto passivo, un falso nome o un falso stato o false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici. (Fattispecie in cui l'imputata aveva dichiarato alle persone offese di dover svolgere un controllo sulla loro salute, inducendole così a ritenere di trovarsi di fronte ad una dipendente di una struttura sanitaria pubblica - Cassazione penale , sez. VI , 08/01/2014 , n. 4394).

Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi inserisca nel sito di una “chat line” a tema erotico il recapito telefonico di altra persona associato ad un “nickname” di fantasia, qualora abbia agito al fine di arrecare danno alla medesima, giacché in tal modo gli utilizzatori del servizio vengono tratti in inganno sulla disponibilità della persona associata allo pseudonimo a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale (Cassazione penale , sez. V , 28/11/2012 , n. 18826).

Non integra il reato di sostituzione di persona, la condotta di colui che, in qualità di dipendente ospedaliero, passi alla timbratura la scheda magnetica appartenente ad un collega, attestandone falsamente la presenza sul luogo di lavoro, in quanto, non sussiste l'elemento caratterizzante la fattispecie incriminatrice costituito dalla rappresentazione nei confronti dei terzi di connotati che appaiono idonei a definirlo come una persona diversa da quella che egli effettivamente è ovvero rivestito di uno stato o dotato di una qualità cui la legge riconnette effetti giuridici, che egli in realtà non possiede. (La S.C. ha precisato che nella specie il soggetto attivo non si è sostituito al collega né se ne è attribuito i dati identificativi ma ha effettuato, in conseguenza di un artifizio, una doppia vidimazione agendo come longa manus di quest'ultimo, con condotta astrattamente riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. (Cassazione penale , sez. V , 21/09/2012 , n. 48662)

Non integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che, al fine di accedere all'interno di una zona a traffico limitato e percorrere le corsie preferenziali di un centro urbano, esponga sul parabrezza dell'auto un contrassegno per invalidi rilasciato ad altra persona che non si trova a bordo del veicolo, laddove non vi siano stati da parte dell'agente comportamenti idonei a trarre in errore, circa il suo stato di falso invalido, il personale preposto all'accertamento ed al controllo (Cassazione penale , sez. II , 18/01/2012 , n. 4490).

Integra il reato di cui all'art. 494 c.p. l'attribuzione a sé di un falso nome di persona immaginaria (Cassazione penale , sez. II , 21/12/2011 , n. 4250).

Non integra né il delitto di sostituzione di persona, né quello di truffa ai danni dell'ente territoriale che esercita la vigilanza della viabilità, la condotta di colui che esponga sul parabrezza dell'auto un contrassegno per invalidi, rilasciato ad altra persona che non si trovi a bordo del veicolo (Cassazione penale , sez. II , 16/11/2011 , n. 45328).

Integra il reato di sostituzione di persona la falsa rappresentazione della qualità di dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto la legge attribuisce a tale rapporto determinati effetti, tra cui il diritto alla retribuzione. (Nella specie il reo, al fine di monetizzare un assegno bancario privo di copertura, aveva rassicurato il prenditore sulla copertura del titolo qualificandosi come dipendente della ditta Bartolini, indicando suggestivamente alla vittima un furgone di colore rosso parcheggiato davanti al suo negozio - Cassazione penale , sez. II , 01/12/2010 , n. 44955).

3. Qual è l'elemento psicologico del reato di sostituzione di persona?

Il dolo del delitto di sostituzione di persona è il dolo specifico e consiste nella coscienza e volontà di indurne in errore altri sulla vera identità della propria persona, ricorrendo a una delle forme della condotta indicate nell'art. 494, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Il dolo specifico del delitto di sostituzione di persona consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, ovvero di recare ad altri un danno. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che ha ravvisato gli estremi del reato di cui all'art. 494 c.p. con riferimento alla condotta di un calciatore che, al fine di prendere parte ad una partita nonostante fosse stato squalificato, si era attribuito la identità di altro giocatore - Cassazione penale , sez. V , 26/05/2014 , n. 41012).

In tema di delitto di sostituzione di persona, il dolo specifico consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o anche di recare ad altri un danno. (Fattispecie relativa a presentazione a pubblico ufficiale dell'istanza di ottenere il codice fiscale mediante utilizzo di un documento frutto di un fotomontaggio- Cassazione penale , sez. V , 28/01/2013 , n. 13296).

4. Il concorso di persone nel reato di sostituzione di persona

Per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il concorso nel delitto di sostituzione di persona di un soggetto che, pur non avendo mai dichiarato il falso nome e la falsa qualità, aveva inequivocabilmente prestato acquiescenza alla altrui dichiarazione falsa, utilizzando ripetutamente in concreto la falsa identità Cassazione penale , sez. V , 21/06/2019 , n. 43569).

5. Le cause di giustificazione del reato di sostituzione di persona

La scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca rileva solo in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia e non anche rispetto ad eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia medesima. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso la configurabilità dell'esimente per il giornalista che, utilizzando false generalità ed una falsa qualità, si era introdotto in una struttura medico-assistenziale per acquisire notizie utili per la realizzazione di un servizio televisivo - Cassazione penale , sez. V , 21/06/2019 , n. 43569).

6. Il tentativo nel reato di sostituzione di persona

Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti previsti dall' art. 494 c.p. senza riuscire nell'altrui induzione in errore, che individua il momento consumativo del reato per il quale non è necessario l'effettivo raggiungimento del vantaggio perseguito dall'agente, attinente al coefficiente psicologico del reato. (Fattispecie relativa alla spendita di una falsa identità per instaurare una relazione sentimentale con la vittima, al fine di farsi elargire somme di denaro Cassazione penale , sez. V , 18/12/2020 , n. 5432).

Il reato di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti previsti dall'articolo 494 del Cp senza riuscire nell'altrui induzione in errore, che individua il momento consumativo del reato per il quale non è necessario l'effettivo raggiungimento del vantaggio perseguito dall'agente, attinente al coefficiente psicologico del reato (Cassazione penale sez. V, 03/12/2021, n.5717).

Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo, che sussiste quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati nell'art. 494 cod. pen. senza riuscire ad indurre in errore taluno. (Fattispecie in cui l'imputato si era falsamente attribuito la qualità di difensore di soggetto convocato dalla polizia, in qualità di persona informata dei fatti, tentando di ottenere informazioni circa la predetta convocazione - Cassazione penale , sez. V , 17/11/2014 , n. 10381).

L'induzione in errore è elemento costitutivo del reato di sostituzione di persona, sicchè, in mancanza di essa, può configurarsi il tentativo (Cassazione penale , sez. V , 22/04/2010 , n. 35091).

Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo, che sussiste quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati nell'art. 494 cod. pen. senza riuscire ad indurre in errore taluno (Cassazione penale , sez. V , 21/01/2009 , n. 10362).


7. I rapporti con gli altri reati

Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio (Cassazione penale , sez. II , 11/09/2020 , n. 26589).

Possesso di documenti di identità falsi e sostituzione di persona: rapporto tra le fattispecie. Il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) non è assorbito da quello di possesso di documenti di identità falsi (art. 497-bis c.p.), motivo per cui, in relazione al rapporto tra le fattispecie, i reati di cui agli artt. 494 e 497-bis c.p. concorrono (Tribunale Pescara, 17/01/2022, n.95).

Nel procedimento a carico di un imputato per reati in concorso, quali truffa e sostituzione di persona, il venir meno della condizione di procedibilità per la truffa per remissione di querela, non fa venir meno la valutabilità della medesima condotta di fatto sotto il piano della sola sostituzione di persona dal momento che i due reati tutelano beni giuridici differenti e la sostituzione di persona non è parte integrante e indispensabile del reato di truffa (Tribunale Trieste, 30/08/2021, n.940).

Il delitto di indebita utilizzazione di carta di credito assorbe quello di cui all' art. 494 c.p. nel caso in cui la sostituzione sia attuata con la stessa condotta materiale integrante il primo reato, poiché l'ipotesi delittuosa di cui all' art. 493-ter c.p. lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede, mentre l' art. 494 c.p. contiene una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio di specialità (Cassazione penale , sez. II , 22/09/2021 , n. 39276).

Il reato di induzione a compiere o subire atti sessuali con l'inganno per essersi il reo sostituito ad altra persona è integrato anche dalla falsa attribuzione di una particolare qualifica professionale, rientrando quest'ultima nella nozione di sostituzione di persona di cui all'art. 609-bis, comma secondo, n. 2 cod. pen. (Nella specie il ricorrente, fingendo di essere un datore di lavoro, richiedeva alla vittima di fare un colloquio ed un provino tramite il sistema di web chat skype, tentando, al contempo, di convincerla a compiere atti sessuali su se stessa quale contropartita dell'assunzione - Cassazione penale , sez. III , 21/06/2017 , n. 43164).

Il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) non è assorbito da quello di possesso di documenti di identità falsi (art. 497 bis cod. pen.), ma i due reati concorrono; infatti, la seconda delle due disposizioni punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre la prima - nel caso la sostituzione avvenga ricorrendo ad un documento di identificazione contraffatto - presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall'art. 497 bis cod. pen. (Cassazione penale , sez. V , 03/04/2017 , n. 23029)

In tema di reati contro la pubblica fede, poiché il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ha carattere sussidiario, allorquando l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l'attribuzione di un falso nome in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, ovvero all'autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona (Cassazione penale , sez. V , 15/06/2016 , n. 45527).

Il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 del c.p., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso il concorso apparente di norme tra il reato di sostituzione di persona e quello di falso in certificazioni amministrative, di cui agli artt. 477 e 482 c.p., nella condotta dell'imputato che aveva esibito un documento d'identità falsificato al fine di stipulare sotto falso nome un contratto di locazione per fini illeciti, osservando che l'atto di esibizione era stato preceduto da una distinta attività di falsificazione - Cassazione penale , sez. VI , 17/02/2015 , n. 13328).

Il delitto di sostituzione di persona non è assorbito in altra figura criminosa, in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 c.p. sia a quella di altra norma a tutela della fede pubblica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso il concorso apparente di norme tra i reati di sostituzione di persona e falsità in certificati nella condotta dell'imputato, che aveva falsificato la carta d'identità del soggetto, cui successivamente si era sostituito per commettere ulteriori reati - Cassazione penale , sez. II , 19/12/2013 , n. 6597).

Il delitto di tentata sostituzione di persona non è assorbito in quello di possesso di documenti d'identità falsi, sussistendo invece concorso materiale tra i due reati, qualora l'agente, oltre ad aver esibito una carta d'identità falsificata, a richiesta degli operanti abbia declinato generalità non veritiere cercando di accreditare un'identità diversa da quella reale (Cassazione penale , sez. V , 23/01/2012 , n. 14350).

Il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) è sussidiario rispetto ad ogni altro reato contro la fede pubblica, come si evince dall'inciso se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica contenuto nella norma incriminatrice; esso, tuttavia, in tanto può ritenersi assorbito in altra figura criminosa in quanto ci si trovi in presenza di un fatto unico, riconducibile contemporaneamente sia alla previsione dell'art. 494 c.p. sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; viceversa, quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate, si ha concorso materiale di reati. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza in concorso dei delitti di falso materiale e sostituzione di persona nella condotta di un soggetto che, contraffatto un documento di identità, se ne era servito per trarre i terzi in errore sulla sua identità - Cassazione penale , sez. V , 27/01/1998 , n. 4981).

bottom of page