È inammissibile il ricorso per rivalutare le intercettazioni: le interpretazioni spettano solo al giudice di merito (Cass. Pen. n. 11199/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 4 apr
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Con la sentenza n. 11199/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da L., confermando che la rivalutazione del contenuto delle intercettazioni è preclusa in sede di legittimità.
La decisione ribadisce che la ricostruzione del significato dei dialoghi captati spetta al giudice di merito e non può essere censurata in Cassazione, salvo manifesta illogicità della motivazione.
Il fatto
L. era stato condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per detenzione ai fini di spaccio di hashish e cocaina, con riferimento a due distinti episodi del 2016.
In appello era stata dichiarata prescritta la condotta relativa al secondo episodio, mentre per il primo reato la pena era stata rideterminata in 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione, con € 20.000 di multa.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che:
La frase “sono due cose diverse”, pronunciata dall’imputato in un’intercettazione, dimostrava la sua estraneità ai traffici del fratello, titolare della rete di spaccio;
La Corte d’Appello aveva travisato il significato del dialogo captato;
Era stata ingiustamente esclusa la concessione delle attenuanti generiche, nonostante la modesta entità dei fatti e la scelta del rito abbreviato;
Con motivi nuovi, la difesa ha inoltre eccepito l’intervenuta prescrizione anche del reato residuo, non rilevata dai giudici di merito.
La decisione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando che:
La prescrizione non può essere rilevata d’ufficio se non è stata eccepita nei precedenti gradi di giudizio e se non è contenuta nei motivi originari del ricorso;
La valutazione del significato delle intercettazioni è riservata al giudice di merito, trattandosi di questione di fatto, e non può essere riesaminata in Cassazione se non in presenza di manifesta illogicità della motivazione, che nel caso concreto non è stata riscontrata;
Il giudizio di non meritevolezza delle attenuanti generiche è stato motivato in modo coerente e conforme ai parametri dell’art. 133 c.p., in ragione dei numerosi precedenti dell’imputato (rapina, furto, ricettazione, lesioni, droga).
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Il principio di diritto
La valutazione del contenuto delle intercettazioni è riservata al giudice di merito e non può essere sindacata in Cassazione, salvo manifesta illogicità della motivazione.
La prescrizione non può essere rilevata d’ufficio in sede di legittimità se non eccepita nei gradi precedenti o nei motivi originari del ricorso.
Il diniego delle attenuanti generiche è incensurabile se sorretto da motivazione logica e sufficiente.