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Lesioni personali: aggravante delle più persone riunite non si identifica con il concorso di persone


Corte di Cassazione

La massima

In tema di lesioni personali volontarie, l'aggravante delle più persone riunite non si identifica con il concorso di persone nel reato, sicché, nel caso in cui l'imputazione si limiti a rappresentare la presenza di almeno due soggetti sul luogo e nel momento della realizzazione della condotta, non può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza anche siffatta aggravante, in quanto, onde ritenerne concretamente realizzati gli elementi costitutivi, è necessario che, a causa della pluralità degli aggressori e della loro simultanea presenza, si producano nella vittima effetti fisici e psicologici tali da eliminarne o ridurne la forza di reazione (Cassazione penale sez. V, 06/04/2022, n.27386)

Fonte: Ced Cassazione Penale


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La sentenza

Cassazione penale sez. V, 06/04/2022, n.27386

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 23 settembre 2020 (dep. il 29 settembre 2020) il Giudice di pace di Pisticci - per quel che qui rileva - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di F.G. e F.A. per il delitto di lesioni personali in danno di F.P., loro ascritto in concorso, perché estinte per intervenuta remissione di querela.


2. Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza, il quale ha formulato un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1), con il quale ha denunciato la violazione della legge penale in quanto il Giudice di pace avrebbe erroneamente ritenuto il delitto procedibile a querela di parte nonostante nel capo di imputazione sia chiaramente contestata in fatto la circostanza aggravante della commissione del delitto di lesioni da parte di più persone riunite (essendovi descritta l'aggressione subita dalla persona offesa come posta in essere contestualmente dai due imputati che la colpivano con calci e pugni), da cui consegue la procedibilità d'ufficio (art. 582 c.p., comma 2 e art. 585 c.p., comma 1).


3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.


3.1. Invero:


- "ai fini della configurabilità dell'aggravante del fatto commesso da più persone riunite, introdotta dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, nel corpo dell'art. 585 c.p., comma 1, è richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere da una soltanto di esse" (Sez. 5, n. 12743 del 20/02/2020, Alletto, Rv. 279022 - 01);


- e, come chiarito da tempo da questa Corte con riguardo alla corrispondente aggravante posta per il delitto di rapina (cfr. oggi l'art. 628 c.p., comma 3, n. 1), "essa si giustifica per gli effetti fisici e psicologici che, a causa della pluralità degli aggressori e della loro simultanea presenza, si producono sulla vittima, di cui viene eliminata o ridotta la forza di reazione e non può, pertanto, identificarsi con il semplice concorso di persone nel reato" (Sez. 1, n. 3379 del 22/11/1979 - dep. 1980, Melta, Rv. 144630 - 01); con la conseguenza che "la contestazione della circostanza predetta non può ritenersi contenuta nella contestazione del concorso di persone nel reato" (Sez. 1, n. 541 del 10/06/1974 - dep. 1975, Messina, Rv. 129081 - 01).


3.2. Inoltre, ai fini della contestazione di una circostanza aggravante, vero è che non è necessaria una formula specifica, espressa con enunciazione letterale, né la specifica indicazione della norma che la prevede; tuttavia, occorre che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputazione contenga la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano e dunque sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante (Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473 - 01, Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro Rv. 242027 - 01). Difatti, la c.d. contestazione in fatto "e' ammissibile (...) quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, (...) idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa" (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335 - 01).


3.3. Nel caso in esame, nell'imputazione elevata nei confronti dei due imputati sono indicate, quali norme violate, soltanto gli artt. 110 e 582 c.p.; e nella enunciazione del fatto sono descritti l'agire lesivo ("poiché, in concorso tra loro, aggredivano con calci e pugni la sorella Patrizia") e le conseguenze da esso cagionate. Dunque, non è stato indicato l'articolo di legge che contempla l'aggravante della commissione del delitto da parte di più persone riunite (art. 585 c.p., comma 1) né vi è la c.d. contestazione in fatto della condotta in discorso. In altri termini, agli imputati è stato contestato soltanto di aver posto in essere in concorso tra loro il delitto di lesioni personali, ma non è stato loro ascritto - non solo perché non è stato richiamato l'art. 585, comma 1, cit., ma soprattutto perché non vi è alcuna indicazione in tale senso nella descrizione della condotta - di aver commesso il delitto di lesioni agendo in più persone riunite, profilo - come esposto - distinto dal mero concorso di persone nel reato.


Dunque, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il delitto in discorso, così come contestato, sia procedibile a querela di parte; e, altrettanto correttamente, in presenza della remissione della querela da parte della persona offesa, ha dichiarato non doversi procedere.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso del PG.


Così deciso in Roma, il 6 aprile 2022.


Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2022

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