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Lesioni personali: il dolo consiste nella volontà di procurare una sensazioni dolorose alla p.o.


Corte di Cassazione

La massima

In tema di lesioni personali volontarie, il dolo consiste nella coscienza e volontà di procurare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose nel soggetto passivo, per cui la responsabilità per tale delitto discende da ogni condotta volontaria idonea a determinare le lesioni, quando sia accompagnata da intenzionalità lesiva. (Fattispecie relativa al reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un coltello, in cui la Corte ha precisato che a nulla rileva, in presenza dell'omogeneità dell'evento realizzato rispetto a quello voluto, la diversa regione corporea attinta rispetto a quella verso la quale l'azione era inizialmente diretta - Cassazione penale sez. V, 13/01/2021, n.8004).

Fonte: Ced Cassazione Penale


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La sentenza

Cassazione penale sez. V, 13/01/2021, n.8004

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 luglio 2019, la Corte d'appello di Milano ha, in riforma della decisione del Tribunale in sede del 13 novembre 2019, con la quale C.S.N.M. é stato ritenuto responsabile di lesioni aggravate in danno dell'ex convivente, C.C., così riqualificato il delitto di tentato omicidio aggravato ascrittogli, rideterminando il trattamento sanzionatorio.


1.1.1 fatti riguardano le lesioni personali, consistite in tagli profondi alle dita della mano destra, con prognosi di guarigione determinata in dodici giorni, procurate a C.C., mentre la stessa tentava di sottrarsi all'imputato, che l'aveva aggredita, al culmine di un litigio, impugnando un coltello e con il medesimo avventandosi - in presenza del figlio minore della coppia ed in circostanze tali da ostacolare la difesa della vittima - contro la donna, mentre la minacciava di morte.


1.2. Esclusa la prova del dolo omicidiario, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del delitto di lesioni volontarie aggravate, eccetto il movente della gelosia, contestato ex art. 61 c.p., n. 1.


1.3. Con l'atto d'appello, l'imputato aveva contestato la natura volontaria delle lesioni, riconducendole - in una contrapposta ricostruzione della dinamica dei fatti al tentativo di disarmare la stessa vittima, oltre alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, in riferimento alla situazione ambientale per essersi l'azione consumata nell'abitazione della donna, in prossimità della porta e, dunque, in presenza di una via di fuga.


2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. Noemi Mariani, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 dis. att. c.p.p..


2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in punto di sussistenza del fatto ed in relazione all'affermazione di responsabilità.


2.1.1. Con una prima censura, rappresenta profili di contraddittorietà della motivazione riguardo la valutazione di attendibilità della persona offesa, avendo al riguardo la Corte territoriale sottovalutato elementi di criticità, tanto in relazione all'intrinseca credibilità della dichiarante, che ha reso difformi dichiarazioni riguardo la ricostruzione della dinamica dell'azione e della causale, omettendo di produrre i messaggi di testo minacciosi asseritamente inviatile dall'imputato nei giorni precedenti, che in correlazione alle dichiarazioni rese dalla madre dell'imputato, invece collimanti con quelle rappresentate dallo stesso C., che ha collocato l'azione mentre entrambi erano seduti a tavola, smentendo un'aggressione sul pavimento.


2.1.2. Con un secondo punto, deduce analoga censura in relazione all'apprezzamento delle dichiarazioni dell'imputato, costanti nel corso del tempo e confermate dalla madre e dall'attuale compagna, quest'ultima destinataria di messaggi telefonici contestuali all'evento; messaggi prodotti, tradotti ed acquisiti, e tali da ricondurre a mera colpa la degenerazione della lite, come accreditato anche dalla condotta post delictum, avendo l'imputato prestato soccorso alla persona offesa nell'immediatezza ed atteso gli operanti sul locus commissi delicti; circostanze, invece, contraddittoriamente ed apoditticamente svalutate.


2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, in presenza di lesioni - limitate a tre dita della mano destra - incompatibili con la descrizione resa dalla parte offesa, che ha dichiarato di aver sfilato il coltello dalle mani dell'imputato afferrandolo per la lama, avendo la Corte d'appello ingiustificatamente escluso l'alternativa prospettazione difensiva mediante il riferimento ad un ingente quantitativo di sangue, derivante da una copiosa emorragia, non comprovata ed anzi smentita dalla agevole rimozione delle tracce ematiche mediante un indumento per bambini, giustificando del tutto illogicamente le lesioni riscontrate attraverso il riferimento ad un intervento difensivo "all'ultimo momento" e con il richiamo ad un coltello dotato di una sola lama, in assenza di accertamenti obiettivi sul reperto, mentre apodittico é l'assunto che inferisce dall'entità delle lesioni la natura dolosa delle stesse, in assenza di accertamenti tecnici sul punto.


2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione alle circostanze del reato.


2.3.1. Quanto all'aggravante della minorata difesa, la Corte d'appello non ha tenuto conto della presenza dell'imputato nell'abitazione della vittima in seguito ad invito della stessa parte lesa, nonché delle condizioni ambientali, essendosi i fatti svolti in prossimità della porta d'ingresso, mentre la persona offesa disponeva del proprio cellulare, con conseguente esclusione di alcun profilo di disparità tra le parti, tali da fondare la contestata aggravante.


2.3.1. Con un secondo argomento, censura omessa motivazione riguardo il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risultando sul punto trascurata la condotta post delictum, il contesto di reciproche tensioni, l'incensuratezza dell'imputato e la osservanza delle prescrizioni della misura cautelare.


3. Con requisitoria scritta D.L. 28 ottobre 2020, n. 37, ex art. 23, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso é infondato.


1. Sono inconducenti le censure rivolte alla motivazione in punto di valutazione d'attendibilità della persona offesa, prospettate nel primo motivo di ricorso.


1.1. La sentenza impugnata ha ampiamente argomentato riguardo la credibilità della persona offesa, richiamando - nel quadro incontestato dei rapporti deteriorati tra le parti - una precedente denuncia per atti violenti sporta nei confronti dell'imputato; la serie di messaggi minatori antecedenti all'episodio per cui si procede; le dichiarazioni de relato della madre della persona offesa; la portata patognomica delle lesioni; elementi convergenti e tali da rendere, sostanzialmente, irrilevanti le discrasie nella ricostruzione della dinamica dell'azione, resa dalla persona offesa nelle diverse fasi processuali.


Siffatta argomentazione viene, nel ricorso, criticata con riferimento alla mera asserzione riguardo i messaggi minatori, alla versione resa dalla madre della persona offesa, invece asseritamente in linea con la ricostruzione dell'imputato e confermata dalle testi a discarico: elementi tali da introdurre nell'iter gitistificativo della sentenza impugnata profili di irriducibile contraddittorietà in punto di valutazione dell'attendibilità della parte civile.


1.2. La sentenza impugnata resiste alle critiche che le vengono rivolte.


1.2.1. Se é vero che né la parte lesa, né l'amica alla quale la medesima ha dichiarato di aver girato i messaggi minatori, ne hanno conservato traccia, nondimeno la sentenza impugnata valorizza precedenti episodi di violenza perpetrati dall'imputato in danno della C., dalla medesima denunciati e risalenti a pochi giorni prima dei fatti; elementi con i quali il ricorso non si confronta, e che da un lato corroborano logicamente le dichiarazioni relative a reiterate e successive minacce e, dall'altro, comunque rendono immune da censure la valorizzazione dei pregressi rapporti tra le parti, in un contesto di incontestate tensioni, tali da rendere del tutto plausibile l'inoltro dei messaggi di cui la difesa contesta la dimostrazione probatoria.


1.2.2. Quanto alla ricostruzione della dinamica dell'azione criminosa, le fonti dichiarative dalle quali la difesa pretende di trarre elementi inconfutabili, tali da compromettere la valutazione di attendibilità della parte civile, sono state, del tutto razionalmente, ritenute non decisive, in quanto assenti dal iocus commissi delicti e rese edotte dei fatti rispettivamente dalla C. e dallo stesso imputato.


Per altro verso, anche la circostanza che l'imputato stesse utilizzando il coltello per sbucciare un'arancia prima di impiegarlo contro la C. non introduce elementi di irriducibile contraddittorietà nell'apprezzamento della affidabilità della parte offesa, ben potendo riferirsi ad un segmento dell'azione, comunque non incompatibile con il suo epilogo, mentre il ricorso non specifica, sul punto, con la necessaria evidenza, gli esatti termini delle segnalate divergenze e la irriducibile incidenza delle stesse sulla valutazione d'attendibilità.


1.2.3. Nei termini enunciati, la complessiva valutazione di attendibilità della persona offesa - e la correlativa reiezione della prospettazione resa dall'imputato risulta sorretta da un apparato argomentativo che non evidenzia il vulnus denunciato.


Il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste, invero, nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 - dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271635), N. 35848 del 2007 Rv. 237684, N. 12110 del 2008 Rv. 243247, N. 38800 del 2008 Rv. 241449, N. 5718 del 2013 Rv. 259409, N. 20677 del 2017 Rv. 270071), mentre le conformi sentenze di merito delineano un percorso argomentativo che - acclarata l'affidabilità della C. attraverso il rigoroso vaglio di attendibilità, così come ritenuto resistente rispetto ad incongruenze solo accessorie e non decisive - si dispiega coerentemente attraverso la complessiva delibazione delle ulteriori prove, con specifico riferimento ai dati obiettivi riscontrati.


Sicché non s'appalesa insussistente il segnalato vizio della motivazione.


1.2.4. Per altro verso, va ribadito come, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato costituisca questione di fatto,' non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidie, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609, N. 7667 del 2015 Rv. 262575, N. 443 del 2005 Rv. 230899), mentre anche sul punto la Corte territoriale ha correttamente valorizzato massime di collaudata esperienza nella ricostruzione della causale e della dinamica aggressiva, reputando l'aggressione armata adeguata al contesto di tensioni tra le parti, alle pregresse condotte violente dell'imputato ed alla ordinaria disponibilità, nella dimensione domestica in cui si sono collocati i fatti, del coltello utilizzato, dal complesso di tali elementi inferendo ulteriori argomenti di corroborazione dell'assunto accusatorio, in linea con lo standard declinato da questa Corte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).


Ne viene come alcun profilo congetturale connoti la motivazione.


Come precisato da questa Sezione, le massime di esperienza sono, invero, giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze ma autonomi da esse, e valevoli per nuovi casi, e vanno distinti dalle congetture, cioé ipotesi non fondate sull'"id quod plerumque accidit" e, quindi, insuscettibili di verifica empirica (Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, PMT C/ DEVONA ROCCO, Rv. 277312); verifica empirica a cui non si é sottratta la Corte territoriale, anche in riferimento alle caratteristiche dello strumento utilizzato, richiamando le comuni connotazioni dei coltelli da tavola, che invece la difesa contesta senza alcuna verifica del corpo del reato, con deduzione sul punto generica ed in contrasto con l'onere di allegazione da parte dell'imputato di un fatto, al medesimo favorevole, di agevole dimostrazione (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373).


2. Il secondo motivo é , invece, infondato, al limite dell'inammissibilità.


2.1. Nel riprodurre le stesse censure sub specie di qualificazione giuridica del fatto, il ricorrente incorre, da un lato, nella già rilevata (p. 1.2.4.) genericità, sviluppando doglianze sulla portata patognomica delle lesioni - e dunque sull'inferenza, dalle stesse conseguenze delle modalità aggressive, dell'elemento soggettivo del reato - senza contrastare, pur potendo, la tipologia di lama in dotazione al coltello utilizzato; dall'altro, finisce con il postulare un criterio di imputazione colposo della responsabilità che risulta argomentativamente escluso nelle conformi sentenze di merito, senza che le rilevate criticità inficino la tenuta della motivazione. La lesione a sole tre dita della mano é stata, invero, dettagliatamente ricondotta all'impugnatura della lama, da parte della vittima, per trattenerne l'affondo, mentre l'assenza di tagli al palmo ed alle ulteriori dita é stata giustificata richiamando, appunto, il contatto con il dorso non tagliente, interessato dalla presa.


Siffatta ricostruzione, che non evidenzia incongruenza alcuna, viene criticata da un lato lamentando il mancato espletamento di accertamenti tecnici, che il ricorrente non deduce di aver richiesto, fermo restando che la relativa deduzione non può costituire motivo di ricorso per cassazione in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936); dall'altro, censurando il richiamo - solo ad abundantiam utilizzato dalla Corte territoriale - all'entità della conseguente emorragia, le cui tracce sono state rimosse dall'imputato, solo assertivamente ridimensionata attraverso il riferimento al mezzo utilizzato.


2.2. Nel resto, ogni valutazione in punto di elemento soggettivo resta assorbita nei superiori rilievi, dovendosi qui solo precisare come le conformi sentenze di merito - ed in specie quella di primo grado che, nell'escludere l'univocità degli atti rispetto al reato di tentato omicidio, ha ampiamente disaminato gli indicatori dell'elemento soggettivo - abbiano dato atto del dolo diretto di lesioni, costituendo oggetto di rappresentazione e volizione l'utilizzo del coltello in danno della C., mentre la reazione difensiva della medesima ha solo determinato il ferimento in regione corporea diversa rispetto a quella intenzionalmente eletta; profilo che resta indifferente sul piano dell'elemento soggettivo del reato, in presenza dell'omogeneità dell'evento effettivamente realizzatosi, peraltro in termini di minore gravità, rispetto a quello voluto.


Nel caso in esame si rivela, dunque, del tutto ultroneo qualsivoglia riferimento al dolo eventuale, in presenza di un evento - lesioni personali da taglio - del tutto coincidente con quello voluto dall'agente, restando ininfluente la tipologia lesiva determinatasi nel dispiegarsi causale dell'azione in concreto, a fronte della prevedibile reazione difensiva della vittima.


Va, pertanto, precisato come, in tema di lesioni personali volontarie, il dolo consiste nella coscienza e volontà di procurare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose nel soggetto passivo, per cui la responsabilità per tale delitto discende da ogni condotta volontaria idonea a determinare le lesioni, quando sia accompagnata da intenzionalità lesiva (Sez. 5, n. 25116 del 12/02/2019, P., Rv. 276204N. 44986 del 2016 Rv. 268299), a nulla rilevando la diversa regione corporea attinta rispetto a quella verso cui é stata inizialmente diretta la condotta materiale.


Il secondo motivo é , pertanto, complessivamente inconducente.


3. Non colgono nel segno le censure svolte nel terzo motivo in relazione all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5.


3.1. Il tema che la censura devolve a questa Corte é se, ed in che termini, costituisce circostanza di luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa l'essere stato il reato consumato nell'abitazione della persona offesa.


3.1.1. L'esatta delimitazione della nozione di privata dimora é stata al centro dell'elaborazione ermeneutica di questa Corte che ne ha precisato, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076), i presupposti identificativi, valevoli non solo ai fini dell'applicazione dell'art. 624-bis c.p., ma anche di altre norme, sia di carattere sostanziale (artt. 614,615,615-bis e 624-bis c.p., art. 628 c.p., comma 3, n. 3-bis, art. 52 c.p., comma 2), sia di carattere processuale (art. 266 c.p.p., comma 2).


Nel chiarire come rientrino nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, le Sezioni unite hanno tracciato l'in se del rafforzato grado di tutela della persona nel proprio domicilio, richiamando il quadro dei principi costituzionali di riferimento (come interpetrati dalla Corte Cost. con sentenze n. 135 del 2002 e n. 149 del 2008) ed il diritto vivente (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269), essenzialmente valorizzando come "il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza (...) un luogo che esclude violazioni intrusive".


In tal modo, viene a cogliersi, quale tratto caratterizzante del domicilio, quel nucleo inviolabile della persona e, correlativamente, quella aspettativa di tutela da intrusioni esterne, che involge, all'evidenza, una condizione di sicurezza, oggetto di tutela rafforzata.


3.1.2. Siffatta componente funzionale della nozione di domicilio si ritrova nella formulazione dell'art. 52 c.p., come modificata dal Legislatore dapprima ad opera della L. 13 febbraio 2006, n. 59 e, recentemente, con la L. 36 del 2019, nella prospettiva di giustificazione delle reazioni difensive poste in essere contro chi commetta fatti di violazione di domicilio ai sensi dell'art. 614 c.p., commi 1 e 2.


In particolare, la nuova previsione di cui all'ultimo capoverso della disposizione, inserito dalla L. n. 36 del 2019, art. 1, comma 1, lett. c), a mente del quale nei luoghi di cui si é detto "agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone", é diretta a circoscrivere ulteriormente, nel complessivo statuto della legittima difesa domiciliare, il perimetro della responsabilità penale, in presenza di condotte reattive verso l'autore della sola fattispecie aggravata di cui all'art. 614 c.p., in tal senso rafforzandosi, attraverso la presunzione di proporzionalità difensiva, la tutela dell'intimità e della sicurezza domiciliare; allo stesso modo, il disposto di cui al primo capoverso dell'art. 52 c.p., prevede che "sussiste sempre" - e l'introduzione di tale avverbio costituisce l'unica modifica apportata dalla L. n. 36 del 2019 alla norma introdotta con la L. n. 59 del 2006 - "il rapporto di proporzione di cui al comma 1 del (presente) articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui quando non vi é desistenza e vi é pericolo di aggressione".


Nella prospettiva che qui rileva, dunque, il legislatore ha ulteriormente rafforzato la tutela del domicilio, proprio valorizzando l'aspettativa di sicurezza che lo stesso connota, rispetto ad una aggressione che comprometta l'intervento della pubblica difesa e giustifichi, pertanto, la reazione difensiva privata.


3.1.3. Le linee ermeneutiche che si ritraggono dagli enunciati principi non consentono di sciogliere il nodo interpretativo, posto con il ricorso, in termini tali da ritenere tout court sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, nei casi in cui il reato sia commesso nella privata dimora della persona offesa.


Se é vero, in astratto, che la consumazione del reato nella privata dimora della persona offesa possa ostacolare la pubblica difesa, profittando l'agente di una situazione di intimità tale da impedire, in genere, l'immediato intervento di terzi, é , a maggior ragione altresì vero che la stessa condizione possa rendere maggiormente difficoltosa la difesa privata, ove la vittima sia sorpresa dall'altrui violenza in una condizione di particolare vulnerabilità, per aver allentato l'ordinaria vigilanza rispetto a fonti di pericolo, in riferimento alla conformazione dello stato dei luoghi ed alla collocazione della dimora nel contesto ambientale; in ultima analisi, al complesso delle circostanze concrete in cui si é svolta l'azione. E' solo con riferimento alle connotazioni in fatto del concreto contesto che può, difatti, dirsi se il domicilio della persona offesa abbia rappresentato una tutela rafforzata o abbia, invece, esposto la vittima ad una maggiore vulnerabilità, della quale l'agente abbia profittato nei termini delineati dall'aggravante in disamina.


Il che viene a significare come, in ogni caso, il luogo ex se non può mai integrare quelle condizioni ambientali, il cui profittamento giustifica il maggior inasprimento sanzionatorio, dovendo la stessa aggravante essere sempre verificata alla luce del contesto in cui si sono svolti i fatti, con giudizio ex ante ed in concreto, che tenga conto delle peculiari circostanze che, nella privata dimora, abbiano agevolato la consumazione del reato.


3.1.4. Va, pertanto ribadito anche in riferimento alla privata dimora della persona offesa il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, per la verifica della condizione di "minorata difesa" della vittima, vanno valorizzate le condizioni personali e ambientali che facilitino l'azione criminale e che rendano effettiva la signoria o il controllo dell'agente sulla persona offesa, agevolando il depotenziamento se non l'annullamento delle capacità di reazione di quest'ultima, con specifico riferimento al momento in cui l'aggressione viene perpetrata, e non già in relazione alla possibilità di una reazione successiva (Sez. 5, n. 7026 del 13/01/2020, Nisco, Rv. 278855; N. 53409 del 2018 Rv. 274187, N. 15214 del 2018 Rv. 273725, N. 30990 del 2019 Rv. 276794, N. 3598 del 2011 Rv. 249270, N. 23153 del 2019 Rv. 276655, N. 53343 del 2016 Rv. 268697, N. 32813 del 2019 Rv. 277086, N. 41768 del 2017 Rv. 271279, N. 8819 del 2010 Rv. 246160; per un'ulteriore declinazione della nozione V. Sez. 5, n. 50208 del 11/10/2019, S., Rv. 277841).


3.2. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi.


Dal testo della sentenza impugnata risultano valorizzate le specifiche circostanze del caso concreto, e dunque il contesto di intimità in cui si sono svolti i fatti, la posizione delle parti rispetto alla via di fuga, l'azione impetuosa tale da non poter essere in concreto prevenuta.


A siffatto ordito motivazionale il ricorrente contrappone censure in fatto, reiterative della medesima alternativa ricostruzione dinamica, che finiscono esse stesse - nella misura in cui sottolineano l'angustia degli spazi - per confermare, piuttosto che confutare, la valutazione di obiettiva agevolazione dell'aggressione svolta dall'ambientazione domestica in cui si sono svolti i fatti, esplicata nelle conformi sentenze di merito secondo il corretto metodo di valutazione sopra richiamato e mediante una trama argomentativa che non evidenzia margini di criticità. In particolare, risulta correttamente espunta, dalla valutazione in argomento, la condotta successiva dell'imputato, così come la disponibilità del telefono cellulare con il quale la persona offesa ha richiesto i soccorsi, con delibazione ancorata al momento di consumazione dei fatti e con la notazione che lo stesso concetto di approfittamento evoca l'adesione a circostanze propizie obiettivamente (pre)esistenti, e non già l'intenzionale determinazione di una situazione di sottomissione della vittima del reato.


La censura svolta nel primo punto del terzo motivo é , pertanto, infondata.


4. E', del pari, inconducente il secondo punto del terzo motivo che contesta il diniego delle attenuanti generiche.


2.1. Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione é insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), nel confermarne il diniego, la Corte territoriale ha valorizzato le modalità aggressive e le specifiche connotazioni delle lesioni, richiamando le articolate valutazioni svolte nella stessa sentenza ed in quella di primo grado.


In tal modo, la Corte ha ritenuto implicitamente recessivi gli elementi, suscettibili di positivo apprezzamento nella prospettiva invocata, prospettati dalla difesa con l'appello e già disattesi dal giudice di primo grado.


Non é pertanto fondata la censura di mancanza assoluta della motivazione, in presenza, nel corpus della sentenza, dell'ampia disamina degli elementi ritenuti ostativi, effettivamente solo richiamati come preponderanti ai fini del diniego.


2.2. Né le circostanze, di cui la difesa lamenta la sottovalutazione, evidenziano un uso irragionevole del potere discrezionale del giudice.


Dalla stessa sentenza avversata risulta che: l'imputato si trattenne nell'abitazione della C. per la necessaria assistenza del minore, in tal modo depotenziandosi la condotta post delictum, della quale può essere escluso il rilievo, e a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2011, con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018 - dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; il contesto di accesa conflittualità tra le parti é stato opportunamente valorizzato ai fini dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 62 c.p., n. 2..


Nel resto, il ricorrente insiste, ancora, sulla levità delle lesioni, senza confrontarsi con la natura difensiva delle stesse e con il diverso e più grave esito che la condotta avrebbe determinato, mentre lo stato di incensuratezza - ex se ostativo ai sensi del D.L. n. 92 del 2008, conv. Con L. n. 125 del 2008 - e la doverosa osservanza delle prescrizioni della misura cautelare non introduco profili di criticità, rilevanti in questa sede.


Il ricorso é , pertanto, complessivamente infondato.


3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione alla parte civile, ammessa al beneficio del patrocinio a carico dell'Erario, delle spese sostenute nel grado, la cui liquidazione deve essere rimessa al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019 - dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).


4. In riferimento alla natura dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 11-quinquies, deve essere disposto l'oscuramento dei dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.


P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.


Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.


Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

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