top of page

Lesioni personali: procedibilità d'ufficio se commesse in occasione del reato di rapina


Corte di Cassazione

La massima

Il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire il delitto di rapina, è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l'aggravante del nesso teleologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, comma 1, n. 1 e 61, comma 1, n. 2, c.p. (Cassazione penale , sez. II , 03/07/2020 , n. 22081).

Fonte: Ced Cassazione Penale


Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali?

Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali?


La sentenza

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 4 febbraio 2019, la Corte di appello di Lecce, confermava la pronuncia del Tribunale dello stesso capoluogo del 21 marzo 2018 che aveva condannato Q.T. alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile dei delitti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate ex art. 61 c.p., n. 2.


1.2 Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Q., per mezzo del proprio difensore, deducendo con distinti motivi:


- "inosservanza ed erronea applicazione ex art. 606 c.p.p., lett. b), degli artt. 577,582 e 582 c.p. e artt. 129,336 e 339 c.p.p., per mancata declaratoria di estinzione del reato di lesioni personali contestate al capo B) per difetto di querela";


- "inosservanza ed erronea applicazione ex art. 606 c.p.p., lett. b), art. 62 c.p., n. 4, per mancato riconoscimento dell'applicazione della suddetta attenuante;


- "inosservanza ed erronea applicazione ex art. 606 c.p.p., lett. b), art. 62 c.p., n. 6, per mancato riconoscimento della suddetta attenuante specifica ravvisabile nelle sue distinte ipotesi: riparatoria e di ravvedimento".


A tal proposito si sosteneva la possibilità di configurare l'attenuante in questione avendo riguardo alla restituzione della borsa da parte dell'imputato nell'immediatezza dei fatti ed alla precisa indicazione del luogo in cui erano stati abbandonati i documenti trovati nella stessa.


Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il primo motivo di ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.


Invero, la procedibilità di ufficio per il reato di lesioni personali consegue non alla connessione con altro fatto procedibile d'ufficio come pure affermato dal giudice di secondo grado, la rapina aggravata, bensì in conseguenza dell'avvenuta contestazione rituale della aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, al capo B) della rubrica elevata a carico del Q..


Difatti, ai sensi dell'art. 582, comma 2 la procedibilità per il delitto di lesioni personali è a querela di parte ove non ricorra taluna delle aggravanti di cui agli artt. 583 e 585 c.p.; l'art. 585 citato a sua volta prevede un aumento di pena per tutte le ipotesi di circostanze aggravanti inserite nell'art. 576 c.p., che, al comma 1, n. 1, indica espressamente proprio l'aggravante teleologica di cui all'art. 61 c.p., n. 2.


Ne deriva, pertanto, affermare che il primo motivo è infondato poichè l'avvenuta contestazione dell'aggravante non esclusa nelle fasi di merito,determina la procedibilità di ufficio del reato di lesioni che è sempre procedibile in tal senso quando l'aggressione è portata a termine per eseguire altra fattispecie delittuosa quale la rapina.


2.2 Quanto ai restanti motivi, gli stessi propongono questioni meramente reiterative di censure avanzate in sede di appello e disattese dalla Corte di merito con motivazione esente da censure.


Ed invero, la Corte di appello, con le argomentazioni svolte alle pagine 3-4 dell'impugnata pronuncia, ha già adeguatamente spiegato per quali ragioni ritenere non concedibili le invocate attenuanti. In particolare, quanto al danno patrimoniale lieve, si è fatta corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685).


Quanto alla ulteriore attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, si è ritenuta circostanza non idonea la restituzione della refurtiva in conformità all'indirizzo secondo cui, in tema di circostanza attenuante del risarcimento del danno, il carattere integrale dello stesso nel delitto di rapina va verificato in funzione del duplice oggetto della condotta dell'agente in relazione all'interesse leso, dovendo in esso quindi ricomprendersi, oltre al danno cagionato contro il patrimonio dall'azione diretta all'impossessamento della cosa, anche quello fisico o morale, prodotto alla incolumità personale od alla libertà individuale della persona offesa (Sez. 2, n. 6479 del 13/01/2011 Rv. 249391). Correttamente quindi, in considerazione della natura plurioffensiva del delitto di rapina, la corte di merito ha escluso la fondatezza delle richieste di concessione delle attenuanti del danno patrimoniale lieve e del risarcimento del danno.


Quanto esposto comporta la declaratoria di infondatezza del ricorso ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 3 luglio 2020.


Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

bottom of page