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Lesioni personali: sul concorso anomalo con il reato di rissa


Corte di Cassazione

La massima

La configurabilità per il reato di rissa aggravata da lesioni o morte non esclude, a carico dei corrissanti non autori materiali né morali della lesione o dell'omicidio, la concorrente responsabilità, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. per questi ulteriori delitti, a condizione che le caratteristiche della contesa consentissero di prevedere tali sviluppi. (Fattispecie di rissa aggravata da lesioni, in relazione alla quale la Corte, annullando con rinvio la sentenza di condanna, ha indicato la necessità di chiarire se la contesa fosse caratterizzata sin dal suo esordio da reciproci intenti lesivi, potendosi soltanto in tal caso configurare automaticamente la responsabilità, a titolo di concorso anomalo, dei corrissanti non autori del fatto lesivo, mentre, laddove si fosse trattato di uno scontro puramente verbale, degenerato in aggressione fisica a seguito dell'occasionale rinvenimento di un'arma impropria, l'affermazione della responsabilità ex art. 116 c.p. avrebbe richiesto un accertamento della prevedibilità in concreto dell'evento ulteriore, da svolgersi attraverso l'esame delle modalità dell'azione e di tutte le circostanze rilevanti del fatto - Cassazione penale , sez. V , 02/10/2019 , n. 45356).

Fonte: Ced Cassazione Penale


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La sentenza

Cassazione penale , sez. V , 02/10/2019 , n. 45356

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato C.C.C.A. per lesioni personali volontarie in danno di M.M.G., colpito con un pezzo di bottiglia nel corso di una "contesa" tra gruppi contrapposti di boliviani e colombiani. La sentenza chiarisce che la lite ebbe origine da apprezzamenti fatti sulla ragazza boliviana E. dal colombiano Gonzales e dalla conseguente reazione della donna, che rispose piccata all'uomo. L'intervento, poi, di amici ( M. e Me.) e fidanzato ( S.) della donna e dei compagni di G. (l'odierno imputato e altra persona rimasta sconosciuta) determinò lo scoppio di una "contesa", all'esito della quale M. rimase ferito.


I giudici hanno ritenuto che l'imputato debba rispondere, anch'egli, del reato di lesioni aggravate, sebbene l'arma impropria sia stata maneggiata dal correo G.T.J.D., stante la prevedibilità dell'evento.


2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando l'erronea applicazione degli artt. 110 e 116 c.p. e dolendosi della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità. Oltre a dolersi di "un giudizio statuitivo che si pone in netto contrasto con le risultanze processuali", deduce che non sia stata dimostrata la prevedibilità dell'evento da parte dell'imputato, dal momento che il coccio di bottiglia - col quale fu ferito il M. - fu raccolto da G. nel corso della contesa, sicchè nessuna possibilità aveva C. di prevedere l'evoluzione dello scontro e il ferimento di M..


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. La Corte d'appello afferma che la responsabilità di C. per le lesioni personali fu conseguenza della sua volontaria partecipazione alla "contesa" ("essendosi C. pienamente resosi conto del contesto violento in cui G. si trovava e avendo deciso di prendervi parte, la responsabilità deve essere confermata"), sicchè l'evento lesivo gli deve essere addebitato a titolo di concorso anomalo.


Sebbene non nomini mai il termine rissa, nè evochi il relativo reato, la Corte d'appello ha evidentemente fatto applicazione del principio, certamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorchè nel corso di una rissa taluno rimarca ferito o ucciso, anche i corrissanti che non siano autori materiali delle lesioni o dell'omicidio devono rispondere di tali reati: ai sensi dell'art. 110 c.p., ove abbiano provocato direttamente l'evento, ovvero ai sensi dell'art. 116, ove l'abbiano determinato per colpa (ex multis, cass., n. 32027 del 19/2/2014-01; sez. 1, n. 16762 del 3/2/2010-01; sez. 1, n. 283 del 19/11/2009-01). Tale principio, però, è bene subito precisare, non è mai stato affermato con l'assolutezza presupposta dalla Corte d'appello di Milano, essendo sempre stato precisato che la responsabilità del corrissante (diverso dall'autore materiale o morale) per gli ulteriori reati commessi può affermarsi, a titolo di concorso anomalo, quando - per le caratteristiche assunte dalla contesa - sia prevedibile il suo sconfinamento in altre (e ulteriori) ipotesi delittuose.


Nella specie, la stessa sentenza chiarisce che il litigio tra boliviani e colombiani scoppiò all'improvviso, per via di apprezzamenti fatti sulla ragazza boliviana E. dal colombiano G. e sulla conseguente reazione della donna, che rispose piccata all'uomo. L'intervento, poi, di amici e fidanzato della donna e di compagni di G. determinò lo scoppio di una "contesa", all'esito della quale M. rimase ferito. Tale essendo il contesto in cui è maturato il ferimento di quest'ultimo, la Corte d'appello non ha chiarito quali siano state, inizialmente, le caratteristiche di detta "contesa" e quale ruolo vi abbia avuto il C., giacchè solo una contesa caratterizzata - fin dal suo inizio - da reciproci intenti lesivi potrebbe automaticamente comportare la responsabilità, a titolo di concorso anomalo, dei soggetti coinvolti. Ove, invece, la contesa, inizialmente verbale, sia evoluta progressivamente in aggressione fisica, fino al ferimento di uno dei corrissanti con un'arma impropria, occasionalmente rinvenuta, la responsabilità di coloro che non ebbero a porre in essere la condotta materiale, nè la agevolarono in qualche modo, può essere affermata solo allorchè l'evento lesivo sia stato prevedibile in concreto, attraverso l'esame delle modalità effettive di esecuzione e di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti.


A tale indagine la Corte d'appello di Milano non ha dato corso, sicchè la sentenza va annullata per nuovo esame.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla corte di appello di Milano sezione per i minorenni. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.


Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.


Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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