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Minaccia: configura il reato l'espressione "comunque non finisce qui" utilizzata contro la vittima (Cassazione penale n. 9392/19)


Reato di minaccia (art. 612 c.p.)

La massima

Integra il delitto di cui all' art. 612 c.p. l'espressione, rivolta all'indirizzo di una persona, comunque non finisce qui, la quale, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione di un'ulteriore attività aggressiva illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito. (Nella specie, la frase era stata pronunziata dall'imputato mentre si allontanava, dopo aver aggredito e causato lesioni alla persona offesa - Cassazione penale , sez. V , 16/12/2019 , n. 9392).

Fonte: Ced Cassazione Penale


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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 31.10.2018 il Tribunale di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del locale G.d.P. del 6.3.2017, ha condannato D.M.F.T. alla pena Euro 450 di multa, per i reati di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 612 c.p., comma 1 e art. 582 c.p.. All'imputato risultano ascritte le condotte dell'aver proferito frasi minacciose ("comunque non finisce qui") nei confronti di D.M.F.G. e di aver afferrato quest'ultimo per il colto, cagionandogli lesioni (abrasioni al collo, guaribili in giorni 5-7).


2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, affidato a quattro motivi, con i quali deduce:


- con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 125 e 545 c.p.p., atteso che la sentenza di primo grado risulta affetta da nullità assoluta insanabile per assenza di motivazione, vizio questo che non poteva essere sanato dal Tribunale;


- con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 603 c.p.p., per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'escussione della p.o., al fine di verificare il grado di capacità di quest'ultima di rappresentare la realtà; tale esame era necessario in presenza di una sola fonte dichiarativa de relato;


- con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., atteso che la pronuncia impugnata ha riconosciuto, da un lato, l'incapacità d'intendere e di volere della p.o., dall'altro la sua capacità, seppur in modo semplice ed essenziale, di rappresentare la realtà, oltre che la credibilità e coerenza complessiva della sua versione; tale ultima valutazione non appare condivisibile, non essendo stato il soggetto in questione mai esaminato, pur richiedendo le dichiarazioni della p.o. un vaglio rigoroso e penetrante, provenendo dalla persona offesa; inoltre, la sentenza impugnata ha considerato priva di supporto probatorio la ricostruzione dell'imputato, che ha affermato di non essere presente nel luogo dei fatti contestati: al riguardo, incomprensibile risulta la ragione per cui la deposizione de relato della p.o. sia risultata attendibile, ma non quella dell'imputato;


- con il quarto motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 612 c.p.; invero, l'espressione "non finisce qui" non integra l'elemento oggettivo del reato di minaccia, essendo l'espressione inidonea a generare timore nella vittima, dovendo questa essere letta all'interno del peculiare contesto in cui è stata pronunciata; nello specifico, considerate le pendenze giudiziarie tra le due parti, si sostiene che in tale ottica la frase vada interpretata come riferita al futuro esercizio di azioni giudiziarie.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.


1. Infondato si presenta il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata, laddove - pur dando atto della carenza di motivazione della sentenza di primo grado, essendo priva del percorso logico e giuridico seguito dal decidente - ha, comunque, sanato il difetto di motivazione. Sul punto, deve osservarsi che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 3287 del 27/11/2008, Rv. 244118, secondo cui la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017). Nella fattispecie in esame è avvenuto proprio ciò, ossia che la carenza di motivazione della sentenza di primo grado è stata integrata con una adeguata risposta alle doglianze sviluppate in appello dal ricorrente.


2. Infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso, circa la mancata escussione ex art. 603 c.p.p. della p.o., esame questo necessario in presenza di una sola fonte dichiarativa de relato. Sul punto occorre premettere che alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ex art. 603 c.p.p., comma 1, può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonchè quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze, ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Rv. 256228). Occorre cioè l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014).


2.1. Nel caso in esame l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda su dichiarazioni de relato, ossia sulle dichiarazioni ritenute attendibili del padre della p.o., che ha riferito quanto appreso dal figlio. A sua volta le dichiarazioni della p.o. sono state ritenute, senza illogicità, attendibili, siccome rese da soggetto che, nonostante il suo deficit psichico ha riferito in modo scarno e basilare le linee essenziali dell'accaduto al padre, che a sua volta l'ha riportato coerentemente. In tale contesto, non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che, senza alcuna violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 1, ha pienamente utilizzato le dichiarazioni "de relato" per le quali non è stato esercitato il diritto di esaminare la fonte della testimonianza indiretta; d'altra parte, la facoltà riconosciuta alla parte di richiedere nel giudizio di appello l'integrazione dell'istruttoria dibattimentale non può valere a consentire l'esercizio tardivo del diritto di accesso alla fonte del testimone indiretto e, pertanto, detta richiesta deve essere valutata secondo i criteri posti dall'art. 603 c.p.p. (Sez. 5, n. 50346 del 22/10/2014, Rv. 261316). Se è pur vero che il giudice ha l'obbligo di valutare con cautela la testimonianza indiretta, deve escludersi che la stessa necessiti di elementi di riscontro a fini probatori (Sez. 2, n. 46332 del 11/10/2016).


3. Il terzo motivo di ricorso si presenta del tutto generico, atteso che il giudice d'appello, senza incorrere in vizi, ha evidenziato come le emergenze acquisite si presentino idonee a fondare il giudizio di responsabilità dell'imputato, non potendo la p.o. D.M.F.G. considerarsi privo della capacità di offrire una narrazione corretta di quanto accade nella realtà, di riferirla e di rappresentarla, seppure in modo semplice ed essenziale. Neppure dalla condizione di ritardo mentale "moderato grave" di cui è portatore la p.o. potrebbe automaticamente desumersi un'incapacità a testimoniare: la condizione di deficienza psichica del soggetto passivo del delitto non comporta ex se una sua incapacità a testimoniare, appunto, essendo possibile utilizzare probatoriamente le sue dichiarazioni, stante la differenza che intercorre tra la capacità di autodeterminarsi e di gestire e curare i propri interessi e la capacità richiesta per riferire in modo veritiero determinati fatti storici (in tal senso Cass. n. 6078/2009). Alla luce di tali emergenze, in assenza di elementi tali da fare ritenere non genuina la testimonianza de relato resa dal padre della persona offesa - sia sotto il profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile, che rispetto alla ricostruzione complessiva in punto di fatto- senza illogicità la Corte d'appello ha ritenuto pienamente utilizzabili ai fini della prova tali dichiarazioni.


Inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).


4. Il quarto motivo di ricorso neppure merita accoglimento.


Lamenta in proposito il ricorrente l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di minaccia, atteso che l'espressione incriminata ("comunque non finisce qui") deve essere inserita nel peculiare contesto di liti pendenti tra le parti e, pertanto, riferita all'ulteriore esercizio di azioni giudiziarie, sicchè non può integrare una minaccia.


L'assunto difensivo non può essere condiviso. Se è pur vero, infatti, che l'espressione "comunque non finisce qui" in sè non risulta avere una connotazione univocamente minacciosa, essendo pressochè neutra, ben potendo anche alludere ad un mero prosieguo delle attività di tutela dei propri diritti in sede giurisdizionale, tuttavia, nella fattispecie in esame, proprio per il contesto ed il momento nel quale è stata proferita (pronunciata dall'imputato dopo l'aggressione e le lesioni effettuate nei confronti della p.o. mentre stava allontanandosi), nonchè per i toni e la cornice di riferimento, non può che intendersi come prospettazione di un'ulteriore attività aggressiva illegittima e, quindi, integrare il reato di minaccia. Più volte questa Corte ha evidenziato come non debba essere trascurata la rilevanza da attribuire al contesto in cui le frasi sono proferite, in ordine alla loro potenziale capacità ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (cfr. Sez. 5, n. 8193/2019; Sez. 6, n. 35593/2015). Come condivisibilmente ritenuto dalla Corte d'appello, è proprio il contesto contingente di violenza fisica e verbale a valorizzare univocamente in termini di minaccia l'espressione pronunciata dall'imputato nell'atto di allontanarsi dalla persona offesa. Peraltro ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 c.p., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicchè non è necessario neppure che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Rv. 275819; Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Rv. 268289).


5. Il ricorso va dunque respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese della parte civile, che liquida in complessivi Euro tremilaquindici, oltre accessori di legge.


Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2019.


Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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