Proponiamo una sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Potenza, con la quale l'imputato è stato assolto dai reati di minaccia e lesioni personali.
Tribunale Potenza, 06/12/2023, (ud. 21/11/2023, dep. 06/12/2023), n.1625
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione diretta a giudizio del 23 settembre 2020 l'imputato Bi.An. è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza in composizione monocratica per rispondere dei reati di cui agli artt. 582 e 612 c.p., in imputazione meglio descritti.
All'udienza del 26 gennaio 2021 il Giudice, dichiarata l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p., ha disposto rinvio su istanza delle difese e con sospensione dei termini di prescrizione.
All'udienza del 1 giugno 2021 il Giudice ha aperto il dibattimento/ammesso la costituzione di parte civile da parte delle persone offese per mezzo dei loro procuratori speciali, nonché i mezzi di prova richiesti dalle parti, acquisendo la documentazione versata dal P.M..
A seguito di rinvio disposto all'udienza del 1 febbraio 2022, per impedimento del difensore dell'imputato e con sospensione dei termini di prescrizione come per legge, all'udienza del 26 aprile 2022 si è proceduto all'ascolto dei testi a carico a carico Ca.Mi., Ca.Sa. e Ca.An., mentre all'udienza del 20 settembre 2022 il Giudice ha proceduto all'esame della teste a discarico Pa.Te.
A seguito dell'udienza di mero rinvio del 22 novembre 2022, disposto su istanza della difesa e con sospensione dei termini di prescrizione, all'udienza del 7 marzo 2023 si è proceduto all'escussione del teste della difesa Bi.Ga..
A seguito delle udienze di mero rinvio del 9 maggio e dell'11 luglio 2023, disposto in ambo i casi su istanza della difesa e con sospensione dei termini di prescrizione, all'udienza del 21 novembre 2023, infine, il Giudice ha dichiarato chiusa l'attività istruttoria ed utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento e, udite le conclusioni rassegnate dalle parti ed acquisite quelle scritte di parte civile, pronunziato sentenza di assoluzione, dando lettura del dispositivo e riservando il deposito della motivazione nel termine di trenta giorni.
Secondo la prospettazione accusatoria, l'imputato Bi.An., in via (…) comune di Barile (PZ), avrebbe spinto la persona offesa Ca.Sa. e l'avrebbe colpita con un pugno alla spalla, inoltre aggredendo fisicamente anche Ca.An., intervenuto in soccorso del padre, così volontariamente cagionando alle predette persone offese lesioni personali diagnosticate dai sanitari dell'ospedale di Melfi (PZ) a Ca.Sa. in "trauma contusivo ginocchia bilateralmente e regione dorso-lombosacrale. Lievi escoriazioni ecchimotiche regione laterocervicale sin. Lieve tumefazione labbro inf", giudicate clinicamente guaribili in giorni 5 ed a Ca.An. in "trauma contusivo regione dorsale e lombosacrale. Trauma contusivo III medio gamba dx. Minima mobilizzazione incisivo lat. arcata dentaria sup. sin", giudicate clinicamente guaribili in giorni 5".
Il medesimo Bi. avrebbe inoltre - nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capo di imputazione - dopo aver prelevato, il crick dalla propria autovettura, pronunziato nei confronti di Ca.Sa. le espressioni "tanto a te ti becco a Melfi" e nei confronti di Ca.An. "adesso a te ti prendo a calci e ti mando da quella puttana di tua madre", così minacciando alle predette persone offese un grave ingiusto danno.
Osserva il Giudice come gli elementi di prova acquisiti non permettano di ritenere provate con certezza oltre ogni ragionevole dubbio le condotte ascritte all'odierno imputato.
Escusso all'udienza del 26 aprile 2022, il teste di P.GV Brig. Ca.Mi., ha dichiarato di essere intervenuto in via Belgio a Barile (PZ) a seguito della segnalazione di una lite occorsa in strada, nella mattina del 12 marzo 2020: giunti in loco i carabinieri avevano constatato la presenza sia del Bi., ivi residente, che delle persone offese Ca.Sa. e Ca.An., le quali non risultavano invece abitare nella stessa via. Il medesimo teste ha poi precisato come gli astanti, pur ancora visibilmente agitati, non si fossero aggrediti in presenza dei militari, così come lo stesso dichiarante non avesse avuto modo di notare alcun segno di lesione sulle persone offese (v. pagg. 5-13 ud. del 26.04.2022).
Udita alla medesima udienza, la persona offesa Ca.Sa. ha premesso come i rapporti fra lui ed il Bi., conosciuto in precedenza poiché condomino della suocera, si erano deteriorati dopo che il dichiarante si era risolto a denunciare l'odierno imputato per l'insistenza con cui il Bi. contattava la moglie del medesimo Ca.Sa.. Risoluto a far cessare i continui messaggi vocali e chiamate con i quali il Bi. cercava di sedurre la moglie, questi si era recato assieme al figlio Ca.An. presso l'abitazione della suocera, al fine di avvisarla della condotta perpetrata da costui in danno della figlia e spingerla ad intervenire per farlo desistere. Il Ca. ha poi narrato come, una volta giunti sul posto, gli stessi si fossero imbattuti nel medesimo Bi., il quale aveva rifiutato ogni chiarimento e -messo alle strette dai due Ca. - aveva reagito prendendo a calci e pugni il medesimo dichiarante, il quale non era caduto a terra soltanto grazie all'intervento del figlio, Ca.An., a sua volta investito dalla furia del Bi., il quale lo aveva anche minacciato verbalmente di "beccarlo a Melfi" e "prenderlo a calci": "P.M., - Quindi lei sperava, tramite sua suocera, di... DICH. S. Ca. - Di farlo smettere. P.M. - Di farlo smettere. DICK S. Ca. - Sì. P.M. - Dopo di che, è sceso... ? DICH. S. Ca. - Sono sceso e mi sono incontrato con lui. Ho visto lui, col messaggio, per chiedere a lui informazione se era lui. E lui, negandomi, e poi agitandosi, ha incominciato a buttarsi a calci e pugni e a spingermi. P.M. -A lei? DICH. S. Ca. -A me. P.M. - Cioè, Bi. ha aggredito lei? DICH. S. Ca. - A me. P.M. - E lei in quell'occasione ha subito qualche cosa, qualche... DICH. S. Ca. - Eh sì! Io c'ho già delle prognosi nelle gambe. Certo, non posso reagire, perché non riesco. E lui ne ha approfittato. PM. - E lei è caduto, ha subito qualche... DICH. S. Ca. - No, non sono caduto grazie a mio figlio, che mi stava dietro, perché c'era anche mio figlio dietro di me. P.M. - E quando è intervenuto suo figlio? DICH. S. Ca. - Mio figlio eravamo insieme lì, sotto il portone. Che io stavo prendendo una boccata d'aria. E intanto lui poi... quando si è buttato, mio figlio era dietro che mi sosteneva per non farmi cadere. P.M. - e anche suo figlio ha subito qualcosa? DICH S. Ca. - Sì. P.M. - Ha colpito anche suo figlio? DICH. S. Ca. - Ha preso calci e pugni. P.M. - Pure a suo figlio? DICH. S. Ca. - Sì. P.M. - Sete stati in ospedale? DICH. S. Ca. - Sì (…) Lui è arrivato e io col messaggio, per chiedere informazioni se era lui, e lui, negandomi, si è incominciato a agitare, a buttarsi a calci e pugni e... e incominciò a spingermi contro la parete del portone, contro il portone, mi ha messo una mano alla gola. Poi sono intervenuti il padre, la madre, i fratelli, ci hanno diviso e lui è andato verso la macchina sua a prendere la macchina per andarsene via (…) DICK S. Ca. - Per avere un chiarimento, se era lui o non era lui. Lui, vedendo che non riusciva a scappare, ha incominciato a buttarsi a calci e pugni e poi" v. pagg. 13-20 ud. del 26.04.2022).
Udito alla medesima udienza del 26 aprile 2022, l'altra persona offesa, Ca.An., ha reso dichiarazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle del padre, Ca.Sa., riconducendo la lite ai messaggi vocali che il Bi. avrebbe mandato alla madre, ciò che aveva spinto i due a recarsi dalla norma, condomina dello stesso, perché lo convincesse a smetterla di importunare la madre del teste. Imbattutisi nel Bi., padre e figlio avevano così chiesto spiegazioni allo stesso in merito alla condotta, ricevendone dapprima risposte evasive e poi - messo l'odierno imputato alle strette - provocandone la reazione violenta, avendo il Bi. spintonato e colpito il Ca.Sa. prima (che solo grazie al materiale sostegno del figlio non era caduto a terra) ed il medesimo Ca.An. poi, prendendolo a pugni e spezzandogli un dente. Il teste ha infine aggiunto come - a lite oramai terminata - il Bi. avesse fatto ritorno sul luogo dello scontro con un cric in mano, accusandoli di avergli bucato le gomme della macchina e minacciando entrambi: il Ca.Sa. con l'espressione "A te ti becco a Melfi" e il Ca.An. con quella "A te ti mando a calci... ti prendo a calci e ti mando da quella puttana di tua madre" (v. pagg. 2128 ud. del 26.04.2022).
Il narrato delle due persone offese ha sì ricevuto riscontro nei referti versati dal P.M. -con diagnosi per Ca.Sa. di "trauma contusivo ginocchia bilateralmente e regione dorso-lombosacrale. Lievi escoriazioni ecchimotiche regione laterocervicale sin. Lieve tumefazione labbro inf.", con prognosi di giorni cinque ed a Ca.An. di un "trauma contusivo regione dorsale e lombosacrale. Trauma contusivo III medio gamba dx. Minima mobilizzazione incisivo lat. arcata dentaria sup. sin", con prognosi di egual durata (cfr. referti del 12.03.2020 formati presso il P.O. di Melfi), ma va detto come dichiarazioni totalmente discorsi siano state quelle dei testi a discarico Pa.Te. e Bi.Ga., genitori dell'imputato Bi..
Escussa all'udienza del 20 settembre 2022, Pa.Te., madre dell'imputato, ha riferito di avere assistito dal pianerottolo della sua abitazione alla lite occorsa tra il figlio e le due persone offese. Nel primo mattino del 12 marzo 2020, attorno alle ore 6:30, Ca.Sa. ed il figlio Ca.An. avevano affrontato il Bi. dopo averlo atteso sotto al portone di casa - in quel momento intenzionato a recarsi al lavoro - il quale invero aveva invano tentato di sfuggirgli chiedendogli di "lasciarlo andare", ma venendone in tutta risposta aggredito, al punto che il marito della teste e padre dell'imputato era dovuto scendere a dividere i litiganti. La teste ha poi proseguito il narrato dicendo che il figlio, una volta terminata l'aggressione, aveva lamentato di avere trovato due gomme della sua auto forate, ma senza recare con sé alcun cric o profferire minacce verso alcuno. Ha infine aggiunto la teste Papa di non avere visto palesi segni di lesioni indosso ad alcuno (né imputato né persone offese) salvo poi constatare successivamente come il Bi. avesse rimediato un morso alla mano, per il quale non si era fatto refertare in ospedale ma curare dal suo medico di base, il quale gli aveva prescritto degli antibiotici (v. pagg. 6-18 ud. del 20.09.2022). Escusso all'udienza del 7 marzo 2023, Bi.Ga. - padre dell'imputato - ha a sua volta narrato come nel il 12 marzo 2020, attorno alle ore 6:30, il figlio fosse stato intento a recarsi al lavoro, scendendo dallo stabile ove viveva coi genitori. Una volta uscito da casa, tuttavia, lo stesso era stato aggredito da Ca.Sa. e Ca.An., sicché il teste - avendo avuto modo di osservare la scena poiché chiamato d'urgenza dalla moglie sul pianerottolo di casa - era intervenuto in soccorso del figlio, il quale stava venendo violentemente aggredito dai due. Il teste Bi. ha poi riferito come poco dopo la fine della lite il figlio lo avesse informato del taglio delle gomme della sua autovettura, comunque negando di avere udito minacce ed aggiungendo come a seguito dell'aggressione fosse stato suo figlio (in minoranza numerica) ad avere avuto la peggio, rimediando la rottura del giubbino ed un morso alla mano, per curare il quale non si era tuttavia recato in ospedale ma dal suo medico curante. Il medesimo dichiarante ha infine aggiunto - in sede di controesame - di essere stato già sveglio da prima dell'inizio della lite e di avervi assistito dapprima dal pianerottolo di casa, poiché ivi convocato d'urgenza dalla moglie e da dove era ben visibile la scena, e poi direttamente intervenendo a sottrarre il figlio alla furia dei Ca., che a fatica si stava difendendo con le mani dai colpi inferrigli (v. pagg. 6-22 ud. del 7.03.2023). A conforto di ciò, la difesa dell'imputato ha depositato un certificato a firma del dott. Vi.Za., formato in epoca successiva - ovvero il 9 marzo 2023 - ma attestante la sua visita sul Bi. in data 12 marzo 2020, in esito alla quale gli aveva prescritto degli antibiotici per la cura di una "ferita escoriata della mano" (cfr. certificato del 9.03.2023).
Orbene, osserva il Giudice come il compendio probatorio sopra rappresentato non converga nel far ritenere provata in modo univoco e certo la penale responsabilità del Bi. in ordine ai reati ascrittigli.
Difatti, la versione delle persone offese - che hanno entrambe lamentate di essere state aggredite dall'odierno imputato - si è mostrata, da un lato, poco credibile sotto il profilo intrinseco e, dall'altro, si scontra frontalmente con quelle che sono state le ulteriori emergenze dibattimentali.
Sotto il primo profilo i due hanno dichiarato di essersi recati presso lo stabile ove abitava il Bi. al fine di spingerlo, per tramite della suocera di Ca.Sa. e condomina dello stesso, ad interrompere il suo approccio verso la moglie e madre dei due Ca., per poi casualmente imbattersi nello stesso e - evidentemente dimentichi dell'originario proposito di non rivolgersi direttamente a lui per dirimere la controversia - avviarvi un'accesa discussione: si noti come entrambe le persone offese hanno riferito di avere bloccato il Bi., intenzionato ad evitare discussioni, materialmente impedendogli di allontanarsi e così finendo col far degenerare la lite. Tanto invero finisce non solo col far dubitare che l'intento dei due non fosse di aggredire (quantomeno verbalmente) il Bi. per la sua condotta asseritamente irrispettosa, ma anche con il rendere ancor più credibili le propalazioni dei genitori dello stesso, testi diretti della vicenda: entrambi hanno infatti riferito di avere personalmente assistito alla lite, nell'alveo della quale il figlio aveva tentato in tutti i modi di sottrarsi per poi venire aggredito dai due, tentando peraltro di difendersi con le mani. I testi, oltre ha invertire le parti dell'episodio aggressivo, hanno anche smentito di avere udito minacce (ma solo insulti reciprocamente profferiti al culmine della lite) così come di avere visto il figlio impugnare un cric nel mentre. A tal fine giova ricordare anzitutto la neutralità dell'impiego di tale strumento da parte del Bi. poco dopo la lite, visto che sia persone offese che testi della difesa hanno riferito come lo stesso avesse lamentato la foratura della sua autovettura una volta ritornato sotto casa, sicché a tanto era evidentemente riconducibile il suo utilizzo in quel momento, ed in secondo luogo come di tale oggetto atto all'offesa non sia stata rinvenuta traccia dal Ca., ivi intervenuto su richiesta degli interessati. Permane dunque insuperabile il dubbio in merito al reale svolgimento della dinamica, tanto in punto di reciprocità dei colpi inferti e subiti quanto nella sua stessa eziologia, così come alcuna certezza v'è in merito alle riferite minacce. Ne consegue, allora, l'assoluzione del Bi. ai sensi dell'art 530,2 comma c.p.p. con formula "perché il fatto non sussiste".
L'oneroso carico del ruolo - collegiale e monocratico - che impegna lo scrivente ha reso necessaria la riserva per il deposito della motivazione in giorni trenta, ai sensi dell'art. 544,3 comma c.p.p.
P.Q.M.
Letti gli arti. 530 c.p.p.,
ASSOLVE
Bi.An. dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste.
Letto l'art. 544 c.p.p.,
riserva in giorni trenta il deposito della motivazione.
Così deciso in Potenza il 21 novembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2023.