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Minaccia e lesioni: condanna a 7 mesi di reclusione (Tribunale di Nola - Giudice Monocratico dott.ssa Antonia Ardolino)


Reato di minaccia (art. 612 c.p.)

Proponiamo una sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Nola, con la quale l'imputato è stato condannato per i reati di minaccia e lesioni personali.


Tribunale Nola, 13/01/2023, (ud. 13/01/2023, dep. 13/01/2023), n.46

Svolgimento del processo

Mu.Te., Ru.Gi., Ga.Br., Pa.Ma. erano tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Nola con azione esercitata dal P.M. sede in data 01/12/2020.

All'udienza del dì 11.01.2022 il g.m. dichiarava assente, ex art. 420 bis c.p.p., la Mu.Te., già assenti gli altri imputati dall'udienza del 5/10/2021 (quando si rinviava per consentire il perfezionamento del rapporto processuale con la Mu. e su istanza del P.M. il decreto di citazione veniva corretto nella parte in cui veniva indicato il nome della persona offesa, La.Ma., riportato, per errore ascrivibile a mero lapsus calami, "La.Ma.") il g.m. dichiarava l'apertura del dibattimento ed ammetteva le prove richieste dalle parti, come da verbale ed aveva inizio l'istruttoria dibattimentale con l'acquisizione al fascicolo processuale della cnr del Commissariato P.S. di Acerra del 28/01/2020. Il P.M. rinunciava all'esame del teste vice sovraintendente Io.Ra.

Il Tribunale, revocava in parte qua l'ordinanza ammissiva.

Alla successiva udienza del di 8/07/2022, si univa all'incarto processuale, ex art. 493 co 3 c.p.p., la denuncia sporta da La.Ma. dinanzi al Commissariato P.S. di Acerra in data 22/01/2020. Seguiva la rinuncia del P.M. all'esame della predetta p.o., divenuto superfluo, nonché la revoca dell'ordinanza ammissiva in parte qua da parte del Tribunale. Gli imputati, Mu.Te., Pa.Ma. e Ru.Gi., presenti, la cui dichiarazione di assenza nel procedimento veniva revocata dal Tribunale, rispettivamente, la prima, rendeva esame, gli altri, spontanee dichiarazioni. Il Tribunale dichiarava la chiusura dell'istruttoria ed acquisibili gli atti legittimante pervenuti nel fascicolo del dibattimento, rinviando, su istanza della difesa, per la sola discussione, dichiarati sospesi i termini di prescrizione, all'udienza del dì 13/01/2023, quando, sulle conclusioni delle parti, il giudice definiva il processo mediante lettura della presente sentenza.


Motivi della decisione

Le emergenze dibattimentali consentono di ritenere provata la responsabilità degli imputati in ordine ai reati come contestati.

Gli elementi a loro carico sono costituiti dagli assunti della persona offesa oggetto della denuncia sporta dalla persona offesa La.Ma. dinanzi al Commissariato P.S. di Acerra in data 22/01/2020 , sulla scorta dei quali i fatti possono essere così ricostruiti: in data 22/01/2020, alle ore 13.00, circa, mentre la predetta persona offesa si trovava all'esterno dell'istituto scolastico (...) nell'attesa di prelevare la figlia Ma., veniva raggiunta da espressioni minatorie ed offensive da parte di Ga.Br., il quale le diceva "Ti devo uccidere, sei una puttana", il tutto alla presenza di un nutrito gruppo di persone, adulti e bambini trovavano all'uscita da scuola.

In breve, sopraggiungeva Mu.Te., mamma del Ga.Br., la quale, senza alcun motivo, aggrediva la La. colpendola ripetutamente al capo con una stampella di metallo ed intimandole di rilasciare l'abitazione in Acerra, alla via (...) da lei occupata indebitamente insieme al suo nucleo familiare. In aiuto alla Mu.Te. accorreva la madre, Pa.Ma. che dava manforte alla prima; le due donne continuavano ad inveire con epiteti vari nei confronti della La. ed i tre soggetti, Ga., Mu. e Pa. insieme ripetevano "Puttana, devi lasciare casa nostra, devi andare via!" Mentre la La. si allontanava, Ru.Gi., marito di Mu.Te., colpiva la p.o. al petto, spintonandola e facendola cader in terra. Grazie all'aiuto offerto da alcuni passanti, la La. riusciva, poi, ad alzarsi e ad andare via, sottraendosi ad ulteriori angherie. Chiedeva, poi, l'intervento degli agenti del Commissariato P,S. di Acerra.

A seguito dell'aggressione la La. si recava presso la struttura ospedaliera (...), dove le venivano diagnosticate lesioni, come da referto n. (...), trauma minore, valutatone sofferenza tre.

Gli agenti del Commissariato P.S. di Acerra, indagavano sui motivi dell'alterco che risiedevano nei diritti vantati dalle parti sull'immobile occupato dal nucleo familiare della La., nonchè i rapporti intercorrenti tra la La.Ma., il compagno Mu.Ma. ed il gruppo degli aggressori. Il compagno della persona offesa era figlio di Pa.Ma. e fratello di Mu.Te.. Il Ru.Gi. era coniuge della Mu.Te., all'epoca dei fatti.

Gli agenti riscontravano, poi, che tra le parti correvano da anni pessimi rapporti resi evidenti dalle denunce sporte dalla Pa. in data 27/03/2017 proprio nei confronti del figlio Ma. per minacce, fatto in seguito al quale la Pa. lasciava l'immobile, attualmente occupato dalla coppia La./ Mu., Ga.Br., figlio di Mu.Te., a sua volta, in data 25/03/2018, denunciava lo zio, Mu.Ma. per minacce e percosse.

Gli imputati, Mu.Te., Pa.Ma. e Ru.Gi. hanno respinto gli addebiti a loro carico, ricostruendo i fatti in maniera alquanto inverosimile, pur non negando le due donne la loro presenza sul posto, sostenendo nel processo, la prima, in sede di esame, la seconda, di spontanee dichiarazioni, che l'aggressione era stata perpetrata nei confronti della Mu.Te. dalla La. e dal compagno e che la Pa. era intervenuta solo in aiuto della Mu..

Le imputate indulgono in dibattimento sul motivo dell'astio, cioè l'appartamento, a loro dire, indebitamente occupato dalla coppia Mu. / La. e l'assenza del Ru.Gi. in data 22/01/2020. Quest'ultimo, rendendo spontanee dichiarazioni, ha affermato il contrario, sostenendo di essere arrivato dopo il fatto e di avere visto la Mu. con dei lividi.

Queste dichiarazioni, a parere di questo Tribunale, lungi dall'offrire una valida e credibile alternativa versione dei fatti rispetto a quella della p.o., dotata di intrinseca coerenza e riscontrata dal referto in atti, diventano ulteriori elementi di riscontro della stessa, appaiono, invece, una fantasiosa narrazione volta al fine di sottrarsi alle proprie responsabilità, deponendo, dunque, per la piena attendibilità della La.Ma.

Appare quanto meno strano che un episodio così grave quale la presunta aggressione ai danni degli imputati da parte della p.o. e del di lei compagno non sia stata denunciata dai prevenuti, in special modo, considerata la pessima natura dei rapporti intercorrenti tra le parti, di certo, aggravatasi nel corso degli anni. Ed invero, lo si legge nella cnr acquisita agli atti, già in passato sia Pa., che Ga. e Ru. per fatti simili a quelli di cui in rubrica avevano denunciato la La. ed il compagno. Sia dalle dichiarazioni della persona offesa che da quelle degli imputati, nonché dalla documentazione acquisita agli atti, sono emersi forti motivi di astio tutte le parti legati alle vicendevoli aspettative in relazione ad un appartamento rivendicato sia dagli imputati che dal nucleo familiare della La., che non sono tali da indurre a leggere un intento ritorsivo da parte della p.o. nella denuncia dei fatti a monte del presente procedimento per i motivi evidenziati e, dunque, a scardinare la credibilità della La.Ma.

E' opportuno ricordare che, in ordine alla prova testimoniale della vittima del reato, si è ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte l'orientamento secondo cui "la statuizione di condanna si può fondare anche sulla deposizione di un unico teste e pure sulla deposizione della sola persona offesa, salvo, in quest'ultimo caso, il controllo della sua attendibilità. (Cass., sez. VI, 20-011994, Mazzaglia, Mass. Cass. pen., 1994, fase. 10, 11 (m)) anche se "in tema di valutazione della prova, qualora si tratti della testimonianza della persona offesa dal reato, che ha sicuramente interesse verso l'esito del giudizio, è necessario vagliare le sue dichiarazioni con ogni opportuna cautela, cioè compiere un esame particolarmente penetrante e rigoroso attraverso una conferma di altri elementi probatori, talchè essa può essere assunta, da sola, come fonte di prova, unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva" [Cass.,sez. II, 26-04-1994, Gesualdo, in Mass. Cass. pen., 1994, fase. 10, 45 (m). in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. I, 28-02-1992, Simbula in Riv. pen., 1993, 462; Cass., sez. V e 154/1, 30-11-1994, Numelter, in Mass. Cass. pen., 1995, fase. 7, 84 (m). In senso più ampio, Cass., sez. Ili, 22-01-1997, Ricci, in Ced. Cass., rv.207642 (m) secondo cui "le dichiarazioni rese dalla vittima del reato, cui la legge conferisce la capacità di testimoniare, possono essere assunte quali fonti di convincimento al pari di ogni altra prova senza necessità di riscontri esterni (non essendo applicabile al caso il canone di valutazione stabilito dall'art. 192,3 comma, c.p.p.); tuttavia il giudice non è esentato dal compiere un esame sull'attendibilità intrinseca del dichiarante, che deve essere particolarmente rigoroso quando siano carenti dati obiettivi emergenti dagli atti a conforto dell'assunto della persona offesa).

Nel caso di costituzione di parte civile, poi, attese le pretese economiche vantate dalla parte civile, e, dunque, l'interesse ad una pronuncia di condanna, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cfr.: Cass. Pen. 24/2011). Nel caso di specie la parte civile risulta certamente attendibile per avere reso un racconto scevro da contraddizioni che ha trovato riscontro pieno nella documentazione in atti.

Ne discende un quadro probatorio che fornisce, senza dubbio alcuno, la prova della sussistenza di tutti reati contestati agli imputati.

Quanto al reato di cui ai capo a), ascritto a tutti gli imputati, deve osservarsi che l'art 612 c.p. ha lo scopo di tutelare la libertà morale della persona contro influenze esterne. La minaccia valutata con un criterio medio e in relazione alle concrete circostanze di fatto, oggettive e soggettive, deve essere idonea a causare effetti intimidatori sul soggetto passivo, anche se il turbamento psichico non si verifichi in concreto. Si tratta, infatti di reato di pericolo che si consuma nel momento in cui l'azione intimidatoria idonea sia portata a conoscenza del soggetto passivo (Cass. Pen. 733/1988).

La minaccia all'art. 612 c.p. deve essere seria ed effettiva, realizzabile e verosimile, in quanto non può dirsi integrata la condotta tipica per difetto assoluto di offensività (cfr. Cass. Pen. 8387/2014; 25080/2016) e "la gravità della minaccia va accertata avendo riguardo al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare, se e in quale grado, la condotta minatoria abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (Cass. Pen. 35593/2015).

Nel caso di specie il reato contestato si configura certamente alla luce della circostanze di fatto descritte: da esse, infatti, emerge che i prevenuti, con condotte quasi contestuali, hanno messo in atto una vera e propria spedizione punitiva nei confronti dei parenti, a causa di attriti precedenti, che, in ogni caso, non rendevano legittime, nè le gravi minacce nei loro confronti, né l'aggressione anche con corpo contundente, certamente idonei a render chiara la sussistenza delle aggravanti contestate in rubrica, avevo agito, con le descritte modalità, in quattro persone.

Quanto al reato di cui ai capi b) la certificazione medica in atti (...) conferma integralmente le dichiarazioni rese dalle p.o. in denuncia in ordine alle lesioni patire, compatibili con la condotta delittuosa oggetto provata all'esito del processo, certamente inflitte dagli odierni imputati nel corso dei narrati episodi.

In relazione ai predetti reati, la gravità dei fatti, desumibile dalle modalità della condotta, in special modo l'essersi avventati, anche alla presenza di un soggetto minore, la figlia della La., in più persone contro una donna, la pessima natura dei rapporti tra le parti rende non concedibili ai prevenuti le circostanze attenuanti generiche ed ad escludere una pronuncia ex art. 131 bis c.p., ed attesa la reiterazione della condotta criminosa che rivela l'abitualità ostativa ad una tale forma di proscioglimento, in coerenza con gli indici di legge ed i principi stigmatizzati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU 13681/2016; Cass. 16502/19; Cass. Pen. n. 893/2021).

I fatti di cui ai capi a), b), atteso l'evidente identità del disegno criminoso, possono avvincersi nel vincolo della continuazione.

Pertanto, valutati tutti i criteri di cui agli artt. 133 c.p., pare congruo condannare tutti gli imputati alla pena di sette di reclusione, così determinata: pena base, ritenuto più grave il reato di cui al capo b) 582 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 585 co. 1 c.p. per il concorso di quattro persone, mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 81 c.p. alla pena in concreto inflitta.

Alla condanna nel merito segue, quella di tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali. Sussistono i presupposti per concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena esclusivamente agli imputati Pa.Ma. e Ga.Br.

All'affermazione di responsabilità penale consegue l'obbligo per gli imputati di risarcire alla costituita parte civile i danni morali e materiali che siano conseguenza immediata e diretta dei reati, da liquidarsi in separata sede, nonché di rifondere le spese legali di costituzione e rappresentanza sostenute dalla parte civile liquidate in dispositivo.


P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara gli imputati colpevoli dei reati menzionati in rubrica e, uniti i fatti di cui ai capi a) e b) nel vincolo della continuazione, condanna, Mu.Te., Ru.Gi., Ga.Br., Pa.Ma. alla pena di mesi sette di reclusione. Condanna tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa per Pa.Ma. e Ga.Br.

Condanna, inoltre, Mu.Te., Ru.Gi., Ga.Br., Pa.Ma. al

risarcimento dei danni morali e materiali in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede.

Condanna, infine, Mu.Te., Ru.Gi., Ga.Br., Pa.Ma. alla rifusione delle spese legali di costituzione e rappresentanza sostenute dalla parte civile suddetta, che liquida in euro 1100,00, oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Nola il 13 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2023.

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