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Minaccia: l'utilizzo di una pistola giocattolo non esclude il dolo del reato (Cassazione Penale n. 160/1970)


Corte di Cassazione

La massima

Nel delitto previsto dall'art. 612 cod. pen. il dolo consiste nella volontà cosciente di minacciare ad altri un ingiusto danno ed è diretto a provocare l'intimidazione del soggetto passivo e quindi irrilevante che la volontà dell'agente contenga o meno il proposito di tradurre in atto la minaccia medesima, poiché oggetto dell'incriminazione e unicamente l'azione intimidatrice. Pertanto, nel caso di minaccia di morte effettuata a mano armata di una pistola giocattolo nei confronti di persona che abbia subito l'effetto intimidatorio, l'eventuale intenzione dell'agente di non attuare la minaccia, se pur legata alla natura solo apparente dell'arma usata, non esclude ne la gravità della minaccia ne il dolo (Cassazione penale , sez. I , 28/01/1970 , n. 160).

Fonte: Ced Cassazione Penale


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