La massima
Nell'ipotesi di commissione del reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma (nella specie detenuta legittimamente dall'agente), questa non è soggetta alla confisca obbligatoria ma solo a quella facoltativa, poiché il predetto delitto non rientra tra quelli riconducibili alle ipotesi di cui all' art. 6 l. n. 152 del 1975 , atteso che per “reati concernenti le armi”, anche in virtù dell'espresso richiamo della norma predetta al primo capoverso dell' art. 240 c.p. , devono intendersi solo quelli nei quali la condotta delittuosa deriva dalla fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione dell'arma, ovvero è riconducibile alla produzione, possesso e circolazione dell'arma medesima, e non quelli in cui l'uso dell'arma costituisce una mera circostanza aggravante (Cassazione penale , sez. V , 28/03/2018 , n. 28591).
Fonte: Ced Cassazione Penale
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La sentenza integrale
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 giugno 2016 il Tribunale del Riesame di Udine, pur avendo dichiarato per carenza di motivazione la nullità del decreto con cui il P.M. aveva convalidato il sequestro probatorio disposto ex art. 354 c.p.p., di una pistola semiautomatica Beretta modello 98 stock e delle relative munizioni, ha rigettato la richiesta di restituzione dell'arma e delle stesse munizioni proposta da G.E. sul rilievo che si tratta di cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., comma 2.
2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore l'indagato ha proposto ricorso per cassazione affidandolo al seguente motivo.
2.1. E' stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 240 c.p.p..
Lamenta il ricorrente che l'arma e le munizioni erano dallo stesso legittimamente detenute, essendo lo stesso guardia giurata in possesso di tutti i titoli abilitativi.
Nè ricorrevano le ipotesi di confisca obbligatoria, non costituendo i beni sequestrati nè il prezzo del reato nè cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisce reato. Infine, non si procedeva nel caso di specie per reati concernenti le armi a norma della L. n. 152 del 1975, art. 6, costituendo l'uso dell'arma non un autonomo reato ma solo circostanza aggravante del delitto di minaccia.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Va osservato che dalla ricostruzione dell'ordinanza impugnata emerge che l'arma sequestrata al ricorrente era dallo stesso regolarmente detenuta in ragione della sua attività lavorativa di guardia giurata e che con la stessa pistola lo stesso prevenuto ha perpetrato il delitto di minaccia grave ai danni della moglie.
E' evidente quindi che rientrando l'arma sequestrata tra i beni che servirono o furono destinati a commettere il reato, e non tra quelli la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisce reato, la stessa non è soggetta a confisca obbligatoria bensì facoltativa.
Peraltro, il delitto per il cui il ricorrente è indagato non rientra neppure tra quelli riconducibili alle ipotesi di cui alla L. n. 152 del 1975, art. 6, atteso che per "reati concernenti le armi", anche in virtù dell'espresso richiamo della norma predetta al primo capoverso dell'art. 240 c.p., devono intendersi solo quelli nei quali la condotta delittuosa deriva dalla fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione dell'arma, ovvero tutte quelle situazioni in cui la condotta punibile è riconducibile alla produzione, possesso e circolazione dell'arma medesima, e non quelli in cui l'uso dell'arma costituisce una mera circostanza aggravante (conforme sez 5 n. 1937 del 26/04/1999, Rv. 213654).
In conclusione, atteso che l'ordinanza impugnata, dopo aver annullato il decreto di sequestro probatorio per carenza di motivazione, aveva rigettato la richiesta di restituzione dell'arma in quanto ritenuta erroneamente soggetta a confisca obbligatoria, deve annullarsi senza rinvio il provvedimento medesimo e deve disporsi la restituzione dell'arma all'avente diritto (non essendo la questione della titolarità della pistola stata approfondita dal Tribunale del Riesame).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto ancora in sequestro all'avente diritto.
Manda alla cancelleria per i necessari adempimenti.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2018