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Minaccia: per l'aggravante delle più persone riunite non è necessaria la presenza fisica dei componenti del gruppo (Cassazione penale n. 19374/23)


Reato di minaccia (art. 612 c.p.)

1. Vicenda processuale e i motivi di ricorso

  1. Condanna in primo grado: Il Tribunale di Genova dichiarava l'imputato B.G. colpevole dei reati previsti dalla L. n. 895 del 1967, artt. 1,2 e 4, come modificati dagli artt. 9,10 e 12 L. 497/1974, in relazione alla fabbricazione ed il posizionamento di un ordigno esplosivo-incendiario di fattura artigianale di fronte all'ufficio postale (Omissis).

  2. Appello: B.G. presentava appello, chiedendo la riqualificazione giuridica dei reati in minaccia. La Corte di Genova accoglieva parzialmente l'appello, riducendo la pena.

  3. Ricorso per Cassazione: B.G. proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Genova, presentando quattro motivi.

  • Primo motivo: Contestava l'interpretazione della prova del DNA, affermando che il metodo utilizzato per gli accertamenti biogenetici era difettoso.

  • Secondo motivo: Contestava l'applicazione dell'articolo 612 c.p., sostenendo che l'ordigno non era micidiale e che la minaccia era indiretta.

  • Terzo motivo: Contestava l'applicazione dell'aggravante per la minaccia in modo simbolico, sostenendo che il gesto dimostrativo non costituiva una minaccia simbolica.

  • Quarto motivo: Contestava l'applicazione della massima pena edittale, ricorrendo a due argomenti: la buona condotta processuale e le difficili condizioni di salute di B.G.


La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di secondo grado.

Questi i principali passaggi argomentativi della sentenza:

  1. Identificazione dell'autore del reato: La Corte di Cassazione ha confermato la valutazione della Corte di Appello riguardo l'identificazione dell'imputato come autore del reato, basandosi su una serie di elementi probatori convergenti, tra cui prove biologiche e testimonianze.

  2. Valutazione della minaccia: La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello riguardo alla configurazione del reato come minaccia, nonostante il mancato scatenamento dell'ordigno. Ad avviso della Corte, la minaccia può essere implicita e simbolica, a condizione che sia sufficiente a generare timore nel destinatario, anche senza l'effettiva realizzazione dell'atto minacciato.

  3. Aggravanti nell'uso delle modalità simboliche: La Corte ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante dell'uso di modalità simboliche nell'esecuzione del reato, considerando il posizionamento dell'ordigno come parte di un gesto dimostrativo con un chiaro intento intimidatorio.

  4. Aggravante della pluralità di persone riunite: La Corte di Cassazione ha esaminato l'aggravante della presenza di più persone riunite nel contesto del reato, stabilendo che la presenza di un gruppo organizzato, anche se non percepita direttamente dalla vittima, ma solo ideale, può aumentare la potenziale intimidazione dell'atto criminale. Tuttavia, ha osservato che è necessario determinare il momento consumativo del reato e la percezione della minaccia da parte della vittima per applicare correttamente l'aggravante.


4. La massima CED

Nel delitto di minaccia, per la configurabilità dell'aggravante delle più persone riunite è sufficiente che il soggetto passivo percepisca la simultanea presenza, sia pure ideale, di più persone. (Fattispecie in cui l'intimidazione, consistita nel posizionamento in luogo pubblico di un ordigno esplosivo non attivato, è stata percepita come proveniente da più persone aventi la medesima matrice ideologica essendosi appreso, da notizie di cronaca, che in quegli stessi giorni il medesimo gruppo aveva commesso analoghi fatti in altre città italiane - Cassazione penale , sez. V , 06/04/2023 , n. 19374).

Fonte: Ced Cassazione Penale



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5. La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 10.05.2021, il Tribunale di Genova dichiarava B.G., responsabile dei reati a lui ascritti, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui all' art. 110 c.p. e L. n. 895 del 1967, artt. 1,2 e 4, come modificati dagli artt. 9,10 e 12 L. 497/1974 per avere, in concorso con altre persone allo stato non identificate, fabbricato, detenuto e portato in luogo pubblico un ordigno esplosivo-incendiario di fattura artigianale collocato davanti all'apparecchiatura ATM dell'ufficio postale sito in Via (Omissis).


In particolare, l'ordigno era costituito da una tanica di plastica della capienza di 5 litri, contenente alcol, dal cui tappo fuoriuscivano due fili elettrici collegati ad una batteria, alla quale era a sua volta collegata una sveglia analogica che fungeva da temporizzatore; uno dei due fili elettrici di collegamento con la batteria era però staccato per cui il sistema era rimasto inerte. L'ordigno era stato avvistato sotto lo sportello Postamat dell'Ufficio postale da un passante e poi rimosso ad opera degli artificieri della Questura intervenuti a seguito di richiesta da parte della pattuglia sopraggiunta sul posto.


2. Investita dell'appello da parte dell'imputato, la Corte di Genova, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, con sentenza emessa il 14.07.2021, ha parzialmente accolto il gravame e, rivalutati gli elementi di prova raccolti, ha qualificato il fatto contestato come reato di minaccia di cui all'art. 612 c.p., comma 2, aggravato ai sensi dell'art. 339 c.p., comma 1, per essere il fatto commesso in più persone riunite e in modo simbolico (e, pertanto, ha rideterminato la pena principale in anni uno di reclusione, eliminando le pene accessorie e la misura di sicurezza).


3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di Appello di Genova, propone ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, prospettando quattro motivi.


3.1. Il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale in relazione all'art. 192 c.p.p., nonché l'illogicità della motivazione in punto di attribuzione dei fatti contestati al ricorrente, con particolare riferimento all'inidonea valenza probatoria delle risultanze degli accertamenti biologici effettuati sulle tracce di DNA repertate su quanto rinvenuto nella zona di collocazione del congegno.


Sul punto si evidenzia l'errore in cui sarebbero incorsi entrambi i giuridici di merito, laddove, lungi dal confrontarsi direttamente con gli aspetti critici emersi in contraddittorio, si sono limitati ad esporre in maniera avalutativa le risultanze, senza considerare le censure difensive relative al metodo seguito nella conduzione degli accertamenti biogenetici e all'interpretazione dei risultati, i quali sono stati ottenuti in violazione degli standard imposti dai protocolli scientifici previsti in materia di raccolta, repertazione e conservazione dei supporti da esaminare e di ripetizione delle analisi sul DNA.


Quanto al metodo, si censura l'utilizzazione di kit per amplificazione delle sequenze del DNA non validati per l'analisi di quantitativi esigui di DNA (ove le linee guida, anche internazionali, ritengono quale prerequisito fondamentale per l'ottimizzazione della successiva reazione di PCR la precisa quantificazione del DNA da analizzare onde evitare artefatti); si censurano altresì le modalità di prelievo del campione da parte della Dott.ssa Porta, la quale provvedeva con un tampone unico a percorrere tutta la superficie interna del guanto, spostando di fatto il materiale genetico da una parte all'altra del reperto e mischiandolo definitivamente. Sicché, come emerso dalla relazione della consulente e dalla sua deposizione, la risultanza era un profilo genetico misto e fortemente degradato, rispetto al quale ben tre erano i contributori e solo uno di essi è risultato compatibile col profilo di B..


Le commistioni tra diversi contributori sono poi la risultante anche dell'operazione compiuta dal dirigente del gabinetto della polizia scientifica.


In riferimento all'interpretazione dei risultati, si evidenzia l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova in cui incorrono i giudici del merito che, oltre a non sindacare la correttezza del procedimento indiziario, non considerano che non si può affermare nulla che abbia un maggior grado di probabilità di altra affermazione diversa o contraria, non potendosi dire se altri soggetti, e lo stesso B., abbiano indossato tutti il guanto né in quale momento.


Si osserva altresì che è lettura ascientifica e atipica ritenere che ii profilo del B. sia più "presente" degli altri, giacché, come anche affermato dal perito Linarello, il rilievo della sua prevalenza deriva unicamente dal fatto che è quello l'unico profilo che si è confrontato coi dati emersi dal campione; pertanto, una corretta inferenza logica potrebbe, ad avviso della difesa, condurre al più a ritenere provato un contatto tra il ricorrente e l'oggetto avvenuto in un momento imprecisato e non necessariamente collegato ai fatti oggetto di processo.


Inoltre, la Corte territoriale erra nell'applicare il disposto dell'art. 192 c.p. anche con riferimento agli ulteriori elementi indiziari ravvisati laddove, pur escludendo la significatività di alcuni elementi valorizzati dal Tribunale (quali le analisi merceologiche e la circostanza dell'avvenuto spegnimento del telefono cellulare), attribuisce rilevanza alle immagini estrapolate dalle telecamere (ritraenti solo un individuo che faceva rientro dopo aver posizionato la tanica), ravvisando quale elemento a carico la statura e la corporatura del soggetto ripreso, liquidando con poche righe le obiezioni difensive svolte al riguardo; in particolare la difesa, sulla scorta delle analisi effettuate dal proprio consulente, aveva evidenziato l'impossibilità di pervenire a serie stime tecnico-scientifiche sull'altezza del soggetto A ripreso dalla telecamere, dato il punto di appoggio del suo piede su una superficie in salita.


Altra valutazione di tipo congetturale è quella che considera la circostanza che l'imputato aveva domicilio nel centro storico che rappresenterebbe un riscontro del fatto che il soggetto A ripreso dalle telecamere si addentrava nei vicoli, laddove non si può affermare con certezza che il soggetto A corrisponda al B., che rincasava dopo aver commesso il delitto.


Al contempo, si rileva che i giudici del merito trascurano dati di primario rilievo laddove, con riferimento alla circostanza, pienamente provata, del mancinismo del soggetto A ritratto dalle telecamere a circuito chiuso ne sminuiscono l'evidenza e la pregnanza, asserendo apoditticamente che il trasporto di una tanica possa ben essere effettuato da un destrimano avvalendosi della mano sinistra.


3.2. Il secondo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 612 c.p. nonché vizio di motivazione per avere, la Corte territoriale, pur aderendo alla prospettazione difensiva, ritenuto sussumibile la condotta nella fattispecie della minaccia aggravata, nonostante l'esclusione della micidialità del congegno e l'affermazione che la mancata esplosione sia dipesa da una scelta deliberata da coloro che avevano assemblato e posizionato l'oggetto.


Si eccepisce che tale fattispecie è imperniata sul disvalore di un evento di pericolo concreto, individuabile nell'attitudine della condotta intimidatoria a menomare la libertà morale del soggetto passivo, soggetto neppure individuabile nel caso in esame.


Tale errore di diritto riverbera anche sull'apparato argomentativo che risulta vago e incompatibile con la tipicità del reato di minaccia e del bene giuridico tutelato: la motivazione resa dalla Corte territoriale, infatti, pare individuare il destinatario della minaccia nelle Poste italiane, ente impersonale privo di libertà di autodeterminazione e di una sfera psichica, condizioni che rendono radicalmente impossibile la verificazione dell'evento di pericolo concreto richiesto dalla fattispecie.


3.3. Il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 339 c.p. nonché vizio di motivazione per avere, la Corte territoriale, ritenuto ricorrenti nel caso di specie le aggravanti della pluralità di persone riunite e della minaccia in modo simbolico.


Con riferimento alla prima aggravante, posto che secondo la giurisprudenza di legittimità la ratio fondante risiede nella maggior forza intimidatrice che la presenza di più persone è in grado di esercitare sul soggetto passivo, si eccepisce che tale forza, avuto riguardo alle modalità dell'azione, non emerge nel caso di specie in quanto la persona offesa dal reato (qualora individuabile) non ha avuto percezione della presenza di più individui giacché il congegno veniva collocato nottetempo e nessuno si avvedeva degli autori del gesto dimostrativo.


Quanto alla seconda aggravante, ad avviso della difesa, non persuade la Corte territoriale laddove ravvisa il modo simbolico di attuazione della minaccia nel sol fatto che i "gruppi dissidenti" - di cui il ricorrente avrebbe fatto parte - avrebbero aderito ad una campagna contro l'immigrazione clandestina.


Si osserva sul punto che la Corte di appello opera un'indebita sovrapposizione di piani ove, in luogo di considerare ciò che il legislatore ha inteso stigmatizzare con la previsione dell'aggravante in parola ovvero un dato oggettivo afferente le modalità dell'azione, compiuta secondo la casistica, con gesti fisici o immagini, sottolinea un aspetto inconferente e attinente al diverso piano del movente dell'atto; il gesto dimostrativo teso nell'intenzione dell'agente a propagare un determinato messaggio, non configura di per sé una minaccia compiuta in modo simbolico in assenza di specifiche modalità oggettive di compimento dell'azione.


3.4. Il quarto motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 133,62-bis e 163 c.p. nonché vizio di motivazione per avere, la Corte territoriale, applicato al ricorrente il massimo della pena edittale comminata per il reato di cui all'art. 612 c.p., aggravato nei termini suindicati, senza concedere nessuna attenuante nonostante gli elementi positivi evidenziati dalla difesa in sede di gravame quali la sostanziale incensuratezza e il corretto comportamento processuale del ricorrente (il quale, ha tenuto un comportamento esemplare fornendo la propria versione dei fatti e, nonostante le difficoltà tecniche relative alla celebrazione dell'udienza da remoto, partecipando personalmente e contribuendo a mantenere il collegamento).


A sostegno si evidenziano anche le difficili condizioni di salute e di detenzione in cui si trova il ricorrente attualmente.


Anche in punto di diniego della sospensione condizionale della pena si censura la motivazione resa perché imperniata unicamente sulla circostanza che l'imputato " fosse attivo in gruppi turbolenti ".


CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I1 ricorso è nel suo complesso infondato, pur denotando profili che a tratti sconfinano nell'inammissibilità.


1.1. Il primo motivo e', invero, proprio aspecifico, non confrontandosi esso adeguatamente con tutti gli argomenti spesi, riguardo al tema qui riproposto, e già affrontato anche in primo grado, dalle pronunce di merito che in punto di ricostruzione del fatto e di individuazione dell'autore sono del tutto conformi; esse, con una valutazione unitaria dei plurimi elementi probatori emersi, non senza averne prima soppesato, partitamente, il singolo spessore, ne hanno affermato la piena convergenza nella certezza dell'individuazione dell'imputato quale autore del reato. Le stesse censure mosse sulle modalità di svolgimento della prova tratta dal DNA, che mirano a infondere dubbi sulla valenza degli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti sul campione di DNA estratto dal guanto rinvenuto nei pressi del luogo ove fu collocato l'ordigno, si fondano, a ben vedere, su presupposti fattuali non del tutto corrispondenti a quelli accertati e posti a base della propria valutazione da parte dei giudici di merito.


Ed invero, occorre innanzitutto evidenziare che il guanto rinvenuto da una passante corrisponde, per caratteristiche e colore, proprio a quello che, dalle immagini che hanno ritratto le due persone che hanno collocato l'ordigno, era indossato da colui che - indicato come soggetto A - aveva trasportato nello zaino a spalla la tanica poi deposta davanti allo sportello dell'ufficio postale - come ripreso sempre dalle varie telecamere presenti sui luoghi; sicché nessuna incertezza è stata ravvisata in ordine alla sicura riconducibilità del guanto da cui è stato estratto il materiale biologico contenente il DNA al soggetto A - in cui è stato identificato il ricorrente alla luce anche delle altre emergenze processuali (laddove è invece rimasta incerta la identità del soggetto B che si accompagnava al primo recando con sé il presunto innesco, che indossava guanti di coloro diverso). E quanto alla certezza dell'esito raggiunto dall'accertamento sul DNA, il ricorso trascura che - a differenza di quanto assume - l'analisi sul materiale estratto dal guanto - cellule epiteliali - era stata ripetuta per ben due volte ed aveva dato sempre lo stesso profilo genetico ovvero aveva sempre rilevato il profilo genetico corrispondente a quello di B., sicché tutti gli argomenti sulla variabilità degli esiti dipendente dall'esiguità del materiale sottoposto ad indagine rimangono privi di rilievo. Parimenti inconferenti sono state ritenute le doglianze che fanno leva sulla mescolanza di materiale cellulare di più soggetti dal momento che anche il perito designato dal tribunale sulle ben nove tracce estrapolate ha rilevato sì, anch'egli, un profilo genetico misto, ma su tutte quante ha nondimeno rilevato la presenza in misura maggiore e preponderante su alcune - proprio del profilo genetico dell'imputato che nel campione che ha dato il calcolo di probabilità più alto è quasi esclusivamente in termini di profilo singolo; in altri termini, il fatto che il profilo dell'imputato fosse stato trovato più volte in più punti rende, secondo la logica e congrua valutazione del perito recepita dai giudici di merito e sul punto non specificamente contrastata dalla difesa difficile l'ipotesi di una contaminazione derivante, ad esempio, da contatto di altra persona col guanto.


Del pari inconferenti sono le censure che attingono la comparazione tra le fattezze fisiche dell'imputato e quelle ricavate dalle immagini delle videoriprese, puntando sul fatto che il piede dell'imputato poggiava su una salita, dal momento che esse parimenti non considerano circostanze in fatto rilevanti, quale quella secondo cui il soggetto A è stato ripreso lungo un tragitto che non si è esaurito solo in una strada in salita, sicché la censura per come posta rimane generica.


Quanto poi all'assunto secondo cui il soggetto A sarebbe stato mancino per aver trasportato la tanica con la mano sinistra e quindi non poteva identificarsi in B., destrimane, è solo il caso di rilevare che - di là delle osservazioni comunque calzanti svolte dai giudici di merito circa la possibilità di trasporto di una tanica, anche da parte di un destrimane, con la mano sinistra -, come risulta dalla sentenza di primo grado, il soggetto A è stato ritratto con lo zaino - al cui interno vi era verosimilmente la tanica (tant'e' che al ritorno lo zaino appariva meno gonfio) - in spalla.


A tutto ciò, i giudici di merito hanno aggiunto gli ulteriori elementi di conferma dell'identità del soggetto A desumibili dalla sua provenienza proprio dalla strada del centro storico ove all'epoca risiedeva l'imputato e dal suo rientro sempre nella medesima direzione verso un vicolo del centro storico.


Non da sottovalutare infine il fatto che è pacificamente emerso che B., risultava da tempo stabilmente inserito nell'ambiente dell'insurrezionalismo e dei militanti anarchici, per cui è stato giustamente ritenuto persona compatibile con il compimento di un'azione delittuosa del tipo di quella in argomento (sul punto si ritornerà allorquando si affronteranno gli altri motivi).


Alla stregua di tali plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti, non seriamente contrastati dalle deduzioni difensive che già nelle rispettive sedi di merito di primo e secondo grado erano state in buona sostanza svolte nei termini qui riproposti, i giudici di merito hanno giustamente ritenuto che dovesse ritenersi acclarata, oltre ogni ragionevole dubbio, la identità del soggetto A, da identificarsi appunto nel ricorrente.


1.2. Il secondo motivo che contesta la sussumibilità del fatto nella fattispecie della minaccia è manifestamente infondato. La circostanza che volutamente non sia stato attivato l'innesco, per evitare l'esplosione del congegno, non esclude affatto la capacità intimidatrice dell'azione posta in essere dall'imputato attraverso il posizionamento, davanti al Postamat dell'ufficio postale, di un oggetto che, per le sue sembianze di un ordigno, aveva, anzi, insita in sé alta valenza intimidatrice. D'altronde, se l'ordigno fosse esploso altro sarebbe stato il reato configurabile, laddove la valenza intimidatrice è dipesa proprio dal fatto che l'ordigno, collocato senza l'intenzione di farlo esplodere ma evidentemente con chiaro intento di incutere paura attraverso ciò che esso evoca fosse rimasto quindi inerte; sicché la sola visione di esso, inesploso, all'indomani della sua sistemazione nel luogo in cui è stato poi notato, non poteva che suscitare più che timore, vero e proprio terrore nel destinatario; e che tale valenza fosse percepibile, e fosse stata percepita dal destinatario del congegno che non si identifica ovviamente nell'ente poste in sé ma nelle persone fisiche di cui si compone -, è desumibile dal fatto che il gesto si collocava in un ben preciso contesto quello che vide eseguite condotte dei tutto analoghe a quella del presente procedimento presso gli uffici postali di Bologna, il giorno prima, e di Torino, il giorno successivo, per avere le Poste Italiane in quel periodo implicitamente aderito ad una campagna contro l'immigrazione clandestina contro cui lottavano i gruppi dissidenti - che consentiva - ed effettivamente consentì - al destinatario di percepirne in pieno il messaggio - figurato - di tipo minatorio che si era in tal modo inteso lanciare.


In altri termini, la minaccia realizzata nel caso di specie, nonostante sia priva di esplicitazione verbale, è nondimeno tale, per il suo elevato significato simbolico - in quanto espressa mediante l'uso di un oggetto, che, per modalità di confezionamento, posizionamento e contenuto (materiale esplodente) rappresentava un ordigno, che di per sé evoca conseguenze micidiali - da recare intimidazione; il congegno fu adoperato, secondo la compiuta ricostruzione svolta nelle pronunce di merito - non specificamente incisa dagli argomenti difensivi - per rappresentare in maniera plastica una minaccia di morte, evocando, col suo impatto visivo sulle persone, lo scenario distruttivo che solitamente consegue ad una deflagrazione.


Ed invero, la minaccia può essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo. La fattispecie di cui all'art. 612 c.p. è integrata anche quando, in assenza di parole intimidatorie o di gesti espliciti sia adottato un comportamento univocamente idoneo ad ingenerare timore, che può trovare espressione anche - come nel caso di specie - attraverso il posizionamento di un oggetto, nei pressi del destinatario, che contenga in sé quella carica intimidatrice idonea a turbare o diminuire la libertà psichica del soggetto passivo; carica intimidatoria che nel caso di specie è stata suggellata dall'associato messaggio indiretto giunto attraverso la cronaca di quei medesimi giorni.


1.3. Alla stregua di quanto osservato al punto che precede consegue la sussistenza dell'aggravante dell'uso di modalità simbolica che il ricorso ha tentato di contestare.


Ed invero, la minaccia deve ritenersi eseguita in modo simbolico allorquando la sua estrinsecazione avvenga, invece che con modalità meramente descrittiva o comportamentale, attraverso immagini o segni od oggetti o azioni che abbiano insiti in sé non solo la capacità di evocare ciò che attraverso di essi si è inteso minacciare risolvendosi ciò nella esplicitazione della minaccia in sé - ma anche un surplus intimidatorio derivante proprio dalla modalità simbolica utilizzata (nel caso di specie, l'utilizzo di un ordigno che rimanda a scenari di distruzione e morte costituisce modalità di estrinsecazione della minaccia certamente intrisa di maggiore capacità intimidatoria).


1.3.1. Quanto all'aggravante delle più persone riunite, la peculiarità della fattispecie concreta non ne esclude la ravvisabilità dal momento che la minaccia nel caso di specie si è esplicitata anche attraverso il collegamento dell'ordigno coi fatti analoghi pressoché coevi che rimandavano univocamente a gruppi organizzati. S'impongono però delle precisazioni al riguardo.


Questo Collegio, invero, non ignora il contrasto creatosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità in ordine alla necessità o meno che la presenza di almeno due persone sia percepita dalla vittima affinché possa ritenersi integrata l'aggravante in parola, ma volendo rimanere ancorato alla pronuncia espressa dal massimo Consesso di questa Corte (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518, - 01 -, che sia pure in relazione alla specifica ipotesi dell'aggravamento di pena previsto dall'art. 629 c.p., comma 2, ha affermato che questo rispetto alla fattispecie del reato-base, nel caso di condotta estorsiva realizzata da più persone, risiede nel dato oggettivo del contributo causale, determinato dal maggiore effetto intimidatorio della violenza o minaccia posta in essere, fornito alla realizzazione del delitto dalla simultanea presenza nel luogo e nel momento della esecuzione della violenza e minaccia dei concorrenti e non in quello soggettivo della mera percezione della provenienza della condotta da parte di più persone), dovrebbe, a primo acchito, concludere che nel caso di specie non sussistano dubbi sulla ricorrenza della circostanza aggravante in parola, costituendo dato pacifico che il manufatto sia stato collocato sul posto da due persone.


Tuttavia deve rilevarsi che, se è vero che ciò che rileva è la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto - poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto -, rimane, però, a rigore, da stabilire l'esatto momento consumativo del reato di minaccia nella particolare vicenda in esame in cui la consumazione della minaccia non può ritenersi coincisa con il momento della collocazione dinanzi all'ufficio postale, di notte, dell'apparente ordigno da parte di due soggetti perché ai fini della sua integrazione è necessario che essa sia anche percepita dal soggetto passivo (il reato di minaccia si consuma nel momento e nel luogo in cui la minaccia viene conosciuta dalla vittima); laddove nel caso in scrutinio tale percezione si è concretizzata, da parte degli effettivi destinatari, solo a seguito del disveiarnento, all'indomani delle notizie diffusesi in ordine ad azioni identiche verificatesi anche in altri luoghi, della matrice "ideologica" dell'azione e della sua riconducibilità a un determinato gruppo di anarchici (tra i quali era poi identificato il ricorrente); sicché, a ben vedere, una pedissequa applicazione al particolare caso di specie del disposto normativo di cui all'art. 339 c.p., nella parte afferente l'aggravante delle più persone riunite, dovrebbe portare a ritenere che non potendosi nella fattispecie in esame ravvisare una simultanea presenza materiale di più persone nel luogo di consumazione del delitto, non potrebbe trovare applicazione l'aggravante in parola, pur essendosi la minaccia oggettivamente estrinsecata con maggiore efficacia intimidatoria perché proveniente da un gruppo e quindi da più persone "riunite" - costituente la ratio dell'aggravante in parola che la differenzia da quella di cui all'art. 112 c.p., che attiene al mero numero delle persone che concorrono nel reato in quanto indicativo della capacità criminale di coloro che agiscono, non anche, necessariamente, di maggiore capacità intimidatrice -; laddove una simultanea presenza, sia pure ideale, di più persone nel luogo di consumazione della minaccia, come detto coincidente col momento della percezione avvenuta in assenza, materiale, di alcuno dei correi - della minaccia da parte del destinatario, vi è stata nel caso di specie dal momento che l'intimidazione - estrinsecata anche attraverso il disvelamento della provenienza dell'azione da parte di un gruppo di persone - è stata di fatto portata simultaneamente da più persone (la cui presenza sia pure virtuale, - di là della rilevanza o meno di tale circostanza ai fini che occupano -, è stata anche percepita); sicché deve ritenersi che nella peculiare fattispecie in scrutinio si sia comunque realizzata quella maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto.


Il motivo articolato sul punto è quindi infondato.


1.4. Aspecifiche e manifestamente infondate sono, infine, le residue doglianze mosse in punto di dosimetria della pena e diniego delle invocate attenuanti generiche, avendo la Corte distrettuale puntualmente indicato, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento discrezionale, incentrato su una valutazione di merito che ha complessivamente tenuto conto delle gravi ed allarmanti modalità di realizzazione della condotta delittuosa e dell'assenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p..


Valutazioni discrezionali, queste, coerentemente esposte (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) e come tali non assoggettabili a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le generiche deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa, o alternativa, e come tale non consentita rivalutazione della sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione dell'invocato beneficio, ovvero una diversa determinazione dell'entità della pena complessivamente irrogata.


2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 6 aprile 2023.


Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2023



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