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Il ritardo del PM nel consentire al difensore l’accesso alle intercettazioni determina una nullità di ordine generale (Cass. Pen. n. 3371 del 2024)

Intercettazioni telefoniche

La Corte di Cassazione, Sezione VI, con la sentenza n. 3371 del 2024, ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro e quella coercitiva del Giudice per le indagini preliminari, entrambe fondate essenzialmente sui contenuti delle intercettazioni telefoniche acquisite nel corso delle indagini per il reato di cui all’art. 416-bis c.p., nonché per reati di estorsione e tentata estorsione.


Massima

Il rifiuto o il ritardo ingiustificato del pubblico ministero nel consentire al difensore l’accesso alle intercettazioni determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p., con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nel subprocedimento cautelare, qualora il quadro indiziario sia fondato esclusivamente su quelle captazioni e non anche su ulteriori elementi.


Ricostruzione del caso

L’ordinanza del Tribunale del Riesame aveva confermato la misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro nei confronti di Salvatore Policaro, indagato per il delitto di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e per i reati-fine di estorsione e tentata estorsione. La prova cautelare a carico dell’indagato si basava essenzialmente sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali, senza ulteriori elementi indiziari.

La difesa aveva sollevato diverse eccezioni, tra cui quella relativa all’inutilizzabilità delle intercettazioni per la mancata concessione dell’accesso ai file audio da parte del pubblico ministero, richiesta presentata in vista dell’udienza di riesame fissata per il 27 giugno 2023.


Decisione della Corte

La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla difesa, rilevando come il Tribunale del Riesame avesse errato nel ritenere intempestiva l’istanza difensiva diretta all’ascolto delle tracce audio delle intercettazioni. La Suprema Corte ha chiarito che la richiesta di accesso da parte della difesa era specifica e limitata esclusivamente alle conversazioni utilizzate dal pubblico ministero ai fini cautelari, e che eventuali difficoltà organizzative nell’estrazione del materiale non possono pregiudicare il diritto di difesa dell’imputato.

Inoltre, si è precisato che la richiesta avanzata dalla difesa era stata presentata tempestivamente, nonostante la vicinanza della data dell’udienza di riesame rispetto alla notifica dell’avviso, considerando anche l’elevata mole di intercettazioni raccolte nel procedimento a carico di plurimi coindagati.


Principio di diritto

L’illegittima compressione del diritto di difesa comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p., con la conseguenza che le intercettazioni così acquisite non possono essere utilizzate nel procedimento cautelare. Qualora il quadro indiziario si basi esclusivamente su tali captazioni, l’inutilizzabilità travolge anche l’ordinanza cautelare.


Dispositivo

La Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame e quella del GIP di Catanzaro, disponendo l’immediata scarcerazione di Salvatore Policaro, se non detenuto per altra causa.

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