Omessa dichiarazione: il dolo specifico di evasione può essere desunto dalla consapevolezza dell’imposta dovuta (Cass. Pen. n. 10050/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 3 giorni fa
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Con la sentenza n. 10050/2025, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di T. per i reati di omessa dichiarazione e occultamento di scritture contabili, rigettando il ricorso proposto dall’imputato.
La Corte ha ritenuto coerente la motivazione della Corte d’Appello in merito alla sussistenza del dolo di evasione, anche in assenza di prova diretta della restituzione della documentazione.
Il fatto
T. era stato condannato per:
il reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale per l’anno d’imposta 2015 (art. 5 d.lgs. 74/2000);
il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000);
mentre per un terzo reato (capo 1) era stato dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
La Corte d’Appello di Roma aveva rideterminato la pena in un anno e sette mesi di reclusione.
Il ricorso in Cassazione verteva su due punti:
L’assenza del dolo specifico per i reati residui;
La mancanza di motivazione autonoma per il reato di cui al capo 2 (omessa dichiarazione), riferito a un anno d’imposta (2015) diverso da quello per cui era stata rilevata la documentazione mancante (2012-2013).
La decisione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso:
Ha ritenuto non illogica la valutazione congiunta dei comportamenti dell’imputato: mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali per più anni, occultamento della documentazione e importo considerevole dell’imposta dovuta (oltre 782.000 euro).
Ha chiarito che, in tema di omessa dichiarazione, il dolo specifico di evasione può essere desunto da elementi come:
l’entità del superamento della soglia di punibilità;
la consapevolezza dell’imposta dovuta;
la reiterazione nel tempo delle condotte;
la mancata regolarizzazione postuma.
La Corte ha evidenziato che la restituzione dei documenti contabili, anche se solo verbalizzata e non provata in atti, non esclude la responsabilità penale se la documentazione non risulta più rinvenuta.
Ha infine ritenuto che la Corte d’Appello avesse dato adeguata motivazione complessiva e coerente per entrambi i reati residui.
Il principio di diritto
Nel reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000), il dolo specifico di evasione può essere desunto da molteplici indici sintomatici, anche in assenza di prova documentale diretta, purché sia presente una valutazione unitaria e coerente delle condotte.
La mancata restituzione o il mancato rinvenimento della documentazione contabile costituiscono indici idonei a integrare anche il reato di cui all’art. 10.