DASPO: l'omessa valutazione della memoria difensiva determina la nullità della convalida del provvedimento (Cass. Pen. n. 10923/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 27 mar
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10923 del 2025, ha stabilito che l’omessa valutazione della memoria difensiva presentata nei termini previsti costituisce una violazione del diritto di difesa e determina la nullità dell’ordinanza di convalida del provvedimento impositivo del DASPO (divieto di accesso a manifestazioni sportive) emesso dal Questore.
Tale principio è stato ribadito in relazione ad un caso in cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva omesso di considerare le deduzioni difensive presentate nei tempi previsti, determinando l’annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per un nuovo giudizio.
Il fatto
Il caso riguardava P., destinatario di un DASPO emesso dal Questore di Torino il 22 maggio 2024, che imponeva il divieto di accesso per cinque anni a tutte le manifestazioni sportive nazionali ed estere riguardanti la squadra del Torino F.C., con l’obbligo di presentazione presso la Tenenza Carabinieri di Ciriè ad ogni incontro di calcio.
La memoria difensiva era stata inviata via PEC il 29 maggio 2024 alle ore 10.38, entro il termine di 48 ore previsto dalla normativa. Tuttavia, tale memoria non è stata presa in considerazione dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento di convalida del DASPO, adottato successivamente al deposito della stessa.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando come la mancata considerazione della memoria difensiva costituisca un vizio di legittimità, tale da rendere nullo il provvedimento di convalida.
È stato ribadito che, sebbene la convalida giurisdizionale del DASPO riguardi solo l’obbligo di presentazione presso l’autorità di P.S., il diritto di difesa deve essere comunque garantito anche in forma scritta.
La Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato» (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, Lupo; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014; Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010).
Il principio di diritto
L'omessa valutazione della memoria difensiva presentata entro i termini stabiliti integra una violazione del diritto di difesa che comporta la nullità della convalida del provvedimento impositivo del DASPO, con conseguente rinvio per un nuovo giudizio.