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Omesso versamento di ritenute: il modello 770 non basta, serve prova delle certificazioni (Cass. Pen. n. 24222/2023)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24222/2023, ha ribadito che l’omesso versamento delle ritenute è penalmente rilevante solo se risultano da certificazioni rilasciate ai sostituiti, e non già dalla mera dichiarazione modello 770. In assenza di tale prova, il fatto configura un illecito amministrativo. Si tratta di una diretta applicazione del principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 175/2022.


Il fatto

F. era stato condannato dalla Corte d’appello di Milano per omesso versamento delle ritenute certificate relative all’anno 2017, ai sensi dell’art. 10-bis D.lgs. 74/2000. La condanna si basava esclusivamente sulla presentazione del modello 770, senza che fosse stata fornita prova del rilascio delle certificazioni uniche ai dipendenti.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, eccependo l’intervenuta illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria e la mancata prova dell’elemento costitutivo del reato.


La decisione della Corte

La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando il caso alla Corte d’appello di Milano per nuovo esame. I giudici hanno precisato che:

  • a seguito della sentenza Corte cost. n. 175/2022, il reato di omesso versamento è configurabile solo se le ritenute risultano da certificazioni rilasciate ai sostituiti;

  • la sola allegazione del modello 770 non è sufficiente a dimostrare il rilascio delle certificazioni;

  • il rilascio può essere provato anche per presunzioni, ma deve emergere da elementi ulteriori e concreti, che nel caso di specie non risultavano esaminati.

La Cassazione ha inoltre richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 24782/2018, che ha chiarito come il modello 770 e le certificazioni uniche siano documenti distinti, con finalità diverse, e non equivalenti ai fini della prova.


Il principio di diritto

Nel reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.lgs. 74/2000), la mera presentazione del modello 770 non è idonea a integrare la prova del rilascio delle certificazioni uniche ai sostituiti, richiesta come elemento costitutivo della fattispecie penale. In difetto di tale prova, la condotta si configura come illecito amministrativo tributario e non come reato.

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