Se il lavoratore non riceve la certificazione, niente reato per il datore che non versa le ritenute (Cass. Pen. n. n. 18214/2024)
- Avvocato Del Giudice
- 8 apr
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✅ Quando si rischia penalmente per il mancato versamento delle ritenute?
Secondo la legge (art. 10-bis del D.lgs. 74/2000), chi non versa le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni può essere perseguito penalmente, ma solo a determinate condizioni.
Tra queste, la più importante è il rilascio della certificazione unica (CU) al dipendente. In altre parole, il reato esiste solo se il datore ha consegnato al lavoratore un documento che attesta le ritenute e poi, nonostante ciò, non ha versato i relativi importi al fisco.
⚖️ Il caso deciso dalla Cassazione
Un imprenditore era stato accusato del reato di omesso versamento di ritenute certificate per oltre 150.000 euro. Aveva infatti trasmesso telematicamente il modello 770 e le certificazioni uniche all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, non risultava che avesse consegnato questi documenti ai lavoratori.
La Corte d’appello lo aveva assolto, e il Procuratore Generale aveva fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che fosse sufficiente la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, dato che i lavoratori possono accedere ai documenti dal cassetto fiscale.
🧾 La posizione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (sentenza n. 18214/2024, dep. 9 maggio 2024), confermando che il reato non sussiste se manca la consegna effettiva della certificazione ai dipendenti.
Non è sufficiente – scrive la Corte – il solo invio telematico all’Agenzia delle Entrate. Il sostituto d’imposta è tenuto a consegnare materialmente la CU ai lavoratori.
La Corte ha richiamato anche la sentenza n. 175/2022 della Corte costituzionale, che aveva già chiarito che la sola indicazione nella dichiarazione del sostituto non basta: occorre prova dell’effettivo rilascio delle certificazioni.
📌 Perché è importante questa distinzione?
Perché cambia il confine tra illecito amministrativo e reato penale.
Se la CU è rilasciata, il mancato versamento è reato (con pene fino a 2 anni di reclusione);
Se la CU non è stata rilasciata, si resta nell’ambito delle sanzioni amministrative, senza conseguenze penali.
Questa distinzione tutela sia i lavoratori che lo Stato, ma allo stesso tempo impone rigore nella prova della condotta del datore di lavoro.
📚 Normativa e riferimenti
Art. 10-bis, D.lgs. n. 74/2000
D.P.R. 322/1998, art. 4