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Se il lavoratore non riceve la certificazione, niente reato per il datore che non versa le ritenute (Cass. Pen. n. n. 18214/2024)

lavoratore

Quando si rischia penalmente per il mancato versamento delle ritenute?

Secondo la legge (art. 10-bis del D.lgs. 74/2000), chi non versa le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni può essere perseguito penalmente, ma solo a determinate condizioni.

Tra queste, la più importante è il rilascio della certificazione unica (CU) al dipendente. In altre parole, il reato esiste solo se il datore ha consegnato al lavoratore un documento che attesta le ritenute e poi, nonostante ciò, non ha versato i relativi importi al fisco.


⚖️ Il caso deciso dalla Cassazione

Un imprenditore era stato accusato del reato di omesso versamento di ritenute certificate per oltre 150.000 euro. Aveva infatti trasmesso telematicamente il modello 770 e le certificazioni uniche all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, non risultava che avesse consegnato questi documenti ai lavoratori.

La Corte d’appello lo aveva assolto, e il Procuratore Generale aveva fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che fosse sufficiente la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, dato che i lavoratori possono accedere ai documenti dal cassetto fiscale.

🧾 La posizione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (sentenza n. 18214/2024, dep. 9 maggio 2024), confermando che il reato non sussiste se manca la consegna effettiva della certificazione ai dipendenti.

Non è sufficiente – scrive la Corte – il solo invio telematico all’Agenzia delle Entrate. Il sostituto d’imposta è tenuto a consegnare materialmente la CU ai lavoratori.

La Corte ha richiamato anche la sentenza n. 175/2022 della Corte costituzionale, che aveva già chiarito che la sola indicazione nella dichiarazione del sostituto non basta: occorre prova dell’effettivo rilascio delle certificazioni.


📌 Perché è importante questa distinzione?

Perché cambia il confine tra illecito amministrativo e reato penale.

  • Se la CU è rilasciata, il mancato versamento è reato (con pene fino a 2 anni di reclusione);

  • Se la CU non è stata rilasciata, si resta nell’ambito delle sanzioni amministrative, senza conseguenze penali.

Questa distinzione tutela sia i lavoratori che lo Stato, ma allo stesso tempo impone rigore nella prova della condotta del datore di lavoro.


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