In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata ritenuta la responsabilità per omicidio colposo del conducente di un'automobile che, intento nella svolta a sinistra, non si era avveduto del sopraggiungere di un motociclo che viaggiava nella medesima direzione di marcia ad una velocità superiore a quella consentita e che era intento ad effettuare una manovra di sorpasso).
Cassazione penale , sez. IV , 20/10/2022 , n. 4923
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza emessa dal Tribunale di Enna nei confronti di C.V., ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dello stesso per il reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1, 2 e 4, (commesso in (Omissis)). L'imputato, inoltre, è stato condannato in solido con il responsabile civile UnipolSai Assicurazioni S.p.A. al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, per la cui determinazione le parti sono state rimesse dinnanzi al competente giudice civile, salva la corresponsione di una provvisionale di Euro 50.000 ciascuno in favore di S.G. e Q.T. e di Euro 10.000 in favore di S.M..
2. L'imputato è stato ritenuto responsabile di avere cagionato, per colpa generica e per violazione dell'art. 154 C.d.S., la morte di Sc.Gu., perché, alla guida dell'autoveicolo Fiat Punto (tg. (Omissis)), mentre procedeva lungo la via (Omissis) con direzione di marcia verso Gela, avviava una manovra di svolta a sinistra verso (Omissis), senza prima assicurarsi di potere effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. Veniva così a collidere con il ciclomotore Gilera Runner, condotto dallo S., che a sua volta proveniva da tergo e procedeva nella medesima direzione di marcia. L'impatto determinava la caduta al suolo dello S. e del suo passeggero, L.F.. A seguito della caduta il primo decedeva.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato mediante l'articolazione di due motivi.
3.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge per travisamento della normativa esterna del codice della strada, valutata solo nei confronti del C.. La Corte di appello ha trascurato di prendere in considerazione la condotta della vittima, che ha violato diverse norme del codice della strada, procedendo ad elevata velocità ed effettuando il sorpasso. Nel giudizio di primo grado, è stato provato che la manovra stradale posta in essere dall'imputato è stata rispettosa del disposto dell'art. 154 C.d.S. e, quindi, idonea ad interrompere il nesso causale con l'evento. Al momento dell'impatto, infatti, il C. era fermo, all'interno della propria carreggiata.
3.2. Con il secondo motivo, deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata si appalesa meramente indiziaria. Premesso che le dichiarazioni del teste Legame e le conclusioni del perito L.T. sono in contraddizione con l'assetto probatorio, non sono stati accertati la sussistenza del nesso causale e, sul piano soggettivo, l'esigibilità del comportamento conforme alla regola cautelare da parte dell'imputato, atteso che, nell'ambito della circolazione stradale, la prevedibilità ed evitabilità devono essere valutate in concreto. Sul punto non vi è motivazione.
4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. A prescindere dai limiti di deducibilità del travisamento della prova in un caso - come quello che occupa - di doppia conforme, non può non osservarsi che, dietro lo schermo del vizio della motivazione, il ricorrente sollecita in sostanza una diversa ricostruzione di fatto, con censure non deducibili nella presente sede, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01).
Per altro verso, l'aspetto riguardante la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, questione attinente al merito, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice della cognizione. Pertanto, esula dal perimetro del sindacato di legittimità qualunque vaglio attinente alla ricostruzione di un incidente ed alla sua eziologia, ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, così massimata: "La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione").
3. Tutto ciò premesso, il ricorrente solo apparentemente svolge una critica alle argomentazioni logiche fornite dai Giudici di merito, offrendo, in realtà, una propria diversa prospettazione dei fatti, la quale non può essere delibata in sede di legittimità a fronte di una motivazione che possiede una chiara e puntuale trama argomentativa, in fatto ed in diritto. La lettura della motivazione della sentenza impugnata rivela un'attenta analisi della regiudicanda poiché la Corte territoriale, prendendo in esame tutte le deduzioni difensive, è pervenuta alle sue conclusioni percorrendo un itinerario logico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti in fatto, in alcun modo qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.
Del resto, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità. (Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella Simone, Rv. 275803 - 01. Fattispecie di omicidio colposo in cui è stata ritenuta esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fermarsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su un motoveicolo a velocità superiore al consentito).
Deve, invero, evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, in materia di obblighi a carico dei conducenti che si approssimano ad una intersezione, afferma che il principio dell'affidamento trova un limite nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, (dep. 2018), Bonfrisco, Rv. 272223 - 01; Sez. 4, n. 12260 del 09/01/2015, Moccia e altro, Rv. 263010 - 01; Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, PM in proc. Saporito, Rv. 259277-01).
Nel caso di specie, il ricorrente ha violato l'art. 154 C.d.S. omettendo di assicurarsi, prima di intraprendere la manovra, che non sopraggiungessero altri veicoli. La violazione della norma richiamata s'inserisce perfettamente nella sequenza causale che ha condotto alla morte della persona offesa.
4. Quanto al rilievo della presunta eccezionalità, atipicità ed imprevedibilità della condotta riferibile al motociclista, costituita dalla notevole velocità cui stava procedendo (sicuramente superiore al limite consentito nel centro urbano di (Omissis)), appare, del pari, corretta e logica l'argomentazione con cui i Giudici di merito, facendo applicazione del richiamato principio di affidamento, hanno ritenuto che l'imprudente comportamento tenuto dal motocilista - altresì consistito nella manovra, vietata dal codice della strada, di sorpasso del veicolo che lo precedeva - rientrasse comunque nei parametri della normale prevedibilità, e fosse comunque inidoneo ad escludere il nesso di causalità tra la specifica condotta colposa imputabile al ricorrente e la verificazione dell'evento. Afferma, in particolare, la Corte di merito che la condotta imprudente posta in essere dal motociclista, non vale ad elidere la responsabilità dell'imputato, il quale, non poteva fare affidamento sulla correttezza dell'altrui condotta di guida giacché, accortosi, come risultato acclarato, della presenza del ciclomotore, ben avrebbe dovuto e potuto prevedere la manovra azzardata che il conducente di questo avrebbe potuto compiere, atteso che, ribadisce la sentenza di appello, "era ben visibile al conducente dell'autovettura".
Il fatto che il motociclista viaggiasse ad una velocità superiore a quella consentita nel tratto di strada interessato dall'incidente non costituiva, pertanto, una evenienza imprevedibile ed eccezionale (cfr., in termini, Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, Biondo, Rv. 239258 - 01, così massimata: "In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità").
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente deve altresì essere condannato, in solido con il responsabile civile Unipol Ass.ni. S.P.A., alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alle parti civili Q.T., S.G. e S.M. che vanno liquidate in complessivi Euro 4.800,00, oltre accessori come per legge.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente, in solido con il responsabile civile Unipol Ass.ni. S.P.A., alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alle parti civili Q.T., S.G. e S.M. che vanno liquidate in complessivi Euro 4.800,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2023