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Omicidio colposo: non è configurabile la responsabilità del datore se l'incidente non è avvenuto con "violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro"

In tema di infortuni sul lavoro, non è configurabile la responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui l'incidente sia avvenuto sì “in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa” ma non con “violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro”, ponendosi il rischio fuori della sfera di gestione del datore di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di affermazione di responsabilità del titolare di un'azienda per la raccolta di rifiuti urbani in relazione all'investimento di un pedone avvenuto durante la manovra di retromarcia di un mezzo per la raccolta dei rifiuti, omologato mono-operatore e dotato di strumentazione funzionante, ma inidoneo ad assicurare la visuale della zona retrostante)

Cassazione penale sez. IV, 26/05/2022, n.31478

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 maggio 2019 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo le pene inflitte, la sentenza del Tribunale di Alessandria, con la quale G.A., nella sua qualità di legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., R.F., Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della medesima società e Z.G., preposto con funzioni di Capo Servizio, sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, per avere, il primo ed il secondo in violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. q), ed il terzo in violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 19 comma 1, lett. d) ed o), cagionato la morte di C.M., la quale veniva travolta dall'autocompattatore, condotto dal dipendente della società S.G., il quale percorrendo in retromarcia una via posta in un'area privata, per raggiungere la via pubblica, dopo avere terminato l'operazione di carico dei rifiuti, investiva la persona offesa, che si trovava sul lato posteriore del mezzo, in posizione non visibile al conducente, in quanto posta in un cono d'ombra, non raggiungibile dalla visione degli specchietti retrovisori e dalla telecamera posteriore del veicolo.


2. Il fatto, nella sua materialità, viene descritto dalle sentenze di merito nel modo che segue: il giorno 21 marzo 2010, il dipendente della (OMISSIS) s.r.l., con mansioni di autista di autocompattatore, immessosi nell'area privata del caseggiato ove abitava C.M., raccolti i rifiuti dai cassonetti, non potendo fare manovra di svolta per ritornare sulla via pubblica, a causa delle dimensioni del mezzo (larghezza complessiva m. 2,43, lunghezza m. 9,35), e della ristrettezza del tratto di carreggiata utile, pari a m. 6,65, procedeva in retromarcia, alla velocità di km/h 5-8, avvalendosi degli specchietti retrovisori e della telecamera posta sul lato posteriore in cima al cassone del carico, quando, nonostante l'uso regolare del lampeggiante e del segnalatore acustico intermittente, travolgeva la persona offesa, che, con le spalle rivolte al veicolo, stava transitando per raggiungere i cassonetti, al fine di gettare i rifiuti, essendosi ella trovata in un cono d'ombra non visibile dalla cabina e fuori dal raggio visivo della telecamera. In particolare, nel momento in cui il conducente aveva iniziato la manovra, la vittima si trovava alla distanza di m. 14,6 dal lato posteriore dell'autocompattatore, mentre la telecamera - in bianco e nero - aveva un raggio di azione di m. 8,00, consentendo, nondimeno, la visione di un'intera sagoma umana solo alla distanza di m. 4-5,00, con immagini, comunque, non definite a causa della loro bassa qualità.


3. La sentenza di secondo grado, concordando con il giudice di prima cura, ritiene applicabile al caso di specie la normativa antinfortunistica, di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, affermando che il luogo ove è avvenuto il sinistro deve considerarsi ‘luogo di lavorò e che le disposizioni rivolte alla tutela dei lavoratori debbono estendersi all'incolumità dei terzi presenti sul luogo di lavoro, ed assume che a fronte del nesso di causalità fra la violazione di norme di prevenzione e il sinistro occorso al terzo deve ritenersi sussistente la penale responsabile del soggetto che riveste la posizione di gestore del rischio. La decisione rinviene le violazioni incidenti sull'evento nella mancata previsione nel DVR di misure atte a prevedere danni alle persone, che vengano a trovarsi nel raggio di azione dei mezzi, essendo previste misure - peraltro gravemente generiche e lacunose l'"fare attenzione" e "farsi coadiuvare da una terza persona")- solo per evitare l'impatto contro le cose; nella mancata esecuzione di sopralluoghi ove si si procede alla raccolta per la compilazione delle schede di indagini e valutazione dei rischi; nel non avere munito il mezzo di dispositivi idonei a consentire al conducente di esplorare in modo completo la manovra di retromarcia; nel non avere previsto l'ausilio di un secondo operatore per consentire al conducente di effettuare le manovre in sicurezza La Corte, infine, esclude che il comportamento della persona offesa, consistito nel camminare, al centro della strada, dietro il mezzo compattatore e voltando le spalle al medesimo, e la sua asserita incapacità di udire il segnalatore acustico -a causa dell'ipoacusia che la affliggeva- e probabilmente anche di vedere adeguatamente, per problemi di vista, costituisca evento interruttivo nel nesso causale fra la condotta degli imputati e l'evento morte.


4. Avverso la sentenza propongono ricorso congiunto, a mezzo del comune difensore, G.A., R.F. e Z.G., formulando due motivi di impugnazione.


5. Con il primo fanno valere la falsa applicazione dell'art. 40 c.p., art. 41 c.p., comma 2, art. 43 c.p., comma 2, e art. 589 c.p., comma 2, in relazione al disposto del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 71, ed il vizio di motivazione. Sostengono che dal percorso argomentativo della Corte territoriale non si ricava con certezza che gli imputati fossero a conoscenza dell'asserita deficienza del mezzo; che la valutazione dei rischi fosse effettivamente lacunosa; che la vittima stesse tenendo un comportamento normale. Osservano che, invece, è indispensabile l'accertamento di elementi da cui ricavare la conoscenza o la conoscibilità da parte degli imputati della carenza tecnica dell'autocompattatore ed in particolare della telecamera e del c.d. ‘cono d'ombrà non esplorabile, nonché di elementi che consentano di affermare che i medesimi potevano prevedere l'irregolare condotta della vittima, con giudizio ex ante. Diversamente la responsabilità del fatto viene posta a carico degli imputati quale ‘responsabilità da posizioné. Ricordano che secondo il consulente del Pubblico ministero l'esecuzione della manovra da parte del dipendente S., alla guida del veicolo, fu impeccabile, avendo egli utilizzato tanto gli specchietti, che la telecamera, mentre la persona offesa camminava al centro della strada, voltando le spalle al mezzo, pur avendolo probabilmente visto. Rilevano che è stato provato che il veicolo compattatore, di tipo monoperatore e a caricamento laterale, era conforme alla Direttiva Macchine, era stato omologato dal Ministero dei Trasporti ed era stato periodicamente e positivamente revisionato, in quanto dotato di tutti gli ausili e dispositivi di sicurezza, ossia degli specchietti retrovisori e della relativa telecamera ubicata nella parte posteriore del cassone, del lampeggiante arancione strombo-attivo e del segnalatore acustico, regolarmente attivati dalla stessa manovra di retromarcia e risultati perfettamente funzionanti, al momento del sinistro. Sottolineano che la società (OMISSIS) aveva acquistato l'autocompattatore monoperatore, utilizzandolo con il "conducente come operatore unico" proprio al fine di limitare al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio e che la valutazione dei rischi era correttamente avvenuta, istruendo gli operatori sui ai rischi derivanti dalla circolazione stradale e che l'attrezzatura era omologata, conforme alla normativa e tenuta in piena efficienza anche al fine di non causare rischi per la popolazione, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1 lett. q). Assumono che, dunque, gli imputati non sono venuti meno al loro dovere di diligenza, assolvendo all'obbligo di adottare gli strumenti più moderni che la tecnologia offre, non potendo, secondo la giurisprudenza di legittimità, farsi ricadere sul datore di lavoro la responsabilità nell'ipotesi che una macchina presenti un elemento di pericolo, inerente la sua fabbricazione o progettazione non suscettibile di essere apprezzato con l'ordinaria diligenza. Nel caso di specie, l'autocompattatore era, secondo il fabbricante ed il progettista, conforme ai requisiti di sicurezza, né gli enti di controllo avevano eccepito nulla in circa lo stato di conservazione e sicurezza, ciò valendo a giustificare il legittimo affidamento degli imputati sulla sua piena sicurezza anche in ordine alla possibilità di causare rischi per la popolazione. Deducono l'assenza di motivazione sulla prevedibilità dell'evento da parte degli imputati, essendosi la Corte limitata a sostenere che l'essere i medesimi all'oscuro del fatto che la telecamera di cui era dotato il mezzo non consentisse la piena visione retrostante, non li esime da responsabilità, senza affrontare concretamente il tema.


6. Con il secondo motivo si dolgono dell'erronea applicazione dell'art. 40 c.p., art. 41 c.p., comma 2, art. 43 c.p., comma 2, e art. 589 c.p., comma 2, in relazione al disposto del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 71, e del vizio di motivazione. Osservano che la Corte territoriale non ha affrontato la questione proposta con l'atto di appello relativa alla prevedibilità, da parte degli imputati, del comportamento della persona offesa. Invero, se la sentenza esclude qualsiasi irregolarità del comportamento di C.M. che, secondo il giudice di secondo grado, camminava del tutto legittimamente nel cortile anteriore alla propria abitazione, il consulente del Pubblico ministero ha definito la condotta della persona offesa ‘non del tutto prudenziale', posto che per gettare i rifiuti ne cassonetto, anziché completare l'attraversamento della strada, la percorreva longitudinalmente, violando l'art. 190 C.d.S., commi 1, 2 e 5. Peraltro, C.M. era affetta da ipoacusia profonda, non emendata nell'occasione dall'utilizzo di apparecchio acustico, nonché da leucomi corneali, non potendo così né vedere chiaramente, né sentire il segnalatore acustico, attivatosi con la manovra di retromarcia. Sostengono che la Corte dà una lettura del Codice della Strada che implica che il datore di lavoro debba prevedere e governare il rischio da attività illecita altrui, ignorando il principio dell'affidamento e finisce per affermare che egli non solo debba assicurare il rispetto delle norme sulla circolazione stradale - come peraltro previsto dalle disposizioni aziendali rivolte agli autisti, relative alla "Guida su strada" - ma anche da parte del terzo pedone, esigendo da quest'ultimo il rispetto delle regole del Codice della strada, pena l'imputazione del reato contestato. Dunque, a fronte della corretta manovra effettuata dall'autista S., della piena efficienza dell'autocompattatore e delle sue dotazioni, giustificanti il legittimo affidamento degli imputati, è plausibile sostenere che se la vittima non fosse stata affetta da sordità o avesse utilizzato l'apparecchio acustico, comunque non violando l'art. 190 C.d.S., il tragico evento non si sarebbe verificato, essendosi, invece, realizzato per la sua condotta imprevedibile, attuata in modo rapido ed inatteso. Il comportamento della persona offesa si pone, pertanto, come vera e propria causa imprevista ed imprevedibile, idonea da sola a produrre l'evento. L'assenza della possibilità di ricostruire l'evento con certezza, essendo irresolubile il dubbio sullo sviluppo causale impone l'annullamento della sentenza impugnata.


7. Con requisitoria D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.


8. Con memoria ritualmente depositata i ricorrenti hanno ribadito le ragioni dell'accoglimento dei ricorsi.


Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono trovare accoglimento.


2. Il primo motivo è fondato.


2.1 La doglianza pone due questioni, intrinsecamente connesse. La prima riguarda la riconducibilità del rischio realizzatosi al novero dei rischi derivanti dallo svolgimento di attività lavorative, cui consegue l'applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, la cui violazione è contestata agli imputati. La seconda attiene alla prevedibilità del fatto, avuto riguardo alla conformità del mezzo utilizzato alla Direttiva macchine, essendo l'autocompattatore stato omologato quale "monoperatore", e mantenuto in stato di piena efficienza.


2.2 La sentenza, riprendendo gli argomenti spesi dal primo giudice, muove dalla considerazione che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la normativa antinfortunistica è rivolta non solo alle esigenze di tutela della salute dei lavoratori, ma anche alla necessità di garantire l'incolumità dei terzi che si trovino sui luoghi di lavoro e possano essere esposti a rischi derivanti dall'attività lavorativa. Su questa base, ritenuto che ogni area stradale o privata di raccolta dei rifiuti debba intendersi "luogo di lavoro", trattandosi di operazioni che non possono che svolgersi all'esterno del complesso aziendale, la Corte territoriale ascrive ad G.A., Presidente del Consiglio di amministrazione della Società di igiene ambientale, di non avere adottato provvedimenti adeguati ad evitare che la raccolta di rifiuti con l'autocompattatore cagionasse rischi o pericoli per la salute della popolazione, verificando le aree e le manovre dei mezzi necessarie a provvedere al ritiro dai cassonetti, così prevenendo il rischio connesso all'attività aziendale (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1 lett. q)). A R.F., responsabile del Servizio Prevenzione e protezione, ascrive di non avere compiuto sopralluoghi sulle aree interessate dalla raccolta indicando le manovre necessarie per effettuarla. A Z.G., nella sua qualità di preposto, ascrive di non avere informato il dipendente S.G., conducente dell'automezzo, delle condizioni di pericolo derivanti dalla manovra di retromarcia, ricollegabili ad un deficit di visibilità della zona retrostante il mezzo.


2.3 Ora, conviene partire dal presupposto su cui la Corte territoriale articola il proprio ragionamento, ovverosia l'estensibilità a (Ndr: testo originale non comprensibile) soggetti estranei all'organizzazione dell'impresa degli obblighi di previsione dei rischi e di cautela imposti dal D.Lgs. n. 81 del 2008 per la salute dei lavoratori, considerando come ciò si riverberi sul caso in esame, verificando cioè se il rischio concretizzatosi effettivamente inerisca agli obblighi del datore di lavoro, oppure costituisca la realizzazione di altro tipo di rischio che esula dai suoi doveri.


2.4 Questa Corte di legittimità ha storicamente affermato che la portata delle norme antinfortunistiche dettate a tutela dei lavoratori si estende anche ai terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, allorquando le lesioni o l'omicidio colposo dei medesimi derivino dalla loro violazione e sussista un legame causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento (cfr. Sez. 4, n. 32178 del 16/09/2020, Dentamaro Rv. 280070; Sez. 4, n. 44142 del 19/07/2019, De Remigis, Rv. 277691; Sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013, dep. 20/01/2014, S. e altro, Rv. 258434; Sez. 4, n. 23147 del 17/04/2012, De Lucchi, Rv. 253322; Sez. 4, n. 2383 del 10/11/2005, dep. 20/01/2006, Lo Sappio, Rv. 232916; in precedenza: Sez. 4, Sentenza n. 9616 del 19/03/1991, Di Fazio, Rv. 188214).


2.5 Più recentemente è stato precisato che "Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, occorre che l'evento realizzatosi concretizzi il rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire, con la conseguenza che ove la persona offesa dal reato non sia un lavoratore ma un terzo, la circostanza è ravvisabile solo se la regola prevenzionistica sia dettata a tutela di qualsiasi soggetto che entri in contatto con la fonte di pericolo sulla quale il datore di lavoro ha poteri di gestione e non anche quando la regola prevenzionistica sia posta a beneficio precipuo del lavoratore" (Sez. 4, n. 51142 del 12/11/2019, dep. 19/12/2019, Rv. 277880; in applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la circostanza aggravante in questione in relazione all'infortunio occorso a un vigile del fuoco durante un intervento volto a domare un incendio di sterpaglie, perché folgorato da un conduttore della linea elettrica sganciatosi da un palo, in conseguenza dell'omessa manutenzione della linea elettrica).


2.6 La conclusione tratta con una recentissima pronuncia è che "e' ben possibile che nell'evento sia concretizzato il rischio lavorativo anche se avvenuto in danno del terzo, ma ciò richiede che questi si sia trovato esposto a tale rischio alla stessa stregua del lavoratore. Per tale motivo in positivo, vengono richieste condizioni quali la presenza non occasionale sul luogo di lavoro o un contatto più o meno diretto e ravvicinato con la fonte di pericolo; e, in negativo, che non deve avere esplicato i suoi effetti un rischio diverso" (cfr. Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997, in motivazione), da ciò ricavandosi il generale principio secondo cui: "Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante del "fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" è necessario che venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l'evento sia concretizzazione di tale rischio "lavorativo", non essendo all'uopo sufficiente che lo stesso si verifichi in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa. (Nel caso la Corte ha escluso la configurabilità della circostanza aggravante in relazione ai reati di omicidio colposo ascritti, quali datori di lavoro, ad esponenti di Trenitalia s.p.a. e di Ferrovie dello Stato s.p.a., per le morti di soggetti terzi estranei all'organizzazione di impresa, causate dall'incendio derivato dal deragliamento e successivo ribaltamento di un treno merci trasportante GPL, durante l'attraversamento della stazione di Viareggio, determinato dal cedimento di un assile dovuto al suo stato di corrosione, ritenendo le vittime non esposte al rischio "lavorativo" bensì a quello attinente alla sicurezza della circolazione ferroviaria" (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997).


3. L'evoluzione giurisprudenziale impone, dunque, in prima battuta, di identificare lo specifico rischio concretizzatosi nell'evento al fine di verificare se esso sia interno od esterno alla sfera rispetto alla quale il datore di lavoro è tenuto direttamente ad assicurare l'incolumità soggettiva altrui.


3.1 La Corte territoriale afferma che, nel caso in esame, l'evento si è prodotto per due ordini di ragioni. La prima è che il DVR non ha tenuto in considerazione gli spazi stradali nei quali le operazioni di raccolta dei rifiuti urbani dovevano essere svolte, non conformando alle loro caratteristiche i mezzi da utilizzare. La seconda è che essendo l'autocompattatore, per le sue caratteristiche costruttive, inidoneo allo svolgimento di manovre di retromarcia in sicurezza, esso avrebbe dovuto essere utilizzato dal datore solo con due operatori oppure munito di dispositivi capaci di esplorare visivamente lo spazio retrostante il veicolo.


3.2 I giudici del merito, per la verità, non mettono in discussione la rispondenza dell'autocompattatore monoperatore a carico laterale, omologato dal Ministero per i Trasporti, alla Direttiva Macchine - circostanza sulla quale particolarmente insistono i ricorrenti - ma egualmente ritengono che il datore di lavoro non avrebbe potuto adibire un veicolo di simili dimensioni alla raccolta in aree ad elevato traffico pedonale, in cui fosse necessario procedere in retromarcia, stante la presenza di un "cono d'ombra" che - nonostante la predisposizione degli specchietti retrovisori e della telecamera ubicata sul lato posteriore del cassone (a circa m. 3,2 dal piano viabile), attivata automaticamente con l'inserimento della retromarcia- impediva la completa visibilità posteriore.


3.3 Ora, va subito osservato che la presenza dell'omologazione da parte dell'autorità competente per la verifica della conformità del veicolo alle caratteristiche tecniche di sicurezza previste per la specifica attività cui esso deve essere adibito, secondo quanto previsto dalla normativa interna ed Europea (2007/46/CE recepita con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 aprile 2008 e norme tecniche UNI EN) non imponeva al suo utilizzatore di provvedere ad ulteriori verifiche, stante l'affidamento che l'utente può riporre sulla valutazione svolta dall'ente preposto in relazione alla sicurezza del veicolo ed al suo uso, essendo, peraltro, escluso che l'utilizzatore possa portare autonome modifiche senza sottoporle ad un nuovo vaglio di conformità.


Ciò, nondimeno, implica che nessun addebito possa ascriversi agli imputati per non avere valutato, in assenza di elementi di conoscenza dell'oggettiva manchevolezza tecnica del mezzo, la sua insicurezza nella manovra di retromarcia, posto che l'autocompattatore era dotato non solo di specchietti e di un sistema sonoro e luminoso di avvertimento, ma di una telecamera che consentiva al conducente di verificare la zona retrostante il mezzo ed era stato


così omologato per essere condotto da un solo operatore. Cade allora, la contestazione relativa all'omessa adibizione di più lavoratori all'utilizzo del veicolo, perché l'omologazione garantisce che tutte le manovre - e quindi anche la retromarcia - possano essere fatte in sicurezza da una persona sola, con le dotazioni di cui esso è munito.


3.4 Fatta questa premessa, e chiarito che legittimamente l'impresa di raccolta dei rifiuti ha utilizzato l'autocompattatore "monoperatore a carico laterale" così come omologato affidandolo ad un solo soggetto, occorre approfondire il secondo aspetto su cui i giudici di merito fondano la declaratoria di penale responsabilità, inerente all'omessa valutazione dei rischi derivanti dallo stato dei luoghi.


3.5 Il presupposto, come si è visto, è che ciascuna delle zone di svuotamento dei cassonetti costituisca tecnicamente "luogo di lavoro".


Si tratta di un'affermazione che per come formulata non può essere condivisa, perché implica che qualunque tratto di strada pubblica o privata costituisca di per sé luogo di lavoro, se ivi siano posizionati dei cassonetti di raccolta, rimettendo al datore di lavoro di provvedere alla messa in sicurezza di aree sulle quali egli non ha potere conformativo, potendo esclusivamente valutare se ricorrere ad un mezzo o ad un altro, a seconda delle caratteristiche dei luoghi, al fine di evitare di esporre i lavoratori a rischi di natura lavorativa, cioè derivante dall'uso delle attrezzature utilizzate, in quegli specifici luoghi.


3.6 Questa valutazione, nondimeno, non comporta affatto l'esclusione dell'utilizzo di un particolare tipo di veicolo solo perché esso, per provvedere alla raccolta in quella specifica area, debba procedere per un tratto in retromarcia, posto che questo tipo di andatura è consentita dal Codice delle Strada, con i limiti fissati dall'art. 154 C.d.S., che prescrive che la manovra debba essere effettuata "senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi" e segnalando ‘con sufficiente anticipò l'intenzione.


Al contrario, ciò di cui il datore di lavoro deve farsi carico è di verificare se la manovra in sé, avuto riguardo al tipo di veicolo utilizzato, possa essere svolta in sicurezza dai lavoratori, in modo che essi non si trovino esposti a pericoli derivanti dalla sua effettuazione. Il che è pacificamente avvenuto nel caso di specie, avendo il datore di lavoro adottato un mezzo monoperatore omologato, dotato di strumentazione ritenuta adeguata e perfettamente funzionante.


3.7 Ecco, allora, che il rischio concretizzatosi non può dirsi dipeso dalla violazione di un precetto rivolto alla tutela della salute dei lavoratori, in quanto esso non è scaturito dalla mancata mappatura dei luoghi di raccolta dei rifiuti o dall'errata scelta di un particolare mezzo con cui provvedervi - perché da utilizzare anche in retromarcia - ma dalla difettosità strutturale del mezzo, il quale, benché omologato, non consentiva la piena visuale della zona retrostante, essendovi un cono d'ombra non coperto né dagli specchietti retrovisori, né dalla telecamera posteriore.


3.8 Ed invero, il sinistro non si è affatto verificato a causa della lunghezza della retromarcia necessaria all'automezzo per effettuare la manovra -peraltro pari in concreto a soli quattordici metri tra l'inizio della manovra e l'impatto- ma esclusivamente per l'inconsapevolezza dell'operatoreeffettuare una manovra parzialmente ‘ciecà a causa dell'oggettiva inadeguatezza dell'autocompattatore, non conosciuta dal conducente e non prevedibile dal suo datore di lavoro, stante l'omologazione del veicolo, come equipaggiato.


3.9 Deve, dunque, concludersi che il sinistro è avvenuto "in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa", ma non con "violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro", perché il rischio concretizzatosi si pone al di fuori della sfera di gestione del datore di lavoro - che si è limitato ad adibire all'attività un automezzo specificamente omologato quale monoperatore, cui non era interdetta la retromarcia - esso inerendo piuttosto alla circolazione stradale, essendosi realizzato un evento dipeso dalla presenza di più utenti su un tratto stradale, cagionato dalla strutturale difettosità di un automezzo regolarmente omologato.


4. Quanto fin qui detto non può che condurre all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché gli imputati non hanno commesso il fatto.


PQM

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché gli imputati non hanno commesso il fatto.


Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022.


Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2022



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