Omicidio stradale: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 589-bis c.p.
- Avvocato Del Giudice
- 4 lug 2023
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Aggiornamento: 14 apr

Introdotto con la L. 23 marzo 2016, n. 41, il delitto di omicidio stradale rappresenta l’esito di una svolta legislativa che ha segnato l’abbandono del sistema delle circostanze aggravanti nell’ambito dell’omicidio colposo ex art. 589 c.p., per approdare a una autonoma fattispecie incriminatrice.
L'omicidio stradale è un delitto previsto dall'art. 589 bis del codice penale e punisce chi cagioni, mediante una condotta colposa (imprudenza, negligenza o imperizia), la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
In questo contributo si analizzano struttura, ratio, criteri di imputazione soggettiva, elementi costitutivi e principali questioni giurisprudenziali sorte nell’applicazione della norma.
Indice:
1. Introduzione: una svolta nella politica criminale
Con l’art. 1 della legge 41/2016, il legislatore ha inteso rispondere a una crescente esigenza di sicurezza stradale e a una forte pressione dell’opinione pubblica, spesso indignata per pene ritenute inadeguate rispetto alla gravità degli eventi. L’omicidio colposo stradale è stato quindi elevato a reato autonomo, distinto dall’art. 589 c.p., strutturandosi come delitto proprio, punito a seconda delle modalità della condotta con pene fortemente differenziate, ispirate a un paradigma repressivo di natura selettiva.
2. Struttura dell’art. 589-bis c.p.: ipotesi base e circostanze aggravanti
A) L’ipotesi base dell’omicidio stradale colposo (Comma 1)
Il primo comma dell’art. 589-bis c.p. configura l’ipotesi generale del reato di omicidio stradale:
“Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.”
Questa disposizione sancisce la fattispecie base del delitto, in cui il comportamento del conducente, ancorché non connotato da condizioni di particolare pericolosità (quali ebbrezza o velocità estrema), risulta comunque colposo e in violazione delle regole cautelari poste dal Codice della Strada.
Si tratta dunque di un reato a colpa specifica, nel quale l'elemento soggettivo si concretizza nella trasgressione di una norma cautelare (es. precedenze, segnalazioni, distanza di sicurezza), che si dimostra causalmente rilevante per l’evento morte. Il reato, nella sua forma base, ricalca la precedente circostanza aggravante dell’art. 589, comma 2 c.p., ora assorbita in una fattispecie autonoma.
La pena detentiva prevista – da due a sette anni di reclusione – si colloca significativamente al di sopra di quella dell’omicidio colposo ordinario (che va da sei mesi a cinque anni), riflettendo una volontà politica chiara: contrastare con maggiore efficacia la pericolosità sociale delle condotte illecite alla guida.
È importante sottolineare che l’accertamento della colpa (v. §3) richiede un’analisi concreta della condotta tenuta dal conducente in rapporto alle norme violate e alla prevedibilità dell’evento, secondo criteri di valutazione non formali ma sostanziali, ispirati al principio di colpevolezza ex art. 27 Cost.
B) Le ipotesi aggravate a contenuto tipizzato (Commi 2-5)
Con i commi successivi, il legislatore ha tipizzato ipotesi aggravate del delitto, costruite come autonome sottospecie normativamente predefinite, caratterizzate da un più elevato grado di disvalore della condotta.
Comma 2 – Guida in stato di ebbrezza grave o sotto l’effetto di stupefacenti
"Reclusione da otto a dodici anni".
La condotta più severamente sanzionata è quella posta in essere da chi guida:
con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, co. 2, lett. c C.d.S.);
oppure sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.).
In tal caso, si presume una colpa grave, se non addirittura borderline rispetto alla soglia del dolo eventuale.
La giurisprudenza, tuttavia, continua a qualificare il reato come colposo, in quanto l’intenzione di uccidere è assente, benché il comportamento alla guida sia gravemente imprudente e sintomatico di disprezzo per le regole.
Comma 3 – Soggetti “sensibili” in stato di ebbrezza medio-grave
La stessa pena si applica ai soggetti indicati dall’art. 186-bis, co. 1, lett. b, c e d C.d.S. (neopatentati, conducenti professionali), se colti con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l.
La ratio risiede nella maggiore pericolosità sociale attribuita a questi conducenti, in virtù della funzione svolta (trasporto persone o merci) o della limitata esperienza alla guida.
Comma 4 – Ebbrezza “intermedia” per conducenti ordinari
Per i conducenti ordinari, il tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 g/l determina una pena di reclusione da cinque a dieci anni. Si tratta di una soglia che evidenzia comunque una grave alterazione dei riflessi psicofisici, ritenuta sufficiente per integrare un’aggravante ad effetto speciale.
Comma 5 – Condotte di guida intrinsecamente pericolose
Vengono assimilate, in termini sanzionatori, alle ipotesi di guida alterata anche quelle condotte che, per la loro intralatabilità al rischio, manifestano una pericolosità intrinseca:
velocità superiore al doppio del limite e comunque non inferiore a 70 km/h in città o oltre 50 km/h sulle strade extraurbane;
attraversamento con semaforo rosso o circolazione contromano;
manovre di inversione pericolose, come in curva o in corrispondenza di dossi e attraversamenti.
Si tratta di violazioni tipizzate, che non richiedono ulteriori accertamenti sul grado di pericolosità: l’oggettiva natura del comportamento le rende penalmente aggravanti per definizione.
C) Le aggravanti e attenuanti ad effetto speciale (Commi 6-8)
Comma 6 – Aggravanti soggettive e oggettive
La pena è aumentata se:
il conducente non è munito di patente (o la stessa è sospesa/revocata);
oppure se il veicolo, di proprietà del reo, è privo di copertura assicurativa.
Si tratta di indicatori sintomatici di disprezzo sistemico per le regole, che giustificano un trattamento sanzionatorio più severo, anche sul piano preventivo.
Comma 7 – Attenuante dell’eziologia concorrente dell’evento
Merita attenzione la circostanza attenuante ad effetto speciale del settimo comma:
“La pena è diminuita fino alla metà se l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.”
La norma apre all’apprezzamento di concause (anche non umane: animali selvatici, condizioni meteorologiche, difetti della strada), escludendo forme di responsabilità oggettiva e imponendo una valutazione concreta sull’apporto causale del comportamento dell’agente.
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto tale attenuante anche in ipotesi di concorso colposo della vittima, purché non si tratti di una condotta abnorme, e in caso di comportamenti colposi di terzi, come altro conducente coinvolto (Cass. Pen., Sez. IV, n. 24910/2021).
Comma 8 – Evento plurimo: morte e lesioni
Il legislatore ha previsto una modulazione sanzionatoria progressiva nei casi in cui dal medesimo fatto derivino:
più decessi,
decessi e lesioni personali.
In tali ipotesi, si applica la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma con un tetto massimo fissato in 18 anni di reclusione.
Si tratta di una pena virtualmente più alta di quella prevista per l’omicidio volontario semplice (art. 575 c.p.), il che ha sollevato perplessità circa la proporzionalità sanzionatoria e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
Condotta | Pena | Note |
Omicidio stradale colposo con violazione CdS | Reclusione da 2 a 7 | Ipotesi base di omicidio colposo con violazione norme CdS |
Guida con tasso alcolemico > 1.5 g/l o sotto effetto di stupefacenti | Reclusione da 8 a 12 | Ipotesi più grave: alterazione psicofisica |
Guida in stato di ebbrezza (0.8-1.5 g/l) da parte di neopatentati/professionisti | Reclusione da 8 a 12 | Soggetti ritenuti più pericolosi per mansioni/situazione |
Guida in stato di ebbrezza (0.8-1.5 g/l) da parte di altri soggetti | Reclusione da 5 a 10 | Condotta alterata ma meno grave rispetto al comma 2 |
Velocità eccessiva: >70 km/h in città o >50 km/h | Reclusione da 5 a 10 | Condotta oggettivamente ad alto rischio |
Attraversamento con semaforo rosso o guida contromano | Reclusione da 5 a 10 | Comportamento gravemente imprudente |
Manovre pericolose: inversioni in curva/dossi/sorpassi vietati | Reclusione da 5 a 10 | Manovre vietate e ad elevato rischio d’impatto |
Guida senza patente o con patente sospesa/revocata; veicolo senza assicurazione | Aumento di pena rispetto al comma base o aggravato | Ulteriore aggravante soggettiva/oggettiva |
Evento non esclusivamente dovuto all'agente (concorso colposo o cause esterne) | Diminuzione pena fino alla metà | Attenuante legata alla causalità dell’evento |
Morte di più persone, o morte e lesioni | Aumento pena fino al triplo (max 18 anni) | Criterio cumulativo per eventi plurimi |
3. L’elemento soggettivo: la colpa come fondamento della responsabilità
Elemento fondante dell’impianto incriminatorio dell’art. 589-bis c.p. è la colpa, che si configura come modalità soggettiva di imputazione dell’evento morte, richiesto in tutte le ipotesi delineate dalla norma, ivi comprese quelle aggravate.
La colpa si articola, secondo la tradizionale tripartizione codicistica, in:
colpa generica, derivante dalla violazione delle regole comuni di diligenza, prudenza e perizia;
colpa specifica, integrata dalla violazione di disposizioni di legge o di regolamento, con particolare riferimento al Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).
L’accertamento della colpa non può prescindere da un rigoroso controllo circa la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, secondo un giudizio ex ante e non ex post, che consideri l’agente modello posto nella medesima situazione concreta (art. 43 c.p.).
In tal senso, la Suprema Corte, già a Sezioni Unite, ha avuto modo di precisare che il parametro valutativo della colpa non può risolversi in una violazione meramente formale della norma cautelare, ma deve fondarsi su una effettiva causalità della colpa, intesa come concreta idoneità della condotta a provocare l’evento secondo il canone della regolarità causale (Cass., SS.UU., n. 2437/2008 – Espenhahn).
Si tratta di una elaborazione giurisprudenziale fondamentale, perché evita l’insorgenza di forme surrettizie di responsabilità oggettiva, tanto più insidiose in un contesto – come quello della circolazione stradale – in cui l’evento lesivo può spesso essere il risultato della convergenza di più fattori (comportamenti della vittima, condizioni ambientali, caratteristiche del veicolo, ecc.).
Di conseguenza, non è sufficiente per fondare la colpa l’infrazione di una norma del Codice della Strada se la stessa non ha avuto incidenza causale sull’evento, secondo una valutazione ex ante, coerente con i criteri degli artt. 40 e 41 c.p.
La Cassazione penale, Sez. IV, 30/09/2021, n. 37622, ha affermato, ad esempio, che la condotta di un pedone può costituire causa esclusiva dell’evento solo se è imprevedibile e atipica, tale da interrompere il nesso causale tra la guida e l’evento morte. Ma, in assenza di questi requisiti, la responsabilità del conducente permane, anche in presenza di una colpa concorrente della vittima.
Anche nei casi di retromarcia senza ausilio o visibilità limitata, il conducente deve adottare ogni cautela possibile, proprio perché la prevedibilità del rischio è, in questi casi, elevata. La Corte ha ribadito, in tali situazioni, che l’omissione di condotte diligenti fonda la colpa penalmente rilevante, rendendo non decisiva l’imprudenza della vittima se questa rientrava nel campo della prevedibilità concreta.
L’applicazione del principio dell’affidamento – secondo cui ciascun utente della strada può fare affidamento sul comportamento diligente altrui – viene fortemente ridimensionata nel settore della circolazione, a causa del principio cardine della massima attenzione e prevenzione del rischio codificato all’art. 140 C.d.S.
In altri termini, l’utente della strada è tenuto a prevedere anche condotte imprudenti altrui, purché non aberranti o del tutto imprevedibili (Cass., Sez. IV, n. 24414/2021).
Ne deriva che il conducente di un veicolo a motore, per non incorrere nella responsabilità ex art. 589-bis c.p., deve porsi in una condizione di costante controllo e adeguamento della condotta di guida, soprattutto nei confronti delle categorie più vulnerabili (pedoni, ciclisti, minori), secondo il principio della cautela relazionale rafforzata.
Infine, si segnala che la giurisprudenza più recente ha ulteriormente affinato l’analisi dell’imputazione soggettiva, introducendo il concetto di colpa con previsione (c.d. colpa cosciente) in alcune ipotesi limite, sebbene in ambito stradale tale forma sia raramente applicata, vista la struttura eminentemente colposa e non dolosa della fattispecie in esame.
4. Giurisprudenza e casi emblematici
L’analisi giurisprudenziale riveste un ruolo fondamentale per comprendere la portata effettiva dell’art. 589-bis c.p., specialmente nelle situazioni in cui la responsabilità del conducente si intreccia con il comportamento, talvolta colposo, della vittima o con elementi esterni non direttamente controllabili dall’agente.
1. L’imprudenza del pedone e la prevedibilità dell’evento
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui la condotta imprudente della vittima – in particolare del pedone – non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità penale del conducente.
Affinché ciò avvenga, è necessario che tale comportamento si configuri come eccezionale, atipico e assolutamente imprevedibile, tanto da interrompere il nesso causale tra la guida e l’evento.
In tal senso si è espressa la Cassazione penale, Sez. IV, 30 settembre 2021, n. 37622, affermando che l’investimento di un pedone durante una manovra in retromarcia non può considerarsi imprevedibile, soprattutto se effettuata con un veicolo privo di visibilità posteriore adeguata e in un contesto in cui la presenza di persone era plausibile. La Corte ha ribadito che in tali situazioni il conducente avrebbe dovuto avvalersi dell’assistenza di terzi o adottare accorgimenti idonei ad evitare l’evento, non potendosi rifugiare dietro la condotta imprudente della vittima.
2. Il passeggero senza cintura e la corresponsabilità del conducente
Un altro aspetto peculiare è quello del dovere del conducente di vigilare sull’utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte dei passeggeri. In particolare, non può ritenersi sufficiente la mera segnalazione dell’obbligo di indossare la cintura: è richiesto che il conducente esiga attivamente il rispetto di tale norma, arrivando, se necessario, a rifiutare il trasporto in caso di persistente inadempimento.
Lo ha affermato la Cassazione penale, Sez. IV, 10 novembre 2020, n. 32877, con una sentenza che ha confermato la responsabilità del conducente per l’omicidio colposo del passeggero che non indossava la cintura di sicurezza. Secondo la Corte, il comportamento del trasportato non esonera il conducente dalla sua responsabilità, poiché quest’ultimo ha il compito di garantire che la condotta di viaggio avvenga in condizioni di sicurezza attiva.
3. La circostanza attenuante del concorso causale dell’evento (comma 7)
Il comma 7 dell’art. 589-bis c.p. introduce una significativa attenuante che consente di ridurre la pena fino alla metà qualora l’evento morte non sia dipeso esclusivamente dalla condotta del conducente. Tale norma si fonda sul principio secondo cui la responsabilità penale deve essere proporzionata al grado effettivo di incidenza causale della condotta dell’imputato.
Questa attenuante trova applicazione in molteplici casi, anche in presenza di condotte colpose della vittima. La Cassazione penale, Sez. IV, 7 novembre 2018, n. 54576, ha stabilito che l’attraversamento improvviso della carreggiata da parte di animali selvatici costituisce un fattore esterno concorrente che può giustificare l’applicazione della diminuente, laddove abbia inciso sulla determinazione dell’evento.
In altri casi, la Corte ha riconosciuto l’attenuante anche a fronte della condotta colposa della vittima, come nel caso del ciclista investito mentre percorreva il centro della carreggiata, anziché il margine, in una strada curvilinea e poco illuminata. Anche se la responsabilità del conducente non era esclusa, il concorso della vittima ha giustificato la mitigazione della pena (Cass. Pen., Sez. IV, n. 20091/2021).
5. Concorso di reati e principio di assorbimento nell’omicidio stradale
Uno dei profili più rilevanti emersi in sede applicativa riguarda la possibilità di concorso tra il reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e ulteriori fattispecie penalistiche o contravvenzionali, in particolare la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, previste dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.
Il principio del reato complesso
La Corte di Cassazione ha chiarito in più pronunce che non può configurarsi un concorso tra omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze, in quanto il primo integra un reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p.. In tali casi, la condotta di guida alterata costituisce elemento costitutivo o circostanza aggravante tipizzata dell’omicidio stradale, con conseguente assorbimento della contravvenzione.
Questo orientamento è stato definitivamente consacrato da Cassazione penale, Sez. IV, 10 ottobre 2018, n. 50325, secondo cui “la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante del delitto di omicidio stradale, sicché, in applicazione della disciplina del reato complesso, essa non può concorrere con la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S.”
Analogamente, si è escluso il concorso con l’art. 187 C.d.S. nei casi in cui la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti costituisca la base della responsabilità aggravata per omicidio stradale (v. Cass. Pen., Sez. IV, 29 maggio 2018, n. 26857).
Ratio della soluzione interpretativa
La ragione di fondo risiede nel principio di specialità sostanziale: l’art. 589-bis c.p., nelle sue ipotesi aggravate, assorbe integralmente il disvalore penale della condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica.
Per effetto del combinato disposto con l’art. 84 c.p., la norma più ampia e complessa prevale e ingloba quella meno ampia, con la conseguenza che l’autore risponde unicamente del reato più grave, ovvero dell’omicidio stradale aggravato.
Non si tratta, dunque, di un cumulo di violazioni, ma di una unica fattispecie complessa, che descrive una condotta unitaria: la causazione colposa della morte altrui mediante guida alterata.
Concorso possibile in altri casi
Diversa è invece la situazione in cui il soggetto non cagioni un evento mortale, ma sia fermato alla guida in stato di ebbrezza: in tal caso l’art. 186 C.d.S. mantiene la propria autonomia e viene applicato come contravvenzione autonoma.
È inoltre possibile il concorso con reati diversi, come ad esempio:
omessa prestazione di assistenza (art. 189 C.d.S.), se il conducente si dà alla fuga;
falsità documentali (artt. 477 e ss. c.p.), se si alterano i referti sanitari;
resistenza a pubblico ufficiale, qualora l’autore si opponga agli accertamenti alcolemici.
Tali ipotesi non sono assorbite, in quanto si tratta di reati ontologicamente distinti per struttura e bene giuridico tutelato.
6. Profili procedurali e sanzionatori
Procedibilità: d’ufficio.
Competenza: tribunale monocratico (commi 1, 4, 5); collegiale (commi 2 e 3).
Prescrizione: 7 anni (comma 1), 10 (comma 4), 12 (comma 2).
Arresto: facoltativo (comma 1, 4, 5); obbligatorio (comma 2 e 3).
Fermo e custodia cautelare in carcere: consentiti.
La revoca automatica della patente è obbligatoria in caso di condanna, salvo che per le ipotesi più lievi, dove può essere sostituita dalla sospensione motivata (Cass. Pen., Sez. IV, n. 32889/2022).
7. Conclusioni: verso un nuovo equilibrio tra prevenzione e garanzie
L’art. 589-bis c.p. ha segnato un cambiamento epocale nella disciplina della colpa stradale, orientando l’intervento penale in senso più afflittivo, ma anche più coerente con l’esigenza di tutelare beni giuridici fondamentali come la vita e l’incolumità personale.
Resta centrale, tuttavia, la funzione del giudice di merito, chiamato a calibrare con rigore l’imputazione soggettiva, evitando automatismi e valorizzando – nei casi opportuni – le attenuanti per concorso di colpa o condotte imprevedibili.
Fonti:
Codice Penale, art. 589-bis
Codice della Strada, artt. 186, 187, 222
Corte di Cassazione, Sez. IV, nn. 37622/2021, 32877/2020, 54576/2018, 13033/2023
Corte Costituzionale, sent. n. 88/2019
Art. 589 bis del codice penale - Omicidio stradale
Comma 1
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Comma 7
Comma 8