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Partecipazione ad associazione mafiosa: basta un contributo concreto agli scopi del sodalizio (Cass. Pen. n. 15061/25)

La Corte di Cassazione ribadisce che, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente un contributo concreto, anche limitato nel tempo, purché significativo per la realizzazione del programma criminoso.

Il requisito della stabilità non impone necessariamente una lunga durata dell'affectio societatis.


Il fatto

Cr.Al. era stato destinatario di misura cautelare in carcere, confermata dal Tribunale del riesame di Catanzaro, per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990), aggravati dall’agevolazione mafiosa.

Secondo l'accusa, l’indagato avrebbe svolto un ruolo operativo nella coltivazione di marijuana destinata a finanziare le attività della cosca di appartenenza, partecipando a operazioni di sorveglianza, manutenzione di armi, e gestione di contatti per il traffico di droga.

La difesa eccepiva l’assenza di gravi indizi di colpevolezza e la violazione del divieto di bis in idem, evidenziando la natura episodica dei comportamenti contestati e la precedente archiviazione di procedimenti connessi.


La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generiche e infondate le doglianze difensive.

La Corte ha sottolineato che il reato associativo, sia in materia mafiosa che di stupefacenti, può dirsi integrato da ogni attività che, anche se limitata nel tempo, si inserisca in modo significativo nel programma del sodalizio.

È irrilevante la durata temporale della condotta quando il contributo dell’indagato risulti concreto, sistematico e funzionale agli scopi dell’organizzazione.

La documentazione difensiva sulla divisione dei capannoni e la precedente archiviazione di procedimenti non ha inciso sull'accertamento della gravità indiziaria: il fatto storico era differente e la partecipazione all’associazione emergeva da una pluralità di elementi convergenti, tra cui intercettazioni ambientali e videoriprese.


Il principio di diritto

In tema di partecipazione ad associazione mafiosa o finalizzata al traffico di stupefacenti:

  • la condotta partecipativa può consistere in qualsiasi contributo concreto, significativo e funzionale alla realizzazione degli scopi dell’organizzazione;

  • non è necessaria una lunga durata dell’affectio societatis, bastando anche una partecipazione limitata nel tempo se rivelatrice della volontà di inserirsi stabilmente nel sodalizio;

  • la mera archiviazione di un procedimento precedente non impedisce l'accertamento della responsabilità per fatti diversi, anche se collegati, quando manca l’identità storico-naturalistica del fatto.

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