Patteggiamento: Se le parti escludono una aggravante, il GIP non può bilanciarla con le generiche.
- Avvocato Del Giudice
- 9 ago 2022
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Si sottopone all'attenzione dei lettori questa interessante pronuncia della Suprema Corte in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cpp (cd. patteggiamento).
Nello specifico, la Corte ha annullato la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Pescara che, disattendendo l'accordo delle parti in ordine alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, aveva ritenuto sussistente detta aggravante, bilanciandola con le attenuanti generiche.

Cassazione penale sez. fer., 16/08/2022, (ud. 16/08/2022, dep. 22/08/2022), n.31362
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Pescara ha tratto a giudizio S.S.I.C. per il delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4, e art. 80, comma 2, per aver illecitamente detenuto, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dai casi di cui all'art. 75, sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di kg. 53,4, occultata in più borsoni, in Montesilvano in data 13 agosto 2021.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha applicato, su richiesta, alla S. Castillo, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, la pena di tre anni di reclusione ed Euro 4.000 di multa, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e ha disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.
2. L'avvocato Antonio Valentini, difensore della S.C., ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 444 c.p.p..
Si duole la ricorrente della violazione della legge processuale nel calcolo della pena, rilevando che il giudice, nella sentenza impugnata, avrebbe disapplicato l'accordo delle parti.
Le parti, infatti, avevano richiesto l'applicazione della pena di tre anni di reclusione ed Euro 4.000 di multa, previa esclusione della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, ma il giudice, pur avendo applicato la medesima pena, aveva bilanciato l'aggravante contestata con le attenuanti generiche, peraltro non richieste.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, conv. dalla L. n. 176 del 2020.
Con requisitoria e conclusioni scritte del 27 luglio 2022/ il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, dunque, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con restituzione degli atti al giudice competente.
4. Il ricorso deve essere accolto in quanto è fondato.
5. L'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50 sancisce che "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, pur applicando all'imputato la pena richiesta, nel provvedimento impugnato ha posto in essere un "difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza".
Il Giudice per le indagini preliminari, infatti, ancorché nella richiesta le parti avessero escluso la sussistenza dell'aggravante di cui al L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 80, comma 2, ha ritenuto sussistente tale aggravante, bilanciandola con le circostanze attenuanti generiche.
6. Sussiste, del resto, come rilevato nel ricorso, l'interesse dell'imputata, ai sensi dell'art. 564 c.p.p., comma 4, a dedurre il vizio di mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Sez. 5, n. 21287 del 25/3/2010, Legari e altro, Rv. 247539).
La difformità tra la richiesta formulata dalle parti e il testo della sentenza determina, infatti, un pregiudizio per l'imputata, stante l'idoneità del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, a precludere la sospensione ex lege dell'ordine di esecuzione della pena.
Questa Corte ha, peraltro, precisato che la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna (o di patteggiamento) abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta (Sez. 1, n. 20976 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312 - 01, fattispecie relativa a condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 aggravato ai sensi del successivo art. 80, comma 2; Sez. 2, n. 3731 del 28/06/2000, Grasso, Rv. 217096 - 01).
7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara, per l'ulteriore corso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 16 agosto 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2022