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Dopo l’acquisizione al patrimonio comunale, l’interessato perde il diritto di proporre ricorso per la revoca dell’ordine di demolizione (Cass. Pen. n. 9920/2025)

Con la sentenza n. 9920/2025, la Corte di Cassazione ha confermato l’inammissibilità del ricorso proposto da G. V. contro l’ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l’istanza di sospensione e annullamento dell’ingiunzione a demolire un immobile abusivo ormai acquisito al patrimonio comunale.

La decisione ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui, dopo l’acquisizione al patrimonio comunale, l’interessato perde il diritto di proporre ricorso per ottenere la revoca o sospensione dell’ingiunzione a demolire.


La vicenda processuale

L’ingiunzione a demolire era stata emessa con sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Afragola, nel 2001 e divenuta irrevocabile nel 2002. L’immobile oggetto della contesa era stato acquisito al patrimonio comunale dal Comune di Cardito nel 2012, con dichiarazione di acquisizione n. 30/2012.

Nel 2024, G. V. aveva proposto istanza per l’annullamento o sospensione della demolizione sostenendo che l’immobile fosse destinato ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e che vi fosse una richiesta di permesso di costruire in sanatoria pendente.


Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

La Suprema Corte ha ribadito i seguenti principi fondamentali:

  • Perdita dell’interesse concreto e attuale

La Corte ha confermato che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile abusivo comporta la perdita del diritto di proporre ricorso per ottenere la revoca o sospensione dell’ordine di demolizione. Tale principio è coerente con la giurisprudenza consolidata (Sez. 3, n. 20027 del 2024, Sommella; Sez. 3, n. 7399 del 2019, Calise).

  • Impossibilità di sanatoria post-acquisizione

Il permesso di costruire in sanatoria non può essere richiesto da chi non è più proprietario del bene. Inoltre, l’istanza presentata successivamente all’acquisizione è considerata illegittima e irrilevante ai fini della sospensione o revoca dell’ingiunzione a demolire (Sez. 3, n. 5536 del 2025, Giuliano).

  • Irrilevanza della richiesta di edilizia residenziale pubblica

La destinazione dell’immobile ad alloggi di edilizia residenziale pubblica può essere considerata solo se il Comune ha deliberato espressamente in tal senso. In caso contrario, il procedimento sanzionatorio ha come unico sbocco obbligato la demolizione del bene a spese del responsabile dell’abuso.

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