Truffa contrattuale: la prescrizione decorre dal conseguimento del profitto, non dalla scoperta del raggiro (Cass. Pen. n. 13106/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 7 apr
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13106 del 2025, torna a pronunciarsi sul momento consumativo della truffa contrattuale, chiarendo che la prescrizione decorre dal conseguimento del profitto con danno alla persona offesa, e non dal momento in cui la vittima prende coscienza del raggiro.
Una decisione che annulla in parte la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria per carenza di motivazione e contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale.
Il fatto
C. e M. erano stati condannati in primo grado per plurimi episodi di truffa contrattuale (art. 640 c.p.) e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12, co. 5, D.Lgs. 286/1998), per aver promesso, in cambio di somme rilevanti, la regolarizzazione lavorativa e il rilascio di documenti ad alcuni cittadini stranieri, senza però darvi seguito.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 18 aprile 2024, ha dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati, confermandone però la consumazione al 1° aprile 2010, data in cui le vittime si sarebbero rese conto del raggiro, e mantenendo inalterate le statuizioni civili.
Gli imputati hanno proposto ricorso, contestando il computo della prescrizione e chiedendo la revoca delle statuizioni civili.
La decisione della Corte
La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi ai reati di truffa (capi C ed E), annullando sul punto la sentenza impugnata per vizio motivazionale.
In particolare, la Corte ha ribadito che "nel reato di truffa, la consumazione coincide con il momento dell'effettiva deminutio patrimonii in favore dell'agente, e non con la presa di coscienza della vittima”.
Di conseguenza, la data individuata dalla Corte territoriale (01/04/2010) è stata ritenuta illogica e assertiva, in quanto non fondata su una ricostruzione puntuale dei singoli episodi.
La Cassazione ha anche dichiarato inammissibili i ricorsi:
per i reati già prescritti e privi di costituzione di parte civile (capo H e reati ex art. 12 D.Lgs. 286/1998, capi B, D e G),
nonché per i motivi generici e privi di interesse giuridico concreto.
La Corte ha quindi annullato con rinvio la sentenza d’appello limitatamente ai reati di truffa (capi C ed E), imponendo alla Corte di rinvio un nuovo accertamento circa il momento di consumazione del reato e la corretta decorrenza della prescrizione, tenendo conto anche delle sospensioni verificatesi nel processo di primo grado.
Il principio di diritto
Nel reato di truffa contrattuale, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui si realizza il profitto illecito con danno alla parte offesa, ossia con l’effettivo passaggio del bene patrimoniale nella disponibilità dell’agente.
Il momento in cui la vittima scopre il raggiro rileva solo ai fini della querela e non incide sul dies a quo della prescrizione.