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Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



1. Premessa.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare una serie di misure preventive ed organizzative, finalizzate a garantire ai suoi dipendenti un ambiente di lavoro sicuro.

In particolare, l’art. 2087 del codice civile stabilisce che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire e tutelare l’integrità psicofisica dei propri lavoratori, adottando e mantenendo tutti i presidi antinfortunistici volti a prevenire i rischi riconducibili alla attività svolta in azienda.

Il datore di lavoro ha principalmente tre obblighi:

1) adeguare gli strumenti di protezione alle nuove tecnologie,

2)informare correttamente i propri dipendenti sui rischi connessi alla attività svolta;

3) vigilare sull’effettiva attuazione delle misure di sicurezza adottate.

Il Testo Unico della sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008) disciplina tutti gli obblighi imposti al datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, la cui violazione può comportare il configurarsi di distinte ipotesi di reato. Analizziamole nel dettaglio.


2. Il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza ex art. 589, comma 2 del codice penale.

Il reato di omicidio colposo, quando viene commesso in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza, è punito con una pena aumentata rispetto a quella prevista per l'omicidio colposo ordinario.

L'aggravamento del trattamento sanzionatorio trova giustificazione nel fatto che il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del proprio dipendente ed è obbligato dalla legge ad adottare ogni strumento idoneo a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'aggravante in argomento risulta sussistente:

a) quando viene contestata la violazione di una o più norme di prevenzione dagli infortuni sul lavoro;

b) in caso di mancata adozione di misure di prevenzione per la più efficace tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori, in violazione dell’obbligo generale di tutela previsto dall'art. 2087 c.c. (vedi sopra).

Per questo reato, l’articolo 9, comma 2 prevede le seguenti sanzioni interdittive che possono avere durata non inferiore a tre mesi e comunque non superiore ad un anno:

1) interdizione dall’esercizio dell’attività,

2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito,

3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,

4) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi,

5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In ultimo, si rappresenta che il delitto in argomento è procedibile d’ufficio, è di competenza del Tribunale monocratico e può costituire reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25 septies d.lgs. 231 del 2001, con una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a duecentocinquanta euro e non superiore a cinquecento euro.


3. Il reato di lesioni colpose in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza ex art. 590, comma 3 del codice penale.

Il reato in esame prevede un trattamento sanzionatorio più grave rispetto alla tradizionale ipotesi di lesioni personali colpose.

In particolare, se la lesione è stata cagionata in violazione delle norme in materia di sicurezza la pena è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000, se la lesione è gravissima la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Come per l'omicidio colposo descritto nel paragrafo precedente, l'aggravamento sanzionatorio sussiste non solo quando viene contestata la violazione di una specifica norma antinfortunistica ma anche quando il datore di lavoro non adotta misure o strumenti per una più efficace tutela della sicurezza dei propri lavoratori, in ossequio alla regola dettata dall’art. 2087 c.c.

Sono previste dall’art. 25 septies le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2 per una durata non superiore a sei mesi.

Il reato è procedibile d’ufficio, è di competenza del tribunale monocratico e costituisce reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25 septies del d.lgs 231/2001, con una sanzione pecuniaria in misura non superiore a duecentocinquanta euro.


4. Il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ex art. 437 del codice penale.

Il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro previsto dall'art. 437 del codice penale punisce chi omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia.

Il reato di cui all' articolo 437, comma 1, del codice penale , ove la condotta consista nell'omissione (e non nella rimozione) di cautele contro infortuni sul lavoro, ha natura permanente, e la permanenza cessa quando il dispositivo omesso sia collocato o non sia più utilmente collocabile ovvero, trattandosi di reato proprio, quando la posizione di garanzia venga dismessa.

Il reato in argomento è punito con la reclusione da sei mesi a dieci anni ma se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Il reato è procedibile d’ufficio ed è di competenza del Tribunale monocratico.


5. Il reato di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro ex art. 451 del codice penale.

Il reato in argomento punisce il datore di lavoro che omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro.

La norma incriminatrice mira ad assicurare la costante presenza ed efficienza delle cautele di prevenzione e delle difese che sono state predisposte, al fine di salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, da parte dell'imprenditore.

Il delitto è punito con la reclusione fino a 1 anno o la multa fino a 516 euro.

La procedibiltà è d’ufficio e la competenza appartiene al Tribunale monocratico.


6. La giurisprudenza di legittimità

Cassazione penale , sez. IV , 09/11/2022 , n. 44557

In tema di responsabilità da infortuni sul lavoro, ai sensi dell' art. 88, comma 2, lett. g-bis) d.lg. 9 aprile 2008 n. 81 , la disciplina relativa ai cantieri temporanei o mobili trova applicazione ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, solo nel caso in cui nel medesimo cantiere non siano realizzati anche lavori di edilizia o di ingegneria civile, in ragione del rischio d'interferenza tra gli stessi. (Fattispecie relativa alle lesioni colpose riportate da lavoratore, a seguito di caduta cagionata dal cedimento del pavimento, nel corso della esecuzione di lavori di realizzazione dell'impianto di condizionamento di una palazzina oggetto di generali lavori di ristrutturazione edilizia).


Cassazione penale , sez. IV , 22/09/2022 , n. 44654

In tema di infortuni sul lavoro, il cantiere temporaneo o mobile, destinato allo svolgimento di ogni attività preparatoria alle lavorazioni tipiche, costituisce luogo di lavoro rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità per omicidio colposo del datore di lavoro di un operaio, in seguito alla caduta nel corso delle operazioni preliminari di verifica dell'idoneità di un carrello elevatore per l'esecuzione di lavori edili in altezza).


Cassazione penale , sez. IV , 26/05/2022 , n. 31478

In tema di infortuni sul lavoro, non è configurabile la responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui l'incidente sia avvenuto sì in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa ma non con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ponendosi il rischio fuori della sfera di gestione del datore di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di affermazione di responsabilità del titolare di un'azienda per la raccolta di rifiuti urbani in relazione all'investimento di un pedone avvenuto durante la manovra di retromarcia di un mezzo per la raccolta dei rifiuti, omologato mono-operatore e dotato di strumentazione funzionante, ma inidoneo ad assicurare la visuale della zona retrostante).


Cassazione penale , sez. IV , 16/02/2022 , n. 32233

In tema di infortuni sul lavoro, la previsione dell' art. 92 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 , relativa agli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, si applica anche in caso di infortunio avvenuto nel corso di lavori subacquei di rimozione di un relitto, trattandosi di operazioni non ricomprese nella clausola di esclusione di cui all' art. 88, lett. f) , d.lgs. citato.


Cassazione penale , sez. IV , 23/11/2021 , n. 2157

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la previsione dell' art. 299 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 , elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege e che, nelle società di capitali, si identifica nella totalità dei componenti del consiglio di amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che, in assenza di delega di poteri, aveva riconosciuto la qualifica di datore di lavoro al presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, nonostante si occupasse della prevenzione un altro componente del consiglio di amministrazione).


Cassazione penale , sez. IV , 23/11/2021 , n. 5128

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per lavoro in quota, ai sensi dell' art. 122 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 , deve intendersi ogni attività che si svolga ad oltre due metri da un piano stabile, pur se il lavoratore operi su superfici piane e contenute da parapetti, ogniqualvolta sussista il rischio di caduta per la conformazione della struttura o di una sua parte.


Cassazione penale , sez. IV , 16/11/2021 , n. 5409

In caso di omicidio colposo da infortunio sul lavoro derivante da attività di taglio di un bosco, la proprietaria è titolare di una posizione di garanzia, quale committente dell'appalto, idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio occorso e derivante dalla scelta della ditta incaricata dei lavori. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, qualificando come appalto - e non come vendita di cosa futura - il contratto avente ad oggetto la cessione, previo taglio, degli alberi da legna, ha affermato la responsabilità della proprietaria del terreno per la morte di uno degli operai addetti al taglio, in quanto ha ravvisato la culpa in eligendo per avere affidato l'esecuzione dei lavori di appalto a una ditta priva dei requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa di settore).

Cassazione penale , sez. IV , 11/11/2021 , n. 7093

In tema di sicurezza sul luogo di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sono equiparati ai lavoratori subordinati ex art. 2, comma 1, d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 , coloro che svolgono attività lavorative nell'ambito di tirocini formativi e di orientamento previsti dall' art. 18 l. 24 giugno 1997, n. 196 , verso i quali l'ospitante è tenuto ad osservare tutti gli obblighi atti a garantire le corrette condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità del titolare di un'azienda per le lesioni occorse a una studentessa in tirocinio in virtù di convenzione stipulata con un ente universitario).

Cassazione penale , sez. IV , 27/10/2021 , n. 41147

In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza. (Fattispecie relativa a macchinario denominato «linea di spianatura e taglio trasversale bandellatrice», acquistato dieci anni prima dell'infortunio e dotato di marchio CE nonché di un meccanismo di segregazione delle parti mobili pericolose, agevolmente apribile, ma privo di un sistema di blocco automatico delle parti in movimento, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro in relazione alle lesioni occorse a un lavoratore mentre lo stava ripulendo, per non avere adeguato gli standard di sicurezza alla luce dei progressi della tecnologia e non avere installato meccanismi di blocco automatico).

Cassazione penale , sez. IV , 05/10/2021 , n. 43350

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell'analisi dei rischi o nell'identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione.


Cassazione penale , sez. IV , 05/10/2021 , n. 38623

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme, di cui al d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 , che presuppongono necessariamente l'esistenza di un rapporto di lavoro, come quelle concernenti l'informazione e la formazione dei lavoratori, si applicano anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione. (Fattispecie in tema di lesioni personali gravissime riportate sul luogo di lavoro da un lavoratore, stabilmente incardinato tra i lavoratori dell'azienda, ma privo di formale contratto di lavoro subordinato).


Cassazione penale , sez. IV , 22/09/2021 , n. 36153

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori macchinari provvisti di blocco automatico atto a impedire di entrare in contatto con le parti in movimento è configurabile anche in relazione alle attrezzature acquistate prima dell'entrata in vigore della Direttiva Macchine del 1996, in base al combinato disposto di cui agli artt. 70, comma 2, d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 , e 6.3. dell'allegato V al predetto decreto legislativo, atteso che quest'ultima disposizione richiama testualmente quella enunciata dall'art. 72, d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, la quale costituisce applicazione del principio generale affermato dalla disposizione di cui all'art. 68 del medesimo testo normativo, che trova applicazione in tutti i casi in cui vengono usate macchine pericolose, e che non è stata superata dal d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459.


Cassazione penale , sez. IV , 08/09/2021 , n. 39982

In tema di infortuni sul lavoro, con riferimento alle attività di approntamento e smantellamento di strutture di allestimento, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche che presentino le caratteristiche di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 luglio 2014, non sono applicabili le disposizioni del capo I del titolo IV del d.lg. n. 81 del 2008 , ma gravano comunque sul datore di lavoro gli ulteriori obblighi previsti, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dalle altre disposizioni del predetto decreto legislativo. (Fattispecie in tema di subappalto di lavori di costruzione di un padiglione fieristico, nella quale la Corte ha ritenuto non applicabili gli artt. 89 e 97 d.lg. n. 81 del 2008 , bensì, ricorrendone i presupposti, l' art. 26 del medesimo testo normativo).


Cassazione penale , sez. IV , 23/06/2021 , n. 25773

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche per i fatti verificatisi in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 , nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice (c.d. cantiere sotto-soglia), il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio occorso al lavoratore, sia per la scelta dell'impresa, essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall' art. 3, comma 8, d.lg. 14 agosto 1996, n. 494 , sia per l'omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.


Cassazione penale sez. IV, 10/06/2021, n.24915

In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori – che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato – riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il reato di omicidio colposo di un lavoratore travolto dal crollo di un solaio durante la sua demolizione, effettuata in contrasto con quanto progettato, senza spiegare perché tale lavorazione fosse riconducibile al rischio interferenziale e perché egli potesse e dovesse essere a conoscenza di tale demolizione).


Cassazione penale , sez. IV , 25/05/2021 , n. 24908

In tema di sicurezza dei lavoratori che devono eseguire lavori in quota, il datore di lavoro, ai sensi dell' art. 111, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , è tenuto ad adottare misure di protezione collettiva in via prioritaria rispetto a misure di protezione individuale, in quanto le prime sono atte ad operare anche in caso di omesso utilizzo da parte del lavoratore del dispositivo individuale, con la conseguenza che l'omessa adozione delle seconde non è sufficiente a determinarne la responsabilità per l'infortunio occorso a un lavoratore, ove siano state adottate adeguate misure di protezione collettiva.


Cassazione penale , sez. III , 06/05/2021 , n. 29575

In tema di gestione della sicurezza degli edifici scolastici, grava sul sindaco pro tempore, in mancanza di formale attribuzione della competenza o di delega specifica ad un dirigente comunale, l'obbligo di richiedere ai vigili del fuoco il rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto il legale rappresentante dell'ente è titolare di una posizione di garanzia a tutela della pubblica incolumità.


Cassazione penale , sez. IV , 21/04/2021 , n. 26335

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha comunque l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell' art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza.


Cassazione penale , sez. IV , 21/04/2021 , n. 26335

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, su cui gravano gli obblighi di sicurezza nell'esecuzione del contratto d'opera o d'appalto, è il soggetto che ha affidato i lavori, anche se diverso dal proprietario del bene che si avvantaggia delle opere affidate e anche in assenza di un mandato a contrarre o di una delega di funzioni ed in mancanza di un potere di spesa. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto, in relazione all'infortunio occorso a un lavoratore durante la ristrutturazione di un'abitazione, la responsabilità del marito della proprietaria, in assenza di una delega da parte di quest'ultima).


Cassazione penale , sez. III , 16/03/2021 , n. 30034

Non contrasta con la preclusione connessa al principio del ne bis in idem – in assenza di identità del fatto - né comporta violazione del principio di specialità - non sussistendo un rapporto di continenza tra norme - o del disposto dell' art. 84 c.p. - richiamando l' art. 589, comma 2, c.p. genericamente le norme in tema di prevenzione infortuni senza distinguere tra quelle prive di sanzione, quelle configuranti illeciti amministrativi e quelle di natura contravvenzionale - la condanna per contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro inflitta ad un soggetto già condannato per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica.


Cassazione penale , sez. IV , 10/03/2021 , n. 24822

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile, anche in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del RSPP per non avere segnalato nell'ultimo DVR il rischio di caduta nel vuoto per il cattivo stato di manutenzione dei parapetti di un balcone, in concorso con quella ascritta al datore di lavoro per non avere sollecitato la società proprietaria dell'immobile ad eseguire i necessari lavori di manutenzione, ritenendo irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità del primo, la circostanza che il rischio non segnalato fosse noto al datore di lavoro).


Cassazione penale , sez. IV , 03/03/2021 , n. 22256

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera il datore di lavoro da responsabilità ove risulti l'inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la penale responsabilità del datore di lavoro per le lesioni che un suo dipendente, alla guida di un muletto, aveva cagionato ad altro lavoratore, in quanto, pur avendo nominato un preposto, non aveva organizzato i luoghi di lavoro in modo tale da garantire una viabilità sicura, regolamentando la circolazione con cartellonistica e segnaletica orizzontale).


Cassazione penale , sez. IV , 09/02/2021 , n. 21521

In tema di sicurezza del lavoro, il “medico competente” è un garante originario, titolare di una propria sfera di competenza, e il suo obbligo di collaborazione con il datore di lavoro comporta un'effettiva integrazione del sanitario nel contesto aziendale, con la conseguenza che egli non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo, ma deve dedicarsi ad un'attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del medico competente – per non avere previsto l'adozione di aghi protetti nel documento di valutazione rischi alla cui stesura era stato chiamato a collaborare – per le lesioni patite da un infermiere che aveva contratto un'epatite in quanto accidentalmente punto dall'ago mentre stava effettuando un prelievo da un paziente affetto da HCV ed HBV).


Cassazione penale , sez. IV , 09/02/2021 , n. 21517

In tema di infortuni sul lavoro, in caso di lavorazioni in quota, il datore di lavoro deve approntare un ponteggio al fine di prevenire il rischio di caduta di persone o cose, con la conseguenza che egli è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore caduto, anche qualora lo stesso si trovasse in quota per ragioni non inerenti lo svolgimento di tali lavorazioni. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni da caduta occorse a due lavoratori, i quali si erano portati sulla sommità della struttura ove erano svolte delle lavorazioni, l'uno per riprendere la borsa degli attrezzi, e l'altro per verificare cosa stesse facendo il collega).

Cassazione penale , sez. IV , 29/01/2021 , n. 5802

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rischio derivante dalla conformazione dell'ambiente di lavoro grava sul committente, perché, inerendo all'ambiente di lavoro, non è riconducibile alla natura specialistica dei lavori commissionati all'impresa appaltatrice. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del committente per il reato di lesioni colpose in relazione all'infortunio occorso a un lavoratore dipendente della ditta appaltatrice, addetto all'autobetoniera, investito da una scarica elettrica in quanto il braccio del mezzo, manovrato con radiocomando da altro lavoratore dipendente della stessa impresa, era stato alzato sino a giungere in prossimità di un elettrodotto sovrastante il cantiere di proprietà del committente).


Cassazione penale , sez. IV , 13/01/2021 , n. 4075

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all'omessa previsione anticipata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore a seguito della precipitazione della cabina di un ascensore sulla quale stava lavorando, nonostante tale specifico pericolo di precipitazione non fosse contemplato nel DUVR).


Cassazione penale , sez. III , 12/01/2021 , n. 12940

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il contenuto qualificante e minimo del documento di valutazione dei rischi, previsto dall' art. 28 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 , deve essere costituito, oltre che da una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, anche dall'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.(Fattispecie, relativa ad un cantiere edile, di documento di valutazione dei rischi non ritenuto congruo perché, pur essendo stati individuati i pericoli dovuti alla movimentazione manuale dei carichi, con particolare riguardo agli arti superiori, era stata omessa la indicazione delle misure preventive da adottarsi nelle specifiche situazioni).


Cassazione penale , sez. IV , 08/01/2021 , n. 32899

In tema di requisiti generali di sicurezza delle attrezzature di lavoro, le misure di protezione appropriate che devono essere adottate, ai sensi del punto 3.2. dell'Allegato V al d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 , in caso di rischio di spaccatura o rottura di elementi mobili di tali attrezzature, sono le misure che mirano a ridurre le conseguenze del concretizzarsi di tale rischio, e non quelle volte a eliminare o diminuire il rischio di verificazione del predetto evento, le quali sono invece riconducibili alla diversa nozione di misure di prevenzione.

Cassazione penale , sez. IV , 08/01/2021 , n. 32899

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il carro merci di un treno integra una macchina e, quindi, una attrezzatura di lavoro ai sensi dell' art. 69, d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 , con la conseguenza che, essendo i mezzi di trasporto ferroviario esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive comunitarie di prodotto, lo stesso deve essere conforme ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V, ai sensi dell'art. 70, comma 2, del medesimo testo normativo.


Cassazione penale , sez. IV , 08/01/2021 , n. 32899

I destinatari delle norme di cui agli artt. 2087 c.c. e 23 e 24 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 , sono, rispettivamente, il datore di lavoro, coloro ai quali può imputarsi la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale ed impianti, e gli installatori e i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, sicché, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, occorre la loro violazione da parte di tali soggetti, ed eventualmente di altri in cooperazione colposa con i primi.


Cassazione penale , sez. IV , 17/12/2020 , n. 3917

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, grava su ogni gestore del rischio, nell'alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza, l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa - inidoneità originaria o sopravvenuta -, siano pericolosi per la incolumità del lavoratore che li manovra. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto entrambi responsabili il direttore generale della società e il responsabile di stabilimento, dotati di specifiche deleghe in materia di sicurezza, per le lesioni di cui era rimasto vittima un lavoratore in conseguenza dell'uso di un macchinario privo dei necessari dispositivi di sicurezza).


Cassazione penale sez. IV, 10/12/2020, n.14179

In tema di infortuni sul lavoro, l'area di rischio governata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori si individua in base all'area di intervento di tale garante, per come definita, ai sensi dell'allegato XV al d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, dal piano di sicurezza e coordinamento, che comprende, oltre ai rischi connessi all'area di cantiere e all'organizzazione di cantiere, anche i rischi interferenziali connessi alle lavorazioni (cd. rischi generici), tra i quali non rientrano i rischi specifici propri dell'attività della singola impresa, di competenza del datore di lavoro, in quanto non inerenti all'interferenza fra le opere di più imprese. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro dell'impresa che stava eseguendo nel cantiere opere murarie, per le lesioni riportate – in conseguenza della caduta di un pannello durante il disarmo di quelli utilizzati per la realizzazione del cornicione del tetto – dal titolare di altra impresa che nel medesimo cantiere avrebbe dovuto eseguire le opere idrauliche, accompagnato dal primo in un'area sottostante al ponteggio al fine di valutare gli interventi di assistenza muraria da effettuare in relazione agli impianti idrici da realizzarsi).


Cassazione penale , sez. IV , 10/12/2020 , n. 10181

In tema di infortuni sul lavoro, i rischi connessi all'area e all'organizzazione del cantiere, in base ai punti 2.2.1. e 2.2.2. dell'allegato XV al d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 , gravano sul coordinatore per la progettazione e sul coordinatore per l'esecuzione delle opere, competendo al primo la loro individuazione, analisi e valutazione nel piano di sicurezza e coordinamento, e, al secondo, l'organizzazione del cantiere. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva dichiarato l'imputato, nella duplice veste di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione delle opere, responsabile del reato di lesioni colpose in relazione all'infortunio occorso ad un escavatorista, dipendente dell'impresa a cui erano state affidate le opere di sbancamento, che aveva manovrato una pala meccanica in zona non interessata dalle opere di scavo, sopra il tetto di una cisterna, che a causa del peso cedeva, facendo sprofondare il mezzo, per non avere predisposto percorsi per la circolazione dei mezzi che precludessero l'accesso alle zone pericolose).


Cassazione penale , sez. IV , 19/11/2020 , n. 2293

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo delle singole attività lavorative, che è demandato alle figure operative del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna del coordinatore per l'esecuzione in relazione al decesso di un operaio avvenuto all'interno di un cantiere nel corso di lavori eseguiti clandestinamente a seguito della scadenza della concessione edilizia, non essendo provata la consapevolezza della intervenuta estemporanea ripresa dell'attività da parte dell'imputato).


Cassazione penale , sez. IV , 17/11/2020 , n. 4480

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di distacco di un lavoratore da un'impresa ad un'altra, il datore di lavoro distaccante, oltre all'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, ha il dovere di vigilare, per tutta la durata della lavorazione, anche sulla corretta funzionalità dei presidi, strumentali rispetto alla lavorazione, dei quali ha dotato il lavoratore. (In applicazione di tale principio la corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità, tanto del distaccante quanto del distaccatario, per le lesioni subite dal lavoratore distaccato, caduto nel corso del montaggio di un palo a causa della scarsa efficienza di un moschettone fornito dal datore di lavoro distaccante).


Cassazione penale , sez. IV , 20/10/2020 , n. 10136

L'amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di “committente”, come tale tenuto all'osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione. (Fattispecie relativa al decesso di una dipendente della ditta affidataria di lavori di pulizia all'interno di un condominio, nella quale la Corte ha annullato la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'amministratore quale “committente” dei lavori, omettendo di verificare se con la delibera assembleare gli fosse stato effettivamente conferito il potere di verificare l'idoneità tecnico-professionale della ditta e di effettuare una disamina del documento di valutazione dei rischi).


Cassazione penale , sez. IV , 15/10/2020 , n. 2845

In tema di infortuni sul lavoro, il compito di controllo del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori sull'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) che non preveda le modalità operative di una lavorazione in quota, non è limitato alla regolarità formale dello stesso e alla astratta fattibilità di tale lavorazione con i mezzi ivi indicati, ma si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa.(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del coordinatore della sicurezza per il reato di lesioni colpose ai danni di un lavoratore caduto da un ponteggio nel corso della realizzazione della pavimentazione di un balcone privo di barriere protettive, per non avere sollecitato l'appaltatore alla messa a norma di tale ponteggio, pericoloso per carenze strutturali, eccessivo distanziamento dalla parete e carenza di interventi manutentivi).


Cassazione penale , sez. IV , 08/10/2020 , n. 1096

In caso di infortunio sul lavoro riconducibile a prassi comportamentali elusive delle disposizioni antinfortunistiche, non è ascrivibile alcun rimprovero colposo al preposto di fatto, sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto, laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi o che le avesse colposamente ignorate, sconfinandosi altrimenti in una inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva da posizione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato, la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del capo reparto di un supermercato, preposto di fatto da soli cinque giorni, per l'infortunio subito da un dipendente a causa del mancato uso dei dispositivi di protezione).


Cassazione penale , sez. IV , 22/09/2020 , n. 28728

In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.


Cassazione penale , sez. III , 18/09/2020 , n. 30923

La disposizione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in base alla quale il datore di lavoro che esercita le attività di cui all'art. 3 dello stesso decreto e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, non è riferibile all'ipotesi di prestazioni occasionali destinate ad esaurirsi uno actu, posto che il richiamo alle predette scadenze logicamente implica che il rapporto sia caratterizzato da una certa durata del tempo in cui la prestazione lavorativa è svolta.


Cassazione penale , sez. IV , 16/09/2020 , n. 27242

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, ai sensi dell' art. 2 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 , i soci delle cooperative sono equiparati ai lavoratori subordinati e la definizione di datore di lavoro, riferendosi a chi ha la responsabilità della impresa o dell'unità produttiva, comprende anche il legale rappresentante di un'impresa cooperativa.


Cassazione penale sez. IV, 16/09/2020, n.32178

In tema di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché, ove in tali luoghi si verifichino, a danno del terzo, i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortunisullavoro, purché sussista, tra siffatta violazione e l'evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna di un lavoratore che, nello svolgimento di operazioni di scarico merci, in violazione dell'art. 20, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, aveva consentito che un terzo estraneo si intromettesse nello svolgimento della lavorazione riportando lesioni personali).


Cassazione penale , sez. III , 23/06/2020 , n. 23184

In tema di normativa antinfortunistica riguardante le costruzioni ed i lavori in quota, il reato di cui all' art. 159, comma 2, lett. a), d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 , relativo alla mancanza delle condizioni di sicurezza di cui all' art. 122 del medesimo decreto, configura un reato di pericolo, sicché la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto deve avvenire al momento della condotta secondo un giudizio prognostico ex ante, essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione. (In motivazione, la Corte ha, altresì, ritenuto immune da censure la decisione di merito nella parte in cui aveva considerato ininfluente, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. , l'adempimento tardivo alle prescrizioni imposte dall'organo amministrativo, in quanto post factum del tutto neutro rispetto al grado di offensività dell'illecito).


Cassazione penale , sez. III , 16/06/2020 , n. 27587

In tema di individuazione delle responsabilità penali all'interno di una struttura aziendale complessa operante nel settore alimentare, il mero rilascio di una delega di funzioni non è sufficiente per escludere la responsabilità del delegante in mancanza di elementi che depongano per l'effettiva competenza tecnica del delegato, per il positivo esercizio dei poteri conferiti, per l'autonomia dell'intervento e per l'adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire pericoli di contaminazione degli alimenti. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante di una società operante nella ristorazione, avente 18 centri di cottura e 390 impianti, pur in presenza di una delega, trattandosi di deficit strutturali e non occasionali del processo produttivo in materia di sicurezza alimentare).


Cassazione penale , sez. III , 03/03/2020 , n. 17174

In tema di reati ambientali, l'attribuzione della delega di funzioni non fa venir meno il dovere di controllo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite, sussistendo, tuttavia, la responsabilità di quest'ultimo solo qualora si ravvisino in concreto gli estremi della “culpa in vigilando”. (Fattispecie in cui è stata esclusa la violazione del dovere di controllo del delegante, in considerazione del fatto che al delegato erano ascritte irregolarità nelle modalità di stoccaggio dei rifiuti del tutto marginali, derivanti da modeste difformità rispetto alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale).


Cassazione penale , sez. IV , 18/02/2020 , n. 12161

In tema di normativa antinfortunistica riguardante attività lavorativa svolta su lucernari, tetti, coperture e simili, in base alle disposizioni contenute nell' art. 148, d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 , è configurabile, in capo al datore di lavoro, lo specifico obbligo di verifica in concreto della resistenza della superficie su cui debba insistere la lavorazione e, nel caso in cui nel corso di tale accertamento sorga un dubbio circa la capacità portante della superficie calpestabile, quello, ulteriore, di adottare le cautele atte a garantire l'incolumità dei lavoratori. (Nella specie, la Corte ha escluso che l'esito positivo di un collaudo avvenuto molti anni prima potesse far venir meno l'obbligo del datore di lavoro di verificare in concreto la resistenza della copertura).


Cassazione penale , sez. IV , 13/02/2020 , n. 8163

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per la morte di un lavoratore, ascrivibile al non corretto uso di un macchinario dovuto all'omessa adeguata formazione sui rischi del suo funzionamento).


Cassazione penale , sez. IV , 15/01/2020 , n. 10123

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. (Nella fattispecie, relativa al decesso di un lavoratore colpito da una macchina escavatrice perché, in violazione dell' art. 12, comma 3, d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 , si trovava nel campo di azione di tale mezzo, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione del datore di lavoro che aveva escluso l'obbligo giuridico del datore di lavoro di impedire la presenza dei lavoratori nello scavo, secondo la prassi instauratasi in contrasto con la legge).


Cassazione penale , sez. IV , 18/12/2019 , n. 5946

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di un amministratore di condominio per un infortunio in occasione di lavori edili eseguiti da una ditta appaltatrice, per la sola omessa acquisizione del documento di valutazione dei rischi, senza specificare quale fosse stato il difetto di diligenza nella scelta della ditta né l'effettivo contributo causale della ravvisata condotta omissiva nella realizzazione dell'evento).


Cassazione penale , sez. III , 22/11/2019 , n. 2216

In tema di causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis c.p. , ai fini dell'apprezzamento della condizione della non abitualità della condotta, non assumono rilievo i comportamenti successivi alla commissione del reato.


Cassazione penale , sez. III , 13/11/2019 , n. 14214

In materia antinfortunistica, i precetti contenuti nell'allegato IV del d.lg. n. 81 del 2008 , e, ove specificato, nei singoli sottopunti, sono riconducibili alla nozione di categoria omogenea, in quanto accomunati dal fine di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che l'inosservanza di più sottopunti ricompresi in ogni singola classe di riferimento non integra un concorso materiale di reati, bensì un'unica violazione.


Cassazione penale , sez. IV , 12/11/2019 , n. 51142

Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, occorre che l'evento realizzatosi concretizzi il rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire, con la conseguenza che ove la persona offesa dal reato non sia un lavoratore ma un terzo, la circostanza è ravvisabile solo se la regola prevenzionistica sia dettata a tutela di qualsiasi soggetto che entri in contatto con la fonte di pericolo sulla quale il datore di lavoro ha poteri di gestione e non anche quando la regola prevenzionistica sia posta a beneficio precipuo del lavoratore. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la circostanza aggravante in questione in relazione all'infortunio occorso a un vigile del fuoco durante un intervento volto a domare un incendio di sterpaglie, perché folgorato da un conduttore della linea elettrica sganciatosi da un palo, in conseguenza dell'omessa manutenzione della linea elettrica).


Cassazione penale , sez. IV , 17/10/2019 , n. 49761

In materia di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell'evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza impugnata per avere fondato la responsabilità del RSPP su un omesso intervento in fase esecutiva, considerata estranea alle competenze consultive e intellettive dello stesso).


Cassazione penale , sez. fer. , 27/08/2019 , n. 45316

Nella nozione di luogo di lavoro, rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si esplichi e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa. (Fattispecie in cui Corte ha ritenuto configurabile la contravvenzione di cui agli artt. 46 e 55, comma 5, d.lg n. 81 del 2008 , per mancata adozione delle misure per prevenire gli incendi, nei confronti del legale rappresentante di una ditta proprietaria di impianto di distribuzione di Gpl, con connesso serbatoio interrato, installato in un'area di un condominio privato, al servizio del condominio medesimo).


Cassazione penale , sez. fer. , 27/08/2019 , n. 45719

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, può potenziare la sicurezza di un macchinario o di una procedura di utilizzo come descritta nelle informazioni del costruttore-venditore, compatibilmente con la funzionalità dell'apparecchiatura in modo tale da garantire un incremento delle cautele ma deve comunque informare i lavoratori che operano sul macchinario istruendoli sulle modalità del suo utilizzo e sulle prescrizioni del manuale di funzionamento.(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità per lesioni, subite da un lavoratore adibito alla posa di pannelli di lamiera del peso di 300 kg, del datore di lavoro che, pur avendo date specifiche istruzioni sulla modalità della posa, non aveva però fatto rispettare le indicazioni previste dal libretto di istruzioni della gru utilizzata per l'incombente).


Cassazione penale , sez. IV , 19/07/2019 , n. 38845

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di appalto di lavori da eseguirsi presso lo stabilimento del committente nel quale operino contemporaneamente anche dipendenti di quest'ultimo, la clausola di esonero di responsabilità del committente contenuta nel contratto d'appalto non può assumere rilievo al fine di escludere la sua responsabilità penale per l'infortunio occorso a un lavoratore dipendente dall'appaltatore, perché gli obblighi di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a carico del committente e dell'appaltatore sono previsti da norme di diritto pubblico che non possono essere derogate.


Cassazione penale , sez. IV , 19/07/2019 , n. 44141

In materia di infortuni sul lavoro, l'onere della prova circa l'avvenuto conferimento della delega di funzioni - e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza incombenti sul datore di lavoro - grava su chi l'allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità. (Fattispecie relativa ad infortunio occorso ad un dipendente di un supermercato, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'amministratrice della società proprietaria che si era limitata a dichiarare di avere attribuito il potere di controllo al preposto al punto vendita in cui era avvenuto l'infortunio, mediante contratto di distacco non allegato al ricorso).


Cassazione penale , sez. IV , 11/06/2019 , n. 28883

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la normativa a tutela della sicurezza di cui al d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 è applicabile anche alle attività svolte dai vigili del fuoco. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna, per il reato di lesioni personali colpose aggravate ai sensi del terzo comma dell' art. 590 c.p. , del caposquadra nonché preposto del comando provinciale dei vigili del fuoco in relazione all'infortunio occorso a un vigile esperto, durante un'esercitazione in discesa da fune, conseguente all'omesso uso della corda di sicurezza).



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