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Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione: necessaria la doppia conformità e l’assenza di violazioni antisismiche (Cass. Pen. n. 12125/2025)

Abuso edilizio

Con la sentenza n. 12125/2025, la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti da F. e R. T. contro l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva negato la sospensione o la revoca dell’ingiunzione a demolire un immobile abusivo.

La pronuncia ribadisce i presupposti per revocare o sospendere l’ordine di demolizione, soffermandosi in particolare sulla necessità della doppia conformità urbanistica e dell’autorizzazione sismica.


Il fatto

I ricorrenti avevano chiesto la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo disposto con sentenza passata in giudicato nel 2003.

A sostegno dell’istanza, avevano evidenziato l’assenza di vincoli sull’immobile e l’avvenuta presentazione di un’istanza di sanatoria, sottolineando che eventuali ritardi nell’evasione della pratica erano imputabili alla Pubblica Amministrazione. Inoltre, avevano richiesto un termine per l’acquisizione del parere dell’ATER, ente proprietario dell’immobile.

Il Tribunale di Reggio Calabria aveva respinto l’istanza, ritenendo non configurabile alcun elemento ostativo all’esecuzione della demolizione.


La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo i seguenti principi:

  • L’ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale irrevocabile può essere revocato solo se sussistono atti amministrativi o giurisdizionali che abbiano sanato l’abuso o conferito all’immobile una destinazione incompatibile con la demolizione.

  • Può essere sospeso solo se è prevedibile in tempi brevissimi l’adozione di un provvedimento incompatibile con la demolizione.

  • Ai fini della sanatoria è necessaria la doppia conformità dell’opera (urbanistica ed edilizia) sia al momento della realizzazione che a quello della domanda, nonché il rispetto della normativa antisismica.

  • Nel caso di specie, l’immobile era stato realizzato in zona sismica, senza autorizzazione, senza direzione dei lavori e senza denuncia all’Ufficio Tecnico Regionale, escludendo così la possibilità di sanatoria.

  • La richiesta di acquisizione del parere dell’ATER è stata ritenuta non rilevante, poiché la sanatoria sarebbe comunque stata preclusa dalla mancanza di conformità alle norme tecniche.


Il principio di diritto

In tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione è ammissibile solo se sussistono elementi concreti, attuali e documentati che rendano prevedibile l’accoglimento in tempi brevi di un’istanza di sanatoria conforme ai requisiti dell’art. 36 d.P.R. 380/2001.

L’edificazione in zona sismica senza le prescritte autorizzazioni preclude in radice la regolarizzazione e giustifica l’immediata esecuzione della demolizione.

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