La revoca del patrocinio a spese dello Stato non comporta la caducazione del decreto di pagamento degli onorari del difensore (Cass. Pen. n. 9628/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 21 mar
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Con la sentenza n. 9628/2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di patrocinio a spese dello Stato, con particolare riferimento agli effetti della revoca del beneficio e alla validità dei decreti di liquidazione degli onorari già emessi.
La Suprema Corte ribadisce l'autonomia concettuale e giuridica del provvedimento di liquidazione, non influenzato dalla revoca del patrocinio quando quest’ultima operi con efficacia retroattiva.
La vicenda processuale
Il caso in esame trae origine da un’ordinanza del GIP del Tribunale di Paola, il quale aveva rigettato l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il provvedimento con cui veniva revocato il patrocinio a spese dello Stato concesso a R. S. per mancanza originaria delle condizioni reddituali necessarie. Contestualmente, il GIP aveva disposto la revoca del decreto di liquidazione degli onorari in favore del difensore, emesso il 30 maggio 2024.
L’Avv. S. M., quale sostituto processuale, aveva proposto ricorso deducendo la violazione degli artt. 112 e 114 d.P.R. n. 115/2002, contestando l’illegittima retroattività della revoca e l’annullamento del decreto di pagamento già emesso.
Il principio di diritto affermato dalla Cassazione
La Corte di Cassazione, con una disamina puntuale e dettagliata, ha affermato i seguenti principi fondamentali:
Revoca del patrocinio per mancanza originaria delle condizioni reddituali
La revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato può essere legittimamente disposta con efficacia retroattiva quando si accerta che le condizioni reddituali richieste erano già carenti al momento della concessione del beneficio. Tale situazione rientra nell’ambito applicativo dell’art. 112, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 115/2002. La retroattività della revoca comporta che il provvedimento abbia effetto fin dal momento dell’ammissione al beneficio.
Autonomia del decreto di liquidazione degli onorari
La Corte ha ribadito un orientamento ormai consolidato secondo cui la revoca del patrocinio a spese dello Stato, anche quando abbia efficacia retroattiva, non comporta la caducazione del decreto di pagamento degli onorari del difensore. Tale principio trova fondamento sia nella natura giurisdizionale del decreto di pagamento, sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 192/2015, sia nella disciplina normativa degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002, che regolano l’opposizione al decreto di pagamento. L’autonomia del decreto di pagamento rispetto al provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato garantisce la stabilità delle spettanze già liquidate al difensore.
Chiarimenti in materia di retroattività
Sebbene la revoca del patrocinio possa operare retroattivamente quando mancano ab origine i requisiti reddituali, ciò non può incidere sugli atti già compiuti e sui provvedimenti già emessi in favore del difensore. L'annullamento del decreto di pagamento per attività professionale svolta in costanza di ammissione è illegittimo, poiché tale provvedimento è autonomo e definitivo.