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La sentenza penale assolutoria non vincola il giudice tributario sull'imposta, ma rileva solo sulle sanzioni (Cass. civ. n. 3800/25)

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Con la sentenza n. 3800 del 14 febbraio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, si è espressa in merito alla portata applicativa dell’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024.

Il cuore della decisione concerne il valore della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio tributario, in particolare se essa possa vincolare il giudice anche rispetto all’accertamento dell’imposta o solo in ordine alla sanzione amministrativa tributaria.


1. Fatto

La vicenda prende le mosse da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate alla società E. S.r.l., per l’anno d’imposta 2015, con riferimento all’indebita deduzione di costi derivanti da fatture oggettivamente inesistenti e da operazioni riferite all’anno precedente. La società aveva impugnato l’atto impositivo, ottenendo in primo grado un parziale accoglimento del ricorso.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (CGT2) annullava integralmente l’avviso, fondandosi esclusivamente sulla sentenza penale del Tribunale di Lecce, che aveva assolto il legale rappresentante della società con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Tale sentenza, secondo la CGT2, esplicava effetto vincolante anche nel giudizio tributario.


2. Decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rilevando plurime violazioni di legge da parte del giudice tributario. In particolare, è stato censurato:

  • l'erroneo riconoscimento di efficacia vincolante alla sentenza penale di assoluzione, che all’epoca non era ancora passata in giudicato;

  • l’assenza di una autonoma valutazione probatoria da parte della CGT2, che si era limitata a trasporre integralmente le motivazioni del giudice penale, omettendo ogni analisi degli elementi istruttori presenti nel processo tributario.


3. Principio di diritto

La Corte ha chiarito che l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, introdotto nel 2024, si riferisce esclusivamente alla sanzione tributaria e non all’accertamento dell’imposta.

La sentenza penale assolutoria per “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato solo con riguardo ai fatti materiali alla base dell’irrogazione della sanzione. Diversamente, il rapporto d’imposta continua ad essere disciplinato dall’autonomia probatoria del giudizio tributario, nel rispetto del principio di circolazione della prova (art. 654 c.p.p. e art. 20 D.Lgs. 74/2000).

La pronuncia ribadisce che il giudice tributario deve valutare autonomamente tutti gli elementi probatori, inclusa l’eventuale sentenza penale, senza potersi appiattire sul contenuto di quest’ultima.


4. Ambito di applicazione dell’art. 21-bis D.Lgs. 74/2000

L’art. 21-bis si applica:

  • solo alle sentenze penali irrevocabili di assoluzione pronunciate a seguito di dibattimento con le formule “perché il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”;

  • solo in riferimento alle sanzioni amministrative tributarie;

  • anche nel giudizio di Cassazione, purché la sentenza penale sia depositata almeno 15 giorni prima dell’udienza.

Non si applica invece:

  • alle sentenze di condanna, proscioglimento per altra causa, o pronunciate con il rito abbreviato;

  • ai fini dell’accertamento dell’imposta;

  • automaticamente, ma solo previa verifica dell’identità dei fatti materiali tra processo penale e processo tributario.


5. Conclusioni

La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CGT2 della Puglia, in diversa composizione, affinché provveda ad un nuovo esame della controversia, attenendosi al principio di diritto enunciato.


Nota redazionale

La sentenza n. 3800/2025 assume un’importanza centrale nel nuovo panorama normativo post D.Lgs. 87/2024, ribadendo la separazione tra accertamento dell’imposta e irrogazione della sanzione, la Cassazione preserva la coerenza del sistema tributario rispetto alla giurisdizione penale, evitando derive riduzioniste dell’autonomia del giudice tributario.

Inoltre, l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21-bis conferma che esso ha una portata strettamente sanzionatoria, coerente con l’obiettivo di razionalizzazione del sistema punitivo e di rispetto del principio del ne bis in idem.

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