RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 dicembre 2023, il Tribunale del riesame di Benevento rigettava l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento avverso l'ordinanza del G.i.p. che il 10 ottobre 2023, per quanto di interesse, rigettava la richiesta di emissione di sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. di tre immobili (opificio industriale, pertinenze comprese, sito in A. in C.da (...), indicato al catasto (...); terreno sito in M. in C.da (...), indicato al catasto (...); terreno sito in M. in C.da (...), indicato al catasto al fg. (...)).
Per tali immobili era stato richiesto il vincolo reale in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa alla Manufatti in Cemento e Materiali Edili - M.C.M. Srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Benevento con sentenza nr. 43/2021 del 15 settembre 2021, in quanto oggetto di compravendita in favore della Meridionale Costruzioni Srl con contratto del 23 giugno 2020.
Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria per distrazione era contestato al capo 1) della incolpazione provvisoria agli indagati Ma.Gu., nella qualità di amministratore unico della M.C.M. Srl dal 4 giugno 2020, e Ma.La., già amministratrice della M.C.M. Srl dal 21 dicembre 2010 al 5 luglio 2012, nonché socia fino al 14 maggio 2020 e amministratore unico fin dalla costituzione della Meridionale Costruzioni Srl, società acquirente degli immobili.
2. L'appello cautelare reale veniva proposto per i motivi ricapitolati nel provvedimento ora impugnato, al fol. 4: il Pubblico ministero evidenziava per un verso l'esistenza di plurimi atti distrattivi dei beni della fallita dal 2016 alla data della dichiarazione di fallimento, consistenti nella dazione di oltre 490mila Euro in favore di amministratori e soci, di oltre 184mila Euro in favore di soci per restituzione anticipi e versamenti, nonché nelle cessioni di autovetture e mezzi strumentali alla società Siac Srl
A tali atti veniva ad aggiungersi la vendita del compendio immobiliare menzionato, che completava lo svuotamento della fallita, anche quanto al patrimonio immobiliare del valore di Euro 795mila circa, rappresentando l'appellante Pubblico ministero la assoluta antieconomicità dell'operazione di vendita, non essendo mai stato versato il corrispettivo pattuito e risultando anzi che gli immobili in M. erano in uso non all'acquirente Meridionale Costruzioni, bensì ma alla citata Siac, società alla quale erano stati ceduti anche i macchinari e i lavoratori. Risultava solo l'esistenza di fatture emesse per la locazione dalla Meridionale Costruzioni alla Siac, in relazione a un contratto mai registrato. Per altro, le tre società risultavano tutte facenti capo alla famiglia Ma. e operavano nel medesimo settore. Da ultimo, il Pubblico ministero rilevava come si vertesse in tema di un atto di spoliazione qualificabile come distrattivo, non rilevando la veste giuridica assunta dall'operazione.
3. Il Tribunale rigettava l'appello, confermando la motivazione del decreto di rigetto genetico.
4. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
5. Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223 legge fall.
Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto che non integri distrazione la dazione - a mezzo del contratto di compravendita - del compendio immobiliare. In particolare, la ricorrente Procura critica l'aver ritenuto il Tribunale del riesame essendo l'atto di disposizione inefficace perché sottoposto a condizione sospensiva non verificatasi nel termine.
Non pertinenti, osserva inoltre la ricorrente, risulterebbero i richiami giurisprudenziali effettuati dall'ordinanza impugnata, perché riferiti alla distrazione di beni mai entrati nella disponibilità del fallito, mentre nel caso in esame certa era l'appartenenza del compendio immobiliare al patrimonio della società fallita.
Avrebbe dovuto, pertanto, il Tribunale del riesame ritenere la sussistenza del fumus delicti, tenuto conto che anche l'atto inefficace e non opponibile a terzi risulta comunque integrante la distrazione penalmente rilevante, allorché si sia verificata la perdita del bene senza alcun vantaggio per l'impresa e i suoi creditori.
Inoltre, lamenta il ricorrente l'assenza di motivazione quanto ai presupposti del sequestro preventivo impeditivo.
6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott.ssa Paola Mastroberardino, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte - ai sensi dell'art. 23 comma 8, D.L. 127 del 2020 - con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata, rilevando la sproporzione fra il prezzo pattuito per la vendita del compendio immobiliare e quello effettivo, la natura unilaterale sospetta della condizione sospensiva apposta al contratto, come anche la circostanza che il compendio immobiliare senza alcuna controprestazione non è più nella disponibilità della fallita ed è disponibile per una terza società.
7. Il difensore di Ma.Ca., D'Urso ha chiesto rigettarsi il ricorso, ritenendolo versato in fatto.
Il difensore di Ma.Gu. e Ma.La., ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto aspecifico e manifestamente infondato.
In particolare, osserva la difesa come i beni immobiliari non sarebbero mai usciti giuridicamente dal patrimonio della fallita, avendo perso efficacia il contratto sin dal 30 giugno 2021, per omesso pagamento dell'importo dovuto dall'acquirente e mancato avveramento della condizione sospensiva, data anteriore al fallimento dichiarato il 15 settembre 2021, analogamente a ciò che accade per la bancarotta riparata.
Pertanto, le conclusioni della Procura generale non si confronterebbero con questi dati, come anche il valore di stima del compendio immobiliare risulterebbe esagerato, per omessa valutazione degli illeciti urbanistici.
Inoltre, i beni sono nella piena disponibilità della curatela fallimentare e, quindi, il sequestro in sede penale intralcerebbe le operazioni di liquidazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va innanzi tutto ricordato che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti in cui oggetto di doglianza sia l'assoluta mancanza di un apparato giustificativo della decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l'inidoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. un. n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, rv. 239692; Sez. Un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710).
3. Deve pertanto da subito evidenziarsi come il ricorso in esame non ponga, a differenza di quanto evidenziato dai difensori degli indagati, questioni di fatto né deduca vizi motivazionali, ma si limiti a dedurre la violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 216 legge fall.
4. A ben vedere, l'ordinanza impugnata, dopo avere correttamente affermato che la distrazione viene ad aversi anche in relazione al depauperamento concreto del patrimonio del fallito, non fa buon governo del principio in relazione al caso di specie.
Difatti, certamente, secondo il costante insegnamento di questa Corte, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né tantomeno la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali.
In tal senso, pertanto, a titolo di esempio, anche il contratto di affitto di azienda può connotarsi in modo da integrare una bancarotta per distrazione e ciò tanto nel caso in cui l'affitto venga stipulato con canoni incongrui o simulati (Sez. 5, n. 44891 del 9 ottobre 2008, P.M. in proc. Quattrocchi, Rv. 241830), quanto in quello cui la stipula avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106 - 01; Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv. 272841 - 01; Sez. 5, n. 46508 del 27 novembre 2008, Scirè e altri, Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28 gennaio 1998, Martinel, Rv. 209947; Sez. 5, n. 11207 del 29 ottobre 1993, Locatelli ed altri, Rv. 196456). Non solo, è stato altresì precisato che integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale qualsiasi forma di cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez. 5, n. 10778 del 10 gennaio 2012, Petruzziello, Rv. 252008) e più specificamente l'affitto d'azienda al quale non consegua l'incasso dei canoni pattuiti da parte della società fallita, senza che sia addotta alcuna giustificazione in proposito (Sez. 5, n. 16989 del 2 aprile 2014, Costa, Rv. 259858).
5. Il motivo di ricorso è fondato in quanto come evidenziato dalla ricorrente e sottolineato dalla Procura generale, e come la stessa ordinanza ora impugnata rileva, i beni immobili sono stati sine titulo utilizzati dalla Siac, altra società sempre facente capo al gruppo familiare Ma., alla quale erano già stati "ceduti" macchinari e lavoratori: in assenza di un titolo contrattuale e di un correlativo vantaggio per la fallita, a buona ragione la Procura ricorrente rileva come tale disponibilità integri la condotta distrattiva.
D'altro canto, proprio l'accertamento dell'esistenza di fatture emesse dalla Meridionale Costruzioni per la locazione di tali immobili alla Siac, renderebbe evidente che, al di là della formale efficacia traslativa o meno del contratto fra M.C.M Srl e Meridionale Costruzioni Srl, la vendita abbia prodotto comunque un effetto concreto, di fatto, mettendo i beni nella disponibilità di Meridionale Costruzioni e quindi consentendo a Siac di averne la disponibilità in concreto. Con tale tema non si confronta correttamente l'ordinanza impugnata.
Infatti, rispetto alla disponibilità degli immobili avuta dalla Siac, non è infondato rilevare come, prescindendo dalla sussistenza o meno di strumenti giuridici traslativi, vi sia stato un depauperamento del patrimonio della fallita senza causa e senza alcuna controprestazione in merito all'utilizzo dei beni da parte di terzi estranei alla stessa.
Dovrà verificare pertanto il Tribunale del riesame se, a fronte di tale disponibilità degli immobili da parte di Siac, sussista una contropartita per la fallita, che giustifichi la perdita della disponibilità e ne escluda il carattere distrattivo.
A differenza di quanto ritiene il Tribunale del riesame, proprio la circostanza che Siac occupi sine titulo il compendio immobiliare rileva penalmente, in quanto se lo strumento negoziale in genere non esclude la distrazione, allorché determini uno squilibrio nell'operazione in danno della fallita, ancor più ciò vale se non esista uno strumento negoziale traslativo, risultando decisivo che la fallita abbia di fatto perso la disponibilità dei beni e la capacità di produzione di reddito correlata all'uso degli stessi, senza alcuna contropartita.
Anche l'argomento utilizzato dal Tribunale del riesame quanto alla irrilevanza del danno per i creditori, è "fuori fuoco", in quanto il delitto di bancarotta fraudolenta non è reato di evento ma di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall., prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione, dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio, ma anche il solo pericolo concreto dello stesso.
Pertanto, oltre a quanto in precedenza indicato, il Tribunale del riesame in sede di rinvio dovrà anche confrontarsi con il principio per cui, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 - dep. 01/08/2017, Sgaramella e altro, Rv. 27076301).
6. Quanto agli immobili predetti, occorre anche osservare come i Giudici della cautela reale abbiano in doppia conforme ritenuto che l'apposizione di una condizione sospensiva non verificatasi abbia escluso l'effetto traslativo del contratto, dal che verrebbe meno la configurabilità della distrazione.
6.1 Va premesso che già il G.i.p. osservava come l'atto pubblico di compravendita - stipulato in data 23 giugno 2020 tra Ma.La., amministratrice unica della Meridionale Costruzioni, parte acquirente, e il padre Ma.Gu., amministratore unico della M.C.M, quale parte venditrice, avente ad oggetto i beni immobili dei quali si chiede il sequestro da parte del Pubblico ministero - all'art. 3 prevedesse una condizione.
Le parti sottoponevano la vendita alla "... condizione sospensiva della totale cancellazione delle formalità ipotecarie iscritte a favore di Equitalia Sud Spa a citarsi, o in alternativa della dimostrazione documentale, da effettuarsi da parte della Società venditrice, che la debitoria garantita ipotecariamente venga ridotta ad una somma complessiva non superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila), il tutto entro il termine del 30 giugno 2021. Detta condizione è convenuta nell'esclusivo interesse della parte acquirente"; all'art. 4 venivano richiamate le iscrizioni ipotecarie in questione; infine all'art. 6 si conveniva che il prezzo della compravendita fosse pari a complessivi Euro 500.000,00, imputabile per 395.000,00 Euro all'opificio industriale, per 50.000,00 Euro al terreno "... ricadente in zona D2" e per Euro 55.000,00 imputabile "... ai terreni agricoli" e, inoltre, "... che il pagamento del prezzo del presente atto avviene tramite accollo interno di parte del debito tributario che costituisce titolo per iscrizioni dette nei confronti di EQUITALIA SUD Spa".
Il Tribunale del riesame prendeva atto: a) che la stima effettuata dall'Ufficio Territorio dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, attribuiva il valore di mercato ai beni immobili pari ad Euro 795.228,72; b) che la curatrice fallimentare aveva accertato che quanto dedotto nella condizione sospensiva non risultava adempiuto, tanto che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia) aveva presentato istanza di insinuazione al passivo, vantando il credito ipotecario iscritto sulle stesse particelle di cui alla compravendita.
6.2 Or bene, il Tribunale del riesame evidenzia come la condizione sospensiva non si sia verificata e, dunque, alcun effetto traslativo degli immobili dalla fallita alla Meridionale Costruzioni fosse intervenuto.
A ben vedere, va da subito rilevato come la condizione posta non possa ritenersi meramente potestativa, seguendo l'insegnamento consolidato della Corte di legittimità in Sede civile, che ha chiarito come la condizione è "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato (Sez. 5 civ., n. 30143 del 20/11/2019 - Rv. 655927 - 01: nella specie, la S.C. ha reputato potestativa la condizione sospensiva apposta ad un contratto di compravendita di un terreno, avente ad oggetto la conclusione di un contratto di locazione sui fabbricati da costruire, entro un certo termine, con un terzo conduttore non identificato, sussistendo un apprezzabile interesse ed essendo il suo avveramento alla volontà di un terzo; mass. conf. n. 18239 del 2014 Rv. 632069 - 01).
È di tutta evidenza che la scelta della società venditrice - di provvedere alla totale cancellazione delle formalità ipotecarie iscritte a favore di Equitalia Sud o di dimostrare che il debito garantito da ipoteca fosse ridotto a un importo non superiore a 500mila Euro - sia connessa a fattori meritevoli di valutazione e non certamente al mero arbitrio della parte, stante la misura del debito tributario, che avrebbe poi giustificato l'ammissione al passivo di Agenzia Entrate Riscossione per l'importo significativo di oltre due milioni di Euro (cfr. capo 3 dell'imputazione riportato nel provvedimento genetico del G.i.p.). Non si verte, quindi, in tema di contratto nullo ex art. 1355 cod. civ.
Ciò che a questo punto rileva è la natura unilaterale della condizione sospensiva, perché apposta nell'esclusivo interesse della acquirente Meridionale Costruzioni.
È noto il consolidato principio per cui le parti, nell'ambito della loro autonomia privata, possono apporre al contratto una condizione sospensiva o risolutiva convenuta nell'interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, il quale resta, di conseguenza, libero di avvalersene o di rinunciarvi, sia prima che dopo il non avveramento della stessa, senza possibilità per la controparte di ostacolarne la volontà (Sez. 2 civ., n. 27320 del 17/11/2017 - Rv. 646085 - 01; Sez. 2, n. 17059 del 05/08/2011- Rv. 618936 - 01; mass. conf. n. 934 del 1982 Rv. 418796 - 01, N. 12708 del 1992 Rv. 479757 - 01).
Ne consegue che la parte acquirente ben poteva non avvalersi della condizione sospensiva posta nel suo esclusivo interesse, e ciò senza essere limitata dalla scadenza del termine, cosicché, in assenza di una esplicita risoluzione del contratto, lo stesso contratto risultava sempre efficace e tale da danneggiare il ceto creditorio della venditrice, in quanto la parte acquirente, grazie alla pattuizione, era sempre legittimata a rendere il contratto puro, con effetti ex tunc, ottenendo così l'attribuzione degli immobili comunque a un prezzo ribassato.
D'altro canto, Sez. 2 civ., n. 11816 del 30/10/1992, Rv. 479238 - 01, ha affermato che nel caso di condizione cosiddetta unilaterale, cioè prevista nell'esclusivo interesse di uno dei contraenti, la dichiarazione di questi di non volersi avvalere della condizione medesima, non integra rinuncia in senso proprio, ma configura esercizio di un'opzione o diritto potestativo, con efficacia modificativa del contratto.
In sostanza, la pattuizione contrattuale risulta essere di assoluto favore per l'acquirente, attributiva di un potere unilaterale, comportante in assenza del suo esercizio l'impossibilità per la cedente di disporre degli immobili, fino a che non sopravvenga la risoluzione del contratto (mai intervenuta, per quanto risulta a questa Corte), con la necessità, da parte della venditrice, di far accertare in sede giudiziaria la pienezza del proprio diritto di proprietà. Nel caso in esame il contratto sospensivamente condizionato all'interesse della acquirente, in sostanza, legittima la disponibilità di fatto degli immobili, in una situazione di stallo che danneggia la fallita e avvantaggia l'acquirente, senza alcuna controprestazione.
Infine, va anche richiamato il principio per cui la valutazione, ai fini della bancarotta fraudolenta per distrazione, va effettuata "ex ante" e in concreto quanto alla pericolosità dell'operazione per la società poi fallita, come pure tenendo in conto che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza, non dovendo sussistere un nesso causale, richiesto per i reati di evento e non di pericolo, quale è quello per cui si procede (cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01; quanto alla necessità della valutazione ex ante in ordine al pericolo concreto, cfr. Sez. 5, n. 9398 del 18/12/2019, dep. 10/03/2020, Di Grazia, Rv. 278323 - 01; Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, Falciola, Rv. 267883 - 01).
In sede di rinvio, pertanto, il Tribunale dovrà valutare se l'esistenza di tale condizione sospensiva unilaterale in favore della acquirente, risolvendosi in un diritto di opzione sempre esercitabile, non abbia integrato il pericolo concreto per il ceto creditorio della fallita, tenendo in conto i criteri già citati da Sez. 5, Sgaramella, cit., come anche valutando l'incidenza della previsione contrattuale sulla disponibilità degli immobili e sulla possibilità di poterne disporre, anche per una ulteriore vendita o cessione, a prezzo congruo perché di mercato.
Ogni altra questione posta dal ricorso deve ritenersi assorbita, compresa quella relativa al periculum in mora, che ovviamente dovrà essere valutata alla luce della verifica degli elementi fin qui evidenziati.
7. Pertanto può affermarsi che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, integra distrazione il contratto di vendita di un immobile a prezzo inferiore a quello di mercato, se subordinato a condizione sospensiva unilaterale, nel solo interesse dell'acquirente, in quanto quest'ultimo, anche dopo la scadenza del termine prefissato, e fino a che non intervenga la risoluzione del contratto, può rinunciare alla condizione sospensiva per esercitare il proprio diritto potestativo di acquisto nei confronti della fallita, con limitazione del potere di disposizione da parte del venditore e messa in pericolo della garanzia per il ceto creditorio.
8. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del riesame reale, al quale spetterà una nuova valutazione alla luce dei prìncipi di diritto fin qui evidenziati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento.
Così deciso in Roma, 25 marzo 2024.
Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2024.