top of page
Reati contro la PA

Corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio: sussiste in caso di stabile asservimento del p.u. ad interessi personali di terzi

Corruzione

Cassazione penale sez. V, 10/09/2020, n.34979

Configura il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'art. 318 cod. pen. - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, ma che si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali.(Fattispecie relativa alla corresponsione di denaro ed altre utilità al presidente della cassa nazionale di previdenza dei ragionieri a fronte della totale rinuncia all'esercizio dei poteri decisori e di controllo sugli investimenti delle risorse dell'ente in strumenti finanziari).

Corruzione: configurabile concorso per il terzo che effettua attività di intermediazione per realizzare connessione fra gli autori necessari

Corruzione: sulla consumazione del reato

Corruzione: il patto corruttivo per aumentare l'attività imprenditoriale comporta che il profitto vada commisurato al volume d'affari

Corruzione: sull'inserimento del patto corruttivo nell'esercizio di un potere discrezionale

Corruzione per l'esercizio della funzione: va verificata la proporzionalità tra utilità e rilevanza dell'atto

Corruzione: sulla rilevanza della promessa o dazione indebita di somme di danaro o di altre utilità in favore del pubblico ufficiale

Corruzione: sussiste continuità normativa tra il reato di corruzione propria e quello di corruzione per l'esercizio della funzione

Corruzione: se la condotta non è idonea a determinare l'inizio della trattativa non può ritenersi adesiva alla proposta corruttiva

Corruzione: sullo stabile asservimento al pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi

Corruzione: deve sussistere un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa di utilità

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: ammissibile il concorso di chi ha agito con dolo eventuale

Corruzione: non sussiste se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo con il privato non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 settembre 2019, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, assolveva M.A. dal delitto ascrittogli al capo B9 e, su appello del pubblico ministero e della parte civile spa Sopaf in concordato preventivo, riteneva M.G. responsabile anche del reato contestatogli al capo B3, confermando, invece, la medesima sentenza nella parte in cui aveva ritenuto responsabili dei delitti ritenuti dal primo giudice lo stesso M.G. e gli ulteriori appellanti T.A., C.A., Ca.Fa. e S.G.. Condannava i medesimi alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che vi avevano preso parte, spa Sopaf in concordato preventivo, A.A. + 94 e la Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri. Gli imputati erano stati così ritenuti responsabili dei seguenti delitti: - capi da B1 a B9 (esclusi B4 e B5), ascritti a Giorgio M. (quale vicepresidente del Cda Sopaf dal 2005 al 16 novembre 2012, consigliere delegato dal 14 maggio 2007 al 12 luglio 2010, e, comunque, come dominus di fatto della società), una pluralità di condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale consumate i danni di SOPAF spa in liquidazione (con le aggravanti della commissione di più fatti di bancarotta e del danno patrimoniale ingente), ammessa al concordato preventivo il 21 febbraio 2013, e, più precisamente, per avere distratto (B1, B3 diversamente qualificata in bancarotta preferenziale, B8 e B9) o dissipato (B2, B6, B7): - B1, una somma di Euro 6 milioni, sottratta nel 2007, parte di un guadagno conseguito dal LM & Partners sca (acquisita da Sopaf), trasferendola alla società Plato Consultores & Servicos Limitata, di (OMISSIS); - B2, Euro 3 milioni, fra il 2008 ed il 2010, per finanziamenti corrisposti alle srl Ovo Italia e Ovo; - B3 (in accoglimento dell'appello della pubblica accusa, ritenuta però l'ipotesi della bancarotta preferenziale), Euro 850.00 corrisposti ad M.A.; - B6, le somme versate dal 2006 al 2012 alla spa Pragmae (già Essere) per oltre 7,5 milioni di Euro; - B7, circa 100 milioni di Euro dissipati nel partecipare, omettendo le opportune verifiche, a mezzo di spa Petunia, al capitale di spa Banca Network Investimenti; - B8, la somma di Euro 100.000 a favore di China Opportunity versata nel 2010 a titolo di rimborso finanziamento nonostante Sopaf vantasse più cospicui crediti nei confronti di tale società; - B9, quanto impiegato nell'operazione di acquisto di una quota del 15% di srl Demofonte, anche in relazione a quanto versato a srl Helios in relazione alla risoluzione consensuale dell'opzione concessa alla predetta srl di acquisto della medesima quota; - capo E1, ascritto ad C.A., T.A., S.G., e C.F. (quest'ultimo solo in relazione all'operazione (OMISSIS)), la condotta loro contestata a titolo di appropriazione indebita aggravata (ai sensi dell'art. 61 c.p., nn. 7 ed 11) della somma complessiva di Euro 52 milioni, appartenente alla Cassa di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, somma che era stata conferita in Adenium Sicav (la sigla sta per "Società di Investimento Capitale Variabile"), gestita da spa Adenium Sgr (la sigla sta per "Società di Gestione del Risparmio"), T. e C. nella veste di amministratori della Sgr oltre che componenti del board della Sicav, S. e C. quali referenti delle società beneficiarie, essendo stati utilizzati, della maggior somma indicata, 22 milioni, nel novembre 2012, per l'acquisto di quote del fondo (OMISSIS) e per 30 milioni, nel luglio 2013, per la sottoscrizione dello strumento finanziario "(OMISSIS) index and credit linked note"; - capo E2, gli stessi imputati indicati nel capo precedente ( C. ancora solo in relazione all'operazione (OMISSIS)), la condotta contestata ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, per avere, al fine di agevolare il riciclaggio o il reimpiego dei 52 milioni di Euro citati al capo E1, fra il 1 novembre 2012 ed il 1 luglio 2013, disposto la seguente serie di trasferimenti fraudolenti di tali valori: - quanto alla sottoscrizione delle quote (OMISSIS), al fine di farne pervenire la provvista in Italia a persone fisiche e giuridiche varie, per il tramite di spa Hps, disponevano, il 20 ed il 21 novembre 2012, bonifici tali da far figurare che le somme provenissero da fondi di investimento esteri; - quanto alla partecipazione allo strumento (OMISSIS), sempre al fine di fare rientrare la somma impiegata in Italia a vantaggio di determinate persone fisiche e giuridiche, lo sottoscrivevano il 25 giugno 2013 prelevando la provvista da Adenium Sicav e, l'8 luglio 2013, ordinavano un bonifico da (OMISSIS) ad un conto intestato a spa Hps, così da occultarne la reale provenienza; - capo E3, ascritto a M., C., T. e S., una pluralità di condotte di corruzione consumate offrendo denaro o altre utilità a Sa.Pa., presidente della Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri, per compensarlo del compimento di atti contrari ai suoi doveri di ufficio, consegnandogli ( M. e T.), nel novembre 2012, un certificato al portatore, facendo accreditare ( S.), tra gennaio e luglio 2013, 850.000 Euro complessivi alla srl Eukion (controllata da una società di cui Sa. era presidente del collegio sindacale), accreditando ( T., C.), nel novembre 2013, ad una società irlandese di cui Sa. era beneficiario economico, circa Euro 150.000. La Corte d'appello confermava, inoltre, le confische delle seguenti somme: - il prezzo del reato sub E3, n. 1, pari ad Euro 100.00, nei confronti di M., C. e T.; - Euro 850.000, nei confronti di S., somma equivalente al prezzo del reato sub E3, n. 2; - Euro 150.709,13 nei confronti di C. e T., somma equivalente al prezzo del reato sub E3, n. 3; - Euro 16.500.000 nei confronti di T., C. e S., somma equivalente al profitto del reato sub E2, in relazione all'operazione (OMISSIS); - Euro 15.000.000 nei confronti di T., C., S. e C., somma equivalente al profitto del reato sub E2, operazione (OMISSIS). 2. Propongono ricorso tutti i ricordati imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. 2.1. Gli Avv.ti Vinicio Nardo e Francesco Caroleo Grimaldi, per T.A., articolano undici motivi. 2.1.1, Con il primo deducono la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 646 c.p. e D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 1,35 e 35 bis, ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto di appropriazione indebita contestato al prevenuto. Il Tribunale e la Corte avevano diversamente ricostruito la condotta appropriativa, in quanto il primo aveva ritenuto che le somme conferite dalla Cassa dei ragionieri alla Sicav fossero divenute di proprietà di quest'ultima ed aveva così individuato la consumazione del reato, ad opera degli amministratori della Sicav, negli scopi extrasociali perseguiti con gli investimenti decisi. Una tesi che non teneva conto del fatto che il solo mancato rispetto della procedura interna alla Sicav non poteva avere determinato la perdurante appartenenza delle somme versate dalla Cassa alla medesima, venendo così a mancare il requisito, necessario per configurare il delitto punito dall'art. 646 c.p., dell'altruità della res. Doveva peraltro aggiungersi che gli investimenti fatti dalla Sicav - nei fondi (OMISSIS) e (OMISSIS) - rientravano nell'oggetto della società, consentendo, il diritto lussemburghese (che ne regolava l'attività), anche l'acquisto di quote di fondi illiquidi o speculativi, come avevano confermato numerosi testimoni escussi. Ed erano state anche rispettate le norme che regolavano le procedure di decisione della Sicav, avendo, gli indicati investimenti, ottenuto l'approvazione del board. La Corte territoriale, invece, aveva ritenuto che le somme versate alla Sicav fossero rimaste di proprietà della Cassa dei ragionieri in quanto l'accordo stipulato dalle parti, il 13 dicembre 2011, impegnava Adenium a salvaguardare il capitale conferito e prevedeva che la Cassa avrebbe potuto, in ogni momento, disporne il disinvestimento, così attribuendo alla Sicav il mero ruolo di gestore delle somme consegnategli. Così concludendo, però, la Corte milanese, secondo il ricorrente, aveva misconosciuto la natura propria delle Sicav che sono società per azioni a capitale variabile e che offrono sul mercato soltanto i propri titoli, senza così assumere mai la gestione di patrimoni altrui (art. 1, comma 1, lett. i, 35 quater e art. 35 octies, comma 4, TUF). Tanto è vero che Adenium Sicav, nel prospetto destinato agli (indistinti) investitori, aveva chiarito che la propria ragion d'essere era quella della gestione delle attività a beneficio degli azionisti, entro i limiti fissati nella apposita sezione, e che tutte le azioni, interamente liberate, davano diritto di voto in assemblea ed erano immediatamente rimborsabili. Così che, anche nell'odierno caso concreto, la Cassa dei ragionieri non aveva conferito delle somme di denaro che erano rimaste (le stesse o gli investimenti con le medesime decisi) di sua proprietà ma si era limitata, come avevano fatto e facevano tutti gli altri investitori, ad acquistare i titoli azionari della Sicav stessa (proprio per questo dotata di capitale variabile). Doveva poi ricordarsi che gli investimenti nelle Sicav non sottostanno a particolari vincoli ma solo al rispetto di criteri che il gestore si impegna a seguire, potendosene comunque discostare. Criteri che peraltro il Tribunale aveva ritenuto essere stati rispettati (con la delibera del board). Previra sim (la sigla sta per "Società di Investimento Mobiliare"), poi, che era stata fatta intervenire dalla Cassa nella complessiva operazione, aveva assunto il ruolo di mero advisor, senza potersi ingerire nelle scelte di investimento. Era pertanto fuorviante l'osservazione con la quale la Corte aveva paragonato l'investimento in una Sicav (e nei suoi distinti comparti) con quello realizzato acquistando quote di fondi di investimento, gestiti da una Sgr, traendone così la conclusione che (prendendo spunto dalla pronuncia di questa Corte, in sede civile, n. 16605/2010) gli investitori restavano i proprietari sostanziali delle somme conferite, anche considerando il fatto che, nel citato arresto, la Corte di legittimità si era limitata a prendere atto della distinzione fra patrimonio investito, nei fondi, e patrimonio riconducibili alla stessa Sgr (che quei fondi gestisce). Era poi inconferente il richiamo all'art. 35 bis, comma 6, TUF, poichè in tale norma si dispone l'autonomia dei comparti in cui la Sicav investe il denaro conferitogli e non l'autonomia degli stessi comparti dalla medesima Sicav. Si doveva anche ricordare che la differenza fra Sgr e Sicav trova conferma nella decisione della Commissione UE, n. 2006/638/CE, in cui si è affermata la possibilità di stabilire distinti trattamenti fiscali fra le società di investimento e gli strumenti da queste adottate. 2.1.2. Con il secondo motivo lamentano il difetto di motivazione in relazione ai motivi di appello spesi sulla correttezza degli investimenti fatti da Adenium Sicav nel fondo (OMISSIS) e nella nota (OMISSIS). 2.1.2.1. Quanto al fondo (OMISSIS) si osserva come non risponda al vero che il consiglio di amministrazione di Cassa ragionieri non fosse a conoscenza dell'effettivo investimento delle somme conferite in strumenti ibridi, avendo, invece, quel consiglio lasciato alla Sgr la libertà di sceglierli al fine di dar vita al progetto della Banca delle professioni. Non era neppure vero il fatto che gli imputati avessero nascosto a MDO la sottoscrizione degli strumenti emessi da HPS, avuto riguardo alla corrispondenza fra C., G. e D.T., e dalla deposizione del teste V., dalle quali emergeva, appunto, il contrario. Nel prospetto informativo di (OMISSIS) si era chiarito che era consentita la formazione di comparti separati. Comparto che, nel caso di specie, era stato il fondo stesso a creare e non gli imputati. L'investimento in (OMISSIS), poi, non era stato affatto tenuto nascosto a sim Previra e, quindi, a A.F. che la rappresentava, avendo costui partecipato ad alcuni incontri, avendone egli ricevuto la documentazione ed emergendo ciò dalla corrispondenza intercorsa fra Sa. e R.. Comunque, Previra sim aveva compiti solo di consulenza. E il flusso continuo di informazioni fra gli imputati ed i vertici della Cassa aveva certamente riflessi sulla consapevolezza del T. in ordine alla corretta informazione sugli strumenti adottati che perveniva ai vertici amministrativi della Cassa dei ragionieri. 2.1.2.2. Quanto all'investimento nella nota (OMISSIS), non corrispondeva al vero che gli imputati, dopo il fallimento del progetto della Banca delle professioni, intendessero, con tale operazione, finanziare HPS ad insaputa di sim Previra e dei vertici della Cassa. In realtà l'investimento era stato legittimamente deciso dai vertici della Sicav ed aveva un senso economico, come si deduce dalla deposizione Sg., pur trattandosi di un fondo speculativo, anche in considerazione delle garanzie offerte alla Cassa. A. aveva mentito quando aveva affermato di non essere a conoscenza dell'operazione come dimostravano alcune mail, le deposizioni Ca. e To. e la ricostruzione offerta dal ricorrente. 2.1.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 646 c.p., art. 129 c.p.p. e D.Lgs. n. 36 del 2018, artt. 10 e 12, ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta procedibilità dell'azione penale. Adenium Sicav, che era stata individuata dal primo giudice come la persona offesa, non aveva sporto querela nè all'origine nè in seguito alla modifica dell'art. 646 c.p. ad opera del D.Lgs. n. 36 del 2018, nel termine da questa fissato. La Corte distrettuale però aveva ritenuto legittimata a sporgerla la Cassa dei ragionieri, privilegiando l'interesse sostanziale (Cass. n. 55945/2018) e assumendo che tale potestà le derivava dalla qualità di socio della Sicav. La pronuncia citata però non si attagliava al caso concreto limitandosi a far prevalere il diritto del proprietario reale di un autoveicolo (identificato nel soggetto che aveva concluso il contratto di acquisto) rispetto a quello dell'intestatario formale del mezzo, risultante dal PRA. La Cassazione aveva poi affermato, in altre pronunce, che il diritto di querela compete al solo legale rappresentante della società offesa e non al singolo socio (Cass. n. 45089/2009), con la sola eccezione derivante dal conflitto di interessi generato dal fatto che il denunciato sia lo stesso rappresentante preposto a sporgere querela (Cass. n. 40578/2014). Conflitto che, nel caso di specie, era insussistente posto che gli imputati erano cessati dalle loro cariche sociali subito dopo i fatti. Aveva poi errato, la Corte distrettuale, nel ritenere decisiva la circostanza che la procedibilità d'ufficio, del delitto di appropriazione indebita aggravata, fosse stata reintrodotta con la L. n. 3 del 2019 e che il difetto di procedibilità non avesse costituito un motivo di appello, dovendosi, quanto alla prima questione, ricordare la necessità di considerare la legge più favorevole al reo (Cass. n. 13577/2019) e, quanto alla seconda, l'immediata applicazione del disposto dell'art. 129 c.p.p., con il conseguente, altrettanto immediato, proscioglimento per difetto di querela. 2.1.4. Con il quarto motivo deducono il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta duplicità delle condotte, l'una di appropriazione indebita, l'altra di trasferimento fraudolento di valori. Se appropriazione vi era stata, questa si era consumata solo nel momento in cui il denaro era passato da (OMISSIS) a HPS, coincidendo pertanto, tale condotta, con l'altrimenti contestato trasferimento dei valori. E doveva anche ricordarsi come la giurisprudenza di legittimità richieda, ai fini della configurazione del delitto punito dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, che l'autore del delitto presupposto (nella specie, l'appropriazione) non sia lo stesso che attui il reimpiego della medesima somma. E, sottolineava ancora la difesa, come l'intestazione fittizia, delle somme e degli strumenti finanziari, altro non costituivano che una fase della complessiva appropriazione del denaro, dovendosi oltretutto rilevare come le somme fossero state impiegate in solide realtà finanziarie. 2.1.5. Con il quinto motivo lamentano la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 646 c.p. e art. 2634 c.c., ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del fatto di appropriazione nella condotta dall'art. 2634 c.c.. Non rispondeva infatti al vero che le ricordate operazioni fossero finalizzate ad un mero arricchimento personale, rientrando, invece, le stesse nel perimetro della gestione finanziaria consentita alla Sicav e non era neppure vero che l'eventuale conflitto di interessi del T. non fosse ancora sorto, posto che l'accordo con Santarelli aveva preceduto il progetto della Banca delle Professioni. Sia la Consob sia la Suprema Corte in sede civile (n. 21107/2019) avevano, infatti, rimproverato al T. di non avere risolto la sovrapposizione fra le funzioni gestorie delegate alla Sgr e l'operatività disposta direttamente dalla Sicav delegante, anche in conflitto di interessi, con specifico riferimento alle operazioni (OMISSIS) e (OMISSIS) (che avevano condotto a conferire ad Hps 31,5 milioni il 19 novembre 2012 ed il 25 giugno 2013). Il fine egoistico non era poi un discrimine fra le due fattispecie astratte. 2.1.6. Con il sesto motivo denunciano la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 646 c.p. e D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 167, ed il vizio di motivazione in ordine alla possibile riqualificazione della condotta appropriativa nel delitto, di gestione infedele, previsto dalla norma citata del TUF. La Consob aveva, infatti, ritenuto che T. avesse agito in conflitto di interesse in violazione dell'art. 40, comma 1, lett. b ora art. 35 decies, lett. b, così da concretare il suddetto reato. Sul punto, la Corte di merito non aveva motivato. 2.1.7. Con il settimo motivo deducono la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 319 c.p., ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 319 quater c.p., dovendosi considerare come il presunto corrotto, Sa., avesse abusato del suo ruolo e come T. si fosse limitato ad assecondarlo nel solo l'intento di non perdere il cliente, come avevano chiarito T. stesso ed il suo successore, R.. Se ne traeva conferma anche dalla conversazione, in atti, del 29 agosto 2013. Era pertanto evidente come il privato si fosse trovato in una posizione di chiara soggezione rispetto al Sa.. 2.1.8. Con l'ottavo motivo lamentano il difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di corruzione nell'ipotesi prevista dall'art. 2635 c.c.. Secondo il Consiglio di Stato (Sez. 4, pronuncia del 1.10.2014), la fase intermedia dell'attività delle Casse di previdenza (fra la raccolta dei contributi e l'erogazione delle prestazioni) - l'investimento di quanto ricevuto dagli iscritti non riveste natura pubblicistica ed altrettanto avevano precisato le Sezioni unite civili con pronuncia n. 19674/2016 (e Cass. n. 34327/2005). Tanto più quando si era affermato, come aveva fatto R., che Santarelli era uso gestire la Cassa come un proprio bene personale. 2.1.9. Con il nono motivo denunciano il difetto di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis c.p.. La piena collaborazione processuale del ricorrente era stata essenziale al fine di ricostruire la condotta del Sa.. Era errato il giudizio della Corte di merito che aveva ritenuto più favorevole il trattamento sanzionatorio vigente in epoca precedente alla sua introduzione nell'ordinamento, perchè si era escluso dalla comparazione delle pene proprio l'effetto, di riduzione della sanzione che tale attenuante comporta. 2.1.10. Con il decimo motivo deducono il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. La collaborazione prestata dal T. meritava di essere riconosciuta con una più ampia diminuzione di pena per le circostanze attenuanti, giudicate prevalenti, e con l'irrogazione del minimo edittale della pena. 2.1.11. Con l'undicesimo motivo lamentano il vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria al fine di depositare i documenti relativi ad alcuni scambi epistolari. Sulla quale non era stata spesa alcuna motivazione. 2.2. Gli Avv.ti Mario Zanchetti e Franco Coppi, per M.G., articolano quindici motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito che non aveva adeguatamente affrontato le censure mosse dalla difesa con l'atto di appello. La Corte si era limitata a riprodurre le ragioni esposte dal primo giudice e quelle contenute nella memoria della pubblica accusa. Così violando il dettato dell'art. 6 Convenzione EDU e art. 111 Cost., non avendo fornito congrua risposta alle doglianze avanzate dall'appellante. 2.2.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 216 e 223 L. Fall., ed il vizio di motivazione laddove si era ritenuta la sussistenza del delitto di bancarotta patrimoniale in relazione a condotte tenute a distanza di anni dall'ammissione della società al concordato preventivo, in un momento storico ed economico in cui non poteva prevedersi che le stesse avrebbero costituito un concreto pericolo di condurre al dissesto della medesima. Si doveva ricordare, inoltre, come sia nel 2007, l'anno in cui l'imputato avrebbe realizzato le contestate condotte, sia nell'anno successivo, il 2008, spa Sopaf avesse chiuso l'esercizio annuale in utile, così non potendosi prospettare alcun pericolo per le ragioni del ceto creditizio. La Corte milanese non aveva fatto congrua applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema corte nella sentenza Palitta (Cass. n. 17819/2017), in cui si era precisato come l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta, la volontà di sottrarre il bene alla garanzia della massa passiva, dovesse essere oggetto di un accertamento ex ante, con riguardo pertanto al momento della condotta e non ex post, alla luce dell'intervenuto dissesto. Una prospettiva che trovava conferma anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale, laddove, con le sentenze n. 364 e 1085 del 1988, in tema di applicazione dell'art. 27 Cost., questa aveva ricordato come la colpevolezza dell'autore del reato si configuri solo quando la stessa si estenda su gli elementi del medesimo, essenziali ed accidentali (ivi comprese le condizioni di punibilità, denominate intrinseche). Così che nulla, della fattispecie astratta, può ritenersi esente dalla prova, rigorosa, del nesso di causalità con la condotta tenuta dall'agente e non ricompreso nell'atteggiamento volitivo del medesimo. Non è quindi compatibile con il dettato costituzionale la collocazione, deducibile dalla sentenza Santoro (Cass. n. 13910/2017), della sentenza dichiarativa del fallimento nel novero delle condizioni obiettive di punibilità estrinseche, una pronuncia con cui si è inteso superare il tradizionale insegnamento che la collocava nell'ambito degli elementi essenziali del delitto di bancarotta (escludendo però che tale elemento dovesse essere ricondotto all'azione dell'imprenditore sia sul piano causale sia su quello soggettivo, del dolo). Un'impostazione che aveva trovato conferma nella successiva pronuncia delle Sezioni unite, la n. 13910/2017, Passarelli, che aveva precisato come la condotta punita dalla norma si configura con la mera distrazione di beni dal patrimonio sociale mentre la dichiarazione del fallimento si pone come condizione di punibilità esterna alla stessa. Un insegnamento sul quale si erano poi innestate la già citata sentenza Palitta e la sentenza Sgaramella che avevano precisato come la condotta consumata dall'agente dovesse presentarsi, all'epoca della sua commissione, come idonea a costituire un concreto pericolo di ledere il patrimonio dell'impresa che costituisce la garanzia per i creditori della medesima. Un pericolo il cui accertamento era indispensabile per ritenere provato l'addebito. Tanto più necessario in un caso, come quello di Sopaf spa, in cui non vi era stata una vera e propria dichiarazione di insolvenza ma solo l'ammissione ad un concordato preventivo che poteva essere stata determinata anche da una crisi finanziaria del tutto transitoria. E tanto più, nel caso del concordato preventivo, si affacciano i dubbi di costituzionalità sopra ricordati. 2.2.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla mancata derubricazione della condotta contestata a titolo di bancarotta fraudolenta, nel diverso e meno grave delitto di bancarotta semplice. Sopaf spa era una società finanziaria il cui oggetto sociale era l'acquisto di partecipazioni. Dal 2009, il mercato era entrato in un periodo di forte crisi e, ciò nonostante, delle 129 operazioni finanziarie impostate in quegli anni, solo 6 erano divenute oggetto delle attuali contestazioni. Doveva poi tenersi conto del fatto che la liquidazione della società aveva fatto emergere un attivo di circa 46 milioni di Euro. Non si era adeguatamente valutato il profilo colposo e quindi la configurabilità delle condotte nel paradigma dell'art. 217 L. Fall., per avere, l'imputato, compiuto operazioni connotate da manifesta imprudenza. Del tutto apparente era la motivazione della Corte di merito sulle contestate dissipazioni. Considerando che le stesse erano comunque riconducibili ad una coerente logica imprenditoriale (Cass. nn. 45288/2017 e 29893/2017). Dati che, esposti nei motivi di appello, non avevano trovato adeguata risposta nella sentenza della Corte. Dovendosi poi considerare come, anche in tal caso, il giudizio doveva riguardare le scelte d'investimento così come si erano prospettate al momento di compierle. Quanto alle condotte distrattive, inconferenti erano i rimandi della Corte alla giurisprudenza di legittimità sui vantaggi compensativi di gruppo, non costituendo la Sopaf, con gli investimenti fatti, alcun gruppo societario. Quel che la Corte non aveva, invece, adeguatamente valutato era l'idoneità delle condotte a cagionare lo squilibrio finanziario dell'impresa e, anche, la consapevolezza e la volontà dell'imprenditore di pervenire, con esse, a tale risultato. Sempre che tali operazioni fossero, anch'esse, in concreto idonee a creare un sicuro pregiudizio alle ragioni dei creditori. Solo in tale prospettiva andava riguardato il dolo generico della bancarotta patrimoniale, da verificarsi al momento dell'azione che si contesta essere lesiva del patrimonio della fallita. Nè la Corte d'appello aveva dato adeguata risposta alle censure relative al ruolo rivestito in Sopaf dal ricorrente, di preteso dominus della stessa, e ciò nonostante la complessa articolazione del vertice amministrativo della società e nonostante il fatto che tutte le decisioni, anche inerenti le contestate condotte, fossero state prese dagli organi interni competenti, peraltro composti da persone di elevatissimo livello professionale. 2.2.4 Con il quarto motivo deducono la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 216 e 223 L. Fall. ed il vizio di motivazione in relazione alla necessità che la lesione alla garanzia dei creditori debba essere verificata al momento in cui le condotte distrattive e dissipative si erano consumate e che tale lesione sia assistita dal necessario elemento volitivo. Si doveva infatti ricordare che spa Sopaf aveva chiuso in utile l'esercizio 2008 e, solo al termine del triennio 2010/2012, la crisi internazionale ne aveva determinato l'incipiente dissesto, così che risultava manifestamente infondato il giudizio della Corte circa l'esistenza di sintomi di squilibrio finanziario già a partire dal biennio 2007/2008. I dati di bilancio mostravano, infatti, che, fino al 2011, la società era finanziariamente solida, tanto da godere del sostegno delle banche creditrici, almeno fino al luglio 2012, e da ottenere, nel settembre 2011, l'approvazione dell'ente di controllo, la Consob, dell'operazione di offerta pubblica di acquisto e di scambio di obbligazioni 2007/2012. La Corte, nel pervenire a diversa conclusione, aveva fatto riferimento alla sola relazione del consulente del pm, senza così affrontare gli argomenti contrari offerti dal prof S., consulente della difesa. In realtà, doveva ritenersi che la crisi finanziaria di Sopaf fosse iniziata quando il ceto bancario aveva rifiutato, a luglio 2012, di prorogare lo stand stili (il blocco dei crediti). 2.2.5. Con il quinto motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto contestatogli al capo B 7. L'investimento in BNI (Banca Network Investimenti, già Banca Bipielle.net) era stato fatto in una società attiva nell'offerta di prodotti finanziari e nei servizi bancari on line. Sopaf non era l'unica società interessata ad assumerne il controllo visto che anche altri primari investitori, come AXA e Credem, avevano avanzato offerte. L'offerta era stata avanzata tramite Petunia, un veicolo al quale partecipavano anche altri soci. Il giudizio della Corte territoriale circa la non sostenibilità dell'investimento è del tutto apparente, visto che si fonda solo su pretese distorsioni gestionali, di per sè peraltro incompatibili con la struttura del delitto di bancarotta patrimoniale. 2.2.5.1. Ingiustificata era l'affermazione che la due diligence (la valutazione della bontà dell'operazione) presentasse gravi lacune, considerando l'elevato livello professionale di chi l'aveva effettuata. Il piano industriale era stato redatto prima che pervenisse l'esito della ridetta verifica, solo per rispettare la tempistica dettata dal venditore. Gli aspetti critici che BNI presentava erano già assorbiti nel prezzo richiesto ed offerto. Ed il Consiglio di amministrazione di Sopaf li aveva potuti valutare nella loro interezza. Tanto che, nel primo contratto, si erano previste una serie di garanzie (riduzioni di prezzo ed obblighi di indennizzo a carico del venditore), che erano state riprodotte anche nel testo dell'accordo definitivo. 2.2.5.2. Le interlocuzioni, negli organi amministrativi di Sopaf, si erano dipanate per un intero anno. Tutti i vari passaggi erano a perfetta conoscenza del presidente C.. 2.2.5.3. Non rispondeva al vero il fatto che ad uno dei soci di Sopaf nell'operazione, la D.A., fosse stata riconosciuta un'opzione di vendita, posto che, invece, gli era stato solo assicurato un eventuale indennizzo. 2.2.5.4. Gli estremi riportati dalla Corte distrettuale, circa la transazione conclusa con il venditore Banco popolare, non erano corretti e, comunque, l'averla conclusa non aveva determinato la lamentata dispersione del patrimonio, tanto da ricevere l'approvazione anche degli altri soci di Sopaf, in Petunia, Aviva e D.A.. Al più potrebbe, poi, rinvenirsi la colpa e non certo il dolo. 2.2.5.5. Non era possibile affermare che il collasso di BNI fosse prevedibile, in vista della sua strutturale debolezza e per gli inadeguati rimedi approntati da Sopaf, considerando che lo stesso ente di controllo, la Banca D'Italia, che era a perfetta conoscenza delle condizioni finanziarie della banca, non ne aveva ordinato, prima dell'interessamento di Sopaf, la liquidazione, proprio nella prospettiva che qualche investitore la rilevasse. Anche BNI, del resto, aveva patito la crisi di mercato sopravvenuta a partire dal 2008. 2.2.5.6. Non si poteva affermare che Sopaf non avesse sostenuto la controllata, avendo invece provveduto ad effettuare aumenti di capitale ed a mutarne la struttura dirigenziale. Così come era illogico affermare che le somme versate costituissero un'ipotesi di dissipazione in vista dell'approssimarsi del dissesto, che era, invece, proprio l'esito che, con tali operazioni, si intendeva scongiurare. E non si era valutato il fatto che si era tentata la rivendita di BNI. 2.2.5.7. Non si potevano pertanto ritenere dissipative nè la decisione di acquisto delle azioni BNI, nè la partecipazione agli aumenti di capitale. 2.2.5.8. La Corte milanese non aveva tenuto conto degli argomenti spesi sulla corretta tempistica nella svalutazione degli investimenti. 2.2.5.9. Non si era infine congruamente verificata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, considerando che le medesime scelte erano state operate anche dagli altri investitori e che, comunque, il ricorrente M. non era un amministratore di BNI. Non si era infine consentito di meglio approfondire il tema, ammettendo le richieste di rinnovazione dell'istruttoria. 2.2.6. Con il sesto motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto contestatogli al capo B 6. Sulla distrazione di poco più di tre milioni di Euro utilizzati per finanziare, dopo il 2010, spa Pragmae, l'atto di appello aveva speso argomentazioni, sulle ragioni dell'investimento, che la Corte non aveva preso in alcuna considerazione. Non si era neppure contestualizzata l'operazione, iniziata nel 2004. Operazione che rientrava anch'essa nella strategia di inserimento di Sopaf nel settore dei servizi finanziari e che, solo nel 2007, aveva condotto a risultati economici insoddisfacenti. Si era così deciso di approntare una forte riduzione dei costi e di porsi alla ricerca di possibili aggregazioni. E, proprio nel 2010, si era ottenuto un forte contenimento delle perdite di esercizio. Nel 2011 poi, si era intervenuti per coprirne le perdite, con l'approvazione dei consigli di amministrazione sia di Sopaf sia di Pragmae. Non rispondeva ad alcuna logica imprenditoriale l'auspicato, dalla Corte, abbandono della società al suo destino. 2.2.7. Con il settimo motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del ricorrente per il capo B 2 dell'imputazione, l'investimento nella srl Ovo Italia. L'operazione era del 2008, quando Sopaf era in bonis. Ovo Italia era una start-up che offriva, in rete, videoclip di vario contenuto, e che aveva poi avuto un ragguardevole successo tanto da raggiungere un complessivo valore oscillante fra gli 80 ed i 120 milioni di Euro, così che la quota venduta a suo tempo dai liquidatori, per soli 124.000 Euro, se mantenuta, avrebbe potuto ottenere un ben diverso corrispettivo, di circa 13/17 milioni di Euro. Non vi era prova di quanto affermato dalla Corte, che Sopaf avesse operato per conto di Fininvest. Dato che Fininvest, dopo un primo momento in cui aveva mostrato interesse, si era poi ritirata dall'affare. Ritiro che aveva determinato anche il disimpegno di Sopaf. 2.2.8. Con l'ottavo motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del ricorrente per il capo B 1 dell'imputazione, la restituzione dell'investimento in Aster di L.J.. La cessione della partecipazione in Aster era coerente con l'intento di Sopaf, enunciato nel 2007, di abbandonare il settore immobiliare. Liquidata la quota, Sopaf aveva restituito al soggetto indicato il capitale da questi versato ed una quota della plusvalenza ricevuta. Un argomento che la Corte aveva ritenuto essere stato opposto tardivamente e privo di ogni appiglio documentale, mentre, al contrario, si era dimostrato, già nell'atto di appello, che M. si era imbattuto nella Aster nel corso della ricordata operazione. E, comunque, il ricorrente non ne era stato il protagonista, avendo disposto quel versamento il liquidatore lussemburghese della controllata. La somma indicata come distratta, poi, mai avrebbe potuto esserlo in quanto del tutto estranea al patrimonio Sopaf. 2.2.9. Con il nono motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del ricorrente per il capo B 3, il versamento effettuato ad M.A., figlio del ricorrente, per l'attività svolta in occasione della transazione conclusa fra Sopaf e Osram, per il quale il Tribunale aveva assolto l'imputato, un giudizio riformato dalla Corte, su impugnazione del pubblico ministero (derubricando il fatto da bancarotta distrattiva a bancarotta preferenziale). Il fondamento dell'accusa poggiava sulla deposizione resa dal teste di Bo.An., che aveva riferito della reale consistenza della consulenza prestata da M.A., che aveva costituito la ragione del versamento. Per ottenere la riforma della pronuncia assolutoria del primo giudice, il pubblico ministero, nel suo gravame, aveva richiesto la rinnovazione di tale escussione e la deposizione di altri testimoni, rinunciandovi poi all'udienza di trattazione. Ciò nonostante, la Corte aveva riformato la decisione di prime cure, così violando il disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 3 bis, anche come interpretato dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 124 del 2019. La Corte poi non aveva neppure assolto all'onere di rendere una "motivazione rafforzata". Ed aveva anche violato il disposto dell'art. 521 c.p.p., non essendo prospettabile, dall'originaria imputazione, la diversa qualificazione giuridica del fatto adottata, la bancarotta preferenziale. Nel merito, si rammenta che la Consob stessa aveva positivamente saggiato, in quello stesso periodo, la solidità finanziaria di Sopaf, quando, come già ricordato, aveva approvato l'offerta pubblica di acquisto e scambio di obbligazioni. 2.2.10. Con il decimo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del ricorrente per il capo B 8, la rinuncia al credito vantato nei confronti di China Opportunity Lussemburgo. Il Tribunale aveva affermato come non esistesse prova del fatto che tale soggetto avesse finanziato Sopaf e la Corte aveva inopinatamente rigettato le richieste di rinnovazione istruttoria volte ad attestarlo, fra le quali si annoverava il contratto in cui si erano fissati i termini di tale erogazione. 2.2.11. Con l'undicesimo motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del ricorrente per il capo B 9, il riconoscimento dell'opzione di acquisto a Helios. Nel parallelo giudizio, intentato al Ma., la Corte territoriale aveva ritenuto la correttezza dell'operazione, anche considerando che la convenienza della stessa era stata positivamente valutata da Immoconsulting, e quindi da realtà esterna a Sopaf. E la scelta di Sopaf andava comunque valutata facendo riferimento alle condizioni di mercato presenti al momento del compimento dell'operazione. 2.2.12. Con il dodicesimo motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante entità. Il danno doveva essere parametrato al pregiudizio causato ai creditori dalle condotte consumate. E non, come aveva ritenuto la Corte, alla mera entità dell'importo delle distrazioni. 2.2.13. Con il tredicesimo motivo eccepiscono la nullità del decreto di giudizio immediato. La richiesta era stata tardivamente presentata in relazione ai delitti di dichiarazione infedele, di truffa e di corruzione, dovendosi retrodatare il momento in cui M. avrebbe dovuto essere iscritto nel registro degli indagati. Se è giurisprudenza consolidata il fatto che il giudice non possa sindacare il momento in cui il pubblico ministero abbia ritenuto di procedere all'iscrizione, tale valutazione va invece operata quando venga negato uno strumento di difesa come l'interrogatorio (Cass. n. 36631/2017). Il ricorrente aveva anche subito il pregiudizio derivatogli dalla rinuncia alla manifestata volontà di procedere al patteggiamento per i delitti già contestatigli, proprio perchè si erano aggiunti, al manifesto d'accusa, quei delitti che non potevano essere oggetto di rito semplificato. 2.2.14. Con il quattordicesimo motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al delitto di corruzione ed in specie alla qualifica di pubblico ufficiale del concorrente, alla mancata derubricazione del fatto nel delitto di corruzione impropria, alla ritenuta sussistenza del dolo concorsuale, alla disposta confisca. 2.2.14.1. Sa., all'epoca presidente della Cassa dei ragionieri, non era un pubblico ufficiale, se non in riferimento a quella parte dell'attività della Cassa che può considerarsi di interesse pubblico, la riscossione dei contributi e l'erogazione delle prestazioni. Tanto che il Consiglio di Stato ha precisato che la gestione del patrimonio degli enti previdenziali come la Cassa dei ragionieri è disciplinata dalle norme di diritto privato (la già citata n. 4882/2014). L'art. 17 dello statuto della Cassa, autorizza poi qualsiasi tipo di investimento. La Corte costituzionale, con sentenza n. 7/2017, aveva sottolineato l'autonomia della Cassa dei dottori commercialisti dal settore pubblico. Nello stesso senso era la pronuncia delle Sezioni unite civili n. 19674/2016. 2.2.14.2. Nella sentenza impugnata si era affermato l'asservimento del Sa. alle scelte di investimento propostegli da T. e S. ma nulla si era detto della posizione del M., che era rimasto del tutto estraneo a tale rapporto. Comunque, le scelte erano state operate dagli organi collegiali competenti della Cassa. Le stesse erano poi discrezionali e non vi era prova che tale spazio deliberativo fosse stato "ceduto" al privato. Si tratta pertanto, al più, di un'ipotesi di corruzione impropria susseguente, dato che la condotta si sarebbe perfezionata nel 2012, con l'indicato investimento di dieci milioni di Euro. 2.2.14.3. Non risulta affatto che M. fosse al corrente dell'affare riguardante China Outlet ed era invece T. ad esserne informato, così da inficiare il ragionamento della Corte circa il concorso del ricorrente con il T. nel delitto di corruzione. 2.2.14.4. Il certificato che si ipotizza essere stato consegnato al Sa. era privo di attuale valore potendo acquisirlo solo, ed eventualmente, nel futuro. 2.2.14.5. Non era stata adeguatamente valutata l'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, del T. e non erano stati raccolti riscontri alle sue accuse. Era evidente il suo intento di addossare le proprie colpe ad altri soggetti. 2.2.15. Con il quindicesimo motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena principale, delle pene accessorie e della quantificazione del danno. Quanto alla pena principale, non si era tenuto conto del fatto che l'imputato avrebbe posto a disposizione, per corrompere il pubblico ufficiale, non risorse della società ma del proprio figlio, a cui era intestato il certificato. Quanto alla misura delle pene accessorie, si era solo apparentemente osservato il dettato della pronuncia della Corte costituzionale. Del tutto astratta era stata la valutazione del danno civile. 2.3. L'Avv. Gabriele Casartelli, per C.A., articola sei motivi di ricorso. 2.3.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta procedibilità del delitto ascritto al capo E1. Nelle more del procedimento di appello il delitto contestato, di appropriazione indebita, era divenuto perseguibile a querela e, non essendo stata sporta la stessa dalla persona offesa, doveva procedersi al proscioglimento degli imputati. Non poteva, infatti, ritenersi legittimata a presentarla la Cassa di previdenza dei ragionieri e non poteva neppure affermarsi che, essendo stata, nelle more, ripristinata, dal legislatore, la procedibilità d'ufficio del reato non dovesse procedersi ad applicare la norma più favorevole al reo. Era errata la tesi sostenuta della Corte d'appello, che aveva equiparato i comparti della Sicav ai fondi di investimento, deducendone l'autonomia dal patrimonio della Sicav e, di conseguenza, la permanente proprietà dell'investitore sulle somme impiegate. L'art. 35 bis, comma 6, TUF, citato a tal proposito, dalla Corte territoriale, si limita, infatti, ad affermare l'autonomia reciproca dei comparti e non la distinzione fra gli stessi e la società che li detiene. Lo stesso Tribunale aveva espresso l'opposta opinione. La tesi della titolarità sostanziale degli investimenti, sostenuta dalla Corte, era del tutto infondata poichè la Cassa si era limitata ad acquistare azioni della Sicav ed il contratto che le parti avevano stipulato lasciava alla società incaricata la piena libertà di decidere ove investire e l'intervento di sim Previra era previsto solo con un ruolo di mero consulente. 2.3.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del ricorrente ancora in ordine alle condotte di appropriazione contestate al capo E1. 2.3.2.1. Erroneamente si era considerato provato l'elemento soggettivo del reato in capo al ricorrente, amministratore sia di Adenium Sgr sia di Adenium Sicav. Quanto all'operazione (OMISSIS), la conoscenza dello strumento Kapitalmax, ritenuta rilevante dalla Corte, non era stata, invece, neppure citata dal Tribunale. E, la Corte, aveva poi trascurato tutti gli argomenti spesi nell'atto di gravame in ordine al ruolo svolto nella vicenda dal ricorrente. Questi non aveva avuto rapporti con la Cassa, non aveva progettato e costruito lo strumento menzionato, non si era occupato dei conseguenti flussi finanziari ed era stato colui che aveva dato inizio alla procedura di rimborso che avrebbe evidenziato le anomalie dell'operazione. Non era stato fra i destinatari delle sanzioni irrogate per l'operazione in questione dalla Banca d'Italia ed il procedimento intentatogli da Consob si era chiuso con un esito liberatorio. Non si era pertanto dimostrato che il ricorrente fosse a conoscenza dei risvolti illeciti che avevano connotato l'investimento. Quanto alla operazione (OMISSIS), analogo era il vizio motivazionale in cui la Corte milanese era incorsa. L'acquisto aveva avuto origine da un contatto fra T. ed HPS al quale il ricorrente era rimasto estraneo e sulla stessa HPS era in corso una due diligence di Commerzbank, MDO l'aveva approvato e si erano acquisite idonee garanzie. Il ricorrente non era in conflitto di interessi perchè era uscito da Kaap prima dell'operazione. La comunicazione a Previra sim era stata tempestiva, essendo avvenuta nel corso della conversazione telefonica del 27 giugno 2013. La Corte aveva poi pretermesso tutte le ulteriori occasioni nelle quali erano pervenuti al consulente Previra notizie di tale investimento. Ed anche per tale operazione Banca d'Italia e Consob non avevano ritenuto di sanzionare il ricorrente. 2.3.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del ricorrente per le stesse operazioni anche a titolo di trasferimento fraudolento di valori, contestato al capo E2. Era errata e comunque inconferente la scansione proposta dalla Corte distrettuale, secondo la quale costituivano il delitto di appropriazione gli investimenti fatti nel fondo (OMISSIS) e nella nota (OMISSIS) e configuravano l'ulteriore delitto previsto dall'art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992, il trasferimento delle medesime somme ad HPS. In realtà neppure poteva configurarsi il delitto ipotizzato, di trasferimento fraudolento di valori, in assenza della necessaria, diversa, ulteriore e fittizia intestazione giuridica delle somme in questione, un elemento essenziale del reato come era stato precisato dalla Sezioni unite con la sentenza n. 25191/2014. Nella nota (OMISSIS), poi, il versamento ad HPS era previsto sin dall'inizio. E nessuno dei responsabili degli strumenti (OMISSIS) ed (OMISSIS) erano stati chiamati a rispondere di tale delitto come concorrenti. Peraltro, nella descrizione della condotta relativa al delitto di appropriazione indebita era già compreso il passaggio finale delle somme a HPS. Nè poteva dedursi adeguata confutazione di tali argomenti dai precedenti arresti di questa Suprema Corte, pronunciati nel corso di questo stesso procedimento, ma in sede cautelare (nn. 53577/2014 e 18194/2015), posto che in essi non si era ricondotto il fatto ad un'ipotesi di illecito trasferimento di valori. Nè era stato individuato e provato l'elemento soggettivo del reato, il dolo specifico, in capo al ricorrente. 2.3.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla confisca per equivalente applicata al ricorrente in relazione al medesimo capo E 2. La Corte milanese aveva errato nel ritenere che la L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 11 impongano la confisca del profitto di reato anche nei casi in cui, non contestata l'aggravante della transnazionalità, il delitto debba considerarsi "transnazionale" ai sensi del citato art. 3. Lasciando, peraltro, senza risposta anche la censura di appello che si era appuntata sul mancato contributo alla complessiva condotta da parte di un gruppo criminale organizzato, così da non potersi ritenere neppure l'ipotesi non aggravata prevista dalla norma citata, un elemento essenziale del reato come precisato nella pronuncia delle Sezioni unite n. 18374/2013 ed anche nella sentenza citata dalla Corte territoriale, la n. 40042 del 2014. 2.3.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del coimputato T. in riferimento al delitto di corruzione contestato al capo E 3. 2.3.5.1. T. non era intrinsecamente credibile considerando la forte animosità che nutriva nei confronti del principale accusato, Sa., nè il suo narrato poteva dirsi oggettivamente attendibile per l'incerta, e mutevole, collocazione nel tempo sia della consegna delle utilità al Sa., sia delle autorizzazioni da lui ottenute da M.G., e per l'approssimazione nel riferirne le reali causali. Non poteva poi costituire un valido riscontro alle accuse del T. la consegna del certificato China Outlet, considerando che lo stesso era rimasto nella disponibilità del suo intestatario, il figlio di M.G., e che il C. aveva solo provveduto alla trasmissione di una busta, senza che fosse ne provata la conoscenza del contenuto. Il certificato poi aveva solo un valore prospettico e non attuale. 2.3.5.2. Neppure poteva affermarsi che le dichiarazioni di V. costituissero un idoneo riscontro all'accusa mossa al ricorrente da T. in ordine alla vicenda (OMISSIS). Non si erano sul punto superate le obiezioni mosse con il gravame di merito circa il fatto che la richiesta era pervenuta anche da altri funzionari della Cassa e non dal solo Sa., che il primo pagamento sarebbe avvenuto a notevole distanza di tempo e che la costruzione contrattualistica sarebbe stata un'idea di V. (una circostanza che questi non aveva affatto confermato). 2.3.5.3. La conformità dell'investimento fatto alla procedura vigente in Cassa avrebbe dovuto determinare la diversa qualificazione della condotta nell'ipotesi prevista dall'art. 318 c.p., non essendosi determinata alcuna indebita "cessione" dell'ambito di discrezionalità concessa, cessione necessaria per configurare il ritenuto, più grave, delitto. 2.3.5.4. Non si era poi dimostrato alcun consapevole apporto del ricorrente alla condotta eventualmente consumata dai coimputati. 2.3.6. Con il sesto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena. Non erano state adeguatamente argomentate nè la ragione della non integrale riduzione della pena a seguito delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, nè la misura dell'aumento per la continuazione relativa alla seconda ipotesi di corruzione (fissata in misura superiore a quella inflitta al T., il cui ruolo preminente era invece evidente). 2.4. L'Avv. Riccardo Olivo, per C.F., articola sette motivi di ricorso. 2.4.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza del ricorrente per il delitto di appropriazione indebita (operazione (OMISSIS)). L'errore in cui era incorsa la Corte di merito era di ritenere che la Cassa di previdenza dei ragionieri, acquistando quote della Sicav Adenium, potesse vantare un diritto di proprietà o qualche altra forma di titolarità rispetto agli investimenti da questa realizzati, mentre, al contrario, la normativa di settore impedisce di pervenire a siffatta conclusione. La Corte aveva inoltre errato nel ritenere il delitto procedibile, non avendo la Sicav proposto querela, ed aveva anche condannato il ricorrente per un fatto diverso da quello contestatogli. Doveva infatti considerarsi che la Sicav è una società per azioni a capitale variabile e che gli investitori ne acquistano solo le quote, tanto che la tesi della permanente signoria sul capitale investito era già stata ritenuta infondata dal primo giudice. Nè era possibile applicare in via analogica il regime vigente per i fondi di investimento, per l'assoluta diversità fra i due conferimenti, posto che i fondi vengono alimentati con le somme di denaro conferite dagli investitori alle società che li amministrano, società delle quali costoro non divengono soci. L'autonomia dei comparti in cui le Sicav impiegano i mezzi finanziari loro conferiti, sancita dall'art. 35 bis, comma 6, Tuf, va poi riferita al patrimonio della Sicav stessa e non riconduce pertanto la proprietà dei medesimi comparti agli investitori. Nè vi erano poi vincoli di destinazione tali da modificare il dato. Quelli interni alla Sicav erano stato comunque rispettati e quelli esterni non risultavano essere stati violati, non essendovi prova che fossero consentiti i soli impieghi che non ponessero in pericolo il capitale. Irrilevante era la circostanza che fosse stato incaricato un soggetto deputato a verificare la politica di investimento e la sua redditività. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere non configurabile il delitto punito dall'art. 646 c.p. nel caso di intestazione fiduciaria del bene (Cass. nn. 46102/2015, 53373/2018, 36592/2007). 2.4.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla individuazione, nei confronti del ricorrente, del momento in cui il delitto di appropriazione indebita si era consumato. Che non poteva essere considerato, come aveva ritenuto la Corte, quello in cui si era provveduto ad investire nello strumento (OMISSIS) ma solo, come era stato del resto indicato in imputazione, quando i mezzi finanziari erano pervenuti ad HPS. 2.4.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione ancora in riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi essenziali, oggettivo e soggettivo, del delitto di appropriazione indebita. 2.4.3.1. Era già previsto, fin dall'investimento in (OMISSIS), che parte del medesimo sarebbe stato destinato ad HPS. Posto poi che l'operazione si era concretata come un prestito contrattualizzato, non poteva configurarsi il contestato delitto. 2.4.3.2. La Corte aveva ritenuto la responsabilità del ricorrente attribuendogli cariche - amministratore e consulente di HPS e di C. - che questi non aveva, invece, mai ricoperto. C. era stato solo il consulente di HPS nella fase di strutturazione dell'operazione e non aveva pertanto partecipato ad alcuna delle condotte illecite descritte nell'imputazione. Si era limitato ad individuare, nell'interesse di HPS, il veicolo (OMISSIS) e non aveva concorso nelle successive condotte. 2.4.3.3. Non poteva dedursi l'illiceità dell'operazione (OMISSIS) dalla ritenuta anomalia dal parallelo investimento (OMISSIS), e ciò proprio in relazione al mancato coinvolgimento, in entrambe tali vicende, del ricorrente. L'operazione (OMISSIS) era stata garantita dall'intervento di primari studi legali e dal coinvolgimento di Commerzbank ed il ricorrente non era stato chiamato ad interloquire sulla legittimità della Nota. Il suo corrispettivo era stato oggetto di specifica pattuizione negoziale. C. non era a conoscenza degli ulteriori investimenti decisi da Adenium Sicav. 2.4.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta procedibilità del delitto di appropriazione indebita. Il D.Lgs. n. 36 del 2018 ha sancito la procedibilità a querela di tutte le ipotesi prevista dall'art. 646 c.p. - con una disciplina transitoria che lo rendeva applicabile anche ai fatti pregressi - e solo con il D.Lgs. n. 3 del 2019 si è ripristinata la procedibilità d'ufficio laddove sia contestata, per quanto qui di interesse, la circostanza aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 11. Erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto inapplicabile tale disciplina ai fatti contestati perchè non dedotti con i motivi di appello e perchè la questione era stata sollevata quando il regime era di nuovo mutato, posto che la procedibilità dell'azione deve essere oggetto di verifica anche d'ufficio, ed anche nel grado di legittimità, applicandosi, comunque, per i suoi riflessi sostanziali, il disposto dell'art. 2 c.p. in tema di legge più favorevole al reo (Cass. nn. 24146/2019, n. 255/2019, 13577/209, 44390/2015, 21700/2019). Il soggetto legittimato a proporre la querela era poi soltanto Adenium Sicav, la proprietaria delle somme in questione, e la sentenza della Corte di cassazione citata dalla Corte milanese riguardava una ben diversa fattispecie, in cui si era distinta l'effettiva proprietà del bene dalla sua intestazione formale. Si doveva inoltre rammentare il costante orientamento giurisprudenziale sulla titolarità del diritto in capo ai legali rappresentanti della società e non dei singoli soci, tranne il caso in cui vi sia un conflitto di interesse che, nell'odierna fattispecie, non si poteva ravvisare, essendo gli imputati cessati dalle cariche immediatamente dopo i fatti. 2.4.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla mancata riqualificazione della condotta di appropriazione indebita nell'ipotesi punita dall'art. 2634 c.c.. La Corte di merito si era limitata a richiamare la motivazione addotta sul punto dal Tribunale, dimenticando così di avere cronologicamente fissato l'insorgere del conflitto di interessi in capo al T. al momento della stipula del contratto di consulenza con HPS, il 19 novembre 2012, in epoca, pertanto, precedente alla condotta consumata nel (OMISSIS), sussistendo, poi, fra le norme in oggetto un rapporto di specialità reciproca (Cass. n. 4244/2011). Non poteva poi affermarsi che l'investimento in (OMISSIS) fosse estraneo al novero delle possibilità gestorie della Sicav ed era invece irrilevante, come discrimine fra le due ricordate fattispecie astratte, l'eventuale fine di arricchimento personale (Cass. n. 29172/2016 e 15879/2008), menzionato invece dalla Corte territoriale. La conferma del fatto che il conflitto di interesse del T. era sorto anche prima della formalizzazione del suo rapporto contrattuale con HPS (Cass. n. 55412/2018) proveniva anche dalla procedura sanzionatoria intentata contro il medesimo da Consob, che su tale ragione si era fondata, in relazione ad entrambe le operazioni, (OMISSIS) e (OMISSIS). La riqualificazione della condotta ne comporta l'improcedibilità non essendo stata presentata querela (la querela proposta dalla Cassa di previdenza dei ragionieri il 27 luglio 2018 era, sul punto, tardiva). 3.4.6. Con il sesto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto punito dal D.Lgs. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, dell'elemento soggettivo di tale reato ed alla fissazione del suo momento consumativo. La destinazione delle somme ad HPS era già compresa nel primo contratto così che la stessa deve essere ricondotta nel contesto del delitto di appropriazione indebita e non vi erano pertanto passaggi ulteriori che potessero configurare il delitto di trasferimento fraudolento di valori. Comunque, sia nel passaggio ad HPS, sia nei successivi versamenti, non si ravvisava quella difformità fra intestazione formale e titolarità sostanziale che costituisce un elemento essenziale del secondo delitto (Cass. nn. 23097/2019 e 53577, Selvi, 2014; 18194/2015; 20093/2014/Bonetti). Sul necessario dolo specifico si era poi speso solo un argomento apodittico, dovendosi invece investigare sulla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta (Cass. n. 15707/2012), e ciò in riferimento alla responsabilità di ciascun imputato. 2.4.7. Con il settimo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca, ai sensi del D.Lgs. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 11. La Corte di merito non aveva speso alcuna argomentazione in ordine alla sussistenza dell'elemento essenziale della disposta confisca, connotante la transnazionalità del delitto e costituito dall'apporto fornito da un gruppo criminale organizzato operante nel territorio di più Stati (Cass. SU n. 18374/2013; n. 33836/2018). I protagonisti dell'operazione (OMISSIS) erano poi soggetti tutti italiani così che non si era verificato alcun effetto in altro Stato. E comunque gli ordini di bonifico rientravano nella complessiva condotta di appropriazione indebita. 2.5. Gli Avv.ti Luigi Stortoni e Aldo Meyer, per S.G., articolano diciassette motivi di ricorso. Dal primo al sesto in relazione al delitto di appropriazione indebita (capo E1), dal settimo al nono in ordine al reato di trasferimento fraudolento di valori (capo E2), dall'undicesimo al tredicesimo in riferimento al delitto di corruzione (capo E3 sub 2), dal tredicesimo al diciassettesimo in relazione alla dosimetria della pena, ai provvedimenti di confisca ed alle statuizioni civili. 2.5.1. Con il primo motivo eccepiscono il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine al delitto di appropriazione indebita. L'intera condotta contestata, infatti, si era realizzata in territorio estero. Come si evince dalla lettura del capo di imputazione e dalla documentazione prodotta dalla difesa in ordine alle operazioni (OMISSIS) ed (OMISSIS). Nè si erano avverate le condizioni di procedibilità fissate dall'art. 9 c.p.. Che le operazioni fossero state concepite in Italia era rimasta una sola congettura. Smentita dal contenuto delle deposizioni dei testi V., Ca., To., delle dichiarazioni del coimputato T. e del consulente L.. 5.5.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di correlazione fra l'accusa mossa con l'imputazione ed il fatto ritenuto in sentenza. Il manifesto d'accusa aveva individuato come persona offesa Adenium Sicav mentre la Corte distrettuale aveva affermato come tale veste competesse alla Cassa di previdenza dei ragionieri. Era pertanto mutato uno degli elementi essenziali del reato. 2.5.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'elemento essenziale del delitto punito dall'art. 646 c.p., l'altruità dei beni sottratti. Lo stesso Tribunale aveva affermato come i fondi transitati dalla Cassa alla Sicav fossero divenuti di proprietà di quest'ultima, posto che la Cassa si era limitata ad acquistare le quote della Sicav. Nè si poteva affermare che gli investimenti decisi da Sicav non fossero rispettosi dei vincoli interni ed esterni che la stessa Adenium si era data, come emerge dalle dichiarazioni, concordanti sul punto, dei consulenti delle difese, Co. e Ca., ed anche di quello del pubblico ministero, I., e dalle deposizioni dei testi To., V., G., dallo statuto di Adenium e dal prospetto della medesima. Deve poi sottolinearsi come la Cassa non avesse alcun potere di intervenire sulle scelte di investimento della Sicav, avendo solo la possibilità di scegliere in quale dei comparti investire, come era stato sottolineato in alcuni documenti provenienti dal medesimo ente. Del resto, la Cassa aveva scelto di investire non con un piano individuale ma attraverso una Sicav. Alla quale, per la normativa di settore (art. 24, comma 1, lett. a TUF), non si possono impartire istruzioni vincolanti sulla destinazione delle somme impiegate. Tanto che la Banca d'Italia aveva contestato agli amministratori della stessa il particolare ruolo assunto da sim Previra. Dal contratto stipulato fra Adenium Sicav, Adenium SGR e MDO se ne aveva conferma, posto che Adenium Sicav si era riservata di imporre al Adenium Sgr le scelte di investimento fino al punto da agire, qualora necessario, in sua vece. Come confermato sul punto dalle deposizioni Ca., Ca., To., R., I. e Co. a cui si aggiungeva il parere legale rilasciato alla SGR. Nè la situazione mutava per la presenza, nel complesso rapporto contrattuale, di Previra Sim svolgendo questa un ruolo di mero consulente della Cassa dei ragionieri senza poter intervenire sulle scelte di allocazione dei fondi spettanti ad Adenium Sicav. Si doveva poi ricordare il costante orientamento giurisprudenziale circa la non configurabilità del delitto di appropriazione quando l'agente sia l'intestatario fiduciario dei beni (Cass. n. 46102/2015, 21613/2016, 36592/2007). Un filone confermato anche nel caso della "cessione del quinto" (Sez U n. 37954/2011) e della somma ricevuta in prestito (Cass. 24857/2017, 8459/2019 e 49463/2018). 2.5.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'individuazione della persona offesa del delitto di appropriazione nella Casa di previdenza invece che in Adenium Sicav e, comunque alla ritenuta procedibilità d'ufficio del medesimo. La Corte aveva individuato nella Cassa dei ragionieri la persona offesa dal reato, applicando al caso di specie i precedenti giurisprudenziali inerenti l'impiego di somme nei fondi di investimento, così non riconoscendo la peculiarità del regime giuridico delle Sicav. Una tesi, quella della Corte, che era stata innanzitutto smentita dai chiarimenti offerti dal consulente Ca.. Ed inoltre, sul tema, la Corte di merito aveva disatteso anche il costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la legittimazione a proporre querela per conto della società (l'Adenium Sicav) non spetta al socio della stessa (Cass. 45089/2009) ma al legale rappresentante, salvo questi si trovi in conflitto di interessi, conflitto presente nel caso di specie, ma immediatamente risolto con la pronta sostituzione, dopo i fatti, degli amministratori della Sicav. Quanto alla procedibilità - d'ufficio o a querela - del contestato delitto, il D.Lgs. n. 36 del 2018 aveva sancito la necessità di proporre la querela anche quando sia contestata la circostanza aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 11; la procedibilità d'ufficio, ma quando ricorra anche l'aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 7 (come contestato nell'odierna imputazione) era stata ripristinata solo dalla L. n. 3 del 2019. E' però evidente come, ai sensi dell'art. 2 c.p. (norma applicabile al regime della procedibilità per i suoi evidenti effetti sostanziali), ci si debba riferire alla disciplina più favorevole al reo, conclusione sulla quale si era assestata la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 225/2019, 22143/2019, 13577/2019). La Corte di merito avrebbe dovuto prenderne atto e disporre il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non potendo ritenere che la querela sporta il 9 maggio 2018, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36 del 2018, da parte della Cassa di previdenza dei ragionieri, costituisse la necessaria condizione di procedibilità. 2.5.5. Con il quinto motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al ricorrente. Irrilevante era, a tal fine, l'argomento, utilizzato dalla Corte, della mancata condivisione con MDO e Previra della allocazione delle somme investite (in uno strumento piuttosto che direttamente nella banca), posto che da numerose fonti si doveva dedurre sia l'insussistenza di obblighi informativi, sia la possibilità di partecipare al capitale della banca mediante strumenti finanziari strutturati (p. da 43 a 46 del ricorso). Nè poteva considerarsi decettivo, come asserito dalla Corte, l'interposizione di più soggetti in un ristretto arco di tempo, rilevando anche come la documentazione afferente i vari passaggi risultava essere stata inviata a MDO. Non si era infine considerato che il bonifico eseguito da Hypnos per conto di (OMISSIS) era stato accreditato presso Banca AGCI, in quel momento sottoposta ad ispezione della Banca d'Italia, come era a conoscenza sia del ricorrente sia di T.. Difettavano pertanto sia il dolo generico sia il richiesto dolo specifico. 2.5.6. Con il sesto motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento in relazione all'omessa riqualificazione del fatto nella ipotesi della infedeltà patrimoniale con il conseguente proscioglimento per difetto di querela. La descritta condotta doveva essere riqualificata ai sensi dell'art. 2634 c.c., avendo, T. e C., amministratori di Adenium Sicav, agito in conflitto di interessi, a favore di quella HPS con la quale avrebbero poi concluso un contratto di consulenza. Del diverso reato sussistevano tutti gli elementi essenziali: il ridetto conflitto di interessi, il fine di profitto, gli atti di disposizione delle somme in gestione, il danno patrimoniale cagionato alla Sicav di cui erano amministratori. Le due ipotesi di reato sono in rapporto di specialità reciproca e non corrisponde al dettato della norma quanto asserito dalla Corte, che sia necessaria una deliberazione societaria, essendo idonea a concretare il ricordato delitto ogni condotta compiuta nella gestione dell'attività (Cass. n. 22495/2016). La situazione di conflitto di interessi poi non poteva considerarsi inattuale posto che la giurisprudenza ha chiarito come la stessa debba essere riguardata in senso sostanziale e non solo formale, essendo evidente, nella concreta fattispecie, che l'interesse del T. era sorto ancor prima della conclusione del contratto di consulenza del novembre 2012, al momento in cui aveva intavolato trattative al riguardo, fin dal precedente mese di maggio. Il conflitto di interesse era, comunque, già presente al momento dell'operazione (OMISSIS), del luglio 2013. Si doveva poi ricordare come, fra T. ed il ricorrente, fra maggio 2012 ed agosto 2013, fossero intercorsi rapporti di natura professionale, ulteriori rispetto all'attività del primo in Adenium Sicav. Della sussistenza del conflitto di interessi in capo al T. se ne era avuta anche specifica conferma giudiziale con l'intervenuta definitività della sanzione irrogatagli da Consob proprio a tale titolo (Cass. civ. n. 14/2016). Nè l'art. 2634 c.c. prevedeva alcuna, generale, clausola di riserva (qualora il fatto non costituisca altro reato), come erroneamente affermato dal Tribunale. 2.5.7. Con il settimo motivo (il primo afferente il delitto di trasferimento fraudolento di valori) deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto contestato. Difettavano, infatti, gli elementi essenziali del reato, consistenti nell'interposizione fittizia di un terzo soggetto e nel carattere fraudolento del trasferimento del denaro. Era, innanzitutto, errata la distinzione operata dalla Corte distrettuale laddove aveva ritenuto che il delitto presupposto, di appropriazione indebita, si fosse consumato con il trasferimento dei fondi ad (OMISSIS) e ad (OMISSIS) e che, pertanto, le successive condotte configurassero l'ulteriore reato di trasferimento illecito di valori, dato che le stesse si erano concretate nella sola destinazione delle somme ad HPS, un soggetto che non poteva certo considerarsi un intestatario fittizio delle medesime. Del resto, la stessa Suprema Corte, decidendo in sede cautelare, aveva escluso che le entità giuridiche estere potessero considerarsi, appunto, degli intestatari fittizi delle somme (e non degli eventuali compartecipi delle consumate condotte) o che costituissero un gruppo criminale organizzato transnazionale (Cass. nn. 18781/2015, 41691/2014, 9653/2017, 2208/2017). 2.5.8. Con l'ottavo motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di trasferimento fraudolento di valori. Non si era infatti dimostrato che il ricorrente avesse la disponibilità, ancorchè di fatto, dei beni trasferiti, nè che fossero fittizi gli avvenuti trasferimenti, nè che si configurasse la finalità soggettiva prevista dalla norma, posto che, al contrario, le acquisizioni probatorie avevano consentito di acclarare che i soggetti che avevano acquisito la disponibilità dei fondi erano reali, preesistenti ed erano gli effettivi titolari degli stessi. Tanto che la Corte di cassazione aveva già annullato, con plurime pronunce, le ordinanze cautelari sul medesimo punto (Cass. nn. 41691/2014, 9653/2017, 18781/2015 e 2208/2017). Tenendo anche conto del fatto che i trasferimenti di fondi erano sempre avvenuti utilizzando i normali canali bancari. 2.5.9. Con il nono motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del delitto contestato, lo scopo di agevolare il riciclaggio o il reimpiego delle somme. Sul punto la motivazione della Corte era apodittica e, invece, si era addirittura fornita la prova contraria sia perchè le operazioni non avevano caratteristiche dissimulatorie, sia perchè erano state concepite quando il profitto del reato non era stato neppure conseguito. 2.5.10. Con il decimo motivo (il primo afferente il delitto punito ai sensi dell'art. 319 c.p.) deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine, appunto, al contestato delitto di corruzione propria. Ed in particolare alla possibilità di qualificare il presidente della Cassa di previdenza dei ragionieri come pubblico ufficiale. Il D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1 ha, infatti, comportato l'assunzione da parte della Cassa della personalità giuridica di diritto privato. La gestione del suo patrimonio avviene nello stretto ambito del medesimo diritto, essendo sostanzialmente diversa dalle altre attività di rilievo pubblico, la riscossione dei contributi e l'erogazione delle prestazioni, come era stato precisato sia in una recente pronuncia del Consiglio di Stato, del 1 ottobre 2014, sia nella sentenza delle Sezioni unite civili n. 12776/2015. Del resto, anche l'attività in concreto esercitata era di natura privata, consistendo nell'impiego, ai fini di investimento, dei fondi conferiti. Così che Sa. non aveva agito, come affermato dalla Corte milanese, come incaricato di pubblico servizio. 2.5.11. Con l'undicesimo motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un accordo corruttivo per un atto contrario ai doveri di ufficio ed al difetto di correlazione fra l'accusa e la sentenza in relazione alla sua concreta individuazione. 2.5.11.1. Non si era, infatti, raggiunta la prova che un qualsivoglia accordo fosse stato concluso fra il presunto corrotto ed il presunto corruttore. Il ricorrente si era limitato ad elargire una somma ad una società, terza, così che, in assenza di elementi sicuri (che l'accusa avrebbe dovuto offrire) che la ricollegassero ad un'attività del presunto incaricato di pubblico servizio contraria ai propri doveri di ufficio, la stessa risultava priva di rilievo penale. 2.5.11.2. La Corte territoriale non aveva poi neppure individuato quale fosse stato l'atto contrario ai doveri d'ufficio, compiuto dal Sa., oggetto dell'illecito mercimonio. Si era infatti affermato un non meglio individuato asservimento del suo ruolo, di presidente della Cassa, agli interessi del gruppo criminale capeggiato da T. e da S., che si sarebbe concretizzato nel seguirne i disegni, di acquisizione del controllo di un istituto bancario, e della fusione fra Previra e Adenium. Così però configurandosi il difetto di correlazione fra l'accusa e la sentenza posto che, nell'imputazione, a carico del ricorrente S., si era ipotizzato una diversa struttura del reato: avendo S. ricevuto fondi sulle società a lui riconducibili, C. e HPS, ne avrebbe corrisposti altri, in contropartita, al Sa., alla società Eukion, a quest'ultimo riconducibile. In realtà nessuna delle individuate condotte aveva rilievo penale, posto che: - per quanto attiene al fatto descritto in imputazione, nessun versamento era avvenuto a favore di C. e, comunque, Sa. avrebbe dovuto rispondere dei versamenti fatti ad HPS come concorrente del delitto di appropriazione indebita e non al diverso titolo contestato ai sensi dell'art. 319 c.p., anche considerando che la controprestazione era stata versata non al medesimo Sa. ma ad un terzo soggetto; - per quel che riguarda l'addebito ritenuto, in violazione della necessaria correlazione con l'accusa, dai giudici del merito, la scelta di T. di investire in Adenium prescindeva del tutto da ogni compartecipazione alla stessa del S. (come peraltro emergeva anche da quanto ritenuto dal Tribunale in relazione alla condotta appropriativa); non era stato comunque individuato l'atto contrario ai doveri d'ufficio, compiuto dal Sa., un elemento essenziale della fattispecie corruttiva ipotizzata, tanto da costituirne il discrimine con la diversa ipotesi di corruzione per atto proprio; una individuazione che rimaneva necessaria alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 40237/2016). Nè il caso di specie configurava un'ipotesi di "corruzione sistemica", non essendovi alcun stabile gruppo criminale, in ipotesi raccolto intorno a T. ed a S., mutando, a seconda delle varie operazioni finanziarie realizzate, gli altri protagonisti delle stesse. Si doveva poi considerare il fatto che l'asservimento del Sa. daterebbe al maggio giugno del 2012, quando non vi era ancora alcuna prospettiva di investire in Eukion. 2.5.11.3. La Corte poi non aveva fornito alcuna risposta alle censure difensive circa la pretesa illiceità dei versamenti ad Eukion. Il teste Be., per conto di Eukion ed amico di Sa., aveva riferito di essere stato lui a proporre a S. di investire nella società e che, proprio in tale prospettiva, HPS ne aveva valutato, a lungo, l'opportunità. Solo nell'aprile 2013, infatti, HPS aveva deciso di partecipare all'aumento di capitale, ed i versamenti, parziali, erano avvenuti l'anno successivo, nel 2014. A tutto ciò Sa. era rimasto estraneo. Ed infine, proprio C. aveva depositato un'istanza di fallimento di Eukion. Le dichiarazioni di Andrea T. sul punto erano in parte erronee e, comunque, prive di riscontri esterni. Sa., infatti, non era presidente del collegio sindacale di Eukion ma solo di spa Bycsa (che controllava Eukion attraverso un'ulteriore società). Era risultata inattendibile la riferita offerta del T. al Sa. di Euro 250.000, l'acquisto di un fabbricato in (OMISSIS) e l'erogazione di un finanziamento di Euro 500.000 (tutti episodi corruttivi che non avevano generato alcuna imputazione). Secondo T., Sa. avrebbe fatto pressione per un intervento di HPS in Eukion quando già HPS ne aveva acquisita una quota. Sa. stesso aveva affermato di essersi limitato ad invitare S. di rispettare gli impegni assunti con Eukion. La conversazione con T. che Sa. aveva registrato dimostrava che il primo riteneva economicamente corretto l'investimento in Eukion. Non vi era alcuna coincidenza temporale fra le dazioni, iniziate nel gennaio 2013 ma proseguite molto tempo dopo, nel marzo e aprile 2014, e le operazioni contestate, del novembre 2012. 2.5.12. Con il dodicesimo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto di corruzione contestato in concorso al S., non essendo stato individuato sintomo alcuno dal quale trarre la consapevolezza del ricorrente circa il fatto che i versamenti ad Eukion costituissero il corrispettivo del compimento, da parte del Sa., dell'atto contrario ai propri doveri d'ufficio. 2.5.13. Con il tredicesimo motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 319 quater c.p. o in quella punita dall'art. 318 c.p.. La pressione esercitata dal Sa. aveva lasciato al T. un ampio margine di discrezionalità (Cass. n. 18182/2016), così che non si era creato alcun cogente stato di soggezione. Non vi era poi prova che gli atti compiuti fossero contrari ai doveri di ufficio del Sa.. 2.5.14. Con il quattordicesimo motivo (il primo attinente al trattamento sanzionatorio) deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'avvenuto riconoscimento, in riferimento al delitto di appropriazione indebita, della circostanza aggravante del danno di rilevante entità, ed alla dosimetria della pena. Quanto alla circostanza aggravante, non si era tenuto conto del danno effettivo ma solo di quello ipotetico e potenziale e, quanto alla misura della pena, il discorso giustificativo era stato complessivo e non individualizzato avendo riguardo alla specifica posizione del S., il quale era intervenuto solo nell'ultimo segmento della complessiva condotta. 2.5.15. Con il quindicesimo motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca per equivalente del prezzo del reato a norma dell'art. 321 c.p.. La Corte aveva confermato, senza rendere adeguata motivazione, la confisca per equivalente di Euro 850.000 in riferimento al capo E3 sub 2, posto che tale somma era quella indicata come corrispettivo della ivi descritta condotta di corruzione. Con ciò misconoscendo le censure della difesa che aveva, invece, prospettato la necessità di individuare, per il privato che aveva concorso nel delitto, il profitto che, dalla commissione di tale reato, gliene era disceso, nella esatta quota che gli era spettata (Cass. n. 4902/2016). Peraltro, il medesimo importo era già stato oggetto di confisca per equivalente ai danni del Sa., nel separato processo nei confronti del medesimo celebrato. 2.5.16. Con il sedicesimo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla confisca disposta ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 2006, artt. 3 e 11 del profitto del reato contestato al capo E2, pur in assenza del requisito della transnazionalità, non avendo concorso nel fatto alcun gruppo criminale organizzato. Non era infatti sufficiente, come ritenuto dalla Corte territoriale, che le condotte avessero interessato anche i territori di altri Stati, costituendo, il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, l'imprescindibile requisito di applicabilità della misura ablativa (Cass. SU n. 18374/2013). Considerando poi che, al più, avrebbero partecipato enti e persone residenti in altri Stati a solo titolo di concorso (Cass. nn. 18781/2015, 40042/2014, 20503/2015, 28515/2014; e le pronunce della Suprema corte in sede cautelare di questo stesso processo: nn. 41691/2014, 9653/2017, 2208/2017). Tanto più che per l'imputazione associativa di cui al capo A tutti gli imputati erano stati assolti perchè il fatto non sussiste. 2.5.17. Con il diciassettesimo motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili. Quanto al delitto di appropriazione indebita, le medesime erano prive di fondamento posto che la stessa Corte territoriale aveva precisato che il danno era stato cagionato alla sola Adenium Sicav e non alla costituita Cassa di previdenza dei ragionieri. Quanto al delitto di trasferimento fraudolento di valori, la condanna al risarcimento dei danni a carico del S. era priva di qualsivoglia motivazione e, comunque, la condotta del ricorrente avrebbe potuto causare solo un danno indiretto e mediato. 3. I difensori di S., T. e C. hanno depositato una memoria con la quale chiedono, in via principale, l'immediata declaratoria di estinzione per prescrizione dei delitti agli imputati ascritti ai capi E1 ed E2 o, in via subordinata, il rinvio dell'udienza in attesa della decisione delle Sezioni unite sulla sospensione del termine in conseguenza della normativa dettata in seguito all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. Per entrambi gli addebiti, dovendosi fissare la consumazione del reato alla prima data indicata in imputazione, il (OMISSIS), il termine massimo di anni sette e mesi sei era già decorso prima dell'udienza fissata per il 10 settembre 2020. La sospensione della prescrizione, relativa alla precedente udienza fissata per il 24 aprile 2020, si era esaurita l'11 maggio 2020 così che il termine era giunto al più al 23/24 luglio. In subordine era necessario attendere la decisione delle Sezioni unite sulla necessità, per la disposta sospensione dei termini, che i procedimenti ad essa soggetti siano, nel contempo, pervenuti alla cancelleria della Corte dopo il 9 marzo 2020 e davanti ad essa pendenti, considerando, nell'odierna fattispecie, l'assenza della prima condizione. 4. I difensori di T., M., S. e C. hanno depositato una memoria con la quale chiedono, come argomentato nella memoria sopra citata, in cui chiedono l'immediata declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto di cui all'art. 319 c.p. in relazione alla vicenda contestata al capo E3 al numero 1, consumata, secondo l'accusa, il (OMISSIS). 5.1. Con ulteriori e distinte memorie, e note di udienza, i difensori di C., C., T. e S. ribadiscono le ragioni che debbono condurre all'accoglimento dei motivi di ricorso, ulteriormente argomentandone alcuni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi promossi dagli imputati sono fondati limitatamente alle doglianze proposte avverso ai provvedimenti di confisca conseguenti alla declaratoria di penale responsabilità per il delitto di trasferimento fraudolento di valori (e quindi per le posizioni T., C., S. e C.) e sono, invece, inammissibili nel resto. Seguendo la successione dei capi di imputazione dell'editto accusatorio, si esamineranno per prime le censure relative ai delitti di bancarotta, dal capo B1 al capo B9, ascritte ora al solo M.G., per poi affrontare quelle inerenti il reato di appropriazione indebita (capo E1) contestato a T., C., S. e C., il delitto di trasferimento fraudolento di valori (capo E2) contestato agli stessi, ed il delitto di corruzione (capo E3) attribuito a M., C., S. e T., trattando unitariamente i ricorsi argomentati dai ricorrenti sulle medesime imputazioni. 2. Come premessa generale, considerando il contenuto di buona parte dei motivi di ricorso, deve, innanzitutto ricordarsi che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo, il sindacato demandato a questa Corte, essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, così, dai poteri della Corte quello di una riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Ne discende che i motivi di censura non possono essere volti ad ottenere, appunto, una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento. Deve inoltre aggiungersi che la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto, esclusivo, alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, così, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Criteri e principi, quelli appena indicati, che saranno richiamati nel considerare l'inammissibilità dei motivi di ricorso argomentati sulla corretta ricostruzione dei fatti, quando, invece, risulti che, sui medesimi punti, la Corte territoriale abbia fornito una motivazione priva di manifesti vizi logici. 3. Si è detto come si affrontino per prime le questioni sollevate in relazione ai delitti di bancarotta, dall'unico, residuo, imputato di tali reati, M.G.. 3.1. La cornice di tale giudizio è innanzitutto delineata dai recenti arresti di questa Corte, citati nel ricorso, sulla struttura, in particolare, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La ricognizione dei quali deve muovere dalla pronuncia della Sezioni unite n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, che ha riaffermato (non discostandosi, infatti, dall'orientamento di gran lunga prevalente della Corte) i seguenti principi di diritto (che restano fermi qualsiasi collocazione si intenda attribuire, nella struttura del reato di bancarotta, alla sentenza dichiarativa di fallimento, ed alla presupposta insolvenza, ritenendola o un elemento essenziale del medesimo o, invece, una condizione obiettiva di punibilità): - ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, sicchè i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza; - l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Affermazioni, queste, che hanno trovato conferma, e ulteriore sviluppo, nella sentenza, di questa Sezione, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, in cui si è aggiunto che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, deve necessariamente individuarsi, nell'elemento oggettivo del reato, la concreta pericolosità del contestato fatto distrattivo, ossia la potenzialità del medesimo di porre in concreto pericolo l'integrità del patrimonio dell'impresa, costituente la garanzia dei creditori, e deve, di conseguenza, accertarsi, quanto all'elemento soggettivo del reato, la consapevolezza e la volontà dell'agente di porre in essere tale condotta, pur se ne ravvisi la concreta pericolosità rispetto all'integrità del patrimonio dell'impresa. Questa Corte è così giunta ad una ricostruzione del dato normativo - in cui l'insolvenza dell'impresa finisce per entrare nel perimetro della rappresentazione e della volontà dell'autore della condotta distrattiva oltre che nella struttura oggettiva del reato di bancarotta - che consente di ritenere manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla difesa in ordine alla altrimenti incompleta copertura di tutti gli elementi oggettivi del reato di bancarotta (ivi compresa l'insolvenza dell'impresa e la sua dichiarazione giudiziale) ad opera dell'elemento soggettivo attribuibile al suo autore. Nè possono trarsi diverse conclusioni per il solo fatto che la società oggetto del presente giudizio sia stata sottoposta alla procedura concorsuale del concordato preventivo (peraltro, come nel caso di specie, liquidatorio e non in continuità), sia in considerazione del richiamo normativo previsto dall'art. 236, comma 2, L. Fall., sia osservando come le due fattispecie siano accomunate dal dato sostanziale della sopravvenuta insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i debiti contratti. 3.2. Ciò premesso in ordine alle condotte distrattive, di per sè stesse depauperative del patrimonio della società fallita (o posta in concordato preventivo), giova ricordare le affermazioni di questa Corte in tema di condotte dissipative, soprattutto per individuarne il discrimine con la diversa ipotesi, punita dall'art. 219 L. Fall., dell'avere compiuto operazioni di manifesta imprudenza. Si è, infatti, precisato che: - integra il delitto di bancarotta per dissipazione l'operazione che risulti inconciliabile con il raggiungimento dello scopo sociale e incoerente con il soddisfacimento delle esigenze dell'impresa, e sia, nel contempo, dimostrata la consapevolezza dell'agente di diminuire il patrimonio societario per scopi estranei all'oggetto sociale (Sez. 5, n. 38707 del 03/05/2019, Ceravolo, Rv. 277318; Sez. 5, n. 5317 del 17/09/2014, dep. 04/02/2015, Franzoni, Rv. 262225); - la fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo, per l'incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell'autore della condotta di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218). 3.3. Ricordati così i principi di diritto ai quali anche questo Collegio ha inteso attenersi, occorre, prima di prendere in esame i singoli profili di responsabilità attribuiti al ricorrente M.G., tratteggiarne il complessivo contesto, così da comprendere se al momento della commissione delle condotte attribuitegli, distrattive o dissipative che fossero, lo stesso potesse dirsi consapevole della loro concreta pericolosità rispetto alla conservazione del patrimonio della società. Sul punto, priva di manifesti vizi logici è la pronuncia impugnata (pp. 42 e ss.) che individua il momento in cui la Sopaf aveva iniziato a mostrare le prime, significative, difficoltà finanziarie (e nel settore finanziario la società operava, gestendo e lucrando sulle partecipazioni., acquisite) nel 2007/2008, grazie alla ricostruzione operata dagli stessi organi amministrativi della medesima laddove, nel piano concordatario presentato il 24 gennaio 2013, avevano riconosciuto come la prima forte contrazione degli asset finanziari (che ne costituivano il patrimonio) si era verificata fra la fine del 2007 e l'inizio del 2008, in comprensibile concomitanza con la crisi globale, contrazione che, nel 2010/2012, si era solo approfondita, tanto da dover avanzare la proposta di procedura concorsuale, per la sopravvenuta estrema difficoltà di liquidare gli investimenti, che peraltro avevano già perso buona parte del loro valore. Nella medesima proposta, poi, gli amministratori di Sopaf precisavano che la progressiva illiquidità era derivata, in primo luogo, dagli esiti, disastrosi, dell'investimento in BNI (contestato, a titolo di dissipazione, al capo B7), un investimento che, ricorda la Corte territoriale, aveva generato perdite, ingenti in assoluto ed anche in relazione al patrimonio proprio e della controllante, a partire dal bilancio di chiusura del 2007 (per la Sopaf dal 2008). Così da confermare, una volta ancora, la corretta collocazione dello stato di difficoltà finanziaria di Sopaf a partire quantomeno dal 2008. Difficoltà che avevano condotto, contrariamente a quanto assumono le difese, ad uno squilibrio finanziario complessivo rimarchevole, posto che, in sede di concordato, a fronte di un attivo di poco superiore ai 46 milioni di Euro si era accertato un passivo di oltre 127 milioni di Euro. Così che gli assunti difensivi tesi a procrastinare il momento di difficoltà economica - che certo non deve necessariamente coincidere con la conclamata insolvenza per consentire agli amministratori di valutare il pericolo concreto che le operazioni intraprese costituiscano un chiaro pregiudizio alle ragioni dei creditori - sulla scorta dei meri dati bilancistici (che peraltro non spiegano lo squilibrio finale sopra menzionato) trovano adeguata smentita proprio in quel documento, la proposta di concordato, in cui gli stessi amministratori della società ne tratteggiamo le vicende economiche ed i motivi, e la risalenza, della crisi. 3.4. Per quanto si è fin qui argomentato, risultano manifestamente infondati il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso M.. L'inammissibilità anche del primo motivo del medesimo ricorso, speso sulla pretesa omessa motivazione della Corte d'appello in ordine ai rilievi mossi alla prima sentenza con l'atto di gravame, deriva, invece, dalla sua patente genericità, non tenendo alcun conto della motivazione che si è vista, e si vedrà, essere stata spesa dalla Corte territoriale su tutti i punti sottoposti al suo esame. Nè è necessario che il giudice dell'impugnazione, una volta che abbia esaminato tutti i capi ed i punti della sentenza impugnata devoluti dall'atto di gravame e ne abbia dato un'adeguata e complessiva risposta, risponda nel dettaglio anche a tutte le argomentazioni proposte dall'impugnante a sostegno delle proprie doglianze. In tali considerazioni deve ricomprendersi anche la censura relativa all'attribuzione al M. del ruolo di dominus del gruppo, avendone, invece, la Corte territoriale descritto il diretto intervento nell'operazione di maggior peso, e pregiudizio economico, di quegli anni, l'investimento in BNI. Del resto, il medesimo aveva ricoperto anche le cariche operative e di rappresentanza, di vice presidente, fino alla vigilia della proposta di concordato, e di consigliere delegato fino al luglio 2010. 3.5. Si passa ora all'esame delle singole imputazioni, sempre trattandole nell'ordine stabilito nell'imputazione. La condotta descritta al capo B1 della rubrica attiene alla distrazione della somma di Euro 6 milioni consumata a vantaggio della società, sedente in (OMISSIS), Plato consultores. Sul punto, la Corte d'appello (pp. 49 e 54) aveva considerato che la somma in questione - provento della truffa consumata anche dall'imputato, tramite Sopaf, ai danni della Cassa di risparmio di Ferrara (condotta illecita accertata in via definitiva ai fini civili) che si era esposta per 140 milioni di Euro per finanziare una complessa operazione immobiliare - era stata significativamente indirizzata verso una società avente sede in un "paradiso" fiscale e societario, senza che se ne conoscesse la contropartita, essendo rimasta del tutto nebulosa l'assunta parallela iniziativa nei confronti di altro veicolo che l'avrebbe, secondo la difesa, giustificata (anche perchè pareva coinvolgere soggetti diversi dalla accertata beneficiaria, la Plato consultores). Una distrazione consumata nel 2007 quando vi erano già i primi segnali della turbolenza finanziaria che avrebbe sempre più influito sul patrimonio di Sopaf. Così che le censure mosse dal ricorrente M. nell'ottavo motivo di appello altro non tendono che ad una rivisitazione della ricostruzione del fatto già attendibilmente delineato dalla Corte territoriale. 3.6. Al capo B2 si contesta la dissipazione consistita nell'avere immesso risorse finanziarie nella società Ovo Italia srl, e nella sua controllata, per un totale di 3 milioni di Euro. La Corte d'appello aveva confermato (pp. 51 e 53) la declaratoria di responsabilità, osservando come non vi fossero ragioni per investire in tale realtà, costantemente in perdita, se non quella di stringere rapporti con l'imprenditore ed uomo di spettacolo P.A. e con la finanziaria Fininvest. Si era, infatti, tenuta una condotta irrazionale, sul piano finanziario, acquisendo, prima, nel 2008, una quota del capitale della società, per poi, l'anno dopo, uscirne (maturando una perdita proporzionalmente significativa, di ben 200.000 Euro a fronte di un capitale investito, l'anno prima, di Euro 1.700.00) e, infine, rientrarvi l'anno successivo ancora, nel 2010, per giungere, dopo soli due anni, alla dissoluzione dell'investimento, ponendosi alla ricerca di un acquirente della quota, preventivando una perdita di un altro milione di Euro, per giungere poi alla vendita della stessa, in sede di concordato, nel 2014, per soli Euro 220.000, a fronte del ricordato complessivo investimento di circa 3 milioni di Euro. Una condotta che rivelava tali anomalie da non potersi ritenere il frutto di una decisione manifestamente imprudente ma doveva considerarsi, invece, un'operazione dissipativa perchè non destinata, in alcun momento, a creare valore per la società Sopaf ma piuttosto a consentire al suo dominus, l'odierno ricorrente, di coltivare relazioni d'affari nel suo proprio interesse. A fronte di tale ricostruzione meramente versate in fatto sono le censure argomentate nel settimo motivo del ricorso M., fondate poi sulla formulazione dell'ipotesi che i liquidatori avrebbero potuto spuntare un prezzo migliore se avessero trattenuto la quota senza alienarla per alcuni anni (peraltro contravvenendo al compito affidatogli di liquidare, in tempi ragionevoli, l'attivo della società in concordato), non offrendo però ragione alcuna di tale, indubbiamente inaspettato (visti i pregressi economici della società), aumento di valore (ad esempio: l'ingresso di nuovi soci, l'acquisizione di nuovi affari o contratti). Il settimo motivo del ricorso M. è pertanto inammissibile. 3.7. Al capo B3 si è contestata la bancarotta patrimoniale in riferimento alla somma di denaro versata ad M.A. nell'ottobre 2011, quando, come si è visto già del tutto chiara era la crisi finanziaria della società. La Corte territoriale, sul punto (p. 56), aveva riformato la decisione assolutoria di prime cure, pur diversamente qualificando, rispetto all'originaria accusa, la condotta nell'ipotesi della bancarotta preferenziale, considerando come si fosse versato l'ingente corrispettivo, di ben 700.000 Euro, al figlio del ricorrente quando, nel 2011 inoltrato, la società era già in tale stato di crisi finanziaria che poco più di un anno dopo chiederà l'ammissione al concordato. Aggiungeva poi, la Corte territoriale, come si dovessero considerare chiari sintomi dell'intento di favorire l'indicato creditore sia la sproporzione del compenso con quanto versato all'altro interessato (solo 150.000 Euro), sia il legame familiare con il ricorrente, il dominus della società, sia il mancato inserimento nella documentazione contabile della Sopaf del titolo che lo legittimava. La Corte rendeva così, sul punto, una motivazione che consentiva di superare tutti i dubbi espressi dal Tribunale, e sostanzialmente, come si è dette, argomentati sulla sola effettiva prestazione della consulenza in questione. Tale anche da rendere del tutto superflue le ulteriori prove testimoniali che pure con l'atto di appello della pubblica accusa erano state richieste. E, su quest'ultimo aspetto, si ricorda come questa Corte abbia precisato che, in caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 3-bis, non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (per tutte e da ultimo: Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425). Se doveva pertanto rinnovarsi una prova orale che si ritiene decisiva, nel ricorso la stessa andava individuata (pena il suo difetto di specificità), posto che, invece, nella sentenza impugnata, non compare, ai fini della rivalutazione della responsabilità del M., alcuna diversa interpretazione della prova orale, ma solo una diversa presa d'atto del portato delle stesse, con la conseguente riconsiderazione degli elementi di fatto che erano già emersi in primo grado, dedotti da tutte le fonti di prova assunte sul punto. Per il resto, il motivo di ricorso, il nono, è interamente versato in fatto e non tiene conto delle non manifestamente illogiche considerazioni della Corte di merito. Manifestamente infondata è anche la censura sul difetto di correlazione fra l'editto accusatorio e la condotta ritenuta in sentenza considerando che nulla della struttura dell'operazione contestata fin dall'origine al M. risulta mutato, se non appunto la sua più corretta qualificazione giuridica (sull'insussistenza del difetto di correlazione in un caso analogo vd. Sez. 5, n. 27141 del 27/03/2018, Del Rosso, Rv. 273480, e, comunque, anche nel caso inverso, quando si passi dalla bancarotta preferenziale a quella patrimoniale, Sez. 5, n. 19365 del 05/12/2019, dep. 26/06/2020, Alessandrini, Rv. 279106, sempre che la condotta concreta contestata non muti nei suoi elementi essenziali). Il nono motivo del ricorso M. è pertanto inammissibile. 3.8. Al capo B6 dell'imputazione si rimprovera al M. la dissipazione delle somme devolute, a titolo di finanziamento, alla controllata società Pragmae, dal 2010 al 2012, per una somma complessiva che superava i 7 milioni di Euro. La Corte territoriale (pp. 51 e 53) aveva rilevato come non fosse stato evidenziato alcun vantaggio compensativo della capogruppo Sopaf nell'immettere tali ingenti risorse, nella controllata, conferite quando lo squilibrio della stessa capogruppo avrebbe, invece, imposto, di concentrare l'attività nelle realtà profittevoli e non in una società che non aveva mai avuto prospettiva alcuna di ritorno economico del capitale investitovi. Le doglianze spese su tale operazione, nel sesto motivo di ricorso, propongono solo una diversa lettura del fatto in cui peraltro neppure si contesta che, a partire dal 2010, la società Pragmae non aveva maturato altro che perdite. Così che gli ulteriori conferimenti, a partire da tale momento, non possono considerarsi una ragionevole iniezione di liquidità in una controllata, e neppure un'operazione manifestamente imprudente, ma solo una consapevole dispersione dei mezzi conferiti in assenza di qualsiasi ragionevole speranza di ritorno. Anche il sesto motivo è pertanto inammissibile. 3.9. Al capo B7 si contesta al M. l'operazione che si è vista essere di maggior impatto economico sul patrimonio della Sopaf, l'investimento in BNI (Banca Network Investimenti spa) con la conseguente dissipazione delle somme impiegate. La Corte distrettuale (pp. 44 e ss.) aveva confermato la natura dissipativa della complessiva operazione sulla base di alcune evidenti anomalie. L'investimento era, innanzitutto, ingente avendo comportato, nel 2007, un esborso di circa Euro 59 milioni (di cui 54 ottenuti da finanziamenti bancari) a fronte di un patrimonio, della Sopaf stessa, di 83 milioni di Euro (e del gruppo, nel suo complesso, di 156 milioni). E Sopaf aveva poi immesso in BNI altri 96 milioni di Euro, a titolo di aumento di capitale, fino al 2011. Ciò nonostante, al momento della decisione di procedere all'investimento, non si era atteso neppure il completamento della due diligence - verifica che avrebbe poi denunciato chiari profili di criticità nell'istituto bancario in cui si era deciso di impegnarsi - e, nel contempo, si era assicurata, all'unico socio che aveva accettato di partecipare all'operazione, la liquidazione della quota al valore dell'investimento fatto (e, quindi senza doverne sopportare le perdite). La successiva transazione con la società venditrice, il Banco popolare veniva poi citata dalla Corte distrettuale solo per confermare l'assoluta inadeguatezza della valutazione iniziale di acquisto. Su tale imputazione, il ricorso spende le complesse argomentazioni individuabili nel sesto motivo. Che sono inammissibili perchè sono versate in fatto e perchè non affrontano il quadro complessivo tratteggiato dalla Corte nell'impugnata sentenza. E', invece, proprio dal succedersi delle rilevate anomalie che la condotta della Sopaf, e quindi del ricorrente, trova una non manifestamente illogica spiegazione. Se, infatti, l'investimento, di tale portata, non è stato adeguatamente preparato, non fornendo neppure al Consiglio di amministrazione tutti i necessari elementi di giudizio, e se sia M. sia gli amministratori dell'unica società che aveva accettato di investire in BNI, la D.A., erano, invece, talmente consci della estrema rischiosità del medesimo, da garantire a quest'ultimo (il cui interesse all'affare era quindi ben minore di quello manifestato dal ricorrente) l'uscita dall'affare senza patire alcuna perdita finanziaria, non si può affermare neppure che tale operazione sia stata conclusa per manifesta imprudenza, posto che, invece, la stessa appare, con tutta evidenza, determinata da una volontà di concluderla che travalicava l'interesse di Sopaf stessa, che fin dall'inizio non si era dimostrata in grado di reggerne il peso (e tantomeno, di ricavarne qualcosa di diverso dalle immediate ingentissime perdite), e quindi per un alternativo interesse, quello personale del ricorrente stesso, volto all'acquisizione del controllo di un istituto bancario, concretando, pertanto, tutti gli elementi, oggettivo e soggettivo, della condotta di dissipazione, come più sopra individuati. Il quinto motivo del ricorso M. è pertanto manifestamente infondato. 3.10. Al capo B8 è contestata la distrazione di 100.000 Euro a vantaggio della società lussemburghese China Opportunity. La Corte d'appello aveva osservato (p. 59) come gli assunti contro-finanziamenti della società beneficiaria fossero indeterminati nella causale, nell'ammontare e nella durata degli stessi. Nè era stata chiarita la sproporzione di quote con l'altra società interessata. Il decimo motivo di ricorso è, sul punto, del tutto generico facendo solo riferimento ad un contratto di cui la Corte di merito aveva già dato conto in motivazione senza indicare come lo stesso potesse concretamente e credibilmente chiarire i termini della contropartita, così che l'unico dato certo, provato per tabulas, resta l'esborso a favore di China Opportunity, privo di qualsivoglia giustificazione. Il decimo motivo di ricorso, pertanto, anche perchè versato in fatto, è inammissibile. 3.11. Al capo B9 dell'imputazione si rimprovera al Ma. la distrazione consumata a favore di srl Helios tramite l'acquisto di una quota di srl Demofonte. Sopaf aveva acquistato, nel 2007, la quota del 15 % del capitale di Demofonte per Euro 2.250.000. Nel marzo del 2018, Sopaf concedeva un'opzione per l'acquisto di tale quota ad Helios (che faceva riferimento ad un componente del consiglio di amministrazione di Sopaf) ad Euro 703.000, fissando un corrispettivo di Euro 25.000. Nell'aprile 2009 veniva risolto il contratto di opzione e Sopaf restituiva ad Helios i 25.000 Euro ed aggiungeva un risarcimento di Euro 1.550.000. La Corte territoriale osservava (pp. 60 e ss.) come la partecipazione in oggetto fosse stata interamente svalutata nel piano concordatario del gennaio 2013, in piena aderenza con le continue perdite maturate da Demofonte a partire dal 2007/2008. E come fosse, conseguentemente, del tutto ingiustificato sia lo stesso investimento sia, ancor più, l'indennizzo riconosciuto ad Helios per non avere esercitato un diritto di opzione all'acquisto di una quota di una società costantemente, ed irrimediabilmente, in perdita. Una motivazione manifestamente priva di vizi logici. Alla quale il ricorrente, nell'undicesimo motivo, risponde solo con argomenti in fatto opponendo la necessità di valutare la società al momento dell'operazione medesima - dimenticando che la quota in quel momento aveva avuto una valutazione già molto inferiore al costo, di un anno prima, di acquisizione - e ricordando la pronuncia assolutoria del beneficiato, pronuncia che, non facendo stato nel presente processo, non ha tenuto, evidentemente, conto del più complessivo quadro più sopra delineato. 3.12. Risulta infine inammissibile per la sua genericità anche il dodicesimo motivo del ricorso M., sulla ritenuta sussistenza del danno patrimoniale di rilevate gravità, la circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma 1, L. Fall.. Si censura la motivazione della Corte che l'avrebbe affermata considerando la mera grandezza economica delle distrazioni invece che il concreto pregiudizio cagionato ai creditori, dimenticando però che il giudice del gravame (pp. 64/65) aveva considerato una pluralità di elementi, non la sola entità finanziaria delle condotte, peraltro come si è visto assai rilevante, ma anche, e proprio, l'incidenza delle medesime sulle ragioni dei creditori, annotando come i chirografari fossero stati ristorati solo con una percentuale minima di quanto dovuto, l'8,48 % del credito vantato. Facendo così corretta applicazione del principio di diritto costantemente affermato da questa Corte (da ultimo con Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274) secondo il quale la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, L. Fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave. Con la declaratoria di inammissibilità anche di quest'ultimo motivo, il dodicesimo del ricorso M., si chiude la parte dedicata ai delitti di bancarotta. 4. Del delitto contestato al capo El, l'appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 nn. 7 ed 11 c.p., sono chiamati a rispondere T.A., Ci.Al., S.G. e C.F. (quest'ultimo limitatamente al secondo episodio), i cui ricorsi verranno trattati unitariamente sollevando le analoghe censure sopra ricordate. 4.1. Alcune delle quali involgono questioni pregiudiziali attenendo all'assunto difetto di giurisdizione del giudice italiano (nel solo ricorso S.) e alla sostenuta improcedibilità del contestato delitto (argomentata in tutti i ricorsi). 4.1.1. Il difetto di giurisdizione è l'oggetto del primo motivo del ricorso S.. L'eccezione, però, era stata congruamente rigettata dalla Corte di appello osservando che (p. 67), sia la fase ideativa, sia la fase dispositiva dell'intera operazione finanziaria contestata a titolo di appropriazione (la sottoscrizione del fondo (OMISSIS) e dello strumento (OMISSIS)) era avvenuta in Italia. A fronte di tale argomento, il ricorso si limita a riproporre la considerazione secondo la quale il difetto di giurisdizione deriverebbe dal fatto che parte della materialità dell'operazione, l'acquisto degli strumenti finanziari, era avvenuta all'estero, così non affrontando le ragioni esposte della Corte circa la collocazione nel territorio nazionale dell'ideazione, della decisione e della predisposizione dei mezzi necessari per l'acquisto degli indicati strumenti finanziari. E' poi noto l'orientamento costante di questa Corte (da ultimo ribadito da Sez. 5, n. 57018 del 15/10/2018, Alali, Rv. 274376) secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato commesso in parte all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero. Delineando così, il filone giurisprudenziale rappresentato dalla citata pronuncia, un ambito di applicazione della giurisdizione italiana ancora più ampio di quello che già impone di ritenerla sussistere nell'odierno caso concreto. Da qui la manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso S.. 4.1.2. Le plurime questioni poste nei diversi ricorsi in ordine alla procedibilità del delitto di cui al capo E1 vanno esaminate unitariamente. Sul punto la stessa Corte d'appello aveva seguito un percorso argomentativo che l'aveva condotta a ritenere che il delitto in questione fosse procedibile, avendo individuato la persona offesa di tale delitto nella Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e dei Periti commerciali ed avendo acquisito agli atti la querela dalla medesima tempestivamente (rispetto alla modifica normativa che l'aveva richiesta) proposta. Un approdo che questa Corte condivide (per le ragioni che si illustreranno più avanti) pur non considerando altrettanto fondate tutte le argomentazioni portate a sostegno dalla Corte territoriale, in particolare quella inerente alla applicazione del diritto intertemporale determinato dalle modifiche alla perseguibilità del reato di appropriazione indebita introdotte dalla L. n. 36 del 2018 e L. n. 3 del 2019. 4.1.2.1. La prima, la L. n. 36 del 2018, aveva, infatti, abrogando, all'art. 10, l'art. 646 c.p., comma 3, cancellato ogni ipotesi di perseguibilità d'ufficio di tale delitto (prima prevista per i fatti indicati nel capoverso, commessi su cose possedute a titolo di deposito necessario, e nel caso, indicato nel comma 3, in cui ricorresse la circostanza aggravante dell'art. 61 c.p., n. 11), con la sola eccezione, rinvenibile, però, nell'art. 649 bis c.p. introdotto con l'art. 11, in cui alla circostanza disciplinata dall'art. 61 c.p., n. 11 (o alla consumazione del fatto su cose possedute a titolo di deposito necessario) si aggiungesse un'altra aggravante, ma ad effetto speciale. Così che l'imputazione oggetto del presente processo, l'appropriazione indebita aggravata dalle sole circostanze previste dall'art. 61 c.p., nn. 7 e 11, diveniva perseguibile solo a querela. Consentiva, tuttavia, la L. n. 36 del 2018 (all'art. 12), alle persone offese dei fatti commessi prima della sua entrata in vigore, di proporre querela nel termine ordinario, di novanta giorni, fissando come dies a quo l'entrata in vigore della legge. In tale termine giungeva la querela della Cassa dei ragionieri. La successiva L. n. 3 del 2019, però, introduceva nuove modifiche al regime di procedibilità del reato di appropriazione indebita posto che, pur lasciando lasciato inalterato l'art. 646 c.p. (tranne che per la misura della pena edittale, che aggravava), interveniva ancora sull'art. 649 bis c.p., disponendo, all'art. 1, comma 1, lett. v), che la perseguibilità d'ufficio del delitto punito dall'art. 646 c.p. è prevista non solo quando all'aggravante dell'art. 61 c.p., n. 11 (o al caso del deposito necessario) se ne aggiunga un'altra ad effetto speciale ma anche quando si arrechi alla persona offesa un danno di rilevante gravità (oltre che quando la stessa persona offesa risulti incapace per età o infermità). Così che il delitto contestato al capo E1 tornava ad essere perseguibile, configurandosi anche il danno di rilevate gravità, d'ufficio. Tutto ciò premesso, non può essere però considerarsi irrilevante, ai fini della procedibilità del reato qui contestato, la temporanea vigenza della disciplina dettata dalla L. n. 36 del 2018, come pare sostenere la Corte milanese. Tale diversa disciplina, infatti, era immediatamente applicabile anche per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge, come la medesima espressamente prevedeva, così che, rispettato il termine previsto per consentire alla persona offesa di proporre l'istanza di punizione nei casi in cui era divenuta necessaria, al giudice non restava che prendere atto dell'assenza della condizione di procedibilità decidendo anche ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente univoca (ex plurimis: Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651 e Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, dep. 04/01/2019, Mohammad, Rv. 274734). 4.1.2.2. E', invece, condivisibile l'ulteriore argomento sviluppato dalla Corte milanese nel valutare la sussistenza della condizione di procedibilità del delitto di appropriazione in ordine alla legittimazione del socio a sporgere querela quando lo stesso denunci la commissione di un fatto delittuoso compiuto dall'amministratore in danno della società. Sul punto, infatti, questa Corte ha, in progresso di tempo, affermato che: - la legittimazione alla proposizione della querela per il reato di appropriazione indebita posto in essere dal legale rappresentante ai danni della società da lui amministrata spetta al singolo socio, che assume la posizione non solo di danneggiato dal reato, ma anche di persona offesa titolare del bene giuridico costituito dalla integrità del patrimonio sociale (Sez. 2, n. 40578 del 24/09/2014, Gatti, Rv. 260363); - la legittimazione alla proposizione della querela per il reato di appropriazione indebita posto in essere ai danni della società amministrata da parte del legale rappresentante che sia anche socio di maggioranza spetta al singolo socio titolare delle residue quote, dovendo lo stesso considerarsi non solo danneggiato dal reato, ma anche persona offesa, in quanto titolare del bene giuridico costituito dalla integrità del patrimonio sociale; se, di regola, infatti, nei reati patrimoniali commessi ai danni di una società la legittimazione a proporre querela appartiene soltanto al legale rappresentante, sarebbe irragionevole affermare il medesimo principio quando la condotta illecita sia stata posta in essere proprio da quest'ultimo (Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Toma, Rv. 278831). Così che la Cassa, anche da mero socio della Sicav, avrebbe potuto sporgere querela per il contestato delitto (qualora si fosse ritenuto che la persona offesa non fosse, come invece si vedrà, la Cassa stessa, ma, appunto, la Sicav). 4.1.2.3. Resta comunque fermo il costituto principale ed essenziale della pronuncia della Corte territoriale - la procedibilità del delitto di appropriazione a seguito dell'intervenuta querela della Cassa dei ragionieri, ritenuta essere la titolare del diritto di chiederne la punizione come persona offesa del reato, avendo mantenuto la signoria sostanziale sulle somme investite in Adenium Sicav, del gruppo Sopaf (e quindi solo ultroneamente come socio della Sicav stessa) rispetto al quale i motivi di ricorso enunciati da tutti i ricorrenti (che si elencheranno a chiusura del capitolo inerente il delitto ora in esame) risultano essere manifestamente infondati. 4.2. Risolti, infatti, i punti pregiudiziali, deve, ora, affrontarsi la questione principale, la configurabilità dell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 646 c.p. nella condotta contestata, che era, come emerge dall'imputazione, consistita nell'appropriazione delle somme investite dalla Cassa nazionale dei ragionieri in alcuni comparti di Adenium Sicav gestita da Adenium sgr, per complessivi 52 milioni di Euro, appropriazione consumata investendoli nel fondo (OMISSIS), nel novembre 20102 per 22 milioni, e nello strumento (OMISSIS), nel luglio 2013 per 30 milioni. E la conseguente corretta individuazione, da parte della Corte milanese, della persona offesa anche nella Cassa nazionale dei ragionieri e dei periti commerciali piuttosto che, esclusivamente, in Adenium Sicav. I due aspetti appena ricordati finiscono per intrecciarsi in quanto in tutti i ricorsi si sostiene che, appartenendo le somme investite alla sola Sicav, per un verso solo la medesima avrebbe potuto essere considerata la persona offesa, così che la querela avrebbe potuto essere sporta solo dai suoi legali rappresentanti, e per l'altro, che gli odierni ricorrenti, che della Sicav ne erano stati, appunto, i rappresentanti ( T. e C. erano amministratori sia della Sicav, sia della Sgr che la gestiva, S. e C. avevano concorso con i predetti quali destinatari di parte delle somme sottratte) mai avrebbero potuto consumare il contestato delitto di appropriazione, a danno della Cassa, non potendosi configurare, rispetto alla Sicav, alcuna "altruità" delle somme. La ragione di tale complessiva contestazione risiede nella specificità di tale forma di investimento, come emerge anche (oltre che dal prospetto informativo e quindi dal rapporto che si instaura con l'investitore) dalla normativa di settore, gli artt. 35 bis e seguenti del TUF, che chiariscono come l'investitore acquisti le azioni della Sicav, che, per tale ragione, ha un capitale variabile (necessariamente coincidente con il patrimonio netto) con la possibilità di ripartire i propri investimenti in comparti, a cui possono corrispondere separate categorie di azioni, autonomi l'uno dall'altro. Alla luce di tali previsioni di legge, risulta evidente come l'investitore acquisti le azioni della Sicav e non abbia alcuna titolarità sugli investimenti, eventualmente divisi in comparti, effettuati dalla Sicav impiegando i mezzi finanziari ricevuti. Solo che, come aveva correttamente osservato la Corte di merito, con motivazione che appare priva di manifeste aporie logiche (pp. 67 e ss.), era proprio tale disciplina che le parti avevano consapevolmente e volutamente derogato con gli accordi stipulati al fine di affidare alla Sicav i 52 milioni di Euro indicati in imputazione. Si era infatti stabilito fra le parti che la Cassa nazionale dei ragionieri non si sarebbe affatto limitata ad acquistare le azioni di Adenium Sicav ma avrebbe anche seguito gli investimenti fatti dalla stessa con quei mezzi finanziari al fine di verificarne sia la profittabilità sia la congruenza con le più generali "politiche di investimento" (della Cassa e non della Sicav, ovviamente), riservandosi, la Cassa, il potere di disporre l'immediato disinvestimento. E non si era trattato di mere enunciazioni di principio o programmatiche ma, avendo, la Cassa, prima delegato la management company lussemburghese MDO che aveva poi subdelegato Adenium sgr che aveva investito nella propria Sicav, aveva anche incaricato una propria controllata, Previra Sim (una società di intermediazione, e, quindi, esperta del settore finanziario), ad interloquire su tutte le scelte operate in ordine agli investimenti di tali somme. Una complessiva disciplina contrattuale che trovava un ulteriore significativo riscontro nella collocazione delle somme versate dalla Cassa alla Sicav, in quattro comparti del tutto distinti dagli altri. Si aveva così conferma di quanto dedotto dalla Corte, della apposizione sulle somme versate, ben oltre il mero acquisto delle azioni della Sicav, di un preciso e stringente vincolo di destinazione delle stesse agli investimenti ritenuti profittevoli e ritenuti compatibili con le politiche di investimento perseguite dalla Cassa, e verificate in tutti i singoli, concreti, passaggi, dai suoi delegati e consulenti. Un vincolo di destinazione al quale la giurisprudenza di questa Corte ha sempre riconnesso la configurabilità del contestato delitto di appropriazione indebita (Sez. 2, n. 8922 del 09/01/2019, Cotronè, Rv. 276323; Sez. 2, n. 56935 del 31/10/2018, Messina, Rv. 274257; Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, Beretta, Rv. 274889; Sez. 2, n. 49463 del 27/09/2018, Pagan, Rv. 274888; Sez. 2, n. 30075 del 27/06/2003, Vecchio, Rv. 226684). Un vincolo che certo deroga alla disciplina delle Sicav contenuta nelle ricordate norme del TUF ma solo in relazione ad un singolo investitore, rispetto al quale Adenium Sicav aveva rinunciato alla libera gestione del denaro investito, senza pertanto mutare la struttura e la natura della società in riferimento a tutte le ulteriori somme investite. Del resto, anche se si dovesse ritenere tale normativa, di carattere generale, attenendo alla struttura della Sicav, inderogabile anche ogni singolo contratto di investimento, l'approdo finale del ragionamento, la configurabilità del contestato delitto di appropriazione di somma anche altrui, non sarebbe diverso, posto che il contratto stipulato dovrebbe considerarsi nullo con la conseguenza che le somme versate, dalla Cassa, in adempimento dello stesso dovrebbero considerarsi di sua esclusiva proprietà e, quindi, per Sicav e per i suoi amministratori, esclusivamente "altrui". Così che le censure proposte nei ricorsi sul punto devono considerarsi manifestamente infondate. 4.3. Manifestamente infondate e comunque inammissibili perchè versate in fatto sono anche le doglianze relative alla ricostruzione delle operazioni finanziarie descritte in rubrica ed alla loro riconducibilità alla fattispecie astratta del contestato delitto. Anche su tale punto, infatti, la motivazione della Corte territoriale risulta priva di manifesti vizi logici. La Corte aveva rilevato come le rovinose scelte di investimento in (OMISSIS) ed in (OMISSIS) dei 52 milioni di Euro della Cassa dei ragionieri - che nessun profitto e neppure nessun rimborso della somma impiegata aveva poi ottenuto, neppure a distanza di sette anni, al momento della pronuncia della sentenza impugnata erano state realizzate, e quindi, ancor prima, concepite, all'esclusivo fine di far giungere quelle disponibilità finanziarie a destinatari diversi e tutti riconducibili a persone o enti riconducibili in tutto o in parte agli imputati, un risultato che si sarebbe poi effettivamente realizzato grazie all'ulteriore segmento di condotta contestata a titolo di trasferimento fraudolento di valori. Così che l'investimento in (OMISSIS) ed in (OMISSIS) doveva considerarsi già pienamente ed autonomamente distrattivo delle somme riconducibili alla Cassa, perchè violava il sottostante vincolo di destinazione, costituito dall'investimento dei mezzi forniti dalla Cassa in strumenti finanziari che ne avrebbero dovuto garantire la profittabilità o ne avrebbero dovuto almeno salvaguardare il capitale impiegato. Confermava tale conclusione il fatto che i passaggi economici ricostruiti, su base documentale, dalla Corte di merito si erano così rapidamente succeduti da essere incompatibili con l'intenzione di utilizzare detti strumenti come occasioni di reale investimento (anche se altamente speculativo e quindi incoerente con le politiche di investimento che la Cassa avrebbe dovuto perseguire, raccogliendo prima i contributi obbligatoriamente versati dagli iscritti per poi erogare in conseguenti trattamenti pensionistici e/o assistenziali), attendendo che maturassero gli sperati profitti, ma, appunto, come schermo economico per sottrarre prima e per trasferire poi, con le ulteriori operazioni contestate al capo E2, le somme investite dalla Cassa. Così che tutte le argomentazioni spese, peraltro in fatto, nei ricorsi sul punto risultano manifestamente infondate, proprio perchè parcellizzando le varie fasi delle descritte operazioni, finiscono per misconoscerne il reale contesto e l'accertata strumentalità. 4.4. Versate in fatto sono anche le censure mosse nei ricorsi in ordine alle responsabilità dei singoli imputati. Se, infatti, come ha rilevato la Corte milanese, l'appropriazione delle somme, consumata con l'investimento nel fondo (OMISSIS) e nello strumento (OMISSIS) era strumentale all'ulteriore condotta di trasferimento dei valori ai destinatari finali di cui si è detto, è del tutto evidente come tale complessa operazione necessitasse della consapevole complicità di tutti i protagonisti di tale complessa vicenda, e, quindi, di T. e C., che se ne erano occupati per conto delle Adenium, Sgr e Sicav, e S. e C. che ne erano stati, in parte, i destinatari e beneficiari (p. 80 e ss.). 4.5. Restano da affrontare due questioni: il denunciato, nel secondo motivo del ricorso S., difetto di correlazione, fra la sentenza di prime cure e la sentenza d'appello, in ordine all'individuazione della persona offesa e la mancata derubricazione del delitto in questione nel diverso reato punito dall'art. 2634 c.c. (oggetto dei ricorsi T., C. e S.) o in quello di cui all'art. 167 TUF (oggetto del ricorso T.). La prima censura è manifestamente infondata posto che è lo stesso capo di imputazione ad individuare la Cassa dei ragionieri come la titolare della somma complessiva di Euro 52 milioni, aggiungendo che questa era stata conferita nei comparti di Adenium Sicav, gestita da Adenium Sgr, così che la condotta contestata poteva essere riguardata sia nel modo ritenuto dal Tribunale sia in quello poi adottato dalla Corte e, su entrambe le possibili prospettazioni, anche S. (gli altri ricorrenti, che pur si trovano nella medesima posizione, non hanno sollevato censure sul punto) si era potuto adeguatamente difendere. Del resto, questa Corte ha affermato che la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016, Addio, Rv. 265946; Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607, entrambe sulla scia della pronuncia delle Sezioni Unite n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Anche l'invocata derubricazione della consumata appropriazione nel delitto previsto dall'art. 2634 c.c. è manifestamente infondata perchè, pur rimanendo ferme le considerazioni, non manifestamente illogiche, della Corte territoriale sulla data in cui era sorto il conflitto di interessi del T. (posteriore alle decisioni di investimento), deve comunque considerarsi come la fattispecie astratta invocata, nella fattispecie prevista nel comma 2 - trattandosi di beni amministrati dalla Sopaf per conto terzi provocando a costoro un danno patrimoniale (che la fattispecie dell'art. 2634 c.c., comma 1 sarebbe comunque esclusa prevedendo come persona offesa la sola Sopaf e quindi non la Cassa) - non si attaglia al caso di specie posto che alla Cassa, appunto, non era stato cagionato tanto un danno ma le erano state interamente sottratte le somme investite, così da concretare il contestato delitto contro il patrimonio piuttosto che la mera infedeltà patrimoniale. E', poi, manifestamente infondata anche la pretesa di derubricare la descritta condotta nel delitto previsto dall'art. 167 TUF, non potendosi, lo si ribadisce, considerare la condotta posta in essere dagli imputati un mero atto di gestione infedele del risparmio, ma invece, una, radicalmente diversa, azione di integrale sottrazione dello stesso. Inammissibile, infine, perchè versata in fatto è la censura spesa nel quattordicesimo motivo del ricorso S. in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante contestata ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 7 considerando che la complessiva somma, pervenuta al ricorrente, era di entità da configurare di per sè la contestata aggravante. 4.6. A chiusura degli argomenti spesi sul delitto contestato al capo E1 devono così dichiararsi l'inammissibilità dei seguenti motivi di ricorso (in tale declaratoria comprese anche le ulteriori argomentazioni spese con le memorie): il primo, secondo, terzo, quinto e sesto del ricorso T., il primo ed il secondo del ricorso Ci., il primo, secondo, terzo, quarto e quinto del ricorso C., il terzo (il primo ed il secondo sono stati trattati singolarmente), quarto, quinto e sesto (del quattordicesimo si è appena discusso) del ricorso S.. 5. Al capo E2 si contesta agli imputati T., Ci., S. e C. il delitto punito allora dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies ora dall'art. 512 bis c.p. (che si pongono in incontestata continuità normativa). 5.1. Tutti i ricorrenti assumono, innanzitutto, che la condotta loro ascritta a titolo di appropriazione, al capo E1, avrebbe dovuto ricomprendere anche il segmento di azione loro contestato a titolo di trasferimento fraudolento di valori. Siffatta censura è, però, versata in fatto e, comunque, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione priva di manifeste aporie logiche (pp. 82 e ss.), aveva osservato come il ritenuto delitto di appropriazione indebita aggravata si fosse consumato nel momento in cui gli imputati non avevano rispettato il vincolo di destinazione delle somme, acquistando, con le medesime, le quote del fondo (OMISSIS) e dello strumento (OMISSIS), così che l'ulteriore percorso compiuto dalle stesse, attraverso le società e gli strumenti finanziari indicati al capo E2, ad opera degli imputati, sussistendone gli elementi previsti, concretava l'ulteriore delitto di trasferimento fraudolento di valori. A conferma di tale conclusione, la Corte territoriale citava la sentenza di questa Corte, pronunciata in sede cautelare in questo stesso processo (Sez. 5, n. 20093 del 31/10/2014, dep. 14/05/2015, Bonetti, Rv. 263832), in cui si era osservato, in relazione all'allora coindagato B., che: "la condotta complessivamente posta in essere dal B. e dagli altri indagati, va considerata alla luce dei singoli segmenti in cui si è articolata; da questo punto di vista esiste una distinzione concettuale e di fatto tra l'appropriazione indebita realizzata attraverso le due operazioni finanziarie iniziali, vale a dire la sottoscrizione del fondo "(OMISSIS)" e la sottoscrizione dello strumento finanziario "(OMISSIS)" (capo E1), e le successive operazioni di trasferimento fraudolento di valori, consistenti in una serie di bonifici estero su estero, che hanno consentito di far giungere una parte considerevole dei fondi originariamente appartenenti alla CNPR, alla pluralità di destinatari operanti in Italia, in modo tale da non farne emergere la provenienza, perchè schermata da una serie continua di passaggi tra diversi operatori economici (capo E2). Alle diverse fasi della condotta, sia pure unitariamente considerate, perchè poste in essere in evidente esecuzione di un medesimo disegno criminoso, corrispondono, dunque, i due distinti delitti, che, legittimamente, possono essere ascritti agli stessi soggetti. Come chiarito, infatti, da un recente e condivisibile arresto del Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, è configurabile il reato di cui al D.L. n. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, in capo all'autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente "dominus", al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poichè la disposizione di cui all'art. 12 quinquies citato consente di perseguire anche i fatti di "auto" ricettazione, riciclaggio o reimpiego (cfr. Cass., sez. U. 27.2.2014, n. 25191, rv. 259590)". Sul punto i ricorsi sono pertanto manifestamente infondati. Così come sono manifestamente infondate le censure, anch'esse confutate nella citata sentenza, relative alla inconfigurabilità del delitto di trasferimento dei valori in capo agli autori del delitto presupposto, trovando, come già osservato, tale orientamento ermeneutico, positiva conferma nella citata pronuncia delle Sezioni unite n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259590 la cui massima è del seguente tenore "E' configurabile il reato di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 in capo all'autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente "dominus", al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poichè la disposizione di cui all'art. 12 quinquies citato consente di perseguire anche i fatti di "auto" ricettazione, riciclaggio o reimpiego". 5.2. I ricorrenti hanno poi censurato la ritenuta "fittizietà" delle intestazioni delle somme, nei vari passaggi dalla medesime compiuti, che costituisce la caratteristica distintiva del contestato reato. La Corte territoriale, però, aveva osservato come i vari, rapidi, passaggi, di denaro da una società all'altra e da uno strumento finanziario all'altro, pur transitando per realtà societarie e finanziarie effettive, erano unicamente volti a creare una catena di intestazioni che, nel loro complesso, dovevano considerarsi fittizie perchè mai si era inteso investire le somme, o depositarle, presso le indicate società, strumenti finanziari ed istituti bancari (tutti poi significativamente residenti all'estero) ma solo farle, appunto, transitare così da costituire una serie di successivi schermi, in quanto tali non altrimenti definibili se non come "fittizi", al fine di non consentire il disvelamento dei reali destinatari finali delle medesime. Perfettamente consapevoli, tutti gli imputati, della complessiva operazione, dalla quale gli stessi avevano tratto personale profitto. 5.3. Sono, conclusivamente, inammissibili i seguenti motivi di ricorso (in tale declaratoria comprese le argomentazioni spese nelle memorie): il quarto di T., il terzo di C., il terzo ed il sesto di Ca., il settimo, l'ottavo ed il nono di S.. 6. Al capo E3, si contesta a M., C., S. e T. il delitto di corruzione propria, previsto dagli artt. 319,320 e 321 c.p., del presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali, Paolo Sa., un fatto illecito suddiviso in tre distinte condotte, attribuite, la prima a M., C. e T., la seconda a S., la terza a C. e T.. 6.1. Deve, innanzitutto, affrontarsi l'eccezione preliminare sviluppata da M., nel tredicesimo motivo di ricorso, di assunta nullità del decreto di giudizio immediato a causa della lesione dei diritti di difesa in quanto emesso fuori termine rispetto alla data in cui il nome del ricorrente avrebbe dovuto essere iscritto nel registro degli indagati per, appunto, il delitto di corruzione. L'eccezione è manifestamente infondata, come già aveva rilevato la Corte milanese (pp. 65 e ss.). Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, con pronuncia n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018 hanno chiarito come la decisione con la quale il gip dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato in quanto tale provvedimento chiude una fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato (salva, ovviamente, la sola ipotesi di violazione di una norma procedimentale sanzionata di nullità a norma dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 180 c.p.p., ipotesi che non ricorre nel caso di specie ove la Corte di merito ha ricordato come il prevenuto avesse reso il previsto interrogatorio su tutte le accuse mossegli con il citato decreto). Un insegnamento che ha trovato conferma da ultimo in Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018, Stenti, Rv. 272986 che ha ribadito come la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non è sindacabile, nè revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato. 6.2. Tutti i ricorrenti hanno poi censurato la decisione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta natura di pubblico ufficiale del presidente della Cassa dei Ragionieri, Sa.Pa.. La contraria opinione, infatti, circa la natura privatistica dell'attività della Cassa, in ordine quantomeno alla gestione delle risorse finanziarie derivanti dalla contribuzione degli iscritti, aveva trovato decisiva conferma nella sentenza del Consiglio di Stato, n. 488 del 1/10/2014, che, proprio in riferimento al medesimo ente previdenziale, ne aveva affermata la natura giuridica di ente privato e la riconducibilità della capacità negoziale del suo legale rappresentante (o degli organi collegiali o dei singoli funzionari preposti) alla sfera della sua personalità giuridica privata, così spogliandosi di quel giudizio (si controverteva sulla cessione di un immobile di proprietà dell'ente) a favore del giudice ordinario. Sul punto, però, aveva congruamente risposto la Corte distrettuale, confutando le conclusioni del giudice amministrativo, sulla scorta degli inequivoci argomenti propugnati da questa Corte, in specie da plurimi arresti delle Sezioni Unite civili (a partire dalla sentenza n. 11086 del 1998, successiva alla trasformazione dell'ente in persona giuridica privata a seguito della D.Lgs. n. 509 del 1994), secondo i quali nell'attività pensionistica e previdenziale, prevista e disciplinata da norme di diritto pubblico, debba essere compresa la gestione delle risorse finanziarie anche considerando il fatto che i contributi versati dagli iscritti non possono avere altra destinazione se non quella imposta dalla legge, servire ad assicurare il trattamento assistenziale e previdenziale. Una conclusione che non era contraddetta dalla natura privatistica dell'ente nè dagli strumenti, anch'essi di diritto privato, utilizzati nella gestione del patrimonio, considerando, del resto, come la Cassa fosse ricompresa nel perimetro del conto economico consolidato dello Stato e sottoposta al controllo ministeriale e della Corte dei Conti (affermazioni, queste, che la Corte d'appello traeva dalla sopra citata sentenza delle Sezioni unite). E, del resto, tali affermazioni avevano trovato nuova conferma in un recente arresto delle medesime Sezioni unite civili - Sez. U n. 7645 del 01/04/2020, Rv. 657525 - in cui si era formulata la seguente massima: "Le controversie relative alla responsabilità degli amministratori per danni cagionati al patrimonio della fondazione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che tale Ente - quantunque trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato e con autonomia gestionale, organizzativa e contabile - ha mantenuto un carattere pubblicistico, essendo chiamato a svolgere l'attività istituzionale (che si colloca nel quadro tutelato dall'art. 38 Cost.) di previdenza ed assistenza obbligatoria in favore di una particolare categoria di lavoratori, alla quale si accompagna l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione da parte degli iscritti e, come tale, è sottoposto ad una penetrante vigilanza ministeriale nonchè al controllo della Corte dei conti, oltre ad essere qualificato organismo di diritto pubblico e compreso tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato". Pronuncia che consolida il risalente orientamento delle Sezioni civili di questa Corte in tema di rilievo pubblico di società che, pur rivestendo una formale natura privata e pur avvalendosi, anche, di strumenti privatistici, rientrano però, per le caratteristiche della propria attività, nella sfera pubblica quanto ai controlli sulle medesime esercitati e, per quanto di rilievo nel presente processo, alla responsabilità degli amministratori: - per la RAI, Sez. U, n. 27092 del 22/12/2009, Rv. 610699, "nonostante la veste di società per azioni (peraltro partecipata totalitariamente da enti pubblici), ha natura sostanziale di ente pubblico, con uno statuto assoggettato a regole legali"; - per ANAS spa, Sez. U, n. 15594 del 09/07/2014, Rv. 631592 "poichè la sua trasformazione in società per azioni non ne ha modificato gli essenziali connotati pubblicistici, essendosi tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa corrispondente a quella della società azionaria". - per l'Istituto di previdenza ed assistenza dei dipendenti del comune di Roma, Sez. U, n. 17748 del 08/09/2016, Rv. 640691, "si connota come un'amministrazione autonoma collegata a Roma Capitale e deputata alla tutela di un interesse pubblicistico ad essa riferibile, sicchè il suo patrimonio deve essere gestito, indipendentemente dalla provenienza delle sue singole componenti, con criteri rispondenti alla migliore realizzazione di quell'interesse, senza poter essere utilizzato per altre ragioni. Ne consegue che le persone fisiche che rivestano cariche nei suoi organi di gestione o che siano membri del suo collegio dei revisori sono tenute, rispettivamente, onde non incorrere in responsabilità per danno erariale, ad amministrare quel patrimonio uniformandosi ai doveri che ha un agente contabile e ad esercitare la vigilanza anche controllando che quei doveri vengano rispettati". Si deve così concludere che, ancorchè la concreta attività di gestione dei mezzi finanziari della Cassa sia disciplinata dalle norme del diritto privato, le responsabilità di coloro che sono legittimati a compierla assumono connotazioni pubblicistiche, confermate dall'ineludibile nesso che intercorre fra tale attività, la presupposta raccolta dei contributi (che gli iscritti all'ente sono obbligati a versare) e la conseguente erogazione delle pensioni (anch'essa determinata, almeno in parte, da norme di legge), tali da costituire, appunto, tutte un inscindibile unicum. Ad ulteriore riscontro della rilevanza pubblica di tale complessiva attività vi è la sottoposizione della stessa al controllo della Corte dei Conti e, sul piano finanziario complessivo, la riconduzione della Cassa nel perimetro del bilancio pubblico consolidato (ove, quindi, sono rappresentate anche le somme investite dall'ente previdenziale). Non vi è pertanto dubbio alcuno che il presidente della Cassa debba essere considerato, per le responsabilità che sul medesimo incombono come legale rappresentante dell'ente, un pubblico ufficiale. 6.3. Nei ricorsi dei quattro imputati si è contestata anche la corretta qualificazione giuridica della condotta, dubitando che non di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, punito dall'art. 319 c.p., si fosse trattato, ma, piuttosto, di corruzione per l'esercizio della funzione, in assenza di atti contrari ai propri doveri d'ufficio, ai sensi, quindi, dell'art. 318 c.p., o di induzione indebita a dare o promettere utilità, il delitto previsto dall'art. 319 quater c.p.. Si è così prospettata una diversa qualificazione giuridica della condotta, del Sa. e dei suoi coimputati, gli odierni ricorrenti, che muove da una alternativa, rispetto a quella fissata dalla Corte territoriale, ricostruzione del fatto. Una ricostruzione però, quella operata dalla Corte, che appare priva di manifesti vizi logici. Il giudice del gravame, infatti, aveva osservato come la condotta complessiva del Sa. rientrasse nel paradigma della "svendita, o asservimento, della funzione per compiere, anche, atti contrari ai doveri d'ufficio", avendo egli, in contropartita delle utilità ritratte, completamente asservito il suo ruolo, di decisore e controllore (degli investimenti da compiersi), agli interessi di Adenium (Sicav o Sgr che fosse, entrambe rientranti nel gruppo Sopaf), con i cui amministratori aveva anche condiviso altri progetti imprenditoriali, rinunciando, appunto, ad operare autonomamente qualsiasi scelta di investimento e omettendo ogni controllo, tanto da non rilevare, e denunciare, neppure l'avvenuta dissoluzione degli ingenti mezzi finanziari conferiti nel fondo (OMISSIS) e nello strumento (OMISSIS). Ottenendo del resto, una contropartita precisa, fissata in sei centesimi ogni Euro investito nei comparti della Sicav. Si era pertanto - annotava la Corte milanese - proprio nel perimetro dell'art. 319 c.p. dovendosi fare applicazione del costante orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale: - in tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 c.p., in cui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318, nell'ambito del quale le singole dazioni eventualmente effettuate, sinallagmaticamente connesse all'esercizio della pubblica funzione, si atteggiano a momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria (Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, Evangelisti, Rv. 278192); - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio, ancorchè non predefiniti, nè specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 c.p. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio (Sez. 6, n. 6056 del 23/09/2014, dep. 10/02/2015, Staffieri, Rv. 262333; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266510); - configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'art. 318 c.p. - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali (Sez. 6, n. 46492 del 15/09/2017, Argenziano, Rv. 271383). Gli atti contrari ai doveri d'ufficio compiuti dal Sa. erano, appunto, consistiti nella totale abdicazione: - nella scelta degli strumenti in cui investire, a valle dei comparti della Sicav, su cui, come visto, aveva contrattualmente mantenuto il (potenziale, posto che non l'aveva affatto esercitato) controllo; - nell'omesso, ed invece doveroso, controllo da esercitarsi, comunque, sulla sorte dei medesimi; - nella mancata denuncia della subita spoliazione. Sono pertanto manifestamente infondati i motivi di ricorso (che si indicheranno complessivamente in chiusura del capitolo relativo al contestato delitto di corruzione) spesi sulla corretta qualificazione della condotta del Sa., e dei suoi coimputati, dagli odierni ricorrenti (dell'art. 318 c.p. si è detto, mentre la derubricazione nell'ipotesi prevista dall'art. 319 quater c.p. è esclusa dalla ritenuta configurabilità del più grave reato punito dall'art. 319 c.p.). 6.4. Le doglianze spese in tutti i ricorsi sulla corretta ricostruzione delle singole condotte costituenti il reato descritto al capo E3, sono tutte versate in fatto e come tali inammissibili. La Corte territoriale aveva ricostruito i singoli passaggi di utilità fra gli imputati ed il Sa. con un percorso argomentativo privo di manifeste aporie logiche e, del resto, le censure sono motivate solo in fatto e tendono ad offrire una ricostruzione alternativa a quella fissata dal giudice del merito, senza peraltro tenere conto del complessivo contesto in cui tali episodi si erano inseriti. 6.4.1. La prima dazione era del (OMISSIS) ed era, secondo il T., l'illecito corrispettivo versato al Sa. per un precedente investimento da parte della Cassa di circa 10 milioni di Euro, attuato con la consegna di un certificato azionario al portatore (già intestato al figlio del M.) del valore di circa 100/150 mila Euro (e che tale valore non fosse, in ipotesi, immediatamente realizzabile non ne elide certo la consistenza economica). Ferma così rimanendo la responsabilità del T., che aveva ammesso l'indicata corresponsione, risultava del tutto evidente la corresponsabilità di M.G., dominus della spa Sopaf che controllava Sgr Adenium, di cui T. era amministratore delegato, il quale avere reso disponibile proprio quel certificato, già riconducibile al congiunto, significativamente privo di intestazione nominativa. Ed anche la corresponsabilità del C., materiale consegnatario del documento, che limitava la sua difesa all'inattendibile asserzione di non essere stato a conoscenza del reale contenuto della busta (considerando il ruolo del medesimo in Adenium, non certo di fattorino, il soggetto al quale l'aveva consegnata ed il suo diretto coinvolgimento nelle condotte descritte ai capi E1 ed E2 dell'imputazione). Trovava così conferma anche la complessiva attendibilità del T. nel riferire le indicate circostanze a carico dei coimputati. 6.4.2. La seconda utilità, pervenuta al Sa. ad opera del S. (uno dei principali beneficiari delle somme individuate ai capi E1 ed E2) mediante gli accreditamenti alla srl Eukion, fra gennaio e luglio 2013, per complessivi 850 mila Euro, trovava conferma nell'attendibile ricostruzione del T. (che come amministratore di Adenium ne era a perfetta conoscenza) ma anche nelle dichiarazioni del Bo. (a cui Eukion era riconducibile) che aveva confermato di avere effettivamente ricevuto il richiesto sostegno finanziario (tramite appunto S., su interessamento di Sa.). Ne costituiva un ulteriore riscontro il contenuto della conversazione intercorsa proprio fra T. e Sa. in cui si inseriva anche tale operazione fra quelle considerate "irregolari". Quanto alla pretesa inconfigurabilità del delitto di corruzione nel caso in cui l'utilità sia corrisposta ad un terzo - di srl Eukion Sa. era solo il presidente del collegio sindacale - deve ricordarsi come questa Corte abbia affermato che, in tema di corruzione, la nozione di "altra utilità", quale oggetto della dazione o della promessa: - comprenda qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, ivi compresi i benefici leciti, che nondimeno assumono rilevanza penale nel caso in cui s'inseriscano in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (Sez. 6, n. 51765 del 13/07/2018, Ozzimo, Rv. 277562); - non vada circoscritta soltanto alle utilità di natura patrimoniale, ma comprende tutti quei vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate e indirette (Sez. 6, n. 24656 del 18/06/2010, Cosentino, Rv. 248001). Tutto ciò premesso in fatto, e ritenute pertanto manifestamente infondate le censure argomentate sul punto dal S., risulta manifestamente infondato anche il denunciato difetto di correlazione fra quanto contestatogli in imputazione e quanto ritenuto dai giudici del merito, posto che nell'editto accusatorio si erano elencate le utilità transitate dal S. ad Eukion, giustificandole con i benefici da questi ritratti dalle somme investite dalla Cassa e pervenute alle sue società, esattamente quel che il Tribunale, prima, e la Corte di merito, poi, avevano ritenuto essere stato confermato dalle prove assunte in dibattimento. 6.4.3. La terza operazione corruttiva, ascritta a T. e C., era consistita nell'accredito, nel novembre 2013, ad una società di cui Sa. era il beneficiario economico, la Monkstown Trading ed Advisory, di circa 150 mila Euro, fittiziamente giustificato come il corrispettivo di una consulenza prestata dal Sa. ad Adenium Sicav, senza alcun reale contenuto. Su tale versamento aveva riferito T., come amministratore della Sicav stessa, e questi ed il teste V. aveva confermato anche il pieno coinvolgimento nel fatto del C. (coprotagonista, del resto, anche della prima dazione). 6.5. Resta da affrontare, sul delitto contestato al capo E3, la doglianza, spesa dal T. nel nono motivo di ricorso, sull'omesso riconoscimento, al medesimo, della circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis c.p., comma 2, in considerazione delle sue rivelazioni in corso di processo. Anche tale censura è manifestamente infondata. Deve però innanzitutto osservarsi come il ragionamento in diritto della Corte, e la conseguente censura spesa nel ricorso del T., muovano entrambe da un'errata premessa. Al fine, infatti, di ritenere l'applicabilità all'odierna concreta fattispecie della circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis c.p., comma 2, - per chi si sia adoperato per impedire la prosecuzione dell'attività delittuosa prosegua o abbia contribuito ad assicurane le prove o a individuarne i responsabili - introdotta dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 (art. 1, comma 1, lett. i), n. 1) è del tutto sufficiente osservare come la stessa, da sola, si ponga come norma più favorevole al reo, non essendo, prima, prevista alcuno sconto di pena (peraltro qui fino a due terzi della stessa) per tali specifiche ragioni. Va così applicata anche per i fatti, puniti ai sensi delle norme indicate (artt. 318,319,319 ter, 319 quater, 320,321,322 e 322 bis c.p.), anche se commessi prima della sua entrata in vigore. E' pertanto del tutto ultroneo l'argomento utilizzato dalla Corte milanese, e contestato nel ricorso, circa l'individuazione della normativa più favorevole al reo da fra il delitto di corruzione propria con le pene edittali ante novella del 2015 (per la prima condotta anche ante novella 2012) ed il medesimo reato con i nuovi limiti di pena ma con la coeva introduzione della ricordata attenuante. Ciò premesso in diritto, la doglianza del T. risulta, però, inammissibile in fatto, posto che il ricorso sul punto difetta di specificità, poichè non va oltre la petizione di principio dell'asserita collaborazione del ricorrente, senza così compiutamente illustrare le ragioni per le quali si dovrebbe concludere che il ricorrente si sia effettivamente adoperato per evitare che la condotta delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, o per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione di altri responsabili, risultando, poi, dalla rassegna delle prove relative alla concrete condotte come il compendio probatorio si sia formato anche sull'apporto di altre fonti. 6.6. In conclusione, sul capo E3, si dichiara l'inammissibilità dei seguenti motivi di ricorso (in essi ricompresi gli ulteriori argomenti illustrati nelle memorie): il settimo e l'ottavo (del nono si è appena detto) di T., il quattordicesimo di M. (del tredicesimo si è trattato in via preliminare), il quinto di C., l'undicesimo, dodicesimo e tredicesimo di S.. 7. Data risposta ai motivi di ricorso attinenti alla configurabilità dei reati contestati (e ritenuti, così manifestamente infondati i motivi spesi sulle mancate rinnovazioni dell'istruttoria dibattimentale: l'undicesimo di T.), restano le ulteriori censure spese sulle disposte confische e sul trattamento sanzionatorio. 7.1. Sulle confische si è detto della fondatezza di alcune delle doglianze proposte ed in particolare di quelle riguardanti l'ablazione conseguente alla consumazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, contestato al capo E2. Una questione espressamente proposta dai ricorrenti Ci. (nel quarto motivo), C. (nel settimo motivo) e S. (nel sedicesimo motivo) e che deve estendersi anche alla posizione del T. ai sensi dell'art. 587 c.p.p. in considerazione della natura sanzionatoria della misura reale. Il provvedimento di confisca, infatti, è stato confermato dalla Corte territoriale (pp. 92 e 93), in base alla considerazione che, nonostante il Tribunale avesse escluso la configurabilità della circostanza aggravante prevista dalla L. n. 146 del 2006, art. 4 - per essersi, gli imputati, avvalsi, nel commettere il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies (ora 512 bis c.p.), del "contributo" di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati - il delitto ascritto agli imputati doveva considerarsi un "reato transazionale" ai sensi del precedente art. 3 - avendo, lo stesso, prodotto effetti sostanziali in un altro Stato come previsto dalla lett. d) della norma - così da legittimare, ugualmente, in applicazione della L. n. 146 del 2006, art. 11, la disposta confisca. 7.2. Un percorso argomentativo, quello seguito dalla Corte milanese, che non può essere condiviso. La medesima lettera della norma - il ricordato L. n. 146 del 2006, art. 3 - infatti, è del tutto chiara, nel richiedere, per definire un reato come "transnazionale", che sia accertato, comunque, il "coinvolgimento" (un apporto, quindi, minore del "contributo" richiesto per concretare l'aggravante dell'art. 4) nel medesimo di un gruppo criminale organizzato (senza che debbano ricorrere le ricordate caratteristiche dell'attività del medesimo in più Stati), a cui si devono, però, aggiungere gli altri elementi (considerando che nella norma si utilizza la "nonchè") contemplati (in alternativa fra loro) nelle lettere da a) a d): la commissione del reato in più Stati, la consumazione dello stesso in un solo Stato ma con una parte sostanziale della preparazione o della direzione in altro Stato, la commissione del reato in un solo Stato ma quando in esso sia "implicato" un gruppo criminale organizzato (questo sì impegnato in attività criminali in più di uno Stato), la commissione del delitto in un Stato ma con effetti sostanziali in un altro Stato. Così come del resto avevano già precisato le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255034 (seguita dalla pronuncia Sez. 5, n. 500 del 06/11/2014, dep. 08/01/2015, Zappaterra, Rv. 262217). In altri termini per potersi definire un reato "transnazionale" occorre, innanzitutto, individuare il gruppo criminale organizzato "coinvolto" nel delitto e solo quando tale ipotesi sussista si può verificare se si configura anche uno degli ulteriori, necessari, elementi previsti dalle lettere da a) a d) della norma citata. Un percorso che la Corte distrettuale non ha seguito, non individuando, neppure, nonostante le censure d'appello sul punto, il gruppo criminale che sarebbe stato "coinvolto" nel trasferimento fraudolento di valori. Ne deriva, per le confische conseguenti al reato contestato al capo E2, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto a diversa Sezione della Corte di appello di Milano. 7.3. Manifestamente infondate sono, invece, le censure che attengono agli ulteriori provvedimenti di confisca, spese nei ricorsi M. e S. (nei motivi quattordicesimo e quindicesimo dei rispettivi ricorsi) in relazione al capo E3, il delitto di corruzione. Vi è, innanzitutto, da rilevare come la quantificazione delle somme apprese con la misura reale sia stata correttamente operata in capo a tutti i concorrenti in relazione al prezzo del reato, non essendovi evidenze che consentissero di fissare una diversa quota per ciascuno dei concorrenti e non risultando agli atti l'effettiva ablazione di somme in capo al corrotto. 8. Sul trattamento sanzionatorio i motivi di ricorso sono il decimo di T., il quindicesimo di M., il sesto di C.. Sul punto deve, però, ricordarsi come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso di specie, entrambi i giudici del merito (la Corte d'appello alle pp. 90 e ss.) avevano ampiamente motivato le ragioni dei diversi trattamenti sanzionatori, adeguandoli alla gravità dei reati commessi ed alla personalità del singolo imputato. Difetta infine di specificità la censura della difesa M. in ordine alla misura delle pene accessorie fallimentari avendo la Corte d'appello congruamente motivato sul punto, affermando che il numero e la gravità degli addebiti ascrittigli ai sensi della legge fallimentare era tale da doversi confermare, anche dopo il pronunciamento della Corte costituzionale (con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018) sull'art. 216, u.c., L. Fall., la misura massima prevista dalla norma. 9. Sulle statuizioni civili sono stati argomentati alcuni motivi di ricorso, parte del quindicesimo di M. ed il diciassettesimo di S.. La Corte di merito, sul punto, aveva però adeguatamente motivato (alle pp. 94 e ss.) osservando come, quanto al M., era incontrovertibile il danno procurato alla massa dei creditori ed azionato dal liquidatore giudiziale, danno che poteva essere oggetto della pretesa risarcitoria anche del singolo creditore quando questo, come nella specie, sia stato prospettato a titolo personale (Sez. 5, n. 6904 del 04/11/2016, dep. 14/02/2017, Gandolfi, Rv. 269105 e Sez. 5, n. 5010 del 07/09/2015, dep. 08/02/2016, Zammarchi, Rv. 266376). Quanto alle altre posizioni, ferma rimanendo la non ricorribilità in cassazione sulla provvisionale (da ultimo ma si tratta di orientamento costante: Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento), risultano evidenti i danni - anche solo d'immagine, in relazione al delitto di corruzione, e diretto per quanto si è detto in tema di appropriazione indebita - procurati alla Cassa dei ragionieri. 9. L'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso inerenti alla dichiarata colpevolezza degli imputati in ordine a tutti i delitti loro ascritti ed al conseguente trattamento sanzionatorio rende superflua la verifica, richiesta con le memorie, del decorso del termine di prescrizione in epoca successiva alla sentenza impugnata (ed inattuale l'attesa della pronuncia delle Sezioni unite sul decorso della prescrizione in relazione ai provvedimenti di legge emanati durante la pandemia). Tale conclusione non muta neppure in riferimento al delitto di trasferimento fraudolento di valori in considerazione dell'avvenuto annullamento delle disposte confische, dovendosi ritenere che tale decisione costituisca un capo, meramente accessorio e quindi autonomo - anche rispetto al capo inerente la ritenuta sussistenza del reato che legittima l'ablazione ed al conseguente trattamento sanzionatorio, questi sì inscindibili fra loro - così da doversi applicare il principio di diritto fissato nella sentenza delle Sezioni unite n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, in cui si è precisato (seppure in riferimento a capi della sentenza impugnata considerati autonomi perchè riguardanti distinti reati) come l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi della decisione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i capi in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che, per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. 10. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, il solo M. va condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende, e tutti i ricorrenti vanno invece condannati a rifondere le rispettive parti civili nelle diverse misure, ritenute eque, liquidate in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di T.A., Ci.Al., S.G., e C.F. limitatamente alle confische disposte in relazione al reato di cui al capo E2) con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibili i ricorsi dei predetti ricorrenti nonchè quello di M.G. e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Condanna M.G. alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio da Sopaf spa in concordato preventivo e da A.A. + 94 che si liquidano rispettivamente in Euro 3.000,00 ed in Euro 6.500,00 oltre accessori di legge. Condanna M.G., T.A., Ci.Al., S.G. e C.F., in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali che liquida in Euro 4.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020. Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020
bottom of page