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Reati contro la PA

Corruzione: differenze tra corruzione per l'esercizio della funzione pubblica e corruzione propria

Corruzione

Cassazione penale sez. VI, 10/02/2022, n.24770

Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica, di cui all'art. 318 c.p. come novellato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, si differenzia da quello di corruzione propria, di cui all'art. 319 c.p., in quanto ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio", rientrando in tale ipotesi l'impegno permanente a compiere o omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/11/2020 la Corte di appello di Roma, nel riformare parzialmente quella del Tribunale di Roma dell'11 luglio 2019, ha ridotto le pene detentive irrogate rispettivamente a A.S. per i reati di corruzione ex art. 319 c.p. (capo 1), accesso abusivo a sistema informatico ex art. 615-ter c.p., comma 1 e comma 3 (capi 2 e 3), rivelazione di segreto di ufficio (capo 3-bis), a D.C. per i reati di corruzione ex artt. 321 e 319 c.p. (capo 1) e per i reati di corruzione ex artt. 321 e 318 c.p. (capi 4, 5, 7, 8, 9. 10), a M.F. per i reati di corruzione cui agli artt. 110,321 e 319 c.p. (capo 1) e di cui all'art. 318 c.p. (capo 4), a N.A. per il reato di corruzione cui agli artt. 110,321 e 319 c.p. (capo 1), F.G., D.G.F., R.F., S.A. e L.P.M. per il reato di cui all'art. 318 c.p. (come a ciascuno ascritto ai capi 5, 7, 8, 9 e 10). La Corte ha confermato la pena detentiva irrogata a P.M.A. per il reato di cui agli artt. 110,321 e 319 c.p. (capo 1). Ha inoltre revocato la pena accessoria dell'interdizione legale per P. e nei confronti di D.G., F., L.P., R. e S. ha revocato l'estinzione del rapporto di lavoro nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, ha ritenuto di sostituire l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque e ha corretto l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione nella durata di cinque anni. 2. Ha presentato ricorso D.C. con atti separati a firma dell'Avv. Menichetti e dell'Avv. Canevelli. 2.1. Quanto al ricorso dell'Avv. Menichetti, con il primo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni formulate con memoria depositata nel giudizio di appello, con cui era stata prospettata l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate. Segnala che le conversazioni erano state oggetto di intercettazione telefonica di cui ai RIT 4972/17 e 4973/17 e di intercettazione ambientale mediante captatore informatico di cui al RIT 929/18 (decreto del 14/2/2018), nell'ambito del procedimento n. 30521/17, con riferimento ad ipotesi di associazione per delinquere, riciclaggio, intestazione fittizia, aggravati ex L. n. 203 del 1991, art. 7, legate ai rapporti di D. con V. e S., in funzione del reperimento di attività imprenditoriali frutto di riciclaggio e reimpiego di fondi illeciti, e che sulla base degli esiti captativi erano venuti in evidenza i reati di corruzione, accesso abusivo a sistema informatico e rivelazione di segreto di ufficio, riferiti ai rapporti intercorrenti tra D. e appartenenti alla Polizia di Stato o a funzionari della Procura della Repubblica di Roma, per i quali era stato avviato il procedimento n. 22030/18 e per i quali gli imputati erano stati condannati. Difettava dunque il requisito della connessione ex art. 12 c.p.p. tra i reati per i quali le intercettazioni erano state disposte e quelli per i quali erano state indebitamente utilizzate in violazione del disposto dell'art. 270 c.p.p. alla luce dei principi enunciati dalla sentenza Cavallo delle Sezioni Unite, fermo restando che per le ipotesi di rivelazione di segreto di ufficio difettava il limite edittale previsto dall'art. 266 c.p.. La mancanza di motivazione della Corte sul punto aveva diretta incidenza sulla tenuta della complessiva ricostruzione, che discendeva in misura rilevante dagli esiti delle conversazioni intercettate, sia con riguardo all'ipotesi di corruzione ex artt. 319 e 321, coinvolgenti A., M., N. e P., di cui al capo 1), tenuto conto anche della valorizzazione delle dichiarazioni dei testi Mi. e Ab. che alle conversazioni avevano fatto riferimento, sia con riguardo alle singole ipotesi di corruzione ex art. 318 c.p. di cui ai capi 4), 5), 7), 8), 9) e 10), riferite ai rapporti con M., F., R., D.G., S. e L.P., non potendosi reputare bastevoli, al fine di configurare un patto corruttivo con messa a disposizione delle funzioni, gli elementi emergenti da dichiarazioni testimoniali o dalla messaggistica. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 216 del 2017, art. 6, comma 2, e illogicità di motivazione. Con decreto del 14/2/2018 (RIT 929/18) era stato disposto l'utilizzo del captatore informativo nei confronti di D. in relazione ai reati oggetto del procedimento n. 30521/17 e nella circostanza, a seguito della richiesta del P.M., nella quale si faceva riferimento anche a reati di rivelazione di segreto di ufficio e di accesso abusivo a sistema informativo, il GIP aveva segnalato che la più che probabile rivelazione da parte della A. al D. dell'indagine in corso rendeva indispensabile l'intercettazione a mezzo di captatore per intercettare conversazioni tra presenti cui avrebbe partecipato D. all'interno del proprio domicilio o di quello di A., anche per accertare la natura del rapporto sussistente tra i due. Era stato eccepito che ilò D.Lgs. n. 216 del 2017, art. 6, nell'estendere ai reati contro la pubblica amministrazione con pena non inferiore ad anni cinque il regime di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 13, previsto per i reati di criminalità organizzata, aveva tuttavia stabilito che l'utilizzo nei luoghi di privata dimora fosse consentito solo ove vi fosse motivo di ritenere che fosse in corso l'attività criminosa. Nel caso di specie i prog. 203, 205, 206, 208, 212 del 22 febbraio 2018, corrispondevano a captazioni ambientali tra presenti, propiziate dal trojan, in ambito domiciliare, senza che fossero state chiarite le ragioni per ritenere che le condotte si stessero consumando all'interno del domicilio di D. o che fossero emersi sufficienti indizi del reato di corruzione, con la conseguenza che le conversazioni, anche se utilizzabili nel procedimento originario, non avrebbero potuto utilizzarsi nel presente procedimento, anche considerando che per i reati menzionati solo nella richiesta del P.M., cioè quelli di rivelazione di segreto di ufficio e accesso abusivo al sistema informatico, non sussistevano i presupposti di cui all'art. 266 c.p.p., comma 1 e 2. L'eliminazione della conversazione intercettata il 22/2/2018 avrebbe determinato la disarticolazione della motivazione della sentenza di condanna, facendo venir meno informazioni utilizzate a ritroso per ricostruire i rapporti tra i soggetti coinvolti nella vicenda. La Corte aveva illogicamente e illegittimamente rilevato sul punto che sulla base di una valutazione a posteriori era emerso che presso il domicilio era in corso l'attività delittuosa e che comunque il disposto del D.Lgs. n. 216 del 2017, art. 6 implicava che non sussistessero elementi per escludere che nel luogo di privata dimora fosse in corso l'attività. In ogni caso secondo la Corte l'espunzione delle conversazioni non avrebbe inciso sul quadro probatorio. Ma in concreto era stato attribuito alla norma di riferimento un significato opposto a quello suo proprio, non erano stati indicati elementi a supporto di un'ipotesi corruttiva, mentre era stata prospettata la necessità di individuare ulteriori investimenti realizzati dal gruppo e di monitorare D., e gli ulteriori reati indicati nella richiesta del P.M., cioè la rivelazione di segreto e l'accesso abusivo, non rientravano tra quelli per i quali sarebbe stato consentito l'utilizzo del captatore informatico, non rientrando il reato di cui all'art. 615-ter c.p.p. tra quelli contro la pubblica amministrazione. Inoltre, non avrebbe potuto dirsi consentita una verifica postuma dei presupposti legittimanti, fermo restando che sarebbe stata necessaria una pregnante analisi della solidità della qualificazione dell'ipotesi associativa che non avrebbe potuto configurarsi come mero contenitore, senza riferimenti al ruolo dell'indagato e alle condotte relative ai delitti scopo. In ogni caso dal venir meno del compendio delle captazioni di cui al RIT 929/18 derivava la mancanza di elementi idonei a suffragare le ipotesi corruttive, non essendo sufficienti acquisizioni documentali e di messaggistica. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e inutilizzabilità dei tabulati telefonici e dei dati di traffico acquisiti con decreto del P.M. in violazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, nella sentenza C-746/18 del 2 marzo 2021, HK, a seguito di rinvio pregiudiziale della Corte di cassazione estone. L'espunzione di tale materiale, acquisito con decreto emesso ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 132, riferito ai dati di traffico telefonico di D. e della moglie L.E., avrebbe comportato che con riferimento al capo 1) non fosse consentita la stessa identificazione della A. e, quanto alle contestazioni da 4) a 10), fosse da escludere un rapporto pregresso tra D. e gli imputati appartenenti alle forze dell'ordine, nonché la stessa identificazione di ciascuno di essi. Richiama il ricorrente il quesito che era stato posto in sede di rinvio pregiudiziale e l'incidenza che lo stesso aveva sull'utilizzazione probatoria dei dati acquisiti a fronte di quanto previsto dall'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, alla luce degli artt. 7, 8, 11, 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Rileva che la Corte di Giustizia aveva sottolineato la necessità di un controllo affidato al giudice o ad un'autorità indipendente, non ravvisabile nel P.M. che conduce le indagini. Dato il valore della pronuncia, l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione avrebbe dovuto reputarsi ormai superato, dovendosi ritenere che il dictum sia specifico e insuscettibile di interpretazioni diverse, con la conseguenza che l'acquisizione dei dati di traffico sulla base di decreto del P.M. è incompatibile con la normativa comunitaria ed è privo di base legale, discendendone (‘inutilizzabilità dei dati acquisiti. 2.4. Quanto al ricorso dell'Avv. Canevelli, con il primo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni formulate nell'atto di appello con riguardo a tutti i reati contestati. La Corte aveva formulato una motivazione apparente, non basata sull'analisi delle deduzioni difensive, ma su affermazioni generiche, che erano riferibili alle prove e non ai risultati di prova e ai relativi criteri di valutazione, avendo genericamente rilevato la condivisibilità della valutazione del primo giudice, ma senza una previa indicazione e verifica delle ragioni di doglianza e per contro procedendo all'integrazione di quanto rilevato nella sentenza di primo grado attraverso l'esposizione riassuntiva di quanto emerso in dibattimento con elusione delle deduzioni incentrate sull'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, come formulate nella memoria depositata giudizio di appello. 2.5. Con il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alla memoria difensiva depositata nel giudizio di appello, con cui era stata segnalata l'inutilizzabilità per difetto di una connessione ex art. 12 c.p.p. delle conversazioni oggetto di intercettazione con riguardo ai reati addebitati agli imputati, essendo state le stesse autorizzate per reati di criminalità organizzata. Si tratta di doglianza corrispondente a quella oggetto del primo motivo del ricorso dell'Avv. Menichetti. 2.6. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 270 c.p.p. con riferimento all'inutilizzabilità di conversazioni captate con utilizzo di trojan in procedimenti diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, ove non sussista l'indispensabilità per l'accertamento di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Valorizzando gli argomenti esposti nel secondo motivo il ricorrente richiama l'orientamento espresso nella sentenza Cavallo delle Sezioni Unite, sottolineando l'assenza di un legame sostanziale tra i reati e rilevando che la Corte aveva omesso di pronunciarsi sul punto, senza motivare in ordine a ragioni di connessione ex art. 12 c.p.p. e limitandosi a rilevare che sussistevano i presupposti per l'affermazione di penale responsabilità, anche non volendo considerare gli esiti di talune intercettazioni censurate. 2.7. Con il quarto e con il quinto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 216 del 2017, art. 6, comma 2, e deduce l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate con captatore informativo in luogo di privata dimora, in assenza di una valutazione circa le ragioni che facevano ritenere che fosse in corso l'attività criminosa, non potendo essere formulata una valutazione ex post sulla base degli esiti delle captazioni e non essendo corretto il riferimento della Corte ad ogni condotta che prima o dopo la consumazione del reato ne costituisca antefatto necessario o conseguenza usuale. I motivi riprendono e rielaborano i temi che formano oggetto del secondo motivo del ricorso dell'Avv. Menichetti. 2.8. Con il sesto motivo deduce vizio e apparenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi di prova diversi dalle captazioni per dichiarare la penale responsabilità del ricorrente per il capo 1) e in ordine alla valorizzazione di quanto sostenuto dalla Corte di cassazione nella sentenza pronunciata in sede di incidente cautelare nei confronti dell'imputato L.P.. La Corte aveva omesso di pronunciarsi sulla dedotta inutilizzabilità e aveva formulato apodittiche valutazioni in ordine alla sussistenza di elementi comunque sufficienti, senza misurarsi con una prova di resistenza circa il materiale probatorio utilizzabile. Inoltre, indebitamente la Corte aveva richiamato la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in sede cautelare nei confronti di L.P., valorizzando per relationem un atto di contenuto valutativo, non conosciuto e non conoscibile dal ricorrente, e facendo riferimento a valutazioni espresse nel diverso ambito del procedimento cautelare. Ne' avrebbe potuto reputarsi sufficiente il richiamo della sentenza di primo grado, fermo restando che dichiarazioni testimoniali, documenti acquisiti e accertamenti di polizia giudiziaria non avrebbero comunque consentito di affermare la penale responsabilità del ricorrente per tutti i reati contestati. Ogni passaggio della motivazione finiva per richiamare elementi acquisiti attraverso la captazione delle conversazioni, anche le dichiarazioni di Ab. e Mi. essendosi basate su queste ultime. Le ulteriori acquisizioni avrebbero potuto attestare cointeressenze economiche ma non riscontrare la commissione dei delitti di corruzione. Nel caso di specie non risultavano in realtà ulteriori elementi idonei a suffragare le ipotesi di accusa, imponendosi dunque l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2.9. Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione. La valutazione della Corte si era fondata su assunti generici o indimostrati o smentiti, senza considerare la modestia delle utilità riconosciute o promesse ai pubblici ufficiali e il mancato raggiungimento di concreti risultati utili. Era mancata un'idonea motivazione tale da giustificare una pena base pari ai valori medi in assenza di una puntuale verifica degli elementi di cui all'art. 133 c.p.. Ciò valeva anche per la conferma degli aumenti per la continuazione, non essendo stata verificata la durata e sistematicità della messa a disposizione dei singoli pubblici ufficiali, salvi singoli episodi o attività, non potendosi far riferimento genericamente ad una notevole capacità a delinquere. Era stato indebitamente enfatizzato il riferimento ai precedenti penali e alle pendenze, a fronte del fatto che il ricorrente si era limitato a proporre ai pubblici ufficiali di gestire insieme servizi pubblici di ristorazione senza corrispondere denaro ad alcuno, al fine di comprare i favori o di ricevere trattamenti di maggiore attenzione. 3. Ha presentato ricorso A.S. con atto a firma dell'Avv. Lo Faro. 3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge processuale e inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui ai RIT 4972/17, 4973/17, 929/18, poi divenuto 1437/18, 930/18 e 931/18 Richiamando i principi affermati dalla sentenza Cavallo delle Sezioni Unite, rileva che le operazioni di intercettazione erano state effettuate in altro procedimento, non coinvolgente gli imputati del presente processo, per reati non legati a quelli poi contestati da connessione in senso sostanziale, cosicché le intercettazioni avrebbero dovuto reputarsi inutilizzabili ai sensi degli artt. 270 e 271 c.p.p.. Inoltre, avrebbero dovuto considerarsi inutilizzabili gli esiti di intercettazioni effettuate con l'utilizzo del captatore informatico, in quanto non era stato dato conto dell'attività criminosa in corso presso i domicili di D. e di A., non potendosi far riferimento a condotte previste dall'art. 326 c.p. e art. 615-ter c.p. menzionati nella richiesta del P.M., per i quali non erano consentite le operazioni di intercettazione, fermo restando che non erano stati valutati sufficienti indizi riferibili ad ipotesi di corruzione. L'inutilizzabilità avrebbe inciso sul quadro probatorio, posto che, come rilevato dal Tribunale, gli accertamenti costituivano conseguenza della captazione del 22/2/2018, all'interno dell'abitazione di D. e che i testi escussi si erano basati sul risultato delle intercettazioni. Era inoltre ravvisabile la violazione dell'art. 268 c.p.p., in quanto i decreti autorizzativi difettavano dei relativi requisiti, essendosi fatto riferimento alla necessità di proseguire le intercettazioni per acquisire ulteriori elementi di prova in ordine alle ipotesi delittuose per cui si procede in ordine agli investimenti del gruppo ed essendosi segnalato che, a fronte della probabile rivelazione di indagini in corso da parte di A., era necessario consentire un monitoraggio del D., con la conseguenza che il mezzo di ricerca della prova veniva utilizzato per verificare elementi fattuali non emersi in precedenza. 3.2. Con il secondo motivo deduce mancata assunzione di prova decisiva, mancanza dei supporti di cui ai RIT asseritamente depositati dalla Procura nel giudizio di primo grado, mancato deposito nel giudizio di appello con violazione del diritto di difesa, mancato deposito fisico dei supporti relativi al RIT 1437/18. Solo a seguito di reiterate richieste formulate nel corso del giudizio di appello la difesa era riuscita ad ottenere le password per la consultazione dei supporti contenenti le registrazione rivenienti dalle operazioni di intercettazione: era però emerso che con riguardo al RIT 1437/18, che aveva sostituito il RIT 929/18 a seguito del cambio di telefono da parte di D., non erano stati depositati i relativi supporti per il periodo successivo al 5 aprile 2018 e che la Procura sollecitata a tal fine non aveva dato riscontro alla richiesta. La deduzione coinvolgeva l'episodio del (OMISSIS), nel corso del quale la ricorrente avrebbe divulgato quanto appreso attraverso il SICP. Era ravvisabile un vulnus al diritto di difesa, non essendo stato possibile formulare deduzioni con memoria in sede di discussione dinanzi alla Corte di appello che aveva peraltro indebitamente ignorato il tema, reputando sufficiente l'utilizzo dei risultati captativi negli scritti difensivi e le altre risultanze probatorie. 3.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione dei criteri legali di valutazione della prova in relazione al capo 1). La Corte non aveva preso in considerazione le doglianze contenute nell'atto di appello. Aveva inoltre travisato gli elementi di prova con riguardo alla rilevanza del tracciamento di pagamenti in contanti e alla prospettata illecita importazione di autovetture e ai tentativi della ricorrente di carpire notizie dal funzionario Ma. e da C.. Contesta la valorizzazione di episodi desunti dalle conversazioni intercettate, con riguardo all'incontro del 13 novembre 2017, e al preteso colloquio di D. con S. riguardante la riparazione dell'autovettura della ricorrente. Era stata omessa la valutazione della conversazione tra N. e Q. in ordine all'acquisto delle autovetture, nella quale si dava prova della provenienza del denaro. Travisato era inoltre il percorso della motivazione concernente le altre utilità, ravvisate nella cointestazione e acquisizione di società, a prescindere dal conseguimento di effettivi risultati. 3.4. Con il quarto motivo deduce mancanza e vizio di motivazione in relazione al capo 3-bis. La Corte aveva ritenuto che la ricorrente avesse rivelato il contenuto della notizia di reato e degli atti di indagine e non notizie di pubblico dominio, relative all'avvenuta perquisizione, in contrasto con la stessa imputazione, nella quale si faceva riferimento all'abusivo accesso in data 8/3/2018, a fronte del fatto che la rivelazione era avvenuta in data 22/2/2018. 3.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge in ordine all'elemento oggettivo del reato di cui al capo 1) e in ordine al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte aveva formulato una motivazione generica e apodittica, quando gli elementi probatori a conforto della tesi difensiva, idonei a suffragare alternative e plausibili letture, non erano stati presi in considerazioni almeno nella loro parte essenziale. 4. Ha presentato ricorso N.A. con atto a firma dell'Avv. Lo Faro. Il ricorso formula quattro motivi, corrispondenti al primo, al secondo, al terzo e al quinto motivo presentati nell'interesse di A.S.. 5. Ha presentato ricorso D.G.F. con atto a firma dell'Avv. Santaniello. 5.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale e l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate di cui ai RIT 4972/17 e 4973/17. Rileva che la Corte aveva omesso di motivare in ordine all'eccezione formulata nel giudizio di appello, riferita ad alcune conversazioni intercettate, di cui ai citati RIT, dovendosi rilevare l'inutilizzabilità delle stesse, in quanto riferite a procedimento diverso agli effetti dell'art. 270 c.p.p., secondo l'interpretazione desumibile dalla sentenza Cavallo delle Sezioni Unite. 5.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di corruzione ex art. 318 c.p. di cui al capo 7). La Corte, incorrendo nei medesimi errori del primo giudice, aveva effettuato una trattazione unitaria riferita alla posizione dei poliziotti, senza una specifica analisi dei fatti riguardanti ciascuno di essi, e aveva pretermesso l'esame della genesi del rapporto tra il ricorrente e D.. Rileva il ricorrente che la Corte avrebbe dovuto verificare con riguardo a ciascuna situazione la correlazione teleologica tra le supposte utilità e i favori del pubblico ufficiale e dunque l'esistenza di un accordo illecito, tale da suggellare quella correlazione, in modo da poter affermare che le utilità fossero state la causa esclusiva del comportamento del ricorrente nei confronti del D.. La Corte si era limitata a dare una risposta assertiva, prospettando un rapporto di tipo sinallagmatico, alla luce di uno schema corruttivo valido per tutti i poliziotti coinvolti. Sotto vari profili la Corte era partita da presupposti non corrispondenti al vero, come con riguardo al fatto che il ricorrente cercasse di avvicinare il D. o che costui fosse un collaboratore o ancora con riguardo all'inserimento del D. nelle piazze di spaccio e all'appellativo di boss. Nei motivi di appello erano stati richiamati gli elementi che davano conto dell'insorgenza di un rapporto di amicizia, in un quadro che non consentiva di nutrire sospetti sul conto del D., distintosi anche per la generosità con i suoi finanziamenti alla squadra di calcio ASD Reparto Volanti, fermo restando che non erano noti al ricorrente i precedenti del D. prima che la moglie e la cognata decidessero di entrare in società con il predetto, sulla base di modalità di finanziamento da parte dei soci D. e S., coerenti con normali transazioni. A fronte di ciò la Corte si era limitata ad affermare la notoria conoscenza del D. negli ambienti criminali, senza considerare il rapporto di amicizia alla base dei comportamenti del ricorrente, tenuti anche prima di ricevere le supposte utilità. Quanto ai finanziamenti alla società dilettantistica, era stata segnalata la mancanza di rilievo di tale elemento, a fronte di erogazioni fatte anche da altre società e del fatto che il ricorrente aveva ricoperto una carica puramente onorifica coincidente con i soli tre ultimi bonifici. La Corte aveva fornito sul punto risposte generiche formulando inoltre valutazioni sul valore di mercato della sponsorizzazione, tema che non era stato sondato nel corso del processo. Relativamente al pagamento della somma di Euro 200,00 per l'iscrizione alla palestra la Corte aveva indebitamente confermato il giudizio del Tribunale, a fronte di elementi attestanti l'avvenuta restituzione del denaro anticipato dal D.. Con riferimento al tema della costituzione della società Cassia Caffe', la Corte aveva omesso di rispondere alle deduzioni difensive, volte ad attestare che la società era stata costituita con l'adesione della moglie del ricorrente, nonostante il dissenso di costui, e che all'erogazione da parte dei soci di capitali aveva fatto riscontro la prestazione di attività lavorativa da parte della Righetti, che aveva poi provveduto al pagamento dei costi di gestione e delle cambiali sottoscritte dalla società, nel quadro di un'operazione che non aveva arrecato alcuna concreta utilità. Indebitamente si era ritenuto che il ricorrente avesse palesato il suo interessamento per lo svolgimento di un'attività in società di fatto con D., suffragato da pretese intromissioni da parte di lui, ciò che non era stato concretamente dimostrato, essendosi fatto riferimento ad un'unica richiesta di intervento, correlata ad un furto addebitabile ad un dipendente, non rappresentativa di ingerenza gestionale. Con riguardo all'episodio della denuncia presentata da D.V., espressiva solo del rapporto di amicizia del ricorrente con D.C., la Corte aveva indebitamente ravvisato una manifestazione dell'asservimento della funzione, nel presupposto indimostrato del meccanismo corruttivo di cui avrebbe invece dovuto fornire prova. Relativamente all'episodio dell'intervento presso il bar di (OMISSIS), la Corte aveva segnalato che il ricorrente aveva omesso di segnalare la violazione da parte di D. dell'obbligo di rientrare al proprio domicilio entro le 22, quando in realtà dagli elementi acquisiti risultava che nella circostanza i due non si erano incontrati. 5.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrarre con la P.A. per cinque anni. La Corte era incorsa in un refuso in quanto le pene accessorie non erano state applicate dal Tribunale e non vi era impugnazione da parte del P.M.. 6. Ha proposto ricorso S.A. con atto a firma dell'Avv. Biffa. 6.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 132, come interpretato alla luce della direttiva 2002/58/CE, modificata dalla direttiva 2009/136/CE. Il ricorrente, rilevando che i giudici di merito avevano valorizzato le risultanze dei dati di traffico telefonico, desumibili dai tabulati acquisiti con provvedimento del P.M., rileva l'inutilizzabilità degli stessi alla luce della sentenza CGUE Grande Sezione, 2 marzo 2021, HK, cui attribuisce valore normativo e immediata operatività. 6.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 191,270 e 267 c.p.p. con riguardo all'utilizzo di intercettazioni di cui al RIT 4972/17, 4973/17, 930/18, 931/18, 1198/18, 1412/18, potendo gli stessi essere impiegati solo a partire dal decreto di autorizzazione di cui alla richiesta del 3/5/2018. Il ricorrente, riproponendo temi oggetto del primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di D., rileva che le captazioni erano state autorizzate in un diverso procedimento e con riguardo a diversi reati, primariamente di riciclaggio, e che costantemente le operazioni erano state prorogate nel medesimo presupposto di acquisire ulteriori elementi di prova in ordine alle ipotesi delittuose per cui si procedeva e monitorare gli eventi in corso nei quali gli appartenenti alle forze dell'ordine apparivano come potenziali terzi, fittizi intestatari di beni. Ciò valeva per le intercettazioni sulle utenze di D. e di sua moglie L. e per quelle sulle utenze di A.S. e N.A.. La corrispondenza tra il dato formale e l'aspetto contenutistico dei provvedimenti di autorizzazione si scindeva solo con la richiesta del 3/5/2018, in cui a parità di intestazione formale il P.M. contestava esiti di attività investigativa suscettibile di lumeggiare condotte corruttive del D.. Solo di seguito venivano stralciati dal procedimento principale i reati oggetto del presente processo, con attribuzione di un numero autonomo. Rileva il ricorrente che le captazioni non avrebbero potuto essere impiegate, almeno con riguardo a quelle anteriori al provvedimento di autorizzazione emesso in accoglimento della richiesta del 3/5/2018. Richiama con riguardo al disposto dell'art. 270 c.p.p., i principi affermati alla sentenza Cavallo delle Sezioni Unite in ordine alla necessità di una connessione in senso sostanziale nel caso di specie non ravvisabile, tra le ipotesi di associazione per delinquere, riciclaggio e intestazione fittizia, legati al contesto affaristico del D., e quelle di corruzione che formano oggetto del presente processo, almeno considerando le operazioni svolte sulla base di decreti diversi da quello riferito alla richiesta del 3/5/2018, in quanto si tratta di reati per i quali non è previsto arresto obbligatorio in flagranza e per i quali non è ravvisabile un connessione finalistica, fermo restando che le intercettazioni non trovano copertura nell'ambito dei provvedimenti di autorizzazione, in assenza di motivazione riconducibile a detti reati agli effetti dell'art. 267 c.p.p.. 6.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato ex art. 318 c.p. di cui al capo 9). La Corte non aveva dato conto del coinvolgimento delle funzioni e dei poteri del ricorrente nel rapporto con D.. Ciò valeva per la consegna delle mozzarelle nonché per interventi in locali del D., fermo restando che quanto al (OMISSIS) erano state eluse le deduzioni volte a far emergere la correlazione dell'operato ad un intervento della centrale operativa e che quanto al bar Arcadia non vi era prova di un'interlocuzione tra D. e S., risultando illogica la motivazione della Corte sul punto. Inoltre, non erano state considerate le deduzioni difensive riguardanti le ulteriori ipotesi di preteso asservimento, risultando eccentriche le intercettazioni evocate a sostegno del giudizio di reità, in quanto riguardanti condotte estranee alle funzioni pubbliche. Ed ancora, mancava l'elemento dei benefici ottenuti dal privato, non essendo bastevole l'indicazione data da S. a D. in ordine alle condizioni per la presentazione della denuncia, non implicante funzione o potere del pubblico ufficiale. Indebitamente la valutazione era stata il frutto di un appiattimento della posizione personale del ricorrente, parificata a quella degli altri imputati. 6.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ipotesi corruttiva con riguardo all'accordo illecito. La Corte non aveva dimostrato l'esistenza di un accordo illecito cui correlare le utilità e l'esercizio delle funzioni. Pur essendo sufficienti facta concludentia, in concreto era stato seguito un percorso illogico, incentrato su sistematiche ricerche di esercizi commerciali nei quali avviare la gestione di società di fatto, in assenza dell'individuazione dello schema contrattuale entro il quale si inserivano le elargizioni, coinvolgente se del caso le funzioni esercitate dal ricorrente. Il ragionamento basato sulle utilità avrebbe dovuto reputarsi viziato, in considerazione della natura delle stesse. Le erogazioni in favore dell'associazione dilettantistica erano effettuate anche da altre società e quelle provenienti da D. non rispondevano ad interessi utilitaristici ma all'adempimento di finalità di carattere sociale. La pretesa promessa di intestazione del (OMISSIS) alla moglie del ricorrente era stata indebitamente prospettata, posto che la documentazione prodotta attestava che N.E. non aveva prestato attività lavorativa colà. Quanto al (OMISSIS) l'utilità non era ravvisabile in quanto il D. non aveva la disponibilità giuridica dell'esercizio, dopo la misura di prevenzione che aveva riguardato il locale, potendosi parlare di segnalazione fornita allo S.. Peraltro, il ricorrente si era attivato autonomamente per acquisire l'attività commerciale e reperire i fondi necessari per l'acquisizione. Ne' avrebbe potuto inglobarsi la posizione del ricorrente in una valutazione unitaria della posizione di tutti i pubblici ufficiali legati da rapporti di affari col D.. 6.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 318 e 43 c.p.. La Corte si era limitata, quanto al dolo, all'apodittica affermazione che ne era evidente la sussistenza, peraltro identica a quella utilizzata per ciascuno degli altri ricorrenti. 6.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 47 c.p.. Era stata prospettata la configurabilità di un errore di fatto in relazione alla mancata percezione che D. intendesse remunerare il pubblico ufficiale in un'ottica utilitaristica. La Corte aveva escluso tale ipotesi in ragione della continua adesione ai propositi di D., comprovata dall'essere entrato in società col predetto, a prescindere dall'effettiva realizzazione della promessa accettata. Ma avrebbe dovuto considerarsi che il pubblico ufficiale che non abbia voluto ricevere l'utilità come retribuzione per l'esercizio delle funzioni non può rispondere del delitto di corruzione, in quanto l'errore cade su elemento costitutivo del reato. 6.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 323 c.p.. Indebitamente la Corte aveva dato rilievo alla modifica della fattispecie di cui all'art. 323 c.p. ciò che non avrebbe precluso l'individuazione della disposizione più favorevole. In ogni caso la Corte aveva utilizzato una motivazione involuta ed eccentrica rispetto alle ragioni di doglianza. 6.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge in relazione agli art. 29 c.p. e art. 597 c.p.p.. La Corte, nell'applicare l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e nel rideterminare in anni cinque l'incapacità a contrattare con la P.A., aveva superato i limiti della cognizione devoluta, a fronte del fatto che il Tribunale non aveva applicato l'interdizione dai pubblici uffici e aveva limitato ad anni uno l'ulteriore pena accessoria. Impregiudicata ogni questione in ordine all'applicabilità dell'art. 317-bis c.p. che nel testo previgente non contemplava l'art. 318 c.p., l'interdizione è regolata dagli artt. 28 e 29 c.p., e quella temporanea è determinata in misura fissa in caso di condanna a pena inferiore ad anni tre, come nel caso in esame. Inoltre, la Corte aveva omesso sul punto qualsiasi motivazione. 7. Ha proposto ricorso M.F. con atto a firma dell'Avv. Biffa. 7.1. I primi due motivi corrispondono a quelli presentati nell'interesse di S.. 7.2. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al concorso nella corruzione di cui al capo 1). Posto che è ammissibile il concorso di chi fornisca un contributo causalmente rilevante in forma di determinazione, suggerimento o intermediazione, la Corte non aveva delineato la condotta del ricorrente, tale da configurare un contributo idoneo al perfezionamento dell'accordo, assistito dalla consapevolezza dell'attività del pubblico ufficiale e idoneo ad incidere sulle determinazioni contenutistiche dell'accordo, atteso che non risultava che il ricorrente fosse stato presente in occasione dell'incontro tra A. e D. e che non erano stati attestati suoi contatti rilevanti con i predetti, al di là dei messaggi scambiati con la A. la notte del (OMISSIS) e comunque non con D.. La Corte aveva formulato valutazioni apodittiche in ordine al contributo determinante del ricorrente, dando rilievo alla conoscenza del D. fin dal 2016, al fatto che quest'ultimo aveva usato una modalità corruttiva già utilizzata con gli altri imputati, chiedendo al ricorrente un aiuto che avrebbe dovuto procurarsi con mezzi leciti e che invece consisteva nell'entrare in contatto con pubblici ufficiali interessati per offrire utilità in cambio di informazioni o altri vantaggi, alla circostanza che il ricorrente fosse ritenuto la persona più legata a D. e di conseguenza a conoscenza delle condotte attuate dagli interessati, elementi non sorretti da corrispondenti dati probatori e puramente suggestivi. Ciò si poneva in violazione della regola per cui non può desumersi alcunché sulla base di una doppia presunzione e comunque in violazione delle regole che presiedono alla valutazione della prova indiziaria. 7.3. Con il quarto motivo denuncia, sempre con riferimento al reato di cui al capo 1), violazione di legge e vizio di motivazione con travisamento probatorio in relazione agli artt. 110 e 319 c.p.p., con riguardo all'assenza di utilità di cui il ricorrente avrebbe beneficiato. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che fosse prevista un'utilità per il ricorrente in relazione all'intermediazione nel contatto con la A., indebitamente interpretando la conversazione oggetto di intercettazione ambientale del 22/2/2018, nel corso della quale la A. si era comunque riferita a P. senza far cenno di M.. La Corte sul punto non aveva formulato specifiche valutazioni, incorrendo nel vizio di omessa motivazione. 7.4. Con il quinto motivo denuncia, con riguardo al capo 1), violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al dolo. A fronte delle doglianze mosse in ordine al giudizio di primo grado, la Corte aveva ravvisato il dolo del ricorrente dando rilievo al fatto che egli agiva per consentire a D. di avere un contatto interno agli uffici giudiziari per risolvere problemi e che tale richiesta era di per sé illecita. Ancora una volta la Corte aveva utilizzato espressioni di valenza solo descrittiva senza dar conto di elementi idonei sul piano probatorio a suffragare gli assunti. Mancava un'indagine in ordine alla consapevolezza circa il tipo di accordo illecito e circa il contenuto delle prestazioni. La Corte non aveva dato conto della consapevolezza del ricorrente né in ordine all'oggetto dell'atto contrario ai doveri di ufficio e al compimento di accessi abusivi a sistema informatico né in ordine alle utilità promesse alla A.. 7.5. Con il sesto motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto sub 1) ai sensi dell'art. 346-bis c.p.. La Corte aveva escluso l'ipotesi del mero traffico di influenze con motivazione generica e apodittica, quando il ruolo del ricorrente era quello di chi era in grado di consentire a D. di beneficiare dell'opera del pubblico ufficiale, senza il quid pluris costituito da una condotta collaborativa nelle fasi del compimento e realizzazione degli atti contrari ai doveri di ufficio o comunque nello scambio illecito. 7.6. Con il settimo motivo denuncia violazione di legge e apparenza di motivazione in relazione agli artt. 357 e 318 c.p. con riguardo al capo 4). La Corte non aveva dato conto del coinvolgimento dei poteri e delle funzioni del pubblico ufficiale, avendo fatto riferimento a condotte a tal fine inidonee. Ciò valeva per la presenza nel locale Arcadia, comunque fuori dell'orario di servizio, per l'ingerenza nel procedimento di prevenzione attraverso la A., non risultando che il ricorrente avesse contezza di quanto fatto dalla predetta, per la mancata segnalazione della presenza di D. fuori dell'orario consentitogli, non essendo stati specificati i momenti in cui tale denuncia avrebbe dovuto essere fatta in relazione al concomitante esercizio delle funzioni da parte del ricorrente, e per tutti gli altri episodi emergenti dalla messaggistica, esaminati nell'atto di appello. 7.7. Con l'ottavo motivo denuncia violazione di legge e apparenza di motivazione in relazione all'art. 318 c.p. e art. 192 c.p.p.. La Corte non aveva dato conto, se non sulla base di affermazioni generiche, incentrate sulla considerazione delle utilità e delle funzioni del ricorrente, dell'esistenza di un accordo all'interno del quale si inserissero le utilità riconosciute al pubblico ufficiale in termini di correlazione sinallagmatica. Con riguardo alle pretese utilità avrebbe dovuto rilevarsi che le quote del bar Arcadia erano state intestate alla figliastra del ricorrente non fittiziamente e che l'investimento era stato propiziato dalla moglie di M., che aveva poi per qualche tempo lavorato nel locale, fermo restando che la somma di Euro 600,00 mensili, evocata in una conversazione intercettata, corrispondeva agli utili derivanti dalla quota del 5% e non costituivano un valore diverso, spettante al ricorrente. Ne' avrebbe potuto valutarsi la posizione del predetto alla stregua di quella degli altri imputati, senza alcuna distinzione. 7.8. Con il nono motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al dolo. La Corte aveva formulato una motivazione identica a quella utilizzata per gli altri imputati, senza dar conto specificamente della rappresentazione e volontà del singolo di operare in vista del raggiungimento dell'accordo corruttivo e di asservire la propria funzione. 7.9. Con il decimo motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 47 c.p.. La Corte aveva omesso di motivare in ordine alla configurabilità di un errore sul fatto in ordine alla consapevole adesione ad un patto illecito, connotato dalla consapevolezza della natura indebita della retribuzione, a fronte della possibilità che il ricorrente si interfacciasse spontaneamente e in buona fede con D. senza considerare che costui lo volesse retribuire. 7.10. Con l'undicesimo motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 323 c.p.. La Corte aveva fatto riferimento alle modifiche della fattispecie, come tali irrilevanti in relazione all'individuazione della disposizione più favorevole e comunque aveva indebitamente valorizzato la percezione delle utilità, non incompatibile con l'ipotesi dell'abuso di ufficio. 7.11. Con il dodicesimo motivo denuncia violazione di legge in relazione al mancato assorbimento dei reati di cui all'art. 319 e all'art. 318 c.p.. La mancata partecipazione del ricorrente a singoli atti contrari ai doveri di ufficio e la mancata individuazione di autonome utilità correlate all'ipotesi delittuosa sub 1) avrebbero dovuto condurre alla unificazione delle contestazioni nell'unico reato di cui all'art. 318 c.p.. 8. Ha proposto ricorso R.F. con atto a firma degli Avv. Maranella e Popolini. 8.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 270 c.p.p., in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in giudizio. La sentenza di primo grado e la sentenza di appello avevano fondato il loro convincimento, in relazione alla responsabilità penale del R., sul compendio captativo raccolto in sede di indagini preliminari sulla base dei RIT 4972/17 4973/17, 929/18 e 1437/18, interamente acquisito nel dibattimento. Tuttavia, le suddette intercettazioni erano in realtà state disposte in un diverso procedimento, coinvolgente altri imputati e avente ad oggetto delitti di criminalità organizzata, e poi erano state indebitamente utilizzate e acquisite nel procedimento de quo coinvolgente il ricorrente, nonostante tra i due procedimenti non vi fosse alcuna forma di connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p.. Sulla base dei principi desumibili dalla sentenza Cavallo delle Sezioni Unite, gli esiti delle intercettazioni avrebbero dovuto reputarsi inutilizzabili. 8.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie criminosa di cui agli artt. 318 e 321 c.p.. I giudici di merito avevano erroneamente ritenuto integrato un accordo corruttivo tra R. e D., sebbene in realtà tra gli stessi esistesse solo un sincero rapporto di amicizia, che coinvolgeva le rispettive famiglie, e che non aveva mai messo in pericolo i doveri di imparzialità e trasparenza derivanti dalla posizione del R.. L'apparenza della motivazione era da ricondurre ad un omesso esame della copiosa produzione documentale difensiva e ad una pedissequa e passiva riproduzione dell'apparato motivazionale della sentenza di primo grado. Inoltre, la sentenza di appello risultava illogica sotto diversi profili, frutto di un travisamento del compendio probatorio. Illogica e contraddittoria rispetto alla sentenza di prime cure risultava l'affermazione della Corte di appello in merito all'interesse illecito che avrebbe guidato l'agire del ricorrente, volto a scoprire se e quali intercettazioni fossero in corso nei confronti di D.. Illogica e frutto di travisamento di una conversazione intercettata risultava altresì la sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto perfezionata l'accettazione della promessa corruttiva da parte del ricorrente e la sua attivazione per reperire finanziamenti, nonostante dalle trascrizioni delle intercettazioni non fosse possibile rinvenire con certezza alcun elemento da cui desumere l'accettazione della promessa e, dunque, l'ipotesi accusatoria. 8.3. Con il terzo motivo denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 318 c.p.. Non solo l'istruttoria dibattimentale non aveva dimostrato l'asservimento della funzione pubblica del R. all'interesse del D., ma risultava altresì non dimostrato, né adeguatamente motivato, l'elemento soggettivo in capo al ricorrente, consistente nella consapevole ed indebita accettazione della promessa o della dazione del denaro. 8.4. Con il quarto motivo deduce inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 323 c.p., in relazione all'art. 2 c.p.. In sede di appello, la difesa aveva tentato di sollecitare una riqualificazione dei fatti contestati al R. alla luce del reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.. La Corte di appello aveva, tuttavia, rigettato la richiesta, sostenendo che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2020, che aveva riformato la fattispecie incriminatrice circoscrivendone la portata, la condotta del R. non poteva in alcun modo ricondursi al suo ambito di applicazione. La Corte aveva, però, in tal modo violato i principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, dovendosi individuare la norma in concreto applicabile e la disposizione più favorevole ai sensi dell'art. 2 c.p.. 8.5. Con il quinto motivo denunzia erronea applicazione degli artt. 29 c.p. e art. 2 c.p., comma 4 in relazione all'art. 317-bis c.p., nonché vizio di motivazione. La Corte di appello, in riforma della sentenza del tribunale di Roma, aveva sostituito l'interdizione perpetua con quella per cinque anni dai pubblici uffici, sebbene la sentenza di primo grado non avesse applicato al R. alcuna interdizione dai pubblici uffici, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 29 c.p.. La Corte aveva, inoltre, violato l'art. 317-bis c.p. che, anteriormente alla riforma, entrata in vigore il 31 gennaio 2019, non prevedeva l'applicazione della pena accessoria dall'interdizione dei pubblici uffici con riferimento al reato di cui all'art. 318 c.p., contestato al R.. Pertanto, la suddetta pena accessoria era stata irrogata dalla Corte di appello in violazione non solo dell'art. 29 c.p., ma anche dell'art. 2 c.p., comma 4, configurandosi come ipotesi di pena illegale. 8.6. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione della durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 32-ter c.p.. La sentenza impugnata aveva immotivatamente aumentato la durata della pena accessoria, che in primo grado era stata congruamente fissata a un anno, così aggravando il trattamento sanzionatorio e determinando uno squilibrio evidente tra la misura della pena principale, individuata nel minimo, e la commisurazione delle pene accessorie, stabilite nel massimo. 9. Ha proposto ricorso P. con atto a firma dell'Avv. Micalizzi. Con il primo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 319 c.p., contestata al capo 1), nonché travisamento della prova. Il Tribunale e la Corte di appello, nel valutare complessivamente il quadro probatorio acquisito e dichiarare la responsabilità penale del P., non avevano valorizzato la posizione del singolo ricorrente in ordine al contributo materiale fornito, all'esistenza di rapporti tra corrotto e corruttore e alla promessa o dazione di denaro o altra utilità, che costituiscono elementi indefettibili del sinallagma corruttivo. Il ricorrente era stato dichiarato responsabile per il reato di concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p. nonostante, in realtà, non vi fosse alcun concreto elemento idoneo a collegare il P. all'accordo corruttivo e a renderlo destinatario di una qualsiasi promessa di utilità economica. Per di più, lo stesso non solo era l'unico soggetto, all'interno della cerchia dei coimputati, a non rivestire l'incarico di pubblico ufficiale e a non essere mai stato intercettato, ma era anche l'unico imputato a non essere stato sottoposto ad alcuna misura cautelare, avendo il G.I.P. rigettato la relativa richiesta, non ritenendo sufficienti gli elementi indiziari a suo carico. Invero, dal compendio probatorio era possibile ricavare due soli elementi relativi alla posizione del P.: il rapporto di amicizia con i coimputati A., N. e M., poi drasticamente interrotto, e l'aver messo in contatto il M. con la A. per soli motivi personali. Dalla escussione dei testi della pubblica accusa si era dedotta, infatti, la estraneità del P. ai rapporti instauratisi tra il D. e la A., così come confermato dallo stesso M. che aveva ammesso di essere stato lui il tramite tra i due coimputati, e così come dimostrato dalla circostanza che il P. fosse assente in occasione dell'incontro a Piazzale Clodio, ove si sarebbe perfezionato il contestato patto corruttivo. La Corte di appello, travisando il quadro probatorio e incorrendo in una contraddizione motivazionale, aveva condannato il ricorrente sulla base di mere presunzioni, così rischiando di criminalizzare la semplice intenzione. E neppure potevano valorizzarsi le propalazioni degli altri coimputati in ordine alla posizione del P., come i riferimenti della A., desunti dalla conversazione del 22/2/2018, volti esclusivamente ad aumentarne il discredito, stante la rottura del preesistente rapporto di amicizia. La sentenza impugnata risultava, inoltre, viziata da difetto assoluto di motivazione in ordine alla prova dell'elemento psicologico e alla consapevolezza del P. di contribuire alla conclusione di un patto corruttivo, in assenza di qualsiasi elemento idoneo ad attestare che il predetto avesse ricevuto utilità o che fosse stata formulata una promessa in tal senso. 9.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 346-bis c.p.. Invero, la difesa aveva chiesto di ricondurre il fatto ascritto al P. all'interno della più mite fattispecie del traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p., in quanto l'eventuale e presunta remunerazione ottenuta dal P. ben avrebbe potuto giustificarsi quale corrispettivo del mediatore ai fini della illecita influenza sul pubblico agente. Al contrario, per ritenere assorbita la predetta condotta in quella più grave di corruzione, si sarebbe dovuta dimostrare la consapevolezza in capo al ricorrente di contribuire alla realizzazione di un accordo corruttivo e di volerne trarre vantaggio e utilità. La Corte di appello aveva escluso la suddetta possibilità, con una motivazione soltanto apparente, fondata su presunzioni di colpevolezza in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie corruttiva e, in ogni caso, non motivando adeguatamente in ordine al diniego della riqualificazione ai sensi dell'art. 346-bis c.p.. 9.3. Con il terzo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis c.p.. La Corte aveva rigettato l'applicazione della suddetta attenuante sul duplice presupposto dell'esistenza di precedenti penali in capo al P. e della circostanza che i fatti si erano protratti per un lungo periodo di tempo e avevano interessato l'amministrazione della giustizia. La motivazione della sentenza risultava, pertanto, illogica e carente, avendo la Corte valorizzato profili non idonei, da soli, a giustificare il diniego dell'attenuante in parola, per di più implicitamente affermando che i delitti contro l'amministrazione della giustizia siano, per il solo fatto di interessare la giustizia, di per sé ostativi all'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite. Al contrario, la corretta valutazione delle caratteristiche della condotta, dell'atteggiamento soggettivo del ricorrente e del contributo concretamente fornito alla realizzazione dell'evento avrebbero condotto ad un ridimensionamento del ruolo del P., marginale e non determinante ai fini dei presunti accordi illeciti. 10. Ha proposto ricorso F.G. con atto a firma dell'Avv. De Caro. 10.1. Dopo un'ampia ricognizione della sentenza di primo grado, dei motivi di appello e della sentenza impugnata, il ricorrente formula una premessa di carattere generale, nella quale evidenza l'inadeguatezza della sentenza di appello in ordine alla valutazione delle doglianze degli appellanti, essendosi limitata a condividere la sentenza di primo grado e a motivare per relationem, senza esaminare le puntuali censure sollevate dalla difesa, nonché le posizioni dei singoli imputati e affermando circostanze smentite dallo stesso compendio probatorio. 10.2. Con il primo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agli artt. 318 e 321 c.p.. Il fatto contestato a F. consisteva nell'aver messo a disposizione di D. l'esercizio delle proprie funzioni in qualità di pubblico ufficiale appartenente alla Polizia di Stato, ricevendo indebitamente, quale utilità, diverse somme di denaro e l'attribuzione di partecipazioni alla società "New Arcadia s.r.l." di cui D. era socio. Tuttavia, i giudici di merito non avevano adeguatamente provato la realizzazione di un pactum sceleris tra D. e F., fondando il proprio convincimento sulla colpevolezza complessiva di tutti i coimputati. Invero, non solo le intercettazioni rilevanti erano scarse e dal contenuto non univoco, in quanto principalmente riferite a conversazioni di lavoro riguardanti la società "New Arcadia s.r.l.", ma anche la escussione di alcuni testi, in particolare Mi., non poteva considerarsi idonea ai fini probatori, avendo omesso la Corte di procedere alla verifica di una loro esatta corrispondenza alla realtà fattuale. La Corte di appello aveva, pertanto, travisato il compendio probatorio, stante l'assenza della prova della dazione o anche solo della promessa di indebite utilità, in quanto le quote acquistate da F. erano frutto di una strategia di investimento economico e non rappresentavano il corrispettivo della sua presunta attività illecita. In particolare, non era stata suffragata l'ipotesi che il ricorrente ricevesse una somma fissa mensile e che tale somma avesse formato oggetto di una conversazione del 15/5/2018, non trascritta e solo riferita dal teste Mi., ma in realtà avente un contenuto diverso. A fronte di una contestazione incentrata sull'attribuzione di una percentuale delle quote e di una somma fissa mensile, la Corte aveva ravvisato l'utilità nel mero fatto della compartecipazione societaria, ciò che valeva ad allargare l'ambito del fatto in violazione dell'art. 516 c.p.p.. La Corte, inoltre, aveva omesso di analizzare puntualmente le censure promosse dalla difesa, tra le quali in particolare si evidenziava che, ai fini della configurazione del reato di corruzione, nessuna delle condotte attribuite a F. era riferibile all'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri. 10.3. Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ricostruzione della vicenda. La sentenza di appello era incorsa in una serie di imprecisioni, riferibili alla figura del ricorrente e all'intero quadro fattuale, che avevano condotto ad un omesso esame del materiale probatorio a carico dello stesso. In particolare, non si era dato conto di rilevanti intercettazioni ambientali e delle prove documentali fornite dalla difesa nel corso del giudizio, volte a dimostrare l'assoluta liceità della partecipazione del ricorrente alla società "New Arcadia s.r.l.", con il fine di contribuire in misura proporzionata alle quote detenute, in totale assenza di utili percepiti. Anche la contestazione, operata dal Tribunale, circa il ruolo della signora V., coniuge di F., quale mera prestanome del marito, era stata oggetto di specifica censura da parte della difesa, con indicazione di prove di segno contrario, sia documentali che testimoniali, volte a dimostrare la condivisione da parte dei coniugi delle strategie di investimento della famiglia. Risultava evidente, d'altronde, il tentativo della Corte di appello di aggirare la circostanza, non adeguatamente smentita, della effettiva partecipazione del ricorrente alla società, rinvenendo l'utilità nella partecipazione societaria e nella promessa di utili futuri. Da qui, l'illogicità del discorso motivazionale e la inconciliabilità delle argomentazioni sostenute con le risultanze probatorie, che necessitano di un ulteriore vaglio ad opera del giudice di legittimità. 10.4. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla irrogazione delle sanzioni accessorie ai sensi dell'art. 130 c.p.p., artt. 317-bis, 32-quater e 37 c.p.. La Corte di appello aveva sostituito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione per cinque anni, sebbene la prima non fosse mai stata applicata dal Tribunale. Invero, in tal modo la Corte aveva violato l'art. 317-bis c.p. che, anteriormente alla modifica normativa, entrata in vigore il 31 gennaio 2019, non prevedeva l'applicazione della pena accessoria dall'interdizione dei pubblici uffici con riferimento al reato di cui all'art. 318 c.p., contestato a F.. Inoltre, il giudizio di pericolosità espresso dal Tribunale non poteva integrare i presupposti per l'applicazione dell'art. 32-quater c.p., né la durata della pena accessoria poteva in ogni caso definirsi congrua, posto che l'art. 37 c.p. impone che la medesima sia uguale a quella della pena inflitta, risultando invece in questo caso applicata in misura maggiore. Da ultimo, la Corte non avrebbe potuto procedere ad una correzione ai sensi dell'art. 130 c.p.p. della pena accessoria relativa alla incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione, difettando al riguardo una specifica impugnazione da parte del Pubblico Ministero e, in ogni caso, mancandone i requisiti di legge. 11. Ha proposto ricorso L.P.M. con atto a firma dell'Avv. Mendola. 11.1. Con il primo motivo denunzia violazione ed erronea applicazione degli artt. 318 e 321 c.p., nonché vizio di motivazione e travisamento della prova. L'ipotesi accusatoria formulata durante la fase delle indagini preliminari, che ravvisava nella posizione di L.P. una condotta di asservimento delle proprie funzioni e dei propri poteri di pubblico ufficiale agli interessi del D., in relazione all'asserita appartenenza al Commissariato di (OMISSIS), era stata successivamente smentita, con conseguente rettifica dell'incolpazione. Era così venuto meno l'elemento principale costituito dalla certa conoscenza da parte di L.P. dei trascorsi penali del D. e della sua competenza funzionale, in qualità di pubblico ufficiale, per le questioni personali e imprenditoriali del D.. Tuttavia, nonostante il mutamento dell'impianto accusatorio, la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto ravvisabile la fattispecie corruttiva, costituita dall'asservimento della funzione pubblica di L.P. agli interessi del D., in cambio di una promessa di utilità consistente nella partecipazione ad una costituenda società attraverso la quale rilevare la gestione di un esercizio commerciale. In realtà, la partecipazione pro-quota all'affare era a titolo oneroso ed era giustificata da esigenze di investimento, mediante l'impiego di risorse economiche personali, finalizzate a garantire un futuro migliore alla propria famiglia, come giustificato dall'intestazione della partecipazione alla donna da cui aveva avuto un figlio. Inoltre, a fronte di imputazioni separatamente contestate a ciascun coimputato, la sentenza si era limitata ad un'analisi collettiva degli elementi accusatori, senza valorizzare le diverse circostanze che caratterizzavano le condotte di ciascuno. La Corte di appello aveva altresì errato nel porre a sostegno del proprio convincimento la circostanza secondo la quale, in sede di impugnazione della misura interdittiva, la Corte di Cassazione avesse respinto il ricorso di L.P., rilevando come il suddetto mutamento dell'impianto accusatorio non influisse sulla tenuta del quadro indiziario a carico dell'indagato. Evidente era, inoltre, il travisamento della prova, laddove l'assunto secondo cui L.P. avrebbe ammesso, nel corso di una cena con D., l'appropriazione di denaro durante le perquisizioni, si scontrava con le intercettazioni acquisite e, in generale, con l'intero quadro probatorio riferibile al ricorrente, così come la ritenuta circostanza che L.P. avesse suggerito a D. di sporgere senza esitazioni una denunzia per gli approcci corruttivi subiti ad opera di un vigile urbano. 11.2. Con il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'applicazione delle pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di cinque anni, nonché vizio di motivazione. Con la sostituzione della interdizione perpetua con quella per cinque anni dai pubblici uffici, la sentenza impugnata non solo aveva violato immotivatamente i limiti fissati dall'art. 37 c.p., in termini di durata, ma aveva ritenuto modificabile una misura che, in realtà, non era mai stata irrogata dal Tribunale nei confronti del ricorrente. In tal modo, stante l'assenza dell'appello del pubblico ministero, la sostituzione risultava arbitraria e contrastante con il divieto di reformatio in peius. Parimenti, immotivata e contrastante con il succitato divieto risultava altresì l'aumento a cinque anni della durata della pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, fissata in primo grado nel minimo di un anno. 11.3. Con il terzo motivo denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 323-bis c.p., nonché vizio di motivazione. La Corte di appello aveva respinto la richiesta di applicazione dell'art. 323-bis c.p., escludendo la particolare tenuità del fatto in ragione della sola componente di natura oggettiva individuata nella promessa di utilità derivante dalla gestione dei locali da acquisire. Tuttavia, ciò contrastava con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, ai fini della corretta applicazione della predetta attenuante, impone di valutare il fatto nella sua globalità, alla luce anche dell'elemento soggettivo, escludendo che possa assumere rilievo esclusivamente la verifica della utilità promessa. 12. Il Procuratore generale ha inviato una memoria, alla quale si è riportato in sede di discussione, concludendo per il rigetto di tutti i ricorsi. 13. L'Avv. Canevelli per il ricorrente D. ha inviato una memoria di replica, nella quale esamina e contesta le valutazioni del Procuratore generale e reitera le proprie doglianze. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente devono essere esaminate le rilevanti questioni di natura processuale poste da vari ricorrenti. 2. Innanzi tutto, viene in rilievo il tema dell'utilizzabilità degli esiti delle operazioni di intercettazione con riferimento ai reati di corruzione, che formano oggetto di contestazione nel presente giudizio. Nell'interesse di D. la questione è stata sollevata con il primo motivo del ricorso dell'Avv. Menichetti, nonché con il secondo e con il terzo motivo del ricorso dell'Avv. Canevelli, motivi con i quali si contesta, alla luce dei principi affermati dalla sentenza Cavallo delle Sezioni Unite, l'utilizzabilità delle captazioni telefoniche di cui ai RIT 4972/17 e 4973/17 e di quelle ambientali di cui al RIT 929/18, riguardanti reati diversi e, per quanto dedotto, non connessi alle ipotesi di corruzione, segnalandosi inoltre la mancanza di motivazione in ordine alla deduzione sollevata nel giudizio di appello. Analoga censura è sollevata nel primo motivo del ricorso di D.G., nel primo motivo dei ricorsi presentati nell'interesse di A. e N., riferito anche ai RIT 1437/18/ 930/18 e 931/18, nel secondo motivo dei ricorsi di S. e di M., riferito anche ai RIT 1198/18, 1412/18, con i quali si prospetta la legittimità dell'utilizzazione delle captazioni per il reato di corruzione solo in conseguenza della richiesta del 3/5/2018, nonché nel primo motivo del ricorso di R.. 2.1. Tali deduzioni difensive risultano infondate. Deve in primo luogo rilevarsi che la questione inerisce alla base legale della prova e si risolve nella verifica del rispetto dei presupposti definiti dalla disciplina applicabile, ai fini della concreta utilizzazione delle operazioni di intercettazione: a prescindere dalla sostanziale elusione del tema, emergente dalla sentenza di appello -che, pur richiamando anche la sentenza di primo grado, ampiamente fondata sulle conversazioni intercettate, e dunque, alla resa dei conti, utilizzando queste ultime, ha tuttavia prospettato, in alternativa, la sufficienza del restante materiale probatorio-, deve ritenersi che non possa farsi, con riguardo a tale tema processuale, questione di motivazione, ma solo di violazione di legge, correlata ad una causa di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per l'ovvia ragione che, a fronte delle deduzioni difensive, delle conversazioni può predicarsi solo l'utilizzabilità o l'inutilizzabilità a seconda che possa dirsi o meno rispettata la disciplina di riferimento, profilo che, stante la natura della questione, può essere direttamente esaminato dalla Corte di cassazione (Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), alla luce degli atti processuali disponibili, peraltro oggetto di puntuale e pressoché completa allegazione da parte dell'Avv. Biffa, a corredo dei ricorsi di S. e M.. 2.2. Ciò posto, si osserva che tutti i ricorrenti hanno invocato i principi affermati dalle Sezioni Unite (Sez. U. n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395), secondo cui "in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 c.p.p.". Da tale principio, che si fonda sull'esigenza di assicurare il rispetto di precise garanzie costituzionali e di scongiurare il rischio che il provvedimento autorizzativo, anziché definire l'alveo della legittima operatività di un meccanismo fortemente intrusivo, possa risolversi in una autorizzazione in bianco, tale da consentire un'utilizzazione delle captazioni senza limiti, dunque oltre la sfera delineata dalla valutazione Giudice (si rinvia sul punto a Corte Cost. n. 366 del 1991), fatti salvi i casi di indispensabilità ai fini della repressione di gravi reati (Corte Cost. n. 63 del 1994, con riguardo ai limiti dettati dall'art. 270 c.p.p.), discende che le captazioni possono valorizzarsi solo con riferimento ai reati per i quali sono stati individuati i presupposti idonei a legittimare l'adozione del provvedimento autorizzativo, reati che devono rientrare tra quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è consentito e relativamente ai quali deve darsi conto della gravità indiziaria (o della sufficienza nei casi di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 13, convertito dalla L. n. 203 del 1991), oltre che dell'indispensabilità (della necessità, nei casi di cui al citato art. 13) della sottoposizione a captazione di una determinata utenza o della legittimità di un'intercettazione ambientale. A fronte di ciò, nel regime vigente all'epoca delle captazioni che formano oggetto della presente analisi (2017 e 2018), l'utilizzazione avrebbe potuto dirsi consentita ai sensi dell'art. 270 c.p.p. nell'ambito di procedimenti diversi solo per delitti per i quali era previsto l'arresto obbligatorio, mentre, in base a quanto rilevato nella sentenza Cavallo, non avrebbe potuto parlarsi di procedimento diverso agli effetti del citato art. 270, nel caso di reati, parimenti rientranti tra quelli per i quali le captazioni sono consentite, legati da nesso sostanziale a quelli per i quali le captazioni erano state disposte, nesso sostanziale ravvisato in un vincolo di connessione rilevante ai sensi dell'art. 12 c.p.p., implicante una base fattuale almeno parzialmente comune e dunque idonea ad estendere in tali limiti la sfera di utilizzabilità. Deve sottolinearsi come la verifica debba essere compiuta in base al contenuto dell'accertamento operato dal Giudice con un decreto autorizzativo ovvero con un provvedimento di proroga, comunque connotato da una motivazione corrispondente a quella di un provvedimento genetico, essendo peraltro legittimo, ove desumibile dallo stesso provvedimento, il riferimento alla richiesta del P.M. e agli atti sui quali la richiesta di fonda. Proprio perché assume rilievo il momento genetico o comunque quello autorizzatorio, nelle sue varie scansioni e fasi, deve ritenersi che la base fattuale valutata in quella sede possa essere presa in considerazione in concreto anche nel caso di una riqualificazione del fatto, quand'anche risolventesi nell'individuazione di un reato per il quale in astratto le captazioni non sarebbero state consentite (Sez. 6, n. 23244 del 20/01/2021, Urso, non massimata), e nel contempo che a quella base fattuale -e non ad astratte ed assertive originarie prospettazioni- vada correlato il giudizio in ordine alla configurabilità del legame sostanziale, che si traduca in un vincolo di connessione tra il reato valutato all'origine e i reati, se del caso, accertati in itinere, anche attraverso le captazioni, pur non direttamente posti a fondamento del provvedimento autorizzatorio (si rinvia a quanto rilevato da Sez. 6, n. 29184 del 19/01/2021, Rega, Rv.281824). Deve a questo punto aggiungersi che il presupposto legittimante, che il Giudice deve valutare, è posto in relazione al quadro indiziario, riferibile ad un determinato reato e non anche alla sussistenza di gravi indizi di reato soggettivamente imputabili ad un determinato soggetto: nondimeno, nella ricerca del nesso sostanziale, cioè del vincolo di connessione, può venire concretamente in rilievo anche un criterio di natura eminentemente soggettiva, come quello della continuazione tra reati o del nesso teleologico e finalistico, che finisce per proiettarsi sulla dinamica operativa di un determinato indagato, in quanto il reato posto a fondamento delle captazioni possa dirsi alla resa dei conti inquadrabile in un più ampio progetto, che in nuce contenga i segnali che consentano di ravvisare il nesso rilevante ai sensi dell'art. 12 c.p.p.. 2.3. Procedendo sulla base di tali canoni di valutazione all'esame delle doglianze dei ricorrenti, deve rimarcarsi come tutti i decreti, che assumono rilievo nel presente processo, siano stati emessi sulla base di una approfondita analisi delle risultanze di indagine, a mano a mano richiamate nelle richieste del P.M. e poi in varia guisa recepite nel provvedimento genetico o di proroga del G.I.P., peraltro nell'ambito della sfera di operatività del criterio di legittimazione di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 13, convertito dalla L. n. 203 del 1991, in relazione ai reati di associazione per delinquere, riciclaggio o trasferimento fraudolento di beni ex art. 512-bis c.p., aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, cit., ravvisati in un procedimento a carico di plurimi soggetti, tra i quali tali V. e S., ai quali si addebitava di essere collegati con clan camorristici e di agire per occultare e reinvestire gli illeciti profitti provenienti da attività delittuose, anche attraverso forme di intestazioni fittizie di beni e partecipazioni societarie, riguardanti vari tipi di iniziative imprenditoriali. A fianco di tali soggetti era emerso il ruolo di D.C., il quale, secondo la ricostruzione del quadro di indagine emergente dai provvedimenti autorizzativi delle operazioni di captazione, era ritenuto soggetto che agiva nel campo del riciclaggio di cospicue liquidità ed operava attraverso la gestione di attività imprenditoriali, a lui direttamente riconducibili, anche se intestate a terzi. Mentre a carico di V. e di S. erano state disposte misure cautelari personali e misure reali di prevenzione, le indagini erano proseguite in un procedimento separato, incentrato sul medesimo quadro di riferimento e in primo luogo sulla posizione di D.. Deve aggiungersi che tutti i provvedimenti autorizzativi e di proroga riproducono la medesima base fattuale -correlata ai rapporti di D. con gli altri soggetti implicati nell'indagine principale e alla costellazione di società in cui il predetto era in varia guisa coinvolto-, nella quale, come già segnalato, introducono gli elementi a mano a mano emersi: sta di fatto che tutti i provvedimenti, anche di mera proroga, sono connotati da un corredo motivazionale di per sé autosufficiente. 2.4. Orbene, costituisce un dato di fatto non contestabile che, almeno per quanto concerne i decreti di autorizzazione e di proroga dai quali sono stati desunti gli elementi probatori rilevanti, gli stessi non menzionino espressamente il delitto di corruzione, se non nei limiti di quanto si dirà di seguito. Le operazioni di intercettazione telefonica nei confronti di D. e della moglie L.E., sono state a mano a mano prorogate, mentre solo dal febbraio 2018 sono state disposte operazioni di intercettazione anche a mezzo di captatore informatico, sempre dal febbraio 2018 essendo state disposte operazioni di intercettazione nei confronti di A.S. e del compagno di lei, N.A., che erano venuti in rilievo alla luce di precedenti conversazioni e di altri elementi di indagine. Sta di fatto che in tutti i decreti autorizzativi e di proroga (si consideri ad esempio la richiesta dell'8 novembre e la proroga disposta il 9 novembre 2017) si dà, a mano a mano, conto dei rapporti intercorrenti tra D. e alcuni poliziotti, tra i quali S. e M., che, per quanto segnalato, erano interessati alla gestione di esercizi commerciali o coadiuvavano D. nella ricerca di locali per impiantarvi iniziative imprenditoriali. Si fa inoltre riferimento all'insorgenza dei rapporti tra D. e la coppia A.- N., collegati all'esigenza di D. di superare le difficoltà ingenerate dal sequestro di prevenzione di quote societarie, che lo aveva lambito come terzo interessato. In particolare, fin dal decreto di proroga del 30 dicembre 2017 si fa menzione di interessenze con poliziotti, di rapporti con A., di offerte rivolte a N., ciò che corrisponde a quanto contenuto nella richiesta del P.M., che fa riferimento a rapporti opachi con poliziotti, a interessenze e progetti di investimento. Nella richiesta del P.M. del 9 febbraio si fa specificamente riferimento ai medesimi aspetti, menzionando anche i reati di rivelazione di segreto e di accesso abusivo, ma si introduce il tema della fraudolenta intestazione alle mogli. Nel provvedimento autorizzativo del 14 febbraio, allorché vengono disposte operazioni di captazione nei confronti di A. e N. e si prorogano le operazioni nei confronti di D., si richiamano le informative di P.G. in cui si parla di A. e dei rapporti con D. nonché di quelli tra costui e N., oltre che delle varie interessenze. In sede di autorizzazione dell'uso di captatore informatico, si fa specifico riferimento ad accessi abusivi a sistema informatico da parte di A. e a rivelazione di notizie segrete, a conferma della necessità di monitorare le utenze e i colloqui, anche con quell'intrusivo mezzo e in luogo di privata dimora. Nella proroga del 9 marzo 2018 si fa riferimento al quadro delle relazioni con D. e N. e si prospetta che le interessenze e il ruolo di A. consentono di prospettare ulteriori ipotesi di reato ex art. 512-bis c.p.. Nella richiesta del P.M. finalizzata alla proroga che sarà concessa il 17 aprile si fa riferimento a interessenze e vantaggi economici che i poliziotti antepongono alle funzioni di pubblici ufficiali e a modalità corruttiva coinvolgente A.. Ciò trova ulteriore esplicito riscontro nella richiesta del 3/5/2018. 2.5. Tenendo conto di tali contenuti, che valgono a formare la base fattuale legittimante, può rilevarsi come, non sulla base di una valutazione ab exstrinseco, bensì della mera verifica degli elementi concretamente esposti nei decreti e nelle richieste e nelle informative in varia guisa richiamate, sia stata descritta una modalità operativa di D., che, pur in partenza incentrata solo sui collegamenti con gli altri indagati, ha assunto una specifica fisionomia, che è stata delineata nella fase autorizzativa in collegamento con i reati assunti quale parametro di riferimento legittimante: in tale quadro sono venute specificamente in rilievo ipotesi di opache interessenze, che sono state in prima battuta ricondotte nell'alveo del trasferimento fraudolento, in linea con le ipotesi assunte quale base fattuale e che in concreto si sono poi tradotte nell'illustrazione di un sistema corruttivo, coinvolgente sia i poliziotti sia la coppia A.- N.. Ciò significa che gli stessi provvedimenti autorizzativi, letti alla luce delle richieste e delle informative richiamate, hanno delineato un percorso operativo di D., finalisticamente destinato a realizzare i progetti da lui elaborati, non solo in termini di investimento di risorse, ed a superare gli intralci che vi si frapponevano, e connotato anche dalle interessenze che i poliziotti anteponevano all'esercizio delle funzioni. Così inquadrata la base fattuale, posta a fondamento delle operazioni di intercettazione, deve ritenersi che le ipotesi di corruzione, pur non menzionate espressamente prima del 17 aprile 2018, costituiscano tuttavia, secondo l'esplicito sviluppo dei provvedimenti autorizzativi e di proroga, in parte il risultato di un'operazione di sostanziale riqualificazione di quella base fattuale, e comunque, in parte, di sviluppo della stessa, quale modalità attuativa di un concreto progetto criminoso, correlato all'originaria prospettiva degli investimenti. Va infatti considerato che l'ipotesi delittuosa della corruzione finisce per assorbire quella parte della base fattuale che, avuto riguardo all'esposizione contenuta nelle motivazioni, era incentrata su interessenze e trasferimenti fraudolenti di beni, tanto più con riferimento al rapporto con A. e N., e nel contempo si pone in continuità con l'intero percorso di D., considerato al centro di un progetto di riciclaggio e di trasferimento fraudolento di beni, implicante l'assicurazione dei relativi profitti e la creazione di una rete tale da garantirgli il risultato programmato. Sotto altro profilo va rimarcato che il delitto di accesso abusivo a sistema informatico, implicante l'inquadramento della condotta nella fattispecie di cui all'art. 615-ter c.p., comma 1, secondo, n. 1, e comma 3, come poi in concreto contestata, di per sé autorizzava il ricorso ad operazioni di intercettazione e che la sua specifica evocazione nei provvedimenti del febbraio 2018 doveva già costituire un parametro di riferimento legittimante, all'evidenza riconducibile al medesimo progetto corruttivo, legato alla correlazione tra interessenze programmate e atti del pubblico agente e attribuito a D. e A., e dunque di per sé ulteriormente valorizzabile - questa volta assumendo come riferimento la sfera soggettiva di A.-, in termini di connessione, peraltro poi effettivamente ravvisata in sede di merito. Tutto ciò conduce a ritenere che gli stessi provvedimenti autorizzativi e di proroga in parte si fondino su fatti, che, alla resa dei conti, già contenevano gli elementi rappresentativi della fattispecie di corruzione, ex post riconoscibile in conseguenza di una mera riqualificazione, e in parte delineino i presupposti di un disegno criminoso perseguito in continuità da D. e di un disegno criminoso riferibile ad A., l'uno e l'altro riconoscibili in rapporto alla base fattuale legittimante. Ciò val quanto dire che, nel caso di specie, le ipotesi di corruzione, oggetto di contestazione nel presente processo, risultano tutte legate alla medesima base fattuale, ritenuta idonea a legittimare le operazioni di captazione, e dunque possono includersi nella sfera della legittima utilizzazione dei relativi esiti, in quanto in parte già ricomprese, previa riqualificazione, e in parte comunque connesse ai sensi dell'art. 12 c.p.p.. Ne discende, come anticipato, l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso incentrati sul divieto di utilizzazione desumibile dall'applicazione dell'art. 270 c.p.p., salvo quanto si avrà modo di segnalare con riguardo al capo 3-bis, contestato a A.S.. 3. Ulteriore questione in materia di intercettazioni è quella che forma oggetto del secondo motivo del ricorso di D. a firma dell'Avv. Menichetti, del quarto e del quinto motivo del ricorso di D. a firma dell'Avv. Canevelli e del primo motivo dei ricorsi di A. e N.: si tratta della dedotta inutilizzabilità delle conversazioni intercettate a mezzo di captatore informatico, tema che assume rilievo soprattutto con riguardo alla conversazione intercorsa in data 22 febbraio 2018 nel corso di una cena a caso di D.. 3.1. I decreti autorizzativi risultano emessi nella vigenza del D.Lgs. n. 216 del 2017, art. 6, prima delle modifiche introdotte dalla L. 3 del 2019: in base alla originaria formulazione della norma, era previsto al comma 1 che "Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p., si applicano le disposizioni di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203" e al comma 2 che "L'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. non può essere eseguita mediante l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa". Le deduzioni difensive si incentrano sul fatto che non era stato dato conto delle ragioni per cui potesse ritenersi che in luogo di privata dimora si stesse svolgendo l'attività criminosa, non essendo sufficiente il riferimento ai reati di rivelazione di segreto e di accesso abusivo in sistema informatico, fermo restando che la Corte aveva sul punto fornito una risposta giuridicamente errata ed illogica, anche in mancanza di una verifica della solidità della qualificazione dell'ipotesi associativa. 3.2. Sul punto deve rilevarsi che la doglianza, se da un lato idonea a vulnerare l'erronea risposta fornita sul punto dalla Corte, risulta dall'altro, nel suo complesso, infondata. E' certamente corretto l'assunto dei ricorrenti secondo cui, in base alla formulazione dell'art. 6 citato, all'epoca vigente, ai fini dell'utilizzo del captatore informatico dovesse darsi conto, con riguardo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, delle ragioni per cui fosse ragionevole ritenere che in luogo di privata dimora si stesse svolgendo l'attività criminosa. Si tratta di una clausola destinata a temperare nel caso di reati contro la pubblica amministrazione l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 13, convertito dalla L. n. 203 del 1991, riguardante i reati di criminalità organizzata. E' noto, del resto, che per tali reati l'utilizzo del captatore informatico era stato ritenuto legittimo in assenza di una diversa specifica regolamentazione (sul punto Sez. U. n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905), in primo luogo in ragione del fatto che la peculiare disciplina per essi prevista non contemplasse la necessità di dar conto, nel caso di intercettazione ambientale, delle ragioni che inducessero a ritenere che nei luoghi di privata dimora fosse in corso l'attività criminosa. 3.3. Va però rilevato che il rilievo difensivo non si misura con la concretezza della vicenda processuale. Posto che risultano generiche ed assertive le contestazioni formulate con riguardo alla motivazione dei provvedimenti autorizzativi, nei quali, come già rilevato, veniva, a mano a mano, indicato quanto formava oggetto delle progressive acquisizioni, sulla base di un dato di partenza, destinato ad accreditare il necessario quadro indiziario riferito ai reati per cui le operazioni di intercettazione erano state disposte, deve specificamente rilevarsi come nel caso di specie alla base delle operazioni di intercettazione a mezzo di captatore informatico, avente l'effetto di produrre captazioni di tipo ambientale, vi fossero reati di criminalità organizzata, tra essi rientrando "quelli elencati nell'art. 51 c.p.p., commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato" (Sez. U. n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906). La legittimazione delle operazioni di captazione per reati che non richiedevano ulteriori puntualizzazioni vale di per sé a sgomberare il campo da possibili incertezze, assumendo rilievo decisivo che in concreto quei reati consentissero l'utilizzo del captatore informatico. Deve in ogni caso rilevarsi come l'utilizzazione degli esiti delle captazioni si riversi legittimamente sui reati di corruzione, che sono stati in concreto ravvisati, poiché anche a questi fini assume rilievo il nesso sostanziale di cui si è detto in precedenza, in assenza di una vigente regola di esclusione diversa da quella contemplata dall'art. 270 c.p.p., comma 1, posto che il comma 1-bis, poi peraltro ulteriormente modificato, non avrebbe potuto dirsi applicabile all'epoca dei decreti autorizzativi in esame (la L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1139, lett. a, n. 1 aveva differito la vigenza ai decreti successivi al luglio 2019). Tutto ciò anche a prescindere dal fatto che i decreti autorizzativi, nel segnalare la necessità di procedere a captazioni anche in luoghi di privata dimora, avevano dato conto delle rivelazioni addebitabili ad A. e dei suoi accessi nel sistema informatico, elementi di per sé non riconducibili a reati contro la pubblica amministrazione rilevanti ai fini in esame, ma tuttavia rappresentativi di attività suscettibile di reiterazione e concretamente inserita nel complessivo progetto operativo addebitabile in continuità a D. e tradottosi, alla luce della descritta qualificazione della vicenda, anche nel rapporto corruttivo con A., implicante di per sé il compimento di atti o di comportamenti ad esso riferibili. 4. Ancora in materia di intercettazioni, devono esaminarsi doglianze esposte nel primo e nel secondo motivo dei ricorsi di A. e N.. 4.1. E' in primo luogo manifestamente infondata la deduzione incentrata sulla violazione dell'art. 268 c.p.p.. Va infatti rimarcato che, a fronte di un quadro indiziario, valutato come sufficiente o grave, a seconda del regime applicabile, deve darsi conto, anche in questo caso, a seconda del tipo di reato, della necessità o dell'indispensabilità del mezzo: ma in tale prospettiva è di tutta evidenza che le intercettazioni debbano servire ad acquisire ulteriori elementi, anche con riguardo a profili fattuali non emersi in precedenza, venendo in rilievo un mezzo di ricerca della prova, di una prova tale da corroborare un quadro probatorio valutabile all'esito, in sede di giudizio, a carico di determinati imputati. 4.2. Generica e manifestamente infondata risulta la deduzione riguardante la mancata acquisizione di una prova decisiva. In particolare, si è posto in evidenza il mancato deposito fisico in grado di appello dei supporti riguardanti il RIT 1437/18, almeno con riferimento al periodo successivo al 5 aprile 2018. Va però rimarcato come tutte le operazioni di intercettazione fossero passate al vaglio delle difese e come le conversazioni rilevanti fossero state trascritte a mezzo di apposita perizia. D'altro canto, con specifico riguardo al RIT 1437/18, riguardante le risultanze dell'uso di captatore informativo su un nuovo cellulare nella disponibilità di D., non è emerso che da esso fossero stati desunti elementi specifici e rilevanti, rispetto ai quali venisse in gioco l'esercizio del diritto di difesa. Anche con riferimento all'incontro tra D. e A. del (OMISSIS), in occasione del quale la ricorrente avrebbe consegnato qualcosa a D. a seguito di un suo accesso abusivo al sistema informatico, gli elementi di prova sono stati desunti da captazioni telefoniche, in particolare intercorse tra A. e N., non essendo stato concretamente prospettato che le risultanze di captazioni ambientali potessero sovvertire il quadro emergente dalle altre risultanze. Si tratta dunque di doglianza generica e di carattere meramente ipotetico, che non può trovare accoglimento. 5. Data la stretta correlazione al tema dell'utilizzazione delle conversazioni intercettate, deve essere affrontato in questa sede il quarto motivo del ricorso di A.S., concernente il reato di cui al capo 3-bis. Detta ricorrente è stata infatti riconosciuta colpevole del delitto di rivelazione di segreto di ufficio, in relazione a quanto dalla predetta affermato nel corso della cena del (OMISSIS), a proposito di notizie da lei acquisite sul conto di P.. Va a scanso di equivoci escluso che ricorra una contraddizione nella formulazione dell'imputazione, dalla quale si evince invece che si è inteso far riferimento alle risultanze di precedenti accessi abusivi della A., desumibili dal precedente capo 3), e a quanto dalla predetta rivelato nel corso della cena del 22 febbraio. Va tuttavia rimarcato come nel caso di specie il dato probatorio discenda dalla diretta valorizzazione di una conversazione intercettata, in realtà non utilizzabile con riferimento a reati diversi da quelli contemplati nell'elenco di cui all'art. 266 c.p.. Attesi i limiti edittali del delitto di cui all'art. 326 c.p., deve ritenersi che, alla luce dei principi elaborati dalla sentenza Cavallo delle Sezioni Unite, per tale reato le conversazioni telefoniche non potessero comunque utilizzarsi, a prescindere dalla connessione del fatto con gli altri e a prescindere dalla circostanza che la condotta fosse correlata all'atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto del patto corruttivo. D'altro canto, l'attitudine probatoria dei colloqui captati durante la cena del 22 febbraio avrebbe dovuto essere valutata alla luce di una pluralità di dati in ordine alla natura e al contenuto specifico delle notizie rivelate, ciò che implicava una complessiva analisi del quadro probatorio, di cui la conversazione intercettata costituiva un elemento rilevante e addirittura decisivo. Venendo meno quest'ultimo, la condotta risulta sprovvista di supporto probatorio, dovendosi in parte qua annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. 6. L'ultima questione di natura processuale che deve essere valutata riguarda l'utilizzabilità dei tabulati telefonici, contestata nel terzo motivo di ricorso di D. a firma dell'Avv. Menichetti nonché nel primo motivo dei ricorsi di S. e di M.. 6.1. Viene invocata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, C-746/18 del 2 marzo 2021, HK, pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale della Corte di cassazione estone, nella quale, a fronte di quanto stabilito dell'art. 15, parag. 1 della direttiva 2002/58/CE, letta alla luce degli artt. 7, 8, 11, 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, si è rilevato che i dati di traffico possono essere acquisiti solo in base ad una valutazione affidata al Giudice o ad un'Autorità indipendente in relazione ad esigenze di accertamento di gravi reati. Si è da ciò desunta l'incompatibilità della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 132 con i principi affermati in detta pronuncia e la conseguente inutilizzabilità delle risultanze per tale via acquisite. 6.2. Si tratta di deduzioni inammissibili. In primo luogo, e decisivamente, va rimarcato come la doglianza non sia corredata in nessun caso dalla specifica dimostrazione della decisività del dato probatorio desunto dai tabulati telefonici acquisiti, cui si fa riferimento anche nella sentenza di primo grado, ma nel quadro di ricostruzioni che fanno leva su una pluralità di elementi e che negli snodi essenziali sono sostenute da altre risultanze, a cominciare dalle stesse dichiarazioni degli imputati, che non hanno negato i contatti tra loro intercorrenti e che, in particolare, con riferimento alla vicenda dell'incontro tra D., A., N. in data 31 ottobre 2017 e ai contatti che lo avevano preceduto e seguito, ha trovato conferma proprio in quelle dichiarazioni, salva la diversa spiegazione delle ragioni di quei contatti e di quell'incontro. A ben guardare, dunque, se in certa misura i dati di traffico hanno contribuito allo sviluppo di alcune indagini, sul piano della ricostruzione delle vicende che formano oggetto del processo gli stessi risultano pressoché inconferenti, non essendo stato comunque dimostrato da nessuno dei ricorrenti che l'esclusione di quelle risultanze fosse effettivamente idonea a travolgere il giudizio di merito, espresso nelle sentenze di primo e di secondo grado. Deve dunque ribadirsi ai presenti fini il principio secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato" (Sez. U. n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). 6.3. Ma a ciò deve aggiungersi che la doglianza è stata formulata prima dello specifico intervento legislativo, con cui si è preso atto della sentenza della Corte di Giustizia ed è stata modificata la disciplina vigente, con l'introduzione di una norma transitoria. Ed invero con il D.L. n. 132 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. 178 del 2021, si è modificato il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 132, prevedendosi che i dati di traffico possano essere acquisiti, se sussistono sufficienti indizi di reato punito con pena non inferiore nel massimo a tre anni o di gravi reati di minaccia o molestia col mezzo del telefono, con provvedimento del Giudice su richiesta del Pubblico Ministero o del difensore. Si è previsto inoltre che i dati di traffico acquisiti in procedimenti penali in epoca anteriore all'entrata in vigore del decreto, possano essere utilizzati unitamente ad altri elementi di prova solo con riguardo a reati puniti con pena non inferiore nel massimo a tre anni o a reati gravi di minaccia o molestia telefonica. Nessuno dei difensori si è specificamente confrontato con la nuova disciplina se non attraverso generiche censure formulate in sede di discussione, essendo peraltro indiscutibile che i tabulati non sono in nessun caso decisivi sul piano probatorio e che gli stessi sono stati sempre correlati ad ulteriori molteplici risultanze probatorie. Tale disciplina è comunque tale da costituire una forma di adeguamento ai principi che la stessa Corte di Giustizia ha con quel contenuto per la prima volta affermato, al di là del carattere non immediatamente cogente della direttiva 2002/58/CE, peraltro interpretata alla luce di principi desumibili dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Va al riguardo richiamato e condiviso il rilievo per cui "la disciplina transitoria introdotta dal D.L. 30 settembre 2021, n. 132, art. 1, comma 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2021, n. 178, che ha consentito, a determinate condizioni, l'utilizzazione dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta pur acquisiti nei procedimenti penali in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. citato, è compatibile con l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, in quanto, in un'ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi diversi, persegue la finalità di non disperdere dati già acquisiti, subordinandone l'utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate ipotesi per cui è consentita l'acquisizione a regime e alla sussistenza di "altri elementi di prova", quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisizione stessa, necessario nella disciplina a regime" (Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Novellino Rv. 283029). Si tratta di affermazione che si colloca nella medesima prospettiva valorizzata in altra recente pronuncia (Sez. 6, n. 9204 del 01/03/2022, Contino, non massimata), nella quale si è sottolineato che "le modifiche al D.Lgs. n. 132 del 2003, art. 132 apportate dalla L. n. 179 del 2021, art. 1 di conversione del D.L. n. 132 del 2021, anche nella parte in cui è stata prevista una specifica disciplina transitoria, non contrastano con le indicate norme del diritto dell'Unione Europea: e ciò non solo perché, in generale, entrambe le menzionate direttive (come tutte le direttive dell'Ue) delegano espressamente gli Stati membri ad adottare le disposizioni legislative per dare attuazione ai principi in quegli atti normativi esplicitati; ma perché è stata la stessa Corte di giustizia Europea a sottolineare reiteratamente come siano legittime norme nazionali che dovessero limitare gli effetti dichiarativi delle proprie sentenze, in tutti i casi in cui l'applicazione immediata di tali pronunce dovessero mettere in crisi il principio generale di certezza del diritto ovvero provocare gravi turbamenti (in questo senso, tra le altre, Corte di giustizia, sent. del 28/09/1994, C-200/91, Coloroll Pension Trustees; Corte di giustizia, sent. del 28/09/1994, C-28/93, Van den Akker; Corte di giustizia, sent. del 08/04/1976, C43/75, Defrenne). Ciò senza trascurare che anche la Corte costituzionale ha chiarito come, sulla base di un accertato contrasto tra una norma nazionale e una norma del diritto dell'Unione Europea (anche alla luce del significato che a quest'ultima sia stata data dalla Corte di Lussemburgo), sia costituzionalmente legittima una norma nazionale di natura transitoria destinata a favorire in maniera ragionevolmente graduale il superamento di quel contrasto (v. Corte Cost., sent. n. 213 del 2011)". A ben guardare, dunque, dovrebbe comunque escludersi la necessità di sollevare una questione pregiudiziale o una questione di legittimità costituzionale, necessità peraltro preclusa dal difetto di concreta rilevanza del tema in rapporto al fondamento del giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti. 7. Una volta superate le molteplici questioni di natura processuale, deve ora procedersi all'esame dei motivi di ricorso riguardanti le singole posizioni e le singole imputazioni. 8. In primo luogo, viene in rilievo l'ipotesi di corruzione contestata al capo 1), in relazione alla quale è stata pronunciata condanna dei ricorrenti D., A., N., M. e P.. Tutti i motivi, che si riferiscono a tale imputazione, sono infondati. 8.1. Deve in via generale rilevarsi che la Corte, pur avendo posto in evidenza una pluralità di elementi probatori, anche diversi dagli esiti delle operazioni di intercettazione, ha comunque inteso richiamare l'analisi contenuta nella sentenza di primo grado, che si fonda in larga misura sulle conversazioni intercettate. Sta di fatto che, anche in base alle dichiarazioni degli stessi imputati, ampiamente riassunte nelle sentenze di merito, a talune testimonianze e alla documentazione acquisita devono ritenersi pacifici, secondo l'analisi della Corte, almeno alcuni elementi: le difficoltà nelle quali si dibatteva D., in conseguenza del sequestro di prevenzione, che l'aveva lambito come terzo interessato e che aveva riguardato soprattutto alcune partecipazioni in società che gestivano gli esercizi di ristorazione facenti capo, direttamente o indirettamente, allo stesso D.; il tentativo del D. di risolvere i problemi, cercando soggetti in grado di fornirgli un aiuto; i contatti telefonici intercorsi alla fine di ottobre del 2017 tra M. e A. e tra P. e A., variamente spiegati da costei; il contatto e il successivo incontro tra D. e la funzionaria A., che svolgeva le funzioni presso la Procura della Repubblica di Roma, avvenuto alla fine di (OMISSIS) in (OMISSIS), alla presenza anche di P. e di N., fidanzato di A., poliziotto all'epoca sospeso per ragioni disciplinari; gli indebiti accessi da parte di A. nel sistema informatico, per reperire notizie di interesse di D. in ordine ai procedimenti che lo riguardavano; l'intercessione di D. affinché la riparazione del veicolo di N., fosse effettuata ad un costo ridotto, con l'impegno di un intervento dello stesso D., oltre una certa cifra; l'acquisto da parte di A. e di N. in rapida successione presso lo stesso concessionario di una Audi 3 e di una Audi 5, pagate in contanti con permuta di vecchie vetture malandate; il viaggio di N. in Germania per riportare una vettura a D. in cambio di un compenso in denaro, con la prospettiva di analoghi affari dello stesso tipo. A fronte di ciò, i Giudici di merito hanno dato conto di come tali elementi trovassero una piana spiegazione nella conversazione del (OMISSIS), intercorsa durante una cena a casa di D. e oggetto di intercettazione ambientale, nel corso della quale Simona A., secondo una non illogica interpretazione del colloquio, aveva parlato sia di M. sia di P., come soggetti che avevano propiziato il contatto con D., con il P. che aveva prospettato che "ci stava da magnà", aveva inoltre segnalato l'importanza del contributo che ella poteva fornire, anche in ragione dei contatti di cui disponeva, aveva inoltre parlato in quel contesto delle due autovetture acquistate, mentre D. aveva parlato dei problemi connessi al sequestro e fatto riferimento al progetto di inserire anche la A. tramite una terza prestanome in una società destinata a rilevare il bar, di cui si discuteva. Tutt'altro che arbitrariamente i Giudici di merito hanno ritenuto che tale conversazione fosse idonea ad esplicitare il patto corruttivo intercorso tra D. e A., coinvolgente l'operatività della funzionaria all'interno della Procura al fine di assicurare a D. informazioni ed entrature, destinate a facilitare la soluzione dei problemi connessi ai sequestri e alle indagini in corso. D'altro canto, in tale conversazione è racchiuso altresì il ruolo di M., quale soggetto che aveva contattato P., indicato come "quello con il codino", il quale aveva avuto l'incarico di avvicinare A., fidanzata di N., che condivideva con P. la frequentazione di palestre. Inoltre, la conversazione, cui partecipa anche N., dà conto della piena condivisione da parte di quest'ultimo dell'intesa intercorsa. Deve a ciò aggiungersi che i primi accessi abusivi al sistema informatico erano stati già effettuati fin dal 9 gennaio 2018 da A., che in una conversazione intercettata si era qualificata come "la talpa in Procura". 8.2. Intorno a tali elementi si collocano tutti gli altri, parimenti posti in evidenza dai Giudici di merito, che hanno coerentemente ricostruito l'insorgenza del contatto, il ruolo di M., poliziotto in servizio presso il Reparto Volanti e già socio di D. in New Arcadia, il quale in una conversazione di ottobre aveva espresso la volontà di porre D. in contatto con un magistrato, cioè il soggetto poi rivelatosi la semplice funzionaria A., il ruolo di P. che aveva effettivamente stabilito il collegamento tra D. e A., l'immediata manifestazione da parte di A. e N. della volontà di fruire di qualche utilità in cambio, a cominciare dal riferimento -già in data 14 novembre 2017- alla necessità della riparazione della vettura, seguito successivamente dalla richiesta di un consiglio in ordine all'acquisto di una vettura nuova, tradottosi nell'impegno di D. di contattare il concessionario, il progetto di condivisione di un'iniziativa imprenditoriale con D., dapprima concernente il (OMISSIS) e poi l'attività Very Well, sempre con l'ausilio di Fanari Sabrina, l'ulteriore accesso abusivo nel sistema informatico del (OMISSIS), seguito da un incontro con D., l'affidamento a N. dell'incarico di riportare una vettura dalla Germania in cambio di una somma di denaro. Sulla scorta di tale analisi i Giudici di merito sono dunque giunti a ravvisare un patto corruttivo, concluso con l'intermediazione necessaria di M. e P. e con l'originaria e fattiva condivisione da parte di N., connotato dalla promessa di varie utilità da parte di D., in cambio di un contributo di A. implicante il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio del pubblico agente, tale da legittimare la qualificazione ai sensi degli artt. 319 e 321 c.p.. 9. Venendo ora all'esame dei motivi di ricorso, si rileva che, relativamente alla posizione di D., vanno presi in considerazione il primo e il sesto motivo dell'atto a firma dell'Avv. Canevelli, valutati anche alla luce della memoria integrativa. 9.1. Il primo motivo è in realtà inammissibile, perché generico, essendo volto a contestare il complessivo approccio valutativo della Corte, alla luce di deduzioni formulate nell'atto di appello, ma in realtà senza soffermarsi su specifiche doglianze difensive, al di là quanto in generale dedotto in ordine al tema dell'inutilizzabilità di talune risultanze. Deve comunque rilevarsi che la Corte ha inteso segnalare la consistenza anche degli elementi diversi dalle conversazioni intercettate, fermo restando il complessivo richiamo della sentenza di primo grado, che ha costituito, in effetti, il parametro di valutazione e le cui conclusioni sono state alla resa dei conti condivise, senza necessità di ribadire specificamente quanto desumibile dalle conversazioni intercettate, trascritte nella sentenza del Tribunale. 9.2. Anche il sesto motivo risulta inammissibile, perché parimenti affetto da genericità e dalla indiretta devoluzione di temi inerenti al merito. Ferma restando la ritenuta utilizzabilità delle conversazioni, sta di fatto che la Corte ha inteso valorizzare l'intero compendio probatorio, rispetto al quale non sono state formulate specifiche censure. Con riferimento alla valorizzazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione nella fase cautelare nei confronti di L.P., si tratta di profilo che potrebbe semmai concernere le imputazioni di cui ai capi da 4) a 10) e che comunque assume un rilievo secondario. Quanto al resto, si assume che gli elementi diversi dalle conversazioni intercettate non avrebbero potuto condurre alla ricostruzione di un rapporto corruttivo, ciò che peraltro non si traduce in una specifica analisi di quegli elementi, a cominciare dalle dichiarazioni degli imputati, in primis di A.S., e dalle risultanze della messaggistica whatsapp, del tutto svincolata dalla sorte delle intercettazioni e nondimeno ampiamente valorizzata sotto svariati profili nelle sentenze di merito. In ogni caso non è prospettata una specifica doglianza rispetto all'intero quadro valutativo, incentrato anche sulle conversazioni, oltre che sul richiamo ad esse operato dai testi Ab. e Mi.: ciò vuol dire che nella sostanza il ricorrente ha affidato la propria difesa alla deduzione principale incentrata sull'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, per il resto essendosi limitato a censurare genericamente le valutazioni della Corte, ma in assenza di uno specifico confronto con gli argomenti da essa globalmente utilizzati in sede ricostruttiva. 10. Relativamente alla posizione dei ricorrenti A. e N., vengono in considerazione il terzo e il quinto motivo del ricorso A., corrispondenti al terzo e al quarto motivo del ricorso N.. Anche tali motivi, esaminabili congiuntamente, risultano inammissibili. 10.1. Risultano invero aspecifiche le doglianze incentrate sulla mancata valutazione delle deduzioni formulate nell'atto di appello: in ogni caso va rimarcato come i Giudici di merito abbiano fornito una congrua spiegazione del contatto iniziale tra D. e A., non illogicamente escludendo ipotesi alternative, e abbiano dato conto dello sviluppo del rapporto e delle utilità in varia guisa assicurate o promesse da D.. Puramente assertiva risulta la contestazione della rilevanza di elementi valorizzati dalla Corte ai fini della concreta ricostruzione del patto corruttivo, relativi al tracciamento dei contanti versati per l'acquisto delle vetture, all'importazione delle vetture dalla Germania, al tentativo di A. di carpire notizie da Ma. e C.: si tratta di censure che non si confrontano con la motivazione delle sentenze di merito e con la ragione per cui gli elementi indicati sono stati inseriti nel complessivo mosaico probatorio, assumendo un concreto significato all'interno di esso, fermo restando che in nessun caso i profili oggetto di censura sono stati individuati come decisivi, a fronte di ben più significative risultanze, concretamente poste a fondamento dell'intera valutazione. Peraltro, è parimenti assertiva la contestazione riguardante la valenza attribuita ai contatti del 13 e del 14 novembre 2017 e al colloquio di D. con S., elementi che hanno contribuito in realtà a corroborare, secondo il giudizio della Corte, l'intesa progressivamente formatasi tra le parti interessate in ordine allo scambio tra utilità e atti contrari ai doveri di ufficio, in tale prospettiva dovendosi valorizzare, secondo quanto già posto in evidenza nella premessa, i colloqui di A. con Ma. e C., volti a propiziare indebitamente esiti favorevoli agli auspici di entrambe le parti contraenti, e l'intervento di D. presso lo S., attestante l'assicurazione fornita da D. in ordine ad una riparazione a basso costo, con la garanzia del suo intervento oltre una certa soglia. 10.2. Quanto poi al colloquio tra N. e Q., non si tratta di profilo pretermesso dai Giudici di merito, che hanno invece dato conto del fatto che, pur in una situazione di significativa difficoltà economica, la coppia N.- A., che aveva già sostenuto un esborso per un intervento chirurgico cui si era sottoposta la A., aveva potuto acquistare due vetture, al di là delle iniziali rimostranze della donna nei confronti del compagno, pagandole in contanti e avendo potuto approfittare di condizioni particolarmente favorevoli, propiziate da D., ciò a prescindere dalla circostanza che in concreto quest'ultimo fosse intervenuto, sborsando anche una somma aggiuntiva, fermo restando che comunque la Corte ha al riguardo sottolineato l'anomalia del fatto che fossero state sborsate somme non tracciabili con intestazione incrociata delle due vetture, e ha inoltre rilevato come A.S., consapevole della difficoltà di giustificare quell'acquisto, nel corso della cena del (OMISSIS), fosse giunta a prospettare, parlando con D. e sua moglie, che in caso di accertamenti avrebbe sostenuto di aver ricevuto un regalo dal concessionario, con cui aveva avuto una relazione. 10.3. Nessun travisamento è infine ravvisabile con riguardo alla ricostruzione di tutte le utilità promesse da D. e accettate dalla coppia A.- N., assumendo rilievo a tal fine i programmati progetti di iniziative imprenditoriali (al riguardo sé stato evocato dai Giudici di merito anche il passaggio di una conversazione nella quale A. sosteneva con riferimento a D. che "lo dobbiamo inciuciare un pò"), cui A. tramite una prestanome avrebbe dovuto partecipare, non rilevando che in concreto quei progetti non fossero andati a buon fine. 10.4. Correlativamente risultano assertive le deduzioni difensive incentrate sul mancato rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, avendo la Corte, anche alla stregua delle valutazioni del primo Giudice, fornito una ricostruzione univoca e tutt'altro che illogica, tale da non legittimare plausibili letture alternative, fondate su elementi non presi in considerazione dai Giudici di merito, che hanno invece stabilito una precisa relazione tra le utilità promesse o erogate da D. e addirittura perseguite da A. e N. e gli atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere dalla funzionaria, giunta ad effettuare indebiti accessi al sistema informatico e a fornire notizie di interesse di D., ciò che è stato confermato anche con riguardo all'episodio del (OMISSIS), allorché è stato dato conto di una conversazione tra A. e N. nel corso della quale la predetta, facendo cripticamente riferimento al regalo per un bimbo, aveva inteso comunicare al compagno di aver incontrato D. e di avergli riversato le sue conoscenze, mostrandogli e, presumibilmente consegnandogli qualcosa, a prescindere dal fatto che vi fosse o meno prova di una originaria stampa dei dati dal registro informatico. 11. Relativamente alla posizione del ricorrente M., vengono in rilievo il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo. 11.1. Il terzo motivo è infondato. La Corte ha correttamente attribuito a M. la veste di concorrente nel reato di corruzione, osservando che il predetto aveva fornito un contributo eziologicamente rilevante, da un lato fornendo a D. l'idea di entrare in contatto con "un magistrato", cioè con un soggetto in grado di risolvere i suoi problemi dall'interno, e dall'altro attivandosi concretamente per propiziare quel contatto, attraverso P.. Può a tal fine richiamarsi il principio per cui "e' configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione - reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale - nel caso in cui il contributo del terzo, lungi dal concretizzarsi in una condotta esecutiva dell'accordo corruttivo, si risolva in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare una indispensabile funzione di connessione tra gli autori necessari" (Sez. 6, n. 26740 del 18/09/2020, Trovato, Rv. 279615). Non assume rilievo la mancata partecipazione di M. al primo incontro tra D. e A., a fronte delle risultanze dalle quali i Giudici di merito, valorizzando alcune conversazioni, in primis quella oggetto di intercettazione ambientale del 22/02/2018, e le dichiarazioni degli imputati hanno desunto che proprio M. si fosse attivato con P. per propiziare il contatto tra D. e A., poi tradottosi nel primo incontro del (OMISSIS), del cui esito poi M. si era interessato (pag. 87 sentenza di primo grado), fermo restando che di seguito A. aveva raccolto informazioni nell'interesse di D., in parte anticipate a costui proprio da M. (cioè il Francesco, menzionato da A. in una conversazione con D.: pag. 105 della sentenza di primo grado, successiva al primo accesso abusivo). Non risultano affatto apodittiche le valutazioni che hanno condotto la Corte ad attribuire a M. l'indicato ruolo, fermo restando che il predetto era da tempo socio di D., era strettamente in contatto con costui e fruiva delle utilità offerte dal predetto, interessato ad avvalersi dell'ausilio del poliziotto, essendo coerente con tali presupposti che proprio M. potesse attivarsi per reperire un soggetto in grado di aiutare D., senza che possa prospettarsi un ragionamento probatorio fondato su mere deduzioni, basate su doppia presunzione, al contrario dovendosi ritenere che sia stata ricercata una conferma degli altri dati probatori, desunta, anche sul piano logico, da una concatenata valutazione di dati indiziari intrinsecamente coerenti. 11.2. Manifestamente infondato risulta il quarto motivo, incentrato sul mancato riscontro di una diretta utilità per M.. In realtà il ruolo di costui non e', nel caso di specie, quello dell'intraneo, nei cui confronti sia promessa o erogata un'utilità, bensì quello del terzo intermediario, che, secondo la proposta ricostruzione, si era attivato, nel quadro di una serie di cointeressenze con D., e che semmai, alla pari di P., avrebbe potuto attendersi una specifica utilità, essendo tuttavia inconferente che M. avesse o meno conseguito un suo specifico tornaconto. 11.3. E' infondato il quinto motivo, riguardante il dolo. La Corte non si è basata su mere congetture o su dati meramente presuntivi, ma ha formulato una articolata motivazione, incentrata sul fatto che M. era ben consapevole delle modalità operative di D., che nel caso di specie si trattava di reperire entrature, tali da assicurare un concreto aiuto al predetto, diverso da quello acquisibile attraverso canali leciti o ordinari, che d'altro canto M. aveva indotto P. ad attivarsi, avendo peraltro costui piena consapevolezza del fatto che vi era "da magnà", fermo restando che M. era soggetto in contatto con A., la quale, come detto, gli aveva anticipato alcune informazioni di interesse per D.. Di qui la coerente e tutt'altro che illogica conclusione che M. fosse consapevole di propiziare un contatto destinato a sfociare in un rapporto corruttivo, volto al compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. 11.4. Manifestamente infondato risulta il sesto motivo. Una volta rilevato che M. era concorrente nel patto corruttivo, quale terzo intermediario, sfuma in radice la configurabilità della sussidiaria ipotesi di traffico di influenze, risultando decisiva la circostanza che la condotta si fosse tradotta in un contributo eziologicamente rilevante ai fini del perfezionamento di quel patto, non potendosi riconoscere autonomo rilievo alla mera intermediazione, quale stadio propedeutico, funzionale allo sviluppo dell'intesa, a prescindere da un ruolo del ricorrente nella fase del compimento effettivo degli atti contrari ai doveri del pubblico agente, dedotti nell'accordo. 12. Relativamente alla posizione di P. vanno valutati il primo e il secondo motivo. 12.1. Il primo motivo è infondato e in larga misura inammissibile, in quanto volto a prospettare alternativi percorsi valutativi inerenti al merito. Valgono innanzi tutto i rilievi già formulati con riferimento alla posizione di M.. E' del tutto irrilevante che P. non fosse un pubblico ufficiale e che non fosse stata provata la promessa di utilità a lui specificamente destinate, mentre i Giudici di merito hanno concretamente e non illogicamente valorizzato la circostanza che proprio P. fosse stato tramite dei contatti tra D. e A., evidentemente volti ad assicurare un aiuto a D., e che peraltro egli fosse consapevole del fatto che veniva in ballo la possibilità di un concreto tornaconto per A.. Deve aggiungersi che il motivo di ricorso si limita genericamente a contestare, nel quadro di una diversa lettura della vicenda, alcune specifiche risultanze, che danno conto del ruolo avuto da "quello con il codino", e soprattutto alcuni dati probatori che attestano il suo diretto contatto con D. e la sua presenza, peraltro confermata dall'imputata A., il giorno dell'incontro del (OMISSIS), cioè i messaggi estratti dalla chat whatsapp, valorizzati nella sentenza di primo grado (pagg. 91 e 92), dai quali si desume che in quella fase egli aveva scambiato messaggi con D. e si trovava in zona. Non è ravvisabile alcun travisamento della prova e neppure la valorizzazione di mere presunzioni, desumendosi inoltre dalla motivazione della sentenza impugnata gli elementi in base ai quali è stato desunto il dolo, sulla base di un ragionamento conforme a quello riguardante M.. 12.2. Manifestamente infondato è anche in questo caso il secondo motivo, incentrato sull'alternativa configurabilità del delitto di traffico di influenze, da escludersi in radice, una volta accertato che la condotta aveva avuto un rilievo eziologico ai fini del perfezionamento del patto corruttivo, costituente la prevista progressione dell'originaria attivazione del ricorrente. 13. Prima di procedere all'esame delle singole posizioni di coloro che sono stati condannati per il reato di cui agli artt. 318 e 321 c.p., contestato ai capi da 4) a 10), devono premettersi alcune osservazioni di carattere generale. 13.1. Tutti i ricorsi, ricalcando il contenuto dei rispettivi appelli, hanno censurato la valutazione incentrata sull'assimilazione delle posizioni, nel quadro di una ricostruzione basata su rilievi di carattere generale e non sull'individuazione di specifici patti corruttivi, intercorrenti tra D. e ciascuno degli altri ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato. Ma, in realtà, i Giudici di merito hanno valorizzato la circostanza che D. sistematicamente avesse rapporti stabili di frequentazione con appartenenti alla Squadra Volante o al Commissariato di (OMISSIS) o di (OMISSIS), la cui sfera d'azione ricomprendeva il territorio in cui operavano gli esercizi di ristorazione e intrattenimento, riconducibili allo stesso D., e che tali soggetti fossero coinvolti in quelle iniziative imprenditoriali, essendo divenuti titolari occulti di quote di partecipazione, formalmente intestate a stretti congiunti, o avendo comunque ricevuto la promessa di poter partecipare in forma diretta o indiretta ad altre analoghe società, fermo restando che, secondo quanto osservato dalla Corte, alla veste di socio assunta per lo più da mogli o compagne o figlie dei poliziotti non si accompagnava una specifica esperienza nel campo gestionale, ciò che secondo la Corte implicava, in base alle stesse dichiarazioni di D., un effettivo supporto da parte di quei poliziotti. Inoltre hanno rilevato che D. si rivolgeva di continuo a tali soggetti, richiedendo per lo più piccoli favori e comunque confidando sulla costante disponibilità dei predetti, che si comportavano in modo da assecondare quelle richieste o fornivano talvolta contributi di maggior rilievo, ciò in un ampio arco di tempo, anche successivo a quello in cui erano state disposte misure cautelari e di prevenzione, che avevano direttamente coinvolto un socio di D. e lambito quest'ultimo come terzo interessato, e a quello in cui era divenuta irrevocabile una condanna inflitta a D., che aveva poi fruito di una misura alternativa, connotata dall'imposizione di prescrizioni. Ed ancora, i Giudici di merito, hanno in linea generale preso in considerazione le risultanze di alcune conversazioni intercettate, nel corso delle quali la moglie di D., L.E., aveva avuto modo di stigmatizzare il sistema realizzato dal marito, individuando in segno di dileggio i poliziotti come quelli del 5%. 13.2. A prescindere da ulteriori utilità, di cui è stato dato conto e sulle quali si tornerà in riferimento alla posizione di singoli ricorrenti, va già su tali basi rilevato come l'inquadramento operato dalla Corte, che ha richiamato l'analisi del Tribunale e posto in evidenza gli elementi fin qui segnalati, non si esponga alle censure formulate. Ed invero, va sottolineato come la contestazione concerna il delitto di cui all'art. 318 c.p., che è integrato da un patto nel quale in cambio di denaro o altra utilità sia coinvolto l'esercizio della funzione, senza che debba necessariamente individuarsi un atto specifico, ben potendosi in tale alveo ricondurre la stabile messa a disposizione. E' stato infatti affermato che "il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica, di cui all'art. 318 c.p. come novellato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, si differenzia da quello di corruzione propria, di cui all'art. 319 c.p., in quanto ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio", rientrando in tale ipotesi l'impegno permanente a compiere o omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555), fermo restando che nel caso in cui la messa a disposizione determini un atto contrario ai doveri di ufficio risulta configurabile il delitto di cui all'art. 319 c.p., quale progressione di quell'unico patto (Sez. 6, n. 4486 del 11/12/2018, dep. 2019, Palozzi, Rv. 274984; Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv. 261352). In tale prospettiva risultano inconferenti i rilievi difensivi volti a sottolineare l'assenza di profili di illegittimità nell'operato dei poliziotti, essendo invece determinante la palesata disponibilità, a mano a mano e in varia guisa compulsata dal D.. 13.3. D'altro canto l'ulteriore assunto difensivo, incentrato sul difetto di correlazione causale tra l'esercizio della funzione e le utilità erogate, risulta superato proprio dalla valorizzazione di quel quadro generale di cui è stato dato conto, nel quale, secondo la non illogica ricostruzione dei Giudici di merito, hanno assunto rilievo la sistematicità di quei rapporti, a prescindere dall'occasionale origine degli stessi, nonché lo specifico interesse di D. e la progressiva attrazione di tutti i poliziotti nel sistema societario, attraverso la diretta, seppur occulta, partecipazione o attraverso la specifica evocazione di prospettive concrete di partecipazione, sistema stabile e strategicamente realizzato, tanto da dare causa ai non lusinghieri giudizi espressi da L.E.. Ne' avrebbe potuto pretendersi l'individuazione dello specifico momento della conclusione del patto corruttivo, essendo stato correttamente sottolineato dalla Corte territoriale che l'accordo può essere desunto anche da facta concludentia, ove espressivi dell'impegno dei contraenti a dargli attuazione, anche in tale ottica essendosi sottolineato il rilievo attribuibile alla disponibilità palesata dai poliziotti nonostante l'aura di ostentata e opaca ricchezza di cui D. si circondava (va al riguardo segnalato anche il colloquio tra D. e R., nel quale quest'ultimo chiedeva a D. dove avesse nascosto il ricavato della vendita di bar) e nonostante il precedente arresto del fratello per reati in materia di stupefacenti, e alla perdurante disponibilità da tutti manifestata a protrarre il rapporto con D. anche nella fase in cui era ormai conclamata la sua veste di soggetto pregiudicato. 13.4. Quanto poi all'individuazione dell'utilità, la Corte ha sottolineato come in tutti i casi fosse stato assicurato un ingresso nelle compagini sociali senza uno specifico esborso e comunque in condizioni di per sé vantaggiose, se del caso con la previsione di successivi rimborsi, ma per intanto con la prospettiva di significativi introiti, rivenienti da percentuali programmate o dagli utili conseguiti attraverso gli incassi, essendo irrilevante che talune iniziative imprenditoriali potessero essere in concreto risultate improduttive, se non addirittura causa di esborsi. Si tratta di valutazione che riflette la consolidata nozione di utilità, oggetto della dazione o della promessa, corrispondente a "qualsiasi vantaggio materiale o morale, che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, ivi compresi i benefici leciti, che nondimeno assumono rilevanza penale nel caso in cui s'inseriscano in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio" (Sez. 6, n. 51765 del 13/07/2018, Ozzimo, Rv. 277562; in senso analogo, Sez. 6, n. 10084 del 08/01/2021, Lacchini, Rv. 281502). 14. Sulla scorta di tale preliminare analisi si può ora procedere all'esame dei motivi dei singoli ricorrenti. 15. E' infondato il secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse di D.G.. 15.1. Si è già sottolineato come non possa condividersi la censura principale incentrata sulla trattazione unitaria della posizione dei poliziotti, essendosi al contrario rilevato come la Corte abbia correttamente inquadrato gli elementi idonei a delineare lo strutturato sistema realizzato da D., coinvolgente i poliziotti con i quali aveva rapporti. In tale prospettiva non assume rilievo la genesi di quei rapporti, quand'anche occasionale, essendo significativo il fatto che gli stessi si fossero stabilizzati e si fossero tradotti in una relazione qualificata anche sotto il profilo economico, ciò rispondendo ad un preciso interesse di D., oltre che dei soggetti che avevano acquisito direttamente o indirettamente le partecipazioni con la prospettiva di incassare percentuali o si erano limitati ad accettarne la promessa, in vista della creazione di nuove strutture societarie operanti nel medesimo settore. Relativamente a D.G., la Corte ha in particolare rilevato come il predetto avesse ricevuto da D. la disponibilità a fornire informazioni riguardanti il settore degli stupefacenti, ciò anche in relazione al precedente arresto del fratello, il che, a prescindere dall'attribuzione impropria della veste di collaboratore e dal fatto che del seguito non si fosse occupato D.G., non illogicamente è stato ritenuto di per sé elemento tale da suggerire cautela in un funzionario di polizia. Al di là dell'inserimento del D. in una piazza di spaccio, pur sotterraneamente evocato, tanto da essere preso in considerazione dalla moglie L.E. in una conversazione e attribuito a malevoli dicerie, diffuse da taluni personaggi, come P., è stato comunque sottolineato come spesso il predetto fosse anche dai poliziotti chiamato con l'appellativo di boss, circostanza valutata come rappresentativa di una riconosciuta autorevolezza. In ogni caso, va rimarcato come la Corte abbia dato rilievo alla immutata continuità dei rapporti tra D. e D.G., anche in un lasso temporale nel quale era conclamato il suo pregresso coinvolgimento in reati, tale da imporre una chiara presa di distanza, che invece non vi era stata, a dimostrazione dell'esistenza di uno strutturato rapporto, non semplicemente dettato da stima e amicizia, ma concretamente finalizzato a realizzare l'interesse del D. a poter contare sulla collaborazione di D.G. e quello di quest'ultimo a poter assicurare a sé e ai familiari introiti derivanti dalla partecipazione alla gestione di un'iniziativa imprenditoriale. 15.2. Il motivo di ricorso, nel prospettare un difetto di motivazione, si risolve in realtà, almeno in gran parte, nella pedissequa riproposizione del corrispondente motivo di appello e di quella alternativa lettura del compendio probatorio, a fronte del quale non può dirsi che la Corte, anche attraverso il richiamo della sentenza di primo grado, abbia fornito una motivazione apparente. Ciò vale in linea generale anche per la valorizzazione, quale aggiuntiva utilità, delle erogazioni fatte a titolo di sponsorizzazione in favore della squadra di calcio ASD Reparto Volanti, nella quale D.G. rivestiva l'incarico di vice-presidente almeno in epoca coincidente con gli ultimi esborsi, e che non avrebbero potuto corrispondere ad un effettivo e concreto interesse di D. ad ottenere pubblicità per un marchio a lui riconducibile, in assenza di qualsivoglia riferimento, di per sé valutabile sul piano logico, al ritorno di immagine riveniente dalle esibizioni di quella compagine. 15.3. Relativamente al pagamento della somma di Euro 200,00 per l'iscrizione alla palestra, la Corte ha sottolineato come alla sicura circostanza del versamento da parte di D., non si contrapponessero le generiche dichiarazioni della teste a discarico Pecchia, relative all'impossibilità di pagare con carta di debito e neppure il prelievo da parte di D.G. a fine di gennaio di una somma di Euro 250,00. D'altro canto al richiamo da parte del ricorrente delle interessate dichiarazioni di D. in ordine all'avvenuta restituzione della somma, si contrappone, nella lettura dei Giudici di merito, quanto risulta da conversazioni nel corso delle quali L.E., moglie di D., aveva stigmatizzato il fatto che il marito avesse versato quella somma a vantaggio di D.G., e successivamente aveva sottolineato che D. le aveva detto di essere stato rimborsato, ma lo aveva fatto sorridendo, quasi a voler sottolineare una menzogna. 15.4. Relativamente alla partecipazione alla società Cassia Caffe', va rimarcato come l'assunto difensivo incentrato sullo svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie di D.G. e sugli esborsi in concreto sostenuti, non sia idoneo a vulnerare la valutazione incentrata sul fatto stesso della possibilità di partecipazione offerta a D.G., a fronte di un capitale costituito originariamente da somme erogate da D. e dal socio S., poi destinatario di un provvedimento di sequestro. D'altro canto la linea difensiva, volta ad accreditare un preminente interesse della moglie di D.G., a fronte dello scetticismo di quest'ultimo per l'ingresso nella società, non si confronta con tutte le risultanze probatorie, richiamate dalla Corte e ampiamente illustrate nella sentenza di primo grado, che ha fra l'altro fatto riferimento alle risultanze della messaggistica whatsapp, in relazione ad uno scambio di messaggi del novembre 2017, con i quali D.G., di fronte all'imminente scadenza di una cambiale, aveva manifestato il suo dispiacere per non essere riuscito a gestire tutto, senza la possibilità di un posto fisso che avrebbe garantito tranquillità (pag. 294 della sentenza di primo grado). 15.5. Quanto poi all'attività del D.G., quale funzionario di polizia, volta ad arrecare ausilio a D., la Corte ha rievocato alcuni degli episodi venuti in evidenza, che risultano peraltro elencati nella sentenza di primo grado e di cui solo genericamente è stata contestata la valenza. Va in effetti rimarcato che -al di là delle deduzioni difensive riguardanti il mancato rilievo, in uno specifico caso, della violazione della prescrizione imposta a D. di rincasare entro le 22, o, partire dal marzo 2018, entro le 2, ma solo per poter svolgere attività di cantante, profilo che peraltro è stato valorizzato dalla Corte in termini generali a carico di tutti i poliziotti-, risultano formulate contestazioni assertive, che non valgono a privare di significato il fatto che D. ripetutamente sollecitasse favori da D.G., che costui avesse propiziato d'intesa con R. la presentazione di una denuncia da parte del fratello di D., che si fosse adoperato per fare in modo che vigili urbani e ispettori del lavoro effettuassero un controllo in un giorno e in un orario determinato, che, stando allo scambio di messaggi del 12 maggio 2018, egli avesse dichiarato a D. di aver effettuato, come da richiesta, una consultazione al terminale - ex post non riscontrata in mancanza dell'indicazione del nominativo oggetto della ricerca-, che si fosse interessato per verificare lo stato di alcune pratiche di interesse di D.. Proprio la disponibilità costantemente palesata dal ricorrente costituisce il riscontro del patto illecito ricostruito dai Giudici di merito, del tutto a prescindere da profili di illiceità dei contributi forniti, che sarebbero valsi a determinare una progressione della condotta nell'alveo della più grave fattispecie di cui all'art. 319 c.p.. 16. Relativamente alla posizione di S., si rileva che il terzo e il quarto motivo sono infondati e in gran parte inammissibili, in quanto volti a reiterare deduzioni inerenti al merito, esaminate dalla Corte, che ha anche richiamato l'ampia analisi del Tribunale. 16.1. In particolare, si rileva che i Giudici di merito hanno sottolineato il diretto coinvolgimento della funzione propria del pubblico agente nel patto illecito concluso con D.. Va infatti rimarcato che nella sentenza del Tribunale si dà conto dei plurimi interventi effettuati da S. per controlli riguardanti gli esercizi commerciali di D., anche a fronte di criticità segnalate da quest'ultimo, ciò che vale anche per l'intervento presso il bar (OMISSIS), essendo stato sottolineato che da una conversazione telefonica risultava che D. aveva comunicato al proprio interlocutore l'imminente arrivo di S.. Inoltre, è stato, fra l'altro, dato conto del fatto che S. in un'occasione avesse comunicato a D. di aver fermato suo fratello, invitandolo a venire a riprenderlo (pag. 476 della sentenza di primo grado) e in altra circostanza avesse almeno in origine manifestato la volontà di essere presente nel momento in cui il fratello di D. doveva presentare una denuncia (pag. 483 della sentenza di primo grado)- Tutto assume rilievo anche alla luce di quanto sottolineato dal Tribunale in ordine alla conversazione sulla chat whatsapp del 2016, nella quale S. aveva manifestato a D. di essere comunque a disposizione (pag. 467 della sentenza di primo grado), fermo restando che egli, al di là dei controlli richiesti da costui, era comunque solito effettuarne nella zona in cui si trovavano gli esercizi riconducibili a D.. Si tratta di analisi idonea a porre in luce la concreta utilità del contributo riveniente dal poliziotto, che D. sapeva essere a disposizione e sensibile, all'occorrenza, alle sue richieste, seppur non connotate da illiceità, ciò al di là di quanto in generale rilevato dalla Corte con riguardo a tutti i ricorrenti circa il mancato rilievo della violazione della prescrizione imposta a D. in sede di applicazione dell'affidamento in prova, di rincasare non oltre le 22 e, dal marzo 2018, non oltre le 2, ma solo al fine di svolgere attività di cantante (sul punto il Tribunale ha dato specificamente conto di occasioni, emergenti da conversazioni e da videoriprese, nelle quali si era accertata la presenza di S. presso un bar al cospetto di D. in orario non consentito: pagg. 377 segg. sentenza di primo grado). 16.2. D'altro canto, la Corte, anche alla luce della ricostruzione operata dal primo Giudice, ha posto in evidenza la riconducibilità di quella messa a disposizione ad uno stretto, stabile rapporto intercorrente tra D. e S., contrassegnato dalla disponibilità del primo a coinvolgere il secondo in iniziative imprenditoriali, secondo i desiderata del ricorrente. E' stato infatti rilevato come S. fosse continuamente alla ricerca, unitamente a D. di locali per impiantare bar-ricevitorie, tanto da aver accompagnato D. in un sopralluogo, oggetto di attività di osservazione e controllo, e da aver comunque operato in modo da rilevare il bar (OMISSIS) o il (OMISSIS), quest'ultimo riconducibile alla società Alba s.r.l., che era stata destinataria del sequestro eseguito nei confronti di S. e dunque affidato all'amministrazione giudiziaria. Al di là del fatto che le deduzioni difensive su tali punti non si confrontano con la motivazione delle sentenze di merito, anche con riferimento ai tentativi riguardanti il bar (OMISSIS) e alla temporanea attività lavorativa svolta presso di esso dalla moglie di S., nonostante la diversa apparenza emergente da documentazione prodotta (tema di rilievo complementare, rispetto al contenuto della contestazione), va rimarcato come dal complesso degli elementi esaminati dalla Corte e dal Tribunale sia desumibile uno stabile patto intercorrente tra D. e S., non limitato ad una determinata attività, ma in progress, fra l'altro attestato da un documento sequestrato al momento dell'applicazione di misure nei confronti di S., che disvelava un progetto di attribuzione di quote, pari al 25%, ad Alessandro, identificabile nel ricorrente (pag, 431 della sentenza di primo grado), e ulteriormente suffragato dai tentativi fatti da S., coinvolgendo anche i suoi genitori, per rilevare il (OMISSIS), con la prospettiva di favorire D. nel quadro di un accordo di compartecipazione, da valutarsi come tale, a prescindere dal fatto che nel caso del (OMISSIS) D. non ne avesse in quella fase la diretta e libera disponibilità, fermo restando che quell'accordo intercorreva con soggetto, che S. chiamava boss e le cui vicissitudini giudiziarie non costituivano per lui una valida remora, vivendole egli piuttosto dalla parte di D. (cfr. pag. 412 della sentenza di primo grado). Sotto tale profilo, dunque, la posizione di S. è pienamente riconducibile a quella degli altri ricorrenti, secondo quanto già osservato in base all'iniziale analisi con cui è stata rilevata la configurabilità del delitto di cui all'art. 318 c.p.. 16.3. Peraltro nel caso di S. vanno anche rilevate le ulteriori utilità rivenienti non solo dalle mozzarelle messe a sua disposizione da D., ma anche dalle sponsorizzazioni in favore della squadra di calcio dilettantistica di cui S. era presidente e delle quali si è già parlato con riferimento a D.G.: a questo riguardo deve ribadirsi che l'erogazione si inseriva in un complessivo rapporto intercorrente con i poliziotti specificamente interessati a quell'iniziativa e primariamente con Scade), non diversamente potendosi giustificare la circostanza che la scelta fosse caduta proprio su quella squadra, in assenza di dati espressivi di un effettivo ritorno di immagine, e per altro verso non assumendo rilievo che il denaro non fosse specificamente destinato ai ricorrenti, ma il fatto che essi potessero giovarsi di quella specifica utilità nel quadro di un'attività a cui si dedicavano. 16.4. Inammissibili perché genericamente reiterativi e comunque manifestamente infondati risultano il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso. Con riguardo al dolo va rimarcato come la posizione di S., pur correlata a quella degli altri poliziotti, sia stata delineata specificamente in relazione alla risalenza della sua messa a disposizione, peraltro coeva ai numerosi comuni progetti di partecipazione in iniziative imprenditoriali, spasmodicamente perseguiti dal ricorrente e oggetto di promessa da parte di D., interessato ad avvalersi dell'ausilio che il poliziotto avrebbe potuto assicurargli e che, per quanto rilevato, in effetti gli assicurava all'occorrenza. Non risulta dunque illogica la conclusione della Corte in ordine alla configurabilità di una consapevole volontà del ricorrente di stringere con D. un patto nel quale erano poste in relazione utilità e funzioni. Puramente assertiva risulta la deduzione difensiva in ordine alla configurabilità di un errore di fatto nel quale il ricorrente sarebbe incorso, non avendo percepito che D. intendeva remunerare il pubblico ufficiale in un'ottica utilitaristica. Va invero ribadito come la posizione di S. sotto tale riguardo non differisca da quella degli altri e risulti semmai connotata, secondo l'analisi dei Giudici di merito, da una rafforzata ricerca dell'utilità che D. avrebbe potuto assicurargli, a fronte della quale era continuativa la sua messa a disposizione, attestante la volontà di assicurare a D. un risultato utile. La configurabilità del delitto di corruzione all'evidenza assorbe ogni profilo che possa rendere ipotizzabile il delitto di abuso di ufficio, non rilevando tanto l'intervenuta riduzione della sfera di operatività della fattispecie, quanto la stabilita correlazione tra funzioni e utilità all'interno di un patto illecito, nel quale l'utilità non costituiva il vantaggio ingiusto perseguito con un atto contra legem, bensì il prezzo della messa a disposizione delle funzioni, non necessariamente destinata a tradursi in un atto o in un'omissione illegittimi. 17. Generico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di L.P.M.. 17.1. La Corte, anche richiamando le valutazioni del Tribunale, ha inquadrato la posizione del ricorrente nell'ambito dell'accertato disegno di D. di stringere relazioni fiduciarie con i poliziotti da lui conosciuti e in varia guisa operanti nel territorio, segnalando come i rapporti con L.P. fossero stati monitorati lungamente, anche attraverso la verifica della messaggistica whatsapp, e come fosse emersa l'intesa tra il predetto e D. di rilevare iniziative imprenditoriali nel settore del bar-tabaccheria, sulla base di una possibilità in tal senso offerta da D. a L.P., per parte sua dichiaratamente grato dell'occasione concessagli (pag. 507 della sentenza di primo grado) e nel contempo mostratosi consapevole del carattere illecito di quel tipo di rapporti, posto che L.P., come segnalato anche dalla Corte, aveva cercato di farsi dare il cellulare che era stato appena sequestrato, con il pretesto di chiamare un legale, e aveva approfittato dell'occasione per cancellare l'intera chat con D., tuttavia rimasta intatta nel cellulare di quest'ultimo. E' stato dunque dato conto dei contatti e dei sopralluoghi effettuati dai predetti e delle trattative da essi direttamente o indirettamente avviate, con l'intesa che in luogo di L.P. avrebbe dovuto figurare P.M., ex-compagna, da cui L.P. aveva avuto un bimbo, tentativi riguardanti nei diversi momenti il (OMISSIS), il Bar (OMISSIS), lo (OMISSIS), comunque tutti caratterizzati dalla prospettiva di significativi introiti, essendo irrilevante ai fini in esame che le operazioni non fossero state concluse, anche se in alcuni casi giunte ad uno stadio avviato (anche con predisposizione di un preliminare di acquisto). 17.2. Va invero ribadito che, ai fini della configurabilità del reato, risulta rilevante l'offerta accettata di un'utilità concretamente avvertita dal pubblico ufficiale come tale, correlata alla messa a disposizione del pubblico agente, essendo inconferente che la stessa non si fosse concretamente tradotta in iniziative contra legem, ma semplicemente nella manifestazione della disponibilità ad agire all'occorrenza in modo conforme alla sfera di interessi del sodale. Non assume alcuna valenza la circostanza che L.P. non operasse nel Commissariato (OMISSIS), ciò non escludendo che al momento opportuno potessero insorgere possibilità di azione coerenti con gli interessi di D., e parimenti inconferente, a fronte del tipo di utilità ravvisata dai Giudici di merito, deve ritenersi la circostanza che fosse previsto anche un diretto esborso per la partecipazione all'affare, costituente di per sé occasione propizia al perseguimento di lauti introiti. 17.3. Tutt'altro che indebito risulta il riferimento al giudicato cautelare formatosi con riguardo alla posizione di L.P., peraltro inverato dalle acquisizioni dibattimentali, non illogicamente reputate coerenti con il quadro accusatorio. 17.4. Del tutto a prescindere dalle risultanze di una conversazione intercorsa, nella quale si faceva riferimento all'appropriazione di denaro durante una perquisizione, la Corte ha per contro valorizzato elementi probatori idonei a corroborare l'assunto della messa a disposizione, fra l'altro facendo menzione dell'episodio riguardante la consigliata denuncia nei confronti di un vigile urbano per approcci di tipo corruttivo nei confronti di D., elemento ulteriore rispetto ai passaggi in macchina e in divisa presso i locali di interesse di D., valorizzati dal primo Giudice. 18. Infondato risulta il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di R.F.. 18.1. Ancora una volta la Corte ha ricondotto il rapporto intercorso tra il ricorrente e D. nel medesimo alveo degli analoghi rapporti tra quest'ultimo e gli altri poliziotti, venuti in rilievo nella vicenda, sottolineando l'insistenza di D. nel rinvenire iniziative imprenditoriali da condividere e la manifestata disponibilità di R., nel corso di plurimi e ossessivi colloqui sul tema, a partecipare ad un siffatto progetto, tanto da essersi costantemente attivato e informato in ordine agli sviluppi delle iniziative intraprese, per rilevare taluni esercizi, a cominciare dallo (OMISSIS), peraltro con l'impegno di D. di non far spendere soldi a R., se non in funzione di un rimborso frazionato compensato dagli introiti (cfr. pagg. 350, 351 e 356 della sentenza di primo grado), ipotesi concretamente presa in considerazione dal ricorrente, anche se alla resa dei conti l'affare riguardante quel bar era sfumato. 18.2. A fronte di ciò, risulta assertiva la deduzione difensiva in ordine alla mancata valutazione della produzione documentale, dovendosi rilevare che la valutazione della Corte, conforme nella sostanza a quella del Tribunale, non è vulnerata da quel tipo di rilievo, volto a prospettare, in ultima analisi, una alternativa lettura del compendio probatorio. La Corte, a ben guardare, ha inteso non illogicamente rilevare che la costante frequentazione del D. e il coinvolgimento in colloqui aventi ad oggetto unicamente la partecipazione in iniziative imprenditoriali fosse di per sé rappresentativa della presa d'atto dell'offerta vantaggiosa dell'interlocutore, fino al punto che R. aveva fatto commenti volti a rimarcare la concreta plausibilità dell'operazione proposta, tanto più alla luce delle ostentazioni di ricchezza provenienti da D. e al di là di un rapporto di amicizia, sul quale quest'ultimo intendeva strutturare un vincolo concreto. 18.3. Va peraltro osservato come nel caso di R. fosse particolarmente rilevante, secondo quanto osservato dai Giudici di merito, l'interesse per l'attività della squadra dilettantistica ASD, di cui il predetto era segretario e selezionatore, a fronte del quale particolarmente significative risultavano le somme versate da D. a titolo di sponsorizzazione, costituenti, tanto più con riguardo al R., un'utilità apprezzata, in funzione dell'attività della squadra. 18.4. In tal modo tutt'altro che arbitraria risulta la conclusione della Corte in ordine alla concreta definizione di uno strutturato accordo, che, innestatosi su un rapporto diversamente originatosi, aveva finito per assumere, secondo la consueta volontà di D., la forma di un'intesa persistente e stabile, tale da coinvolgere anche questo pubblico ufficiale, inducendolo a porsi a disposizione del D. all'occorrenza e su sua richiesta. E comunque va rimarcato con riferimento a R., come egli, secondo quanto esposto dai Giudici di merito, in special modo dal Tribunale, avesse piena contezza dei precedenti di D. e dei vincoli rivenienti dall'esecuzione della sentenza di condanna, in relazione alla quale gli era stata imposta la prescrizione di rincasare entro un certo orario, misura di cui R. aveva avuto occasione di parlare anche con L.E., moglie di D., nondimeno frequentando D. anche in ora notturna, al di fuori di situazioni nelle quali il predetto doveva esibirsi come cantante, unica ragione dell'accordatogli prolungamento dell'orario fino alle 2 di notte. 18.5. Sta di fatto che tale strutturato rapporto, secondo l'analisi dei Giudici di merito ha poi trovato riscontro in plurime occasioni, nelle quali R. aveva concretamente manifestato la sua disponibilità verso D., in tal senso essendosi segnalati, fra gli altri, gli episodi della denuncia presentata dal fratello di D. in orario concordato e dopo un colloquio con D.G., della notifica al fratello di D. di un avviso di udienza per conto del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, relativamente alla quale R. aveva chiesto a D. se il fratello intendesse o meno presenziare, della denuncia presentata da D. nei confronti di un vigile urbano, accusato di approcci di tipo concussivo o corruttivo, episodio cui era conseguita anche la richiesta di sottoposizione dell'utenza di D. a intercettazione telefonica, circostanza che aveva in concreto favorito la presa di conoscenza delle intercettazioni in corso su quell'utenza per altra causa, a prescindere dal fatto che ciò fosse dipeso da una originaria callida iniziativa proprio a questo finalizzata. Va infatti ancora una volta rimarcato che forma oggetto di contestazione il reato di cui all'art. 318 c.p., incentrato sulla corruzione per l'esercizio della funzione, valutabile in relazione al coinvolgimento di quest'ultima, a prescindere dall'individuazione di singoli atti e in particolare dalla loro contrarietà ai doveri di ufficio. 18.6. Altrettanto infondato risulta il terzo motivo, in quanto proprio la stabilita correlazione tra le utilità promesse o addirittura erogate, come nel caso delle sponsorizzazioni cui R. si mostrava sensibile, e la messa a disposizione delle funzioni vale ad attestare la sussistenza del coefficiente psicologico, ben al di là di un malinteso sentimento di amicizia. 18.7. Manifestamente infondato deve ritenersi il quarto motivo, non essendo in alcun modo ravvisabile il delitto di abuso di ufficio, a fronte di quella correlazione tra promessa di utilità e funzioni, dedotte nel patto illecito, quale suo permanente oggetto, declinato nelle plurime forme derivanti dalle esigenze del momento, seppur di per sé non illecite. 19. Venendo ora al ricorso di F.G., si rileva l'infondatezza dei primi due motivi. 19.1. Vana appare in primo luogo la doglianza incentrata sulla mancata valutazione delle deduzioni e produzioni difensive. Non è contestato, invero, che il ricorrente avesse acquisito la partecipazione nella misura del 5%, intestata alla moglie V., nella società New Arcadia, che gestiva il bar (OMISSIS) e neppure che il predetto avesse, all'occorrenza, effettuato esborsi, dipendenti dalle necessità gestionali. Va però rimarcato come anche la posizione di F., appartenente al Commissariato (OMISSIS), fosse assimilabile a quella dell'ampia schiera di poliziotti di cui D. si circondava per finalità utilitaristiche, ferma restando la necessità di occultare la riferibilità della partecipazione, attraverso il ricorso a prestanome, non diversamente potendosi ricostruire la vicenda, anche volendo considerare contributi non meramente apparenti della formale intestataria e la condivisione gestionale, a fronte del diretto contatto costantemente intercorrente tra D. e F., considerato il socio e interlocutore del coimputato. Ed invero, i Giudici di merito hanno dato conto degli elementi che dimostravano il concreto interessamento di F. per l'andamento della società e dei numerosi colloqui con D. nei quali si faceva riferimento alle prospettive di sviluppo e alle migliorie da apportare. Nel contempo, è stato fatto riferimento ad una conversazione, di cui ha parlato il teste Mi., intercorsa il 15/5/2018, nel corso della quale il F. avrebbe lamentato la mancanza di denaro e dunque il mancato pagamento in suo favore di una quota spettantegli. La difesa ha contestato il significato attribuito a tale conversazione, osservando che da essa, appositamente trascritta, non risultava una richiesta di denaro da parte di F.. Ma, a prescindere dal concreto contenuto della conversazione -riportata anche nel ricorso, nella parte riassuntiva dell'atto di appello-, nel corso della quale D. aveva segnalato che non vi erano neanche "i mia", ciò, a rigore, in linea con la parallela rivendicazione di F., secondo la lettura del teste Mi., va comunque rimarcato che il tema è stato valorizzato dal primo Giudice anche alla luce di una serie di messaggi whatsapp che avevano fatto seguito al colloquio, indicativi del disappunto di F., elemento parimenti coerente con l'interpretazione del colloquio fornita dal Tribunale. Inoltre, e soprattutto, deve rilevarsi che la Corte, nel richiamare le dichiarazioni del teste Mi. e le altre risultanze probatorie, ha comunque inteso dar rilievo, non illogicamente, al fatto in sé dell'accettata offerta della partecipazione nella società, costituente, come tale, un valore apprezzabile, quale utilità potenzialmente produttiva di cospicui introiti, a prescindere dal fatto che da quella partecipazione potessero essere alla resa dei conti derivati utili o perdite. Si tratta di valutazione coerente con il complessivo inquadramento della vicenda, che non arbitrariamente è stata ricondotta ad uno schema unitario, incentrato sul rapporto instauratosi tra D. e vari poliziotti impegnati in settori operativi per lui rilevanti, quello schema sul quale si era, del resto, espressa con toni di dileggio anche L.E., moglie di D., facendo riferimento a "quelli del 5%" e dunque innanzi tutto prendendo in considerazione la partecipazione in tale misura attribuita in New Arcadia a M. e F.. Ne' potrebbe prospettarsi un difetto di correlazione tra contestazione e sentenza, rilevante ai sensi degli artt. 516 e 522 c.p.p., giacché la Corte ha correttamente inquadrato il fatto accertato, che peraltro, sia con riguardo all'individuazione dell'utilità sia con riguardo alla sua correlazione con l'esercizio della funzione, ha per intero formato oggetto del contraddittorio tra le parti, con ampia possibilità di difesa. Va del resto richiamato e condiviso il principio per cui "in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Sez. U. n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). 19.2. Deve a questo punto osservarsi che la Corte, anche alla luce dalla valutazione del Tribunale, ha ampiamente segnalato gli elementi dai quali ha desunto la concreta attivazione di F. a vantaggio del socio e sodale, nel quadro di un'intesa incentrata sulla concreta messa a disposizione da parte di F., da un lato consapevole del fatto che D. era pregiudicato e dall'altro, nondimeno, incline ad agevolarlo all'occorrenza con piccoli favori, legati in varia guisa all'esercizio delle sue funzioni. In tale prospettiva sono stati richiamati dai Giudici di merito episodi nei quali F. aveva fatto da tramite per comunicazioni e documentazione riferite a pratiche del Commissariato di interesse per D. e soprattutto sono state rievocate le fasi relative alla comunicazione a D. dei provvedimenti del Tribunale di sorveglianza, aventi ad oggetto dapprima l'affidamento in prova, con invito a presentarsi presso l'U.E.P.E., e successivamente l'ampliamento fino alle 2 dell'orario nel quale D. doveva rincasare, avendo il ricorrente in entrambe le occasioni mostrato di essere disponibile a favorire il socio, nel primo caso valutando, all'occorrenza, la possibilità di differire la notifica del provvedimento. Si tratta di situazioni rientranti nell'esercizio delle funzioni, anche in relazione alla facoltà per F. di influire di fatto sul loro svolgimento da parte di altri (Sez. 6, n. 13406 del 13/02/2019, Carollo, Rv. 275428), ciò che è stato tutt'altro che arbitrariamente ricondotto ad una complessiva messa a disposizione del poliziotto, correlata alle strutturate intese tra il predetto e D., a prescindere dalla ravvisabilità di profili di illegittimità dell'azione del pubblico ufficiale, non richiesti ai fini dell'integrazione del reato contestato. Da ciò discende che non sono fondati né i rilievi volti a prospettare profili di violazione di legge né quelli incentrati sulla mancanza o sul vizio di motivazione o sul travisamento delle risultanze probatorie, che la Corte ha valutato in relazione al proposto inquadramento della fattispecie e nei limiti di quanto necessario alla sussunzione del fatto. 20. Passando all'esame dei motivi formulati nel ricorso di M.F., con riguardo alla contestazione di cui al capo 4), se ne rileva l'infondatezza. 20.1. Il settimo motivo si incentra sul riferimento a condotte inidonee a coinvolgere poteri e funzioni del pubblico ufficiale. Va tuttavia rimarcato come il reato discenda dalla deduzione prospettica dell'esercizio delle funzioni di M., quale pubblico ufficiale operante nel Reparto Volanti della Questura, nel patto intercorso con D., che aveva interesse a circondarsi di poliziotti disponibili e attratti nella sua orbita dall'offerta di partecipazione nelle società cui erano riconducibili iniziative imprenditoriali nel campo della ristorazione, ragione alla base del fatto che, nonostante le doglianze espresse soprattutto sul conto di M. da L.E., continuava ad avvalersi dei poliziotti "del 5%". Ciò che qualifica la condotta è dunque la contemplazione originaria delle funzioni all'interno dell'intesa con D., implicante la messa a disposizione del poliziotto al manifestarsi della necessità o dell'opportunità di un intervento, seppur di per sé non illecito. Va comunque rilevato che sulla base della ricostruzione operata sia dal Tribunale sia dalla Corte sono state individuate situazioni, nelle quali in concreto il ricorrente aveva operato nella veste di poliziotto, assecondando le esigenze di D., non solo e non tanto con riguardo all'omissione dell'eventuale segnalazione della violazione di prescrizioni connesse con l'obbligo di D. di rincasare entro un certo orario, quanto piuttosto con riguardo ad interventi anche in divisa presso l'esercizio facente capo a D., al suo permanere all'interno senza curarsi di violazioni correlate alla concreta gestione, come nel caso dell'intervento dei vigili, che avrebbero segnalato plurime violazioni di vario genere, allorché M. si era presentato quale poliziotto occasionalmente presente e aveva avvisato D., o nel caso in cui egli, ingerendosi di fatto, aveva avvisato i colleghi di (OMISSIS) di non "toccare" la Lamborghini, cioè di non elevare contravvenzioni. Si tratta di concrete situazioni correlate all'esercizio delle funzioni, tutte espressive della disponibilità palesata da M. a tutela della sfera di interessi di colui col quale aveva stretto un patto permanente. 20.2. In tale prospettiva risulta all'evidenza infondato l'ottavo motivo. I Giudici di merito hanno infatti coerentemente e non arbitrariamente dato conto della correlazione tra esercizio della funzione e utilità promesse e assicurate a M. attraverso l'attribuzione di una quota di partecipazione alla società New Arcadia, fermo restando che M., al di là della formale intestazione della partecipazione alla figliastra e delle prestazioni lavorative della moglie, si ingeriva nella concreta gestione (fra l'altro era stato visto operare alla cassa del locale (OMISSIS)), fruendo di una quota di compensi, commisurata alla teorica percentuale di utili ma comunque stabilmente erogata, quale concreta utilità assicurata da D., il quale, fra l'altro, era costantemente in contatto con il ricorrente anche in vista di nuove analoghe iniziative, come attestato dalla partecipazione di M. anche a sopralluoghi. Più che mai ne(caso di M. risulta valorizzabile il quadro d'insieme nel quale sono state calate le posizioni degli altri poliziotti, secondo uno schema operativo che si era consolidato proprio con riguardo al predetto. 20.3. Inammissibili risultano il nono, il decimo e l'undicesimo motivo. La Corte ha dato conto della concreta vicinanza di M. agli interessi di D. e la sua costante disponibilità a favorirlo, tale da indurlo a formulare la proposta di presentargli "un magistrato", ciò che aveva dato origine all'avvicinamento di A. e all'episodio corruttivo di cui al capo 1), riferibile all'esigenza di D. di superare le difficoltà derivanti dal sequestro di prevenzione. Inoltre, i Giudici di merito hanno anche segnalato come M. avesse piena contezza dei rapporti con S. e addirittura con V., menzionato con riferimento al sequestro della Lamborghini. In tale ottica risultano generiche le censure formulate con riferimento alla ravvisabilità del dolo, a fronte della valorizzazione di una stabile intesa connotata dalla piena condivisione degli interessi di D., correlata alle utilità da costui assicurate. Altrettanto generiche risultano su tali basi le deduzioni volte a prospettare un errore di fatto circa la natura indebita della retribuzione, essendo stato ampiamente posto in luce come l'intero quadro dei rapporti tra D. e M. fosse originato dalla nitida consapevolezza dei rispettivi interessi, convergenti nell'attuazione di un patto protrattosi nel tempo, anche a fronte delle sollecitazioni contrarie rivenienti dalla moglie di D.. Manifestamente infondata e generica risulta la doglianza incentrata sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 323 c.p., non essendo rilevante la ridotta sfera di operatività di tale fattispecie a seguito delle recenti modifiche quanto la correlazione tra esercizio delle funzioni ed utilità, intesa quale prezzo di quell'esercizio, all'interno dell'illecito patto, di per sé tale da rendere configurabile il delitto di corruzione, a prescindere sia dal compimento di atti contra legem sia dalla derivazione da tali atti di un vantaggio ingiusto. 20.4. Manifestamente infondato risulta anche il dodicesimo motivo. Va infatti rilevato che il reato di cui al capo 4) riguarda il patto corruttivo intercorso tra D. e M. e non può assorbire la corruzione di cui al capo 1), avente ad oggetto il patto intercorso tra D. e A., con l'intervento anche di P. e M., nella veste di concorrenti, intervento che, se sul piano sintomatico è espressivo della natura dei rapporti intercorrenti tra M. e D., non può tuttavia essere valutato ex se e dunque isolato dal resto, ma va specificamente correlato a quel patto corruttivo, di cui i concorrenti hanno propiziato la conclusione. 21. Con riguardo ai capi da 4) a 10), sono valutabili nell'interesse di D. il primo e il sesto motivo del ricorso a firma dell'Avv. Canevelli, che peraltro concernono globalmente la posizione del ricorrente e si risolvono in una generica e frammentaria contestazione delle risultanze, secondo quando già rilevato con riguardo al capo 1). Va invero rimarcato come la deduzione incentrata sul carattere perplesso della motivazione, che avrebbe preteso di dar conto di un quadro probatorio autosufficiente, a prescindere dalle conversazioni intercettate, ma senza spiegare in che modo gli elementi posti in evidenza fossero idonei a suffragare le imputazioni, avrebbe potuto concretamente valutarsi solo nel caso di effettiva inutilizzabilità degli esiti delle captazioni, mentre alla resa dei conti deve prendersi atto che la motivazione si fonda, oltre che sugli elementi specificamente posti in evidenza, sul richiamo della sentenza di primo grado e dunque anche sull'inquadramento degli episodi reso possibile dalle conversazioni intercettate, tanto più alla luce delle dichiarazioni dibattimentali dei testi Mi. e Ab.. In ogni caso le deduzioni difensive sono volte a riproporre la tesi difensiva della configurabilità di interessenze, svincolate da un rapporto corruttivo, che tuttavia la Corte ha, non illogicamente, ravvisato sulla base di tutte le evidenze probatorie, comprese le risultanze della messaggistica whatsapp, ampiamente valorizzata dal primo Giudice e peraltro del tutto insensibile alle sorti processuali delle operazioni di intercettazione. Inoltre sul piano ricostruttivo, secondo quando si è già avuto modo di rilevare, sono stati individuati i tratti caratteristici dei rapporti corruttivi intercorsi con i vari poliziotti sia con riguardo alle utilità erogate o promesse sia con riferimento all'effettivo coinvolgimento delle funzioni. In tale quadro, non assume rilievo decisivo nella trama ricostruttiva - essendo dunque priva del carattere della decisività la correlata censura- il richiamo da parte della Corte territoriale della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in sede cautelare nei confronti di L.P., fermo restando che tale richiamo aveva la sola finalità di segnalare la coerenza e logicità della valutazione formulata in quella sede, tale da corroborare la conforme valutazione riproposta nella fase di merito, a fronte delle varie deduzioni difensive. 22. Devono infine prendersi in esame i motivi di ricorso che concernono in varia guisa il trattamento sanzionatorio. 23. Il settimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di D. dall'Avv. Canevelli è inammissibile. La Corte ha dato conto del complessivo contesto e della spiccata capacità a delinquere di D., segnalando inoltre la gravità del reato di cui al capo 1) e applicando tutt'altro che arbitrariamente con riguardo ad esso una pena che si attesta su valori medi, operando poi la riduzione per le attenuanti generiche e calcolando un aumento modesto per i reati unificati sotto il vincolo della continuazione: gli assunti difensivi sono volti a sollecitare una diversa valutazione, inerente al merito e non consentita in questa sede, fermo restando che non rileva, a fronte della promessa di utilità, correlata alla partecipazione ad iniziative imprenditoriali, che queste ultime in molti casi non fossero andate a buon fine, avendo comunque costituito un punto di riferimento nel quadro delle relazioni instauratesi tra D. e i poliziotti che gravitavano nella sua orbita. 24. Inammissibili risultano anche i motivi proposti nell'interesse di P. e di L.P., riguardanti l'invocata attenuante di cui all'art. 323-bis, comma 1, c.p.. La Corte ha correttamente dato conto, con riguardo a P., che il suo contributo, se tale da giustificare comparativamente una pena gradata, era stato tuttavia rilevante ai fini del perfezionamento del patto corruttivo e che il reato, non potendosene isolare una frazione, non avrebbe potuto considerarsi di particolare tenuità, ove valutato nel suo complesso, tanto da essere stato connotato da un'intesa programmaticamente volta al compimento di plurimi atti contrari ai doveri di ufficio in cambio di utilità di vario genere, in favore della coppia A.- N.. Quanto poi a L.P. la Corte ha posto in evidenza che il rapporto con D. si era tradotto in un patto corruttivo con coinvolgimento protratto dell'esercizio delle funzioni, in cambio di utilità potenzialmente cospicue, tali da precludere un complessivo giudizio di particolare tenuità, anche se alla resa dei conti quelle utilità non erano state realizzate. Si tratta di valutazione giuridicamente corretta, che non si espone alle doglianze difensive, volte a sollecitare un diverso apprezzamento, non sorretto da specifici argomenti. 25. Sono infine fondati i motivi proposti nell'interesse dei ricorrenti S., R., D.G., L.P. e F., riguardanti le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la P.A.. 25.1. Relativamente a tale seconda pena accessoria, va rimarcato come il primo Giudice l'avesse applicata nella misura di anni uno. La Corte territoriale, in assenza di appello della parte pubblica, l'ha rideterminata in anni cinque. Si tratta all'evidenza di disposizione implicante una reformatio in peius, rilevante ai sensi dell'art. 597 c.p.p., dovendosi peraltro escludere la possibilità di ricondurre la determinazione operata dal Tribunale ad un mero errore materiale. 25.2. Per quanto concerne l'interdizione dai pubblici uffici, la Corte ha ritenuto di poterla disporre per la durata di anni cinque, in sostituzione dell'applicazione della pena accessoria di durata perpetua. Ma in realtà quella pena accessoria non era stata applicata dal Tribunale nei confronti dei citati ricorrenti. Attesa la mancanza di impugnazione della parte pubblica, per escludere un'ipotesi di indebita applicazione in peius, avrebbe dovuto prospettarsi che si fosse anticipata una disposizione comunque applicabile in fase esecutiva ai sensi dell'art. 183 disp. att. c.p.p.. Ma tale norma prevede che in sede esecutiva possa applicarsi una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata. Orbene, nel caso in esame l'interdizione dai pubblici uffici non avrebbe potuto fondarsi sull'art. 317-bis c.p. che, prima delle modifiche introdotte dalla L. 3 del 2019, non contemplava il reato di cui all'art. 318 c.p.. Inoltre, avuto riguardo all'entità della pena inflitta, non avrebbe potuto farsi riferimento neppure alla durata di anni cinque, correlata dall'art. 29 c.p. ad una condanna a pena non inferiore ad anni tre. Ed allora avrebbe dovuto aversi riguardo alla previsione di cui all'art. 28 c.p., u.c., che prevede una durata compresa tra anni uno ed anni cinque. Per contro, non avrebbe potuto farsi riferimento alla commisurazione desumibile dall'art. 37 c.p. secondo cui la pena è determinata in misura corrispondente alla pena principale inflitta, se si tratta di pena accessoria temporanea, che non sia espressamente determinata: va infatti sottolineato che, in base ad un orientamento giurisprudenziale autorevolmente suffragato dalle Sezioni Unite, "la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero soltanto uno dei essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e non rapportata alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 c.p. (Sez. U. n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). A tale stregua, nel caso in esame, la pena accessoria avrebbe dovuto essere determinata tra il minimo e il massimo previsti dal Giudice di merito, ma nel contempo tale pena non avrebbe potuto essere applicata in sede esecutiva, dovendosene escludere la predeterminazione (in senso conforme Sez. 6, n. 46089 del 09/11/2021, De Luca, Rv. 282399). Ed allora deve concludersi che alla mancata applicazione in primo grado non avrebbe potuto sopperirsi, in assenza di appello della parte pubblica, con un'autonoma applicazione da parte della Corte, in mancanza dei presupposti per l'anticipazione di un provvedimento ammissibile in sede esecutiva. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti dei ricorrenti suindicati con riguardo alla interdizione dai pubblici uffici, che deve essere esclusa, e con riguardo all'incapacità di contrattare con la P.A., che deve essere rideterminata in anni uno. 26. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di A.S. in relazione al capo 3-bis, perché il fatto non sussiste, ciò che comporta, quanto ad A., la rideterminazione della pena complessiva in anni sette di reclusione, previo scomputo dell'aumento imputato dalla Corte territoriale a quel reato. Il ricorso di A. va rigettato nel resto. Deve inoltre annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di S., R., D.G., L.P. e F., in relazione alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che va eliminata, e all'incapacità di contrattare con la P.A. che va rideterminata in anni uno. Vanno nel resto rigettati i ricorsi dei predetti. Devono infine rigettarsi i ricorsi di D., M., N. e P., con condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di A.S., limitatamente al delitto di cui capo 3-bis, perché il fatto non sussiste. Rigetta nel resto il ricorso di A.S. e ridetermina nei suoi confronti la pena in anni sette di reclusione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D.G.F., F.G., L.P.M., R.F. e S.A., limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che elimina, e limitatamente alla pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la P.A., di cui ridetermina la durata in anni uno. Rigetta nel resto i ricorsi di D.G., F., L.P., R. e S.. Rigetta i ricorsi di D.C., M.F., N.A., e P.M.A., che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2022. Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2022
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