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Reati contro la PA

Corruzione: Non è Configurabile una Compartecipazione Postuma

Corruzione

Cassazione penale sez. VI, 22/10/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 12/06/2020), n.18125

Non è configurabile una compartecipazione postuma nel delitto di corruzione, che si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale ha accettato l'indebita utilità promessagli od offertagli dal privato corruttore.

Corruzione: configurabile concorso per il terzo che effettua attività di intermediazione per realizzare connessione fra gli autori necessari

Corruzione: sulla consumazione del reato

Corruzione: il patto corruttivo per aumentare l'attività imprenditoriale comporta che il profitto vada commisurato al volume d'affari

Corruzione: sull'inserimento del patto corruttivo nell'esercizio di un potere discrezionale

Corruzione per l'esercizio della funzione: va verificata la proporzionalità tra utilità e rilevanza dell'atto

Corruzione: sulla rilevanza della promessa o dazione indebita di somme di danaro o di altre utilità in favore del pubblico ufficiale

Corruzione: sussiste continuità normativa tra il reato di corruzione propria e quello di corruzione per l'esercizio della funzione

Corruzione: se la condotta non è idonea a determinare l'inizio della trattativa non può ritenersi adesiva alla proposta corruttiva

Corruzione: sullo stabile asservimento al pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi

Corruzione: deve sussistere un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa di utilità

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: ammissibile il concorso di chi ha agito con dolo eventuale

Corruzione: non sussiste se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo con il privato non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio

La sentenza integrale

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