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Reati contro la PA

Corruzione: il parlamentare italiano membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa è pubblico ufficiale

Corruzione

Cassazione penale sez. VI, 24/05/2023, n.28227

L'attività del parlamentare italiano che, in rappresentanza della propria Camera di appartenenza, sia membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa è qualificabile come attività svolta da un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p. per l'esercizio della funzione legislativa e di indirizzo politico o, quanto meno, da un incaricato di pubblico servizio a mente dell'art. 358 c.p. per lo svolgimento di compiti di rilevanza pubblicistica. (Fattispecie in tema di corruzione funzionale dichiarata prescritta in appello in cui la Corte, agli effetti della confisca del prezzo del reato, ha escluso che la rilevanza penale della condotta ascritta al parlamentare derivasse dall'inserimento del comma n. 5-quater in seno all'art. 322-bis c.p. ad opera della l. 9 gennaio 2019, n. 3, la quale ha esteso la punibilità ai componenti dei consessi internazionali in tale norma contemplati, diversi dagli agenti pubblici “nazionali”).

Corruzione impropria: sussiste anche in mancanza del compimento di uno specifico atto

Corruzione per l'esercizio della funzione: l'asservimento all'interesse privato non deve necessariamente essersi protratto nel tempo

Corruzione: Sul Momento Consumativo

Corruzione propria e impropria: differenze

Corruzione: il reato si perfeziona con l'accettazione della promessa

Corruzione: è indifferente che l'atto compiuto sia conforme o meno ai doveri d'ufficio

Corruzione impropria: non basta il generico asservimento agli interessi del privato nella previsione previgente

Corruzione: Non è Configurabile una Compartecipazione Postuma

Corruzione propria: l'atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto

Corruzione propria: non è determinante il fatto che l'atto sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale

Istigazione alla corruzione: irrilevante la natura irrisoria dell'offerta

Corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio: sussiste in caso di stabile asservimento del p.u. ad interessi personali di terzi

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - dichiarando estinto per prescrizione il reato di corruzione per l'esercizio delle funzioni commesso fino al (Omissis), revocando le pene accessorie, la confisca per equivalente disposta nei riguardi dell'imputato e la confisca di denaro e altre gestioni patrimoniali appartenenti ad un terzo - e confermava nel resto la medesima pronuncia con riferimento alla confisca diretta della somma di 500.000 Euro quale prezzo del reato, costituito in parte nel denaro trovato in una cassetta di sicurezza e in parte su altri beni da individuare a cura del pubblico ministero. Al V. era stato addebitato il reato di cui agli artt. 81,110 e 318 e 321 c.p., per avere, quale pubblico ufficiale in quanto membro eletto della Camera dei deputati e sedendo in tale qualità nell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa quale rappresentante del Parlamento italiano, accettato, per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, la promessa di oltre 10 milioni di Euro e poi ricevuto la somma complessiva di 2.390.000 Euro da E.S.S. e M.M.M., esponenti politici dell'Azerbaijan (il primo quale membro del Parlamento azero e componente della anzidetta Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa; il secondo quale collaboratore e presidente dell'ufficio comunicazione azero con sede a (Omissis)). In particolare il V., abusando delle proprie funzioni di parlamentare, dietro pagamento di somme di denaro - erogate da fondi pubblici o privati dell'Azerbaijan, formalmente a titolo di donazioni o di corrispettivi per consulenze, mediante società e conti stranieri "off-shore", in favore della società L.G.V. s.r.l. e della fondazione "(Omissis)", enti italiani entrambi facenti capo allo stesso V. - aveva assicurato il proprio sostegno alle posizioni politiche di quello Stato straniero; e posto in essere iniziative per orientare in assemblea il voto contrario di altri componenti di quella Assemblea Parlamentare (voto contrario che anch'egli aveva dato) sul c.d. "rapporto Strasser", in merito alle condizioni dei prigionieri politici in (Omissis). V. era stato giudicato dal Tribunale colpevole di tale reato con riferimento alle condotte tenute fino al (Omissis), e mandato assolto per le condotte addebitategli in relazione al periodo successivo a quella data, per l'assenza di prova certa di un collegamento tra le somme ricevute in quel periodo e le funzioni svolte quale parlamentare distaccato presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 318 c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale disatteso la doglianza con la quale la difesa aveva chiesto di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 322-bis c.p., fattispecie di reato, quest'ultima, che introdotta con la L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 3, comma 1, è stata modificata dall'art. 1, comma 1, L. 9 gennaio 2019, n. 3, che, tra l'altro, ha inserito dell'art. 322-bis c.p., comma 1, lett. 5 quater), con la quale si è stabilito per la prima volta che le norme degli artt. 314, 316, da 317 a 320, 322, commi 3 e 4, del codice si applicano anche "ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale", oltre che "ai giudici e funzionari delle corti internazionali". 2.1.1. La Corte di appello ha errato nell'affermare che le modifiche introdotte dalla L. n. 3 del 2019 ,art. 322-bis c.p., avevano riguardato la sola posizione del privato corruttore (che, in effetti, in precedenza non era punibile laddove le sue iniziative avessero riguardato taluni agenti pubblici stranieri); ha, inoltre, sbagliato a valorizzare il "dictum" della sentenza adottata dalla Cassazione nel 2017, che in questo stesso processo si era pronunciata sul ricorso del pubblico ministero contro la sentenza di non doversi procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare nei riguardi del V. e dei suoi coimputati, perché sentenza emessa quando la normativa in materia non era stata ancora novellata. I giudici di merito - si legge nel ricorso - avrebbero dovuto riconoscere che la finalità della novella del 2019 era stata proprio quella di estendere ai membri delle assemblee parlamentari internazionali la portata applicativa della norma dettata dall'art. 322-bis c.p., operazione che non avrebbe avuto senso logico se quei soggetti fossero stati già punibili in quanto componenti del Parlamento italiano ovvero (a mente dell'art. 322-bis c.p., comma 1, n. 5) titolari, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, di funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio italiani. Prima della riforma del 2019, quindi, i delitti contro la pubblica amministrazione elencati nella parte iniziale del primo comrna dell'art. 322-bis c.p. non erano punibili se posti in essere dai membri dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa: come confermato dalla circostanza che tale punibilità era già prevista dalla Convenzione penale sulla corruzione sottoscritta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, che, però, era stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 28 giugno 2012, n. 110, con la riserva apposta dal Governo italiano in ordine all'adozione delle misure necessarie per punire le condotte afferenti a componenti di assemblee parlamentari in organizzazioni internazionali delle quali l'Italia è membro; riserva sul punto significativamente non rinnovata dalla L. n. 3 del 2019, art. 1, comma 10, con cui si è espressamente mantenuta con riferimento alle sole ipotesi di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e dei membri di assemblee parlamentari straniere, purché diversi da quelli appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea. 2.1.2. La Corte distrettuale ha, altresì, ingiustificatamente disatteso l'eccezione con la quale la difesa aveva affermato che il ricorrente non fosse punibile in quanto, all'epoca dei fatti, non era prevedibile la sanzionabilità penale della sua condotta. Ciò perché, prima del 2017, la giurisprudenza non aveva mai considerato la fattispecie della corruzione passiva di un membro di un'assemblea internazionale di un'organizzazione internazionale; il dato normativo, oggettivamente oscuro e contraddittorio, portava ad escludere che nel nostro ordinamento fosse prevista la punibilità di quella condotta illecita, come pure la dottrina si era impegnata a sostenere. La sopra citata sentenza adottata nel presente procedimento dalla Cassazione nel 2017 aveva rappresentato un arresto giurisprudenziale innovativo sotto il profilo della soluzione adottata e del risultato ermeneutico privilegiato: opzione che in precedenza non era prevedibile dal V., che peraltro non ha una formazione giuridica, dato che la preesistente giurisprudenza costituzionale e di legittimità si era interessata solo del problema della definizione dell'ambito di operatività dell'immunità parlamentare di cui all'art. 68 Cost.: solo valorizzando il contenuto dei Regolamenti parlamentari della Camera dei deputati italiana e del Consiglio d'Europa si sarebbe potuto provare a risolvere il quesito ermeneutico de quo. L'applicazione retroattiva di una norma incriminatrice definita, nella sua portata, dalla giurisprudenza solo in epoca successiva alla commissione dei fatti di causa - si sottolinea nel ricorso - violerebbe il principio di legalità convenzionale, sub specie di criterio di prevedibilità oggettiva, di cui all'art. 7 CEDU, così come delineato in più pronunce dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo: non essendo sufficiente che l'agente potesse riconoscere la generica illiceità della propria condotta, ed essendo necessario, affinché quel principio possa oggi considerarsi rispettato, che lo stesso agente potesse prevedere, all'epoca dei fatti, che la sua iniziativa era punibile in base ad uno specifico titolo di reato. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 240 e 322-bis c.p., artt. 129 e 578-bis c.p.p., artt. 6 e 7 CEDU, per avere la Corte di appello confermata la pronuncia di primo grado nella parte in cui era stata disposta la confisca del prezzo del reato, erroneamente ritenendo di poter decidere sulle questioni poste nell'atto di impugnazione sulla base della regola dell'evidenza della prova di cui al citato art. 129, comma 2, del codice di rito: anziché effettuare, pur in presenza dell'intervenuta prescrizione del reato, una completa disamina delle censure che erano state formulate con l'atto di appello, essendo dovuto un accertamento pieno e integrale della responsabilità dell'impul:ato, che costituisce presupposto indefettibile per poter disporre una misura patrimoniale in assenza di condanna. Ciò nel rispetto del principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, sia pur con esiti esegetici in parte non coincidenti (vds., tra l'altro, la sentenza "Carlea" del 1993, quella "De Maio" del 2008 e quella "Lucci" del 2015) e poi "codificato" con la disposizione dettata dall'art. 578-bis c.p.p., introdotta dal D.Lgs. n. 21 del 2018. Con la conseguenza che, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (o per amnistia), il giudice dell'impugnazione deve operare un accertamento incidentale di responsabilità penale dell'imputato, compiendo una valutazione approfondita del compendio probatorio acquisito (così le Sezioni Unite nella sentenza "Milanesi" del 2019; in senso conforme anche la sentenza "Perroni" del 2020 e la sentenza "Esposito" del 2022): come confermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 182 del 2021, nella quale, decidendo sulle questioni di legittimità della diversa norma prevista dall'art. 578 c.p.p., ne sono state evidenziate le distinzioni rispetto alla disposizione del successivo art. 578-bis dello stesso codice, che richiede, a differenza della precedente norma, un "previo accertamento della responsabilità dell'imputato". In ogni caso, ha concluso il ricorrente, l'adozione di un provvedimento di confisca diretta, in caso di declaratoria della estinzione del reato per prescrizione, non era prevedibile dall'imputato all'epoca della commissione dei fatti di causa, periodo nel quale la Cassazione aveva escluso in radice la possibilità di disporre la confisca del prezzo del reato in assenza di una sentenza di condanna. 2.3. Vizio di motivazione, per mancanza e travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale, al fine di confermare la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado in ordine alla confisca diretta, omesso di valutare le singole deduzioni formulate con l'atto di appello. In particolare - si sottolinea nel ricorso - la documentazione acquisita aveva, infatti, comprovato che, sulla base di un decreto adottato nel 2011 dal Presidente della Repubblica dell'Azerbaijan, volto a favorire lo sviluppo economico e sociale di quel Paese, V., per il tramite della fondazione "(Omissis)", aveva ideato il progetto "Azer2020" in collaborazione con un'associazione azera diretta dal coimputato S., per la cui realizzazione aveva ricevuto quelle rimesse di denaro quale corrispettivo del contributo di consulenza privata fornito in quanto "qualificato esperto di politica internazionale". 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 43 e 318 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza ovvero apparenza, per avere la Corte territoriale omesso di rispondere alla doglianza difensiva con cui era posta in discussione l'esistenza dalla consapevole volontà dell'imputato di accettare una qualsivoglia offerta corruttiva: i giudici di merito si erano, infatti, limitati ad un riferimento ad aspetti oggettivi della vicenda, ingiustificatamente trascurando profili fattuali che confermavano l'assenza nel prevenuto di un dolo corruttivo, avendo egli agito al solo scopo di prestare una consulenza all'associazione azera del coimputato. Le iniziative di quest'ultimo avrebbero, al più, potuto integrare gli estremi di violazioni di codici disciplinari di condotta previsti dalla normativa interna del Consiglio d'Europa, illeciti non rilevanti penalmente. 2.5. Violazione di legge, in relazione all' art. 240, comma 2, e art. 322-ter c.p., art. 7 CEDU e 1 Prot. 1 CEDU, artt. 49 e 52 CDFUE, e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di considerare che l'importo ricevuto dalla LGV s.r.l., erogato dall'associazione Azera, era stato regolarmente dichiarato ai fini fiscali e sottoposto al relativo regime di tassazione, sicché le imposte pagate, pari a 128.506 Euro, si sarebbero dovute detrarre dal quantum della somma da confiscare. Ciò per evitare che lo Stato possa beneficiare di due distinti prelievi, dando luogo ad una forma di ingiustificato arricchimento; che si possa determinare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi sia stato destinatario durante le indagini di un sequestro; e che il quantum della somma confiscata risulti concretamente superiore all'entità del prezzo del reato, con violazione sia del principio di proporzionalità che, in materia di misure reali, impone la necessità della presenza di una ragionevole relazione tra mezzi impiegati e scopo perseguito; sia del divieto di duplicazione sanzionatoria. Nel ricorso è stata sollecitata, infine, la possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale della L. n. 537 del 1992, artt. 322-ter c.p. e 14, comma 4, nella parte in cui non escludono dalla confisca del prezzo del reato quanto già restituito allo Stato in adempimento di obbligazioni tributarie. 2.6. Violazione di legge, in relazione all' art. 240, comma 2, e art. 322-ter c.p., e vizio di motivazione, per mancanza e travisamento della prova, per avere la Corte di appello confermato l'applicazione della disposta confisca diretta anche con riferimento alla somma di 100.000 Euro versato dall'associazione azera alla fondazione "(Omissis)": ritenendo di qualificare anche l'importo oggetto di quello specifico bonifico come parte del prezzo del reato e non anche come mera liberalità diretta in favore di quella fondazione, erogata per finanziare uno specifico progetto di rilevanza internazionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di V.G.L. vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2. Il primo motivo del ricorso è infondato. 2.1 Per la disamina delle questioni poste dalla difesa del ricorrente è opportuno ricostruire, in maniera sintetica, l'evoluzione normativa nella materia in discussione. Fu introdotto dalla L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 322-bis c.p.p. con la quale vennero, tra l'altro, ratificati e resi esecutivi in Italia due atti normavi sovranazionali, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea, fatta a (Omissis), e la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a (Omissis). Allo scopo di contrastare i fenomeni corrottivi che riguardano le relazioni internazionali o transnazionali, e per garantire il rispetto delle regole di trasparenza e di imparzialità nelle vicende che vedono coinvolti i funzionari di enti di rilevanza pubblicistica previsti da ordinamenti di Stati stranieri o da ordinamenti sovranazionali, la finalità di tale nuova norma codicistica è stata dichiaratamente quella di estendere sotto l'aspetto soggettivo la portata applicativa delle disposizioni riguardanti le più gravi fattispecie di delitti contro la pubblica amministrazione, altrimenti configurabili nel nostro sistema penale (oltre che per eventuali concorrenti privati, quali "extranei") solo nei riguardi degli "intranei" aventi le qualifiche pubblicistiche previste dagli art. 357 e 358 c.p.. La norma dettata dall'art. 322-bis c.p. ha operato, dunque, una sorta di "parificazione" delle qualifiche soggettive, nel senso di estendere l'ambito operativo delle norme incriminatrici ivi specificamente elencate, originariamente riferibili solamente al soggetto qualificabile come pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio in base all'ordinamento giuridico italiano, anche a soggetti titolari di analoghe funzioni o servizi nell'ambito degli ordinamenti di Stati stranieri o sulla base di norme di ordinamenti internazionale o sovranazionali. La disposizione così introdotta funziona "a specchio", come la dottrina, con formula efficace, ha avuto modo di porre in risalto. La "parific:azione" è connessa al riconoscimento di una specifica qualifica soggettiva oppure alla titolarità della funzione svolta dal soggetto considerato: nel primo caso è sufficiente che il "pubblico agente straniero" rivesta una delle qualifiche ivi elencate (così nell'art. 322-bis c.p., comma 1, nn. 1, 2 e 4); nel secondo, invece, la "parificazione" necessita di una verifica di corrispondenza tra le funzioni e le attività svolte in concreto dai soggetti "appartenenti" a Stati membri dell'Unione Europea ovvero da questi "comandati" presso le Comunità Europee, e quelle assegnate a funzionari pubblici o agenti delle Comunità Europee (così nel n. 3 di quel comma 1) oppure ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio italiani (così nel n. 5 dello stesso comma 1). Le scelte del Legislatore del 2000 erano state, invero, caratterizzate da una certa qual "timidezza", perché, nell'originario testo dell'art. 322-bis c.p. risultavano recepite solo in parte le indicazioni, molto più ampie, contenute in quelle Convenzioni internazionali: ragioni di politica criminale indussero a limitare quel "meccanismo di parificazione soggettiva" solo ad alcuni dei delitti contro la pubblica amministrazione; a prevedere la perseguibilità dell'"intraneus" solo per alcuni dei soggetti ai quali si sarebbe potuto astrattamente attribuire una veste pubblicistica in relazione all'ordinamento dello Stato straniero o all'ordinamento internazionale, lasciando, cioè, che le figure di "agenti pubblici stranieri" non rientranti in alcuna delle ipotesi elencate nell'art. 322-bis c.p., comma 1, rimanessero penalmente perseguibili solamente nel relativo Stato straniero di appartenenza; ad ammettere una più ampia punibilità in Italia del solo "extraneus" (di regola, il privato corruttore), sanzionandone le condotte anche nei casi di corruzione di "pubblici agenti stranieri" diversi da quelli eccezionalmente perseguibili, per il profilo passivo, nel nostro ordinamento. La disposizione in argomento è stata poi riformulata da successivi provvedimenti legislativi. Vanno, in particolare, ricordate le modifiche operate dalla L. 2012, n. 190, art. 1, comma 75, lett. n), che ha inserito nella rubrica e nel testo della norma il riferimento anche al nuovo delitto di induzione a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater c.p. Quelle della L. 20 dicembre 2012 n. 237, art. 10, comma 1, che, cori l'introduzione del n. 5-bis nel comma 1 dell'art. 322-bis c.p. Ed ancora, quelle del D.Lgs. n. 14 luglio 2020, n. 75, art. 1, (avente ad oggetto l'"Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale") che, più di recente, rEta ha introdotto dall'art. 322-bis c.p., n. 5-quinquies, comma 1. Vanno, in particolare, segnalate le modifiche dettate dalla L. 9 gennaio 2019 n. 3, art. 1, comma 1, lett. o), che ha ulteriormente ampliato il "meccanismo di parificazione soggettiva" in parola, con l'introduzione dell'art. 322-bis dei n. 5-ter e 5-quater, comma 1. Con la conseguenza della estensione della punibilità per quei reati contro la pubblica amministrazione anche alle "persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali"; nonché per i "membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e i giudici e funzionari delle corti internazionali". 2.2. I difensori dell'imputato hanno sostenuto che, pur in presenza dell'intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto contestato, il proprio assistito debba essere prosciolto con la formula del "perché il fatto non era previsto dalla legge come reato": trattandosi di fatto commesso tra il 2012 e il 2013, V. non potrebbe rispondere per condotte da lui tenute nella veste e nell'esercizio delle funzioni di membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, in quanto divenute penalmente rilevanti solamente a far data dal (Omissis), in cui è entrata in vigore la menzionata L. n. 3 del 2019. E ciò perché - si è asserito nell'atto di impugnazione - V. non era punibile direttamente ex art. 318 c.p., ma lo sarebbe stato solo in base al considerato "meccanismo di parificazione soggettiva" introdotto nell'art. 322-bis c.p., dunque in applicazione di una disposizione inesistente all'epoca di commissione dell'illecito e non applicabile retroattivamente. Tale impostazione non è condivisa da questo Collegio, perché basata su un presupposto non corretto, e cioè che quella della quale V. è stato chiamato a rispondere in questo processo riguardi una attività dallo stesso posta in essere "in seno al Consiglio d'Europa", quale "pubblico agente straniero", e non anche attività inerente alla sua funzione di parlamentare italiano. Come pure rimarcato dalla Corte territoriale, all'odierno imputato non è stato contestato il reato di corruzione per l'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 322-bis c.p., cioè quale "agente pubblico straniero", ma direttamente a norma dell'art. 318 c.p., in quanto "membro della Camera dei Deputati e sedendo, in tale qualità, all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa quale rappresentante del Parlamento italiano": dunque, come pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p. per l'esercizio della funzione latamente legislativa e di indirizzo politico, ovvero, comunque, come incaricato di pubblico servizio a mente dell'art. 358 c.p., per lo svolgimento di attività di rilevanza pubblicistica secondo le disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano. Molteplici sono gli indici normativi - legittimamente valorizzati dai giudici di merito - che dimostrano come il componente italiano dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa non sia titolare di un autonomo e distinto mandato parlamentare, tanto da farne un "agente pubblico straniero", ma svolga il suo incarico all'interno di quel consesso internazionale in rappresentanza del Parlamento italiano e con una "stretta compenetrazione" con il suo ruolo e le sue funzioni di parlamentare italiano. Ed infatti, il Parlamento italiano designa solo tra i propri componenti coloro che devono rappresentare l'Italia presso quella Assemblea Parlamentare, con il compito di concorrere a favorire l'estensione della cooperazione Europea a tutti gli Stati democratici d'Europa: tale designazione va operata nel rispetto di un criterio di proporzione numerica che deve riflettere gli equilibri politici esistenti nello stesso Parlamento nazionale; inoltre, l'incarico scade alla fine di ogni sessione ordinaria annuale e significativamente cessa, in ogni caso, là dove la scadenza annuale sia successiva alla conclusione della legislatura parlamentare italiana, dovendosi procedere alla necessaria sostituzione dei designati in seguito al rinnovo delle elezioni parlamentari nazionali (artt. 25 e 26 Statuto del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 23 luglio 1949, n. 433). Ancora, là dove vi sia un impedimento del componente effettivo, lo stesso viene sostituito da un componente supplente designato dallo stesso Parlamento nazionale; in caso di mancata partecipazione alle sedute, il Presidente dell'Assemblea Parlamentare segnala l'inadempimento al Presidente del Parlamento nazionale di appartenenza (artt. 10, 11 e 43 Regolamento dell'Assemblea Parlamentare), così confermando l'esistenza di una stretta interrelazione tra i due ruoli e tra le relative funzioni. Infine, va rammentato che le spese dei propri rappresentanti nell'Assemblea Parlamentare sono sostenute direttamente dalla Camera di appartenenza del Parlamento nazionale; e che la relativa attività fa capo alla segreteria della relativa delegazione nazionale di appartenenza, che funge da raccordo tra quella Assemblea Parlamentare e il Parlamento nazionale, il cui funzionamento è garantito da uno stanziamento di bilancio dello Stato italiano (L. n. 443 del 1949, v. art. 5). Alle medesime conclusioni era pervenuta la Cassazione nell'esame del ricorso a suo tempo presentato dal pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p. emessa nei confronti di V.. Con argomentazioni giuridiche che - come si avrà modo di meglio chiarire nel prosieguo - non risultano condizionate dal successivo mutamento legislativo che ha riguardato l'art. 322-bis c.p.,, questa Sezione ebbe modo di puntualizzare come l'attività posta in essere da un membro del Parlamento, quale rappresentante italiano nell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, sia qualificabile come attività svolta da un pubblico ufficiale o, quanto meno, da un incaricato di pubblico servizio, ai sensi degli aitt. 357 e 358 c.p. (Sez. 6, n. 36769 del 06/06/2017, V., Rv. 270440). D'altro canto, è certo che la qualifica "nazionale" di pubblico ufficiale spettante al parlamentare italiano, nella veste di rappresentante della propria Camera anche quale componente di quell'Assemblea Parlamentare, non era messa in discussione dall'assenza, nell'esercizio dei compiti affidatigli in quel consesso internazionale, di titolarità di una funzione legislativa propriamente detta. In relazione a tale profilo non vi è ragione alcuna per disattendere l'orientamento privilegiato da questa Suprema Corte, che ha spiegato corre il riferimento alle funzioni legislative, contenuto nell'art. 357 c.p., "sia parimenti da inquadrare nell'alveo più generale della pubblica funzione e dunque da correlare non alla mera partecipazione, nelle forme tipiche, disciplinate dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari, al procedimento di formazione delle leggi, ma più in generale allo svolgimento di quelle funzioni che spettano a chi assume la veste di parlamentare, che possono esercitarsi, sempre nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni di legge, sul versante delle funzioni di indirizzo politico, di ispezione e controllo, di impulso e garanzia...(in quanto)... si tratta in generale di funzioni contrassegnate dal crisma dell'esercizio della sovranità, volte, sotto tale profilo, ad esplicare in modo omogeneo il mandato parlamentare" (in questo senso Sez. 6, n. 40347 del 02/07/2018, Berlusconi, Rv. 273790). 2.3. Non conduce a differenti conclusioni la ricerca - basata su una esegesi storica e logico-sistematica - del significato della modifica operata dalla L. n. 3 del 2019 con l'inserimento, con il nuovo n. 5-quater) nell'art. 322-bis c.p., comma 1, del riferimento "ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di una organizzazione internazionale o sovranazionale". Dall'esame dei lavori parlamentari non sii ricava alcun elemento da cui poter desumere che il Legislatore avesse inteso modificare la disposizione del comma 1 del più volte citato art. 322-bis specificamente per poter estendere la punibilità nei confronti di un parlamentare italiano che, in rappresentanza della propria Camera di appartenenza, venga designato quale componente di una assemblea parlamentare internazionale, qual è l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Al contrario, il disegno di legge governativo, che aveva avviato l'iter definito con l'approvazione della L. n. 3 del 2019, aveva avuto come scopo dichiarato quello di recepire le reiterate sollecitazioni, provenienti da organizzazioni internazionali, a riformare l'ordinamento nazionale penale nel senso di una piena parificazione della posizione dei "pubblici agenti stranieri", "intranei" di reati propri, a quella dei pubblici agenti "domestici", già punibili in applicazione delle norme interne di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, previste dai già menzionati artt. 357 e 358 c.p.. Nella relazione di accompagnamento a quel disegno di legge governativo vi è un inequivoco richiamo al contenuto del "Report" adottato il (Omissis) del Consiglio d'Europa, con il quale tale organismo consultivo - dopo aver ricordato di avere raccomandato all'Italia l'integrale recepimento nell'ordinamento nazionale di tutte le disposizioni della Convenzione penale sulla corruzione, in specie di quelle sulla estensione "a tutti i funzionari pubblici (del) campo di applicazione della normativa sulla corruzione attiva e passiva" - aveva sollecitato il Legislatore italiano a modificare la normativa penale in materia di corruzione. La finalità era quella di assicurare la più ampia operatività di quel considerato "meccanismo di parificazione", da estendere ai "funzionari e i giudici del Tribunale penale internazionale (ICC), in aggiunta ai funzionari delle istituzioni dell'UE o degli Stati membri dell'UE, e ad altri funzionari stranieri", ai "funzionari di altri tribunali internazionali, funzionari pubblici stranieri, membri di assemblee pubbliche straniere, e funzionari di altre organizzazioni internazionali o di assemblee parlamentari internazionali non (...) ancora inclusi nella normativa". Una conferma di quale sia stata la voiuntas legis si evince indirettamente dalla stessa L. n. 3 del 2019, art. 1, comma 10, secondo cui " Il Governo non rinnova, alla scadenza, le riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110, diverse da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle degli Stati membri dell'Unione Europea e delle assemblee parlamentari internazionali". Tale disposizione, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso (dove si legge che la modifica di quella ‘riservà avrebbe significato che solo a partire dal 2019 il nostro Paese ha deciso di punire la corruzione passiva dei componenti delle assemblee parlamentari), va letta in un'ottica di logica sistematica: ed infatti, con l'apposizione, in sede di ratifica, di quella clausola alla Convenzione del 1999, l'Italia si era riservata espressamente il diritto "di non configurare come infrazione penale gli atti di corruzione passiva di agenti pubblici stranieri e dei componenti di assemblee pubbliche straniere, ad esclusione dei casi in cui si tratti di cittadini di Stati membri dell'UE, di violazioni commesse in Italia (art. 6 c.p.) e d'infrazioni commesse da agenti pubblici al servizio della Repubblica italiana, che abusino della loro autorità o violino degli obblighi inerenti alle loro funzioni (art. 7 c.p.)". In pratica, con il rinnovo solo "parziale" di quella riserva, come disposto dal citato art. 1, comma 10, il Legislatore italiano ha sì accettato di ampliare la perseguibilità degli episodi di corruzione passiva che vedano coinvolti i membri delle assemblee parlamentari internazionali, senza tuttavia incidere sulla possibilità - già ammessa sulla base dell'art. 7 c.p., e di certo non esclusa dalla originaria riserva apposta a quella Convenzione - di continuare a sanzionare ciò che era già rilevante penalmente, vale a dire la corruzione passiva commessa all'estero, anche sulla base di un incarico temporaneo, da un pubblico agente qualificabile come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sulla base dell'ordinamento nazionale (in questo senso, tra le diverse, Sez. 6, n. 43848 del 24/09/2008, Di Nuzzo, Rv. 242230; Sez. 6, n. 21088 del 10/02/2004, Micheletti, Rv. 228872; Sez. 6, n. 4089 del 06/11/2000, Tenaglia, Rv. 217909). E', pertanto, ragionevole ritenere che l'effetto pratico della introduzione nel 2019 della nuova disposizione del n. 5-quater) nell' art. 322-bis c.p., comma 1, sia stato quello di estendere la punibilità in Italia anche degli episodi di corruzione passiva che vedano protagonisti i membri delle assemblee parlamentari internazionali ovvero di ‘un'organizzazione internazionale o sovranazionale, diversi dagli agenti pubblici "nazionali", c:omponenti di quei consessi, ai quali la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio già era loro attribuita dagli artt. 357 o 358 c.p.. In tale contesto finisce per diventare irrilevante che il Tribunale di Milano avesse formalmente qualificato i fatti di causa come un episodio di "corruzione internazionale", quasi ad evocare la necessità di fare leva sull'art. 322-bis c.p., che non era stato neppure contestato all'imputato. Del pari è ininfluente, ai fini della odierna decisione, che la Corte di appello di Milano, nel ricostruire un fenomeno normativo caratterizzato dalla descritta "stratific:azione legislativa", abbia sostenuto che la finalità della modifica ad opera della L. n. 3 del 2019, art. 322-bis c.p., sia stata principalmente quella "di ampliare la fattispecie di corruzione attiva" (v. pag. 61 sent. impugn.). Si tratta di meri errori di diritto - dei quali la difesa si è doluta - che, nei termini innanzi precisati, devono considerarsi emendati da questa Corte di cassazione (art. 619 c.p.p., comma 1). 2.4. La soluzione che in questa sede si è inteso privilegiare non si pone in contrasto con il principio di prevedibilità di cui all'art. 7 CEDU. Come noto, il criterio della prevedibilità delle decisioni giudiziali in materia penale è espressione di una consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che, nel verificare la fondatezza di ricorsi con i quali era stata denunciata la violazione dell'art. 7 CEDU (che prevede che "Nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento 1,n cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale"), ha avuto modo di definire la portata di quel principio, chiarendo come ne comporti la violazione la sentenza di condanna per una condotta che, all'epoca della sua commissione, non era ragionevolmente prevedibile dal suo autore che potesse costituire un illecito rilevante penalmente. Perché la condanna possa considerarsi rispettosa di quel parametro convenzionale occorre, dunque, che il precetto sia "accessibile" al suo destinatario e che questi possa "prevederne" le conseguenze sanzionatorie, in ragione tanto del contenuto della disposizione incriminatrice di cui viene fatta applicazione, quanto del tenore della giurisprudenza che di quella norma abbia definito i contorni operativi. La funzione del principio in parola è quella di garantire una adeguata protezione dell'affidamento che il singolo deve fare circa le conseguenze delle proprie azioni, evitando che lo stesso possa risultare ingiustificatamente "sorpreso" dagli effetti pregiudizievoli di una interpretazione di una norma per lui non prevedibili ex ante. Tali profili, enfatizzati nel ricorso oggi in esame, non sono, invero, calzanti nel caso di specie, nel quale - in relazione alla normativa penale applicata - non solo non è stato registrato alcun improvviso mutamento giurisprudenziale, né un contrasto di orientamenti interpretativi che potesse rendere incerto il risultato applicativo della relativa disciplina: al contrario, all'epoca della commissione dei reati de quibus era riconoscibile una situazione normativa sufficientemente lineare, tale da consentire di affermare che V. ben potesse prevedere la sanzionabilità penale delle proprie iniziative corruttive e, perciò, di escludere che potesse ragionevolmente confidare nella irrilevanza penale delle proprie condotte. Al riguardo, i giudici di merito hanno efficacemente evidenziato che l'imputato, pur senza avere una specifica preparazione giuridica penalistica, era tuttavia un parlamentare con una significativa esperienza politica, sicché ben poteva prospettarsi di essere un pubblico ufficiale a servizio dello Stato, con i relativi doveri e le connesse responsabilità, anche dopo essere stato designato a rappresentare il Parlamento italiano presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa: come tale chiamato a rispondere anche dei delitti commessi all'estero, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti a quelle pubbliche funzioni (art. 7 c.p., n. 4). Una differente valutazione sarebbe stata astrattamente possibile se, con riferimento alla configurabilità di una responsabilità per il reato di corruzione per l'esercizio delle funzioni in capo al parlamentare italiano incaricato di far parte, proprio in ragione di quella qualità soggettiva, dell'Assemblea Parlamentare citata, vi fosse stata una normativa dal tenore scarsamente decifrabile oppure se, su quelle tematiche, vi fossero state alterne oscillazioni giurisprudenziali. Ne' può sostenersi che la Cassazione, intervenuta - come si è visto - in questa materia nel 2017, abbia realmente adottato "un arresto radicalmente innovativo" (come si legge nel ricorso), non avendo affatto applicato per la prima volta e in maniera imprevedibile disposizioni di incerto tenore. Ciò non è accaduto perché - come si è avuto modo di puntualizzare - il contesto normativo rendeva già prevedibile la sanzionabilità penale del comportamento di corruzione passiva di quel parlamentare italiano, pure operante all'estero, essendo l'applicabilità diretta della norma incriminatrice dell'art. 318 c.p. già sufficientemente definita all'epoca della commissione dei fatti in giudizio, non contraddetta né resa incerta dalla relativa giurisprudenza. Ne' è possibile fondatamente sostenere che, prima della entrata in vigore della L. n. 3 del 2019, il dato legislativo fosse stato "letto" dalla dottrina nel senso di escludere in radice che il parlamentare italiano designato a comporre l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa potesse rispondere di reati propri, quale pubblico ufficiale in base alla normativa penale italiana, indipendentemente dalla operatività del "meccanismo di parificazione" contenuto nell'art. 322-bis c.p., in quanto il quadro normativo vigente all'epoca dei fatti era già chiaro nei suoi contorni applicativi e non sarebbe stato affatto modificato, per quanto rileva in questa sede, dalla novella del 2019 che, rivolta agli "agenti pubblici stranieri", avrebbe ampliato la sola portata applicativa del predetto art. 322-bis. Sotto questo punto di vista non appaiono pertinenti i riferimenti giurisprudenziali contenuti nel ricorso, richiamati dalla difesa per cercare di accreditare un differente percorso interpretativo. Nelle sue più recenti pronunce, la Corte di Strasburgo si è orientata ad abbandonare l'impiego di "sfumate" valutazioni di natura soggettiva, a favore di alcuni criteri oggettivi ai quali poter ancorare la verifica del rispetto della conoscibilità della norma violata ("accessibility") e della prevedibilità della relativa sanzione penale ("foreseeability3, che sostanziano il principio dell'art. 7 CEDU. Ma tanto è stato fatto valorizzando profili del tutto assenti nel caso portato all'odierna attenzione di questa Corte: quale quello della condanna basata sulla applicazione di una norma penale dal contenuto criptico o dal tenore indeterminato (Corte EDU, Liivik c. Estonia del 25/06/2009) o che aveva dato luogo a contrasti giurisprudenziali e ad una conseguente incertezza circa la sua corretta applicazione (Corte EDU, Plechkov c. Romania del 16/02/2015); oppure quello della condanna fondata su un repentino e imprevedibile "revirement" giurisprudenziale, con conseguente inaspettata applicazione sfavorevole di una norma penale sulla base di una imprevista esegesi analogica (Corte EDU, Dragotoniu e Militaru-Pidhorni c. Romania del 24/05/2007) o di una radicalmente innovativa interpretazione del dato legislativo (Corte EDU, Pessino c. Francia del 10/0/2016; Corte EDU, Del Rio Prada c. Spagna del 21/10/2013). Criteri oggettivi di cui anche la giurisprudenza di legittimità ha fatto impiego in talune pronunce (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, non mass. sul punto; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, deo. 2011, Giordano, non mass. sul punto) aventi ad oggetto situazioni, qualificate da accentuate oscillazione applicative o da improvvisi mutamenti giurisprudenziali, all'evidenza molto diverse da quella considerata nel presente processo. 3. I restanti motivi del ricorso - strettamente connessi tra loro e, perciò, esaminabili congiuntamente - sono, invece, fondati (sia pur con una ulteriore precisazione finale). 3.1. Costituisce espressione di un consolidato crientamento della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale; in caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato, il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-bis c.p.p., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca disposta nel giudizio di merito (in questo senso, tra le molte, Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870-02; Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Alessandrini, Rv. 275756-05; Sez. 3, n. 5936 del 08/11/2018, dep. 2019, Basile, Rv. 274860; Sez. 3, n. 31282 del 27/03/2019, Grieco, Rv. 277167). Mentre in passato vi sono state incertezze circa la operatività di tale "regula iuris" per talune forme di confisca diverse da quella diretta, prevista dalle norme del codice penale, ovvero circa l'applicabilità retroattiva della disposizione dettata dall'art. 578-bis c.p.p. in relazione ad alcune forme ablatorie, sufficientemente pacifica è (‘esegesi della disposizione nella parte in cui "codificando" le autorevoli indicazioni in precedenza offerte dalla giurisprudenza convenzionale (per la quale cfr. Corte EDU, G.I.E.M. S.r.l. c. Italia del 28/06/2018; Corte EDU, Varvara c. Italia del 29/10/2013; Corte EDU, Sud Fondi c. Italia del 30/08/2007) - permette al giudice dell'impugnazione, che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, di poter decidere sulla statuizione contenuta nella sentenza gravata in ordine alla confisca diretta di un bene. Ciò è consentito a condizione che il giudice dell'impugnazione esamini la legittimità del provvedimento ablatorio sulla base di "un accertamento del fatto che, pur assumendo le forme esteriori di una pronuncia di proscioglimento, equivale, in forza della sua necessaria latitudine (estesa alla verifica, oltre che dell'elemento oggettivo, anche dell'esistenza di profili soggettivi) e delle sue modalità di formazione (caratterizzate da un giudizio che assicuri il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati), ad una pronuncia di condanna come tale rispettosa ad un tempo dei principi del giusto processo e dei principi convenzionali, proprio come riconosciuto, da ultimo, anche dalla Corte EDU" (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, in motivazione). Di tanto vi è riscontro nella giurisprudenza costituzionale, avendo la Consulta chiarito come, ai fini della decisione sulla confisca, il giudice dell'impugnazione, senza veder preclusi i propri poteri di cognizione dall'adozione di sentenza di proscioglimento dell'imputato per l'intervenuta prescrizione del reato, sia tenuto a compiere un "accertamento pieno" sulla responsabilità penale dell'imputato, sia pur in maniera incidentale ed ai soli fini della delibazione sulla confisca. Ciò perché, si è detto, "nell'ordinamento giuridico italiano la sentenza che accerta la prescrizione di un reato non denuncia alcuna incompatibilità logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilità" (Corte Cost., sent. n. 49 del 2015; e, sostanzialmente negli stessi termini, Corte Cost., n. 182 del.2021). Da tanto consegue che il giudice dell'impugnazione deve effettuare quell'accertamento sulla base degli "ordinari" criteri di valutazione probatoria e dei connessi obblighi motivazionali propri della verifica della responsabilità penale: senza, cioè, poter impiegare regole di giudizio "semplificate", legittimate dalla eventuale peculiarità di decisioni afferenti alla sola azione penale. A quei fini il giudice dell'impugnazione non può omettere di esaminare compiutamente tutti i motivi di impugnazione portati dall'imputato, né può confermare la confisca sulla base dello speciale "metro" di verifica della mancata prova dell'innocenza dell'imputato, quale quello previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, in buona sostanza è escluso che, ne(l'applicar-e l'art. 578-bis c.p.p., il giudicante possa avvalersi del peculiare criterio di valutazione degli elementi di conoscenza che, esclusivamente per ragioni di economia processuale, gli consente di far prevalere sulla immediata dichiarazione di proscioglimento dell'imputato per l'intervenuta estinzione del reato una formula assolutoria nel merito solamente là dove sia in grado di attestare l'esistenza di una prova evidente favorevole al prevenuto. Di tale principio la Corte di appello di Milano non ha fatto buon governo, nel momento in cui ha irragionevolmente sostenuto di poter valutare le doglianze difensive ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, vale a dire limitandosi a verificare la eventuale sussistenza di una prova evidente della innocenza dell'imputato ovvero della sua estraneità ai fatti (v. pagg. 60 e 65, sent. di appello). Tale violazione di legge si sarebbe potuta considerare, in questa sede, non determinante ai fini della decisione, se la Corte territoriale avesse poi valutato partitamente tutti i motivi contenuti nell'atto di appellw, cosa che non è avvenuta, perché, pur a fronte di una disamina solo in apparenza accurata del compendio probatorio, i giudici di secondo grado hanno sostanzialmente omesso di rispondere compiutamente a talune specifiche questioni che erano state poste nell'atto di appello, in particolare in merito alla prospettata causale lecita di alcuni pagamenti ricevuti da V., (v. pagg. 46-48 del ricorso), alla denunciata omessa o travisata lettura di talune prove documentali (v. pagg. 49-57 del ricorso), oppure alla lamentata apparenza della motivazione in ordine alla prova dell'elemento psicologico del reato contestato (v. pagg. 58-61 del ricorso). La illegittimità della decisione della Corte distrettuale è ancora più evidente in relazione alle specifiche questioni che erano state poste dalla difesa con l'atto di appello in merito alla determinazione del quantum oggetto della confisca diretta (v. pagg. 119-122 atto di impugnazione a firma dell'avv. Pistochini): doglianze con le quali i giudici di secondo grado hanno in pratica omesso di confrontarsi (v. pag. 72 sent. di appello). 3.2. Al riguardo, dovendo il giudice di rinvio uniformarsi anche alla perimetrazione giuridica fissata da questa Corte con riferimento ad un'ulteriore specifica questione in diritto posta con il sesto motivo del ricorso, va osservato quanto segue. La difesa del ricorrente ha sostenuto che la confisca diretta dell'importo indicato come prezzo della corruzione non sarebbe, in ogni caso, possibile per la quota di 128.506 Euro, pari alla entità delle imposte pagate dalla L.G.V. s.r.l. all'agenza delle entrate sul reddito di 400.000, dichiarato a fini fiscali quale corrispettivo delle consulenze asseritamente espletate. La conferma della confisca anche per tale importo comporterebbe, ad avviso di quei patrocinatori, la violazione tanto del principio di proporzionalità, che impone una necessaria correlazione tra gli effetti della misura ablatoria e la finalità dalla stessa perseguita, quanto del divieto di duplicazione sanzionatoria che si realizzerebbe se la confisca avesse ad oggetto anche l'importo già versato allo Stato a titolo di tassazione. Tale specifica doglianza è infondata. In primo luogo va rilevata una carenza di interesse dell'odierno imputato a proporre tale questione, in quanto lo stesso ha chiesto, in sostanza, di limitare gli effetti di un provvedimento di confisca che "colpisce" beni del suo patrimonio, in ragione delle conseguenze di una iniziativa tributaria assunta da una società dotata di personalità giuridica, dunque di un soggetto formalmente terzo rispetto alla presente regiudicanda penale. In questa sede, peraltro, non va effettuata una applicazione diretta della richiamata norma di rilevanza tributaria, qual è quella dettata della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4, che prevede la tassazione dei proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo: sarà eventualmente quella impresa collettiva a far valere i propri diritti di rivalsa ovvero di restituzione nella diversa sede di competenza. Il che è sufficiente, per un verso, ad escludere la configurabilità di una violazione del c.d. divieto di duplicazione sanzionatoria, perché il doppio "prelievo" riguarderebbe soggetti differenti; e, per altro verso, a ritenere non rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa in relazione al combinato disposto della Legge cit. art. 14, comma 4, e dell'art. 322-ter c.p.. Tali ragioni consentirebbero di giudicare prive di pregio anche le censure formulate dalla difesa dell'imputato in ordine alla prospettata violazione del principio di proporzionalità, in conseguenza dell'ingiustificato arricchimento di cui, si è asserito nel ricorso, beneficerebbe lo Stato per il fatto di sommare due distinti prelievi della medesima somma, perché effettuati nei riguardi di diversi soggetti giuridici e con distinte causali, una prima volta a titolo di tassazione dei redditi dichiarati da una persona giuridica e una seconda in ragione della disposta confisca del prezzo del reato commesso da una persona fisica. E' ben nota a questo Collegio l'esistenza dell'orientamento della giurisprudenza convenzionale secondo il quale, anche ai fini della applicazione in sede penale di misure patrimoniali ovvero di connesse misure cautelari reali, è necessario il rispetto del principio di proporzionalità tra le esigenze processuali da soddisfare e la limitazione del diritto di proprietà, come diritto fondamentale protetto dall'art. 1 Prot. 1 CEDU e dall'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. In tale ottica, è doveroso chiedersi se possa comporta una violazione di quelle disposizioni di fonte sovranazionale l'adozione di una misura privativa di beni che - come la Corte di Strasburgo ha stigmatizzato - dovesse in concreto comportare per l'interessato un onere sproporzionato ed eccessivo, non giustificato dalle finalità di tutela di esigenze collettive per le quali quella misura è prevista (così, tra le molte, Corte EDU, Koufaki e Adedy c. Grecia del 07/05/2013; Corte EDU, James e altri c. Regno Unito del 21/02/1986). Tale valore è stato declinato nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione in relazione a peculiari situazioni fattuali. Si è affermato, ad esempio, che, in caso di sequestro preventivo impeditivo di un intero compendio aziendale, i principi di adeguatezza e proporzionalità impongono al giudice della cautela di verificare che il vincolo coercitivo non determini una esasperata compressione dei diritti di proprietà e di libertà di iniziativa economica privata (in questo senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 13166 del 02/03/2022, Martinis, Rv. 283139); che in tali ipotesi il sequestro preventivo è legittimo a condizione che il giudice motivi adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare con misure meno invasive (in questo senso Sez. 6, n. 18603 del 21/03/2013, Camerini, Rv. 256068); ed ancora, che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, resta fermo l'onere del giudice di verificare la proporzionalità del vincolo delle somme nella disponibilità dell'indagato in funzione del quantum necessario a soddisfare le esigenze minime di vita (in questo senso Sez. 3, n. 795 del:21/10/2021, dep. 2022, Sabatini, Rv. 282634). Con più specifico riferimento alla confisca del provento del reato, la Cassazione ha ritenuto di "tradurre" il principio di proporzionalità in termini di esigenza di "bilanciamento" degli interessi contrapposti "in gioco" (così in Sez. 6, n. 13936 del 11/01/2022, Sunsky srl, Rv. 283281-01). Tuttavia, l'enunciazione di tali criteri, che impongono il rispetto da parte del giudice di uno speciale onere decisionale, hanno riguardato essenzialmente i casi di confisca del profitto del reato: nei quali, infatti, si è ritenuto di poter escludere che la nozione di profitto possa essere dilatata fino a determinare un'irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione laddove l'autore del ‘reato, adempiendo lecitamente ad un contratto che pure ha trovato la sua genesi nell'illecito, abbia posto in essere un'attività i cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato (in questo senso Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Impianti S.p.a., Rv. 239924). In tale contesto, si è ragionevolmente negato che dal quantum del profitto del reato da confiscare possa essere decurtato l'entità delle imposte che l'interessato debba ancora pagare sui redditi lucrati dalla commissione del reato presupposto; mentre si è ammesso, in ipotesi, un possibile "scomputo" con riferimento alle somme già versate per l'adempimento di una obbligazione tributaria, perché mai entrate nella disponibilità dell'agente (così in Sez. 6, n. 13936 del 11/01/2022, cit., in motivazione, p. 10.1). Ma queste considerazioni possono valere per il profitto che coincide con l'utilità economica ottenuta attraverso l'esecuzione del reato, per il quale, in sede di determinazioni del quantum confiscabile "al netto", possono essere considerati in sottrazione eventuali esborsi aventi una causa lecita - ma non sono mutuabili per la determinazione del quantum da confiscare a titolo di prezzo del reato, che si identifica con la cosa o il denaro dato all'autore del reato quale corrispettivo per la sua realizzazione: valore, perciò, la cui quantificazione, ai fini ablatori stabiliti dalla legge penale, rimane "insensibile" ad operazioni di decurtazione dovute all'eventuale adempimento da parte dell'interessato di obblighi di altra natura. Va, perciò, ribadito il principio di diritto secondo il quale, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (e, dunque, anche in tema di confisca), costituiscono prezzo, e non invece profitto, del reato di corruzione le somme ricevute, per sé o per altri, per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte del pubblico ufficiale corrotto, con la conseguenza che esse sono integralmente sequestrabili ovvero confiscabili (in questo senso Sez. 6, n. 28412 del 30/03/2022, Ragno, Rv. 283666). 4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che, nel nuovo giudizio, colmerà le delineate lacune e aporie motivazionali, attenendosi agli indicati principi di diritto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023. Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2023
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