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Reati contro la PA

Corruzione: può trovare applicazione la particolare tenuità del fatto?

Corruzione

Cassazione penale sez. VI, 06/09/2021, n.37645

In tema di corruzione per l'esercizio della funzione, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. può legittimamente ritenersi sussistente nei confronti dei privati corruttori e non anche dei corrotti, quando solo per i privati sia stata esclusa l'abitualità della condotta. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la tenuità del fatto nei confronti di alcuni operatori di servizi funerari che avevano elargito modiche somme di denaro in favore degli addetti alla sala mortuaria di un ospedale pubblico, sul presupposto che solo per questi ultimi risultava la reiterazione della condotta nei confronti di più soggetti e sulla base di autonomi accordi corruttivi).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. B.G. e D.F.G.P. impugnano la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino, ferma la responsabilità degli stessi ritenuta dal Tribunale di Ivrea in primo grado per i reati loro ascritti, ha ridotto sia la pena irrogata con la sentenza appellata, riconoscendo agli imputati le attenuanti generiche, pur se non nella massima estensione possibile, sia la provvisionale accordata in favore della parte civile Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS). 2. In particolare, i due imputati, incaricati di pubblico servizio ( B. nella veste di operatore tecnico addetto alla sala mortuaria dell'Ospedale di Ivrea e il D.F. quale operatore socio-sanitario addetto all'ospedale di Cuorgné), sono stati ritenuti, dai giudici del merito, con doppia valutazione conforme, responsabili della corruzione impropria descritta al capo 3 della rubrica per aver ricevuto, dagli addetti e dai titolari di diverse imprese di onoranze funebri, indebiti compensi correlati alla esecuzione di atti inerenti le loro funzioni (l'attività di ricomposizione e vestizione delle salme de'ce'dutei nei rispettivi nosocomi nonché gli incombenti amministrativi conseguenti al decesso, di loro spettanza). Il solo B. è stato condannato anche per analoghe condotte, descritte al capo 1, nonché per la truffa ex art. 640 c.p., comma 2, di cui al capo 12 della rubrica, fatti questi realizzati in concorso con i coimputati C. e Ca., pure condannati (con pena modificata in appello a seguito di apposito concordato all'uopo proposto ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p.); in particolare, quanto alla truffa, il detto ricorrente è stato condannato per avere contribuito, in data 20 maggio 2014, a fare figurare il C. (operatore sociosanitario presso l'Ospedale di Ivrea) come presente sul luogo di lavoro, quando invece era assente, passando, in uscita, il badge del concorrente (utilizzato in entrata dalla Ca.). Giova altresì precisare, con riguardo ai fatti di corruzione, che in primo grado erano stati condannati anche i titolari e gli addetti delle imprese di onoranze funebri che avevano proceduto al pagamento dei compensi indebiti (anche) agli odierni ricorrenti; soggetti questi poi mandati assolti in appello per avere la Corte territoriale applicato, limitatamente alle dette posizioni, il disposto di cui all'art. 131-bis c.p. alla luce di una ritenuta non abitualità delle relative condotte. 3. Quanto al ricorso proposto nell'interesse del B., l'impugnazione risulta affidata a due diversi motivi. 3.1. Con il primo motivo si lamenta vizio di motivazione, mancante, in ordine alla prova dell'accordo corruttivo avente ad oggetto il mercimonio della funzione da parte del soggetto qualificato e manifestamente illogica in relazione alla ritenuta applicabilità dell'art. 131-bis c.p. ai soli corruttori e non ai corrotti in presenza delle medesime condotte. La difesa ha rimarcato l'assenza di argomentazioni quanto alla correlazione tra le somme percepite e la funzione espletata dal ricorrente mettendo in evidenza, in particolare, che in sentenza le dazioni erogate all'imputato risulterebbero legate a una supposta forma di "captatio benevolentia" dei dipendenti corrotti perseguita dai corruttori, descritta tuttavia in termini di mera illazione, non essendo emerse condotte con le quali si sia favorita l'attività delle imprese interessate a discapito di quelle estranee alle ipotesi illecite riscontrate; e che, altrettanto apoditticamente, la Corte territoriale avrebbe affermato che le dazioni venivano rese dalle imprese così da assicurarsi, nel futuro, una prestazione sempre solerte e disponile da parte dei soggetti corrotti. Assolvendo i corruttori sul presupposto della particolare tenuità delle relative condotte facendo leva sia sul limitato numero dei pagamenti indebiti realizzati dagli stessi alla luce di una valutazione frazionata e autonoma delle singole posizioni, utile per ritenere non abituali le relative condotte, sia ritenendo lieve la lesione del bene giuridico, ad avviso della difesa la sentenza sarebbe anche affetta da manifesta illogicità: l'intensità dell'offesa non potrebbe essere valutata diversamente a seconda della posizione del soggetto considerato e, del resto, la Corte territoriale non ha precisato le ragioni per le quali la condotta del corrotto dovrebbe ritenersi, diversamente da quella dei singoli corruttori, abituale e dunque ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità in esame. Se poi il concorso nell'accordo corruttivo, come ritenuto in sentenza, quanto al ruolo dei corruttori, ebbe a trovare supporto proprio nella frequenza e sistematicità dei pagamenti, frutto di un asserito accordo, la sentenza sarebbe affetta da manifesta illogicità, non potendosi ritenere abituale per il B. una condotta che tale non era per i corruttori. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta l'assenza di motivazione avuto riguardo alla truffa ascritta all'imputato. Secondo la difesa la Corte territoriale non avrebbe argomentato su due elementi in fatto essenziali per sostenere la condanna: la consegna del badge del C. alla Ca., che lo avrebbe passato in entrata; la successiva consegna del medesimo badge dalla Ca. al ricorrente, che passandolo in uscita, avrebbe così contribuito a simulare la presenza sul luogo di lavoro del coimputato concorrente. 4. Il ricorso proposto nell'interesse del D.F. risulta fondato su quattro diversi motivi. 4.1.Con i primi due motivi si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, anche per il travisamento della prova, quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti utili ad integrare la ritenuta corruzione impropria. Gli elementi probatori, in particolare i colloqui captati, sono stati letti e interpretati in modo errato quando per contro non erano in grado di attestare l'effettiva sussistenza dell'accordo corruttivo e dell'asservimento del servizio prestato agli interessi del privato. Il processo, si rimarca, nasceva dalla denunzia della titolare di una impresa di onoranze funebri che lamentava un trattamento di disfavore per le imprese che non versavano alcunché agli operatori sanitari dell'ospedale di Ivrea, aspetto rimasto indimostrato. Del resto, le somme pagate non venivano rapportate alle funzioni espletate dagli asseriti corrotti, i quali non avevano alcuna aspettativa di ricompensa a dimostrazione dell'assenza di un accordo in tal senso. La difesa aveva anche segnalato che il D.F., dotato di partita Iva, svolgeva anche l'attività di ausilio ai medici legali, senza che tale concorrente attività sia mai stata considerata; parimenti non era stata considerata la possibilità di ricondurre tali pagamenti in termini di mere regalie correlate ad una serie di condotte (in primis la ricomposizione del cadavere), estranee ai suoi compiti e apprezzate dalle famiglie dei defunti nonché dalle imprese di onoranze funebri, tanto da giustificare le dette dazioni, mere espressioni di cortesia e ringraziamento. 4.2. Con il terzo motivo la difesa sollecita l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. in presenza dei relativi presupposti normativi e contesta il giudizio di abitualità ritenuto dalla Corte territoriale ostativo alla causa di non punibilità nel caso invocata, all'uopo evocando un orientamento espresso da questa Corte in tema di reato continuato. 4.3. Con il quarto e ultimo motivo si evidenzia cheta fronte della assoluzione di molti degli imputati condannati in primo grado, la Corte avrebbe dovuto rivedere le spese liquidate i in favore della costituita parte civile. Infine, considerato il rilievo ascritto al limitato ammontare degli importi percepiti, si lamenta il riconoscimento delle generiche non nella loro massima estensione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi meritano la reiezione perché fondati su motivi quantomeno infondati. 2. Il primo motivo del ricorso del B. e i primi due dell'impugnazione del D.F. sono connotati da doglianze in parte comuni che ne favoriscono uno scrutinio congiunto. Le doglianze, dirette a contrastare il giudizio di responsabilità quanto ai fatti di corruzione addebitati ai due imputati non colgono nel segno. 2.1. La lettura delle due, conformi, decisioni di merito consente di evidenziare che il processo portato alla attenzione della Corte ha preso le mosse da una denunzia il cui substrato fattuale non è stato integralmente confermato dai successivi sviluppi di indagine. In particolare, confermata una sistematicità di dazioni operate da parte dei titolari e degli addetti di un numero rilevante di imprese di onoranze funebri in favore di diversi operatori socio-sanitari in servizio presso gli ospedali di Ivrea e Cuorgné, non ha trovato conferma il fatto, parimenti denunziato, in forza del quale in cambio di tali erogazioni gli operatori interessati favorivano in qualche modo l'attività dei soggetti eroganti a discapito di altre imprese, in primo luogo incidendo sul possibile conferimento dei relativi incarichi da parte dei familiari dei deceduti. 2.2. Ciò malgrado, come puntualmente rappresentato in sentenza (si veda da pagina 26), le emergenze probatorie acquisite hanno consentito di affermare che le dazioni riscontrate erano sistematiche, tutt'altro che occasionali; che non risultavano sorrette da spirito di liberalità, perché venivano sollecitate e contabilizzate dai corrotti e perché trovavano base in pregressi accordi diversamente declinati a secondo dei soggetti interessati ma sempre alla luce di un tariffario predeterminato (15 Euro per l'impresa (OMISSIS); 30 Euro per (OMISSIS); 40 Euro per (OMISSIS)). Aspetti in fatto, questi, messi in evidenza dall'attività di osservazione resa mediante videoriprese; dal contenuto dei diversi colloqui captati, puntualmente richiamato dalla Corte del merito (da pagina 24 a pagina 26 della sentenza); nonché dalle stesse dichiarazioni dei diversi coimputati, auto ed etero accusatorie. Il tutto ha contribuito alla formazione di un complessivo quadro probatorio che il ricorso del B. non contesta in alcun modo avuto riguardo, in particolare, alla sistematicità delle dazioni; e che quello del D.F. oppone del tutto inadeguatamente, in considerazione della aspecificità dei rilievi articolati (che non si confrontano con il contenuto complessivo della motivazione svolta in sentenza) nonché della genericità delle relative deduzioni (in alcun modo si evidenza da quali elementi pretermessi si dovrebbe risalire all'affermazione per la quale le dazioni riferite al detto ricorrente sarebbero riferibili a prestazioni professionali parallele al suo incarico di dipendente pubblico presso l'ospedale di Cuorgné), affette anche da una intrinseca contraddittorietà (nel ricorso si ribadisce che le dette dazioni dovrebbero essere considerate quali mere regalie, palesando un evidente contrasto logico con il precedente asserto difensivo). 2.3. In entrambi i ricorsi viene rimarcato un asserito difetto di motivazione quanto alla esistenza di un apposito accordo corruttivo posto a fondamento delle dazioni nonché in relazione alla correlazione tra tali pagamenti e il servizio prestato dai soggetti qualificati. 2.3.1. Quest'ultimo elemento, tuttavia, trova inequivoca conferma nel complessivo quadro probatorio acquisito, che dà conto di un contesto colorato da una immediata correlazione sinergica tra le dazioni erogate (non altrimenti giustificate), l'oggetto dell'attività di impresa dei corruttori e i compiti relativi alla qualifica soggettiva dei corrotti. Del resto, una siffatta conclusione trova anche supporto nella stessa impostazione comunemente seguita dalle difese nelle fasi di merito (in questa sede ribadita solo dal D.F., per il vero): sostenere, infatti, che dette erogazioni erano rappresentative di mere regalie, per forza di cose, sul piano della linearità logica, impone di riportare le stesse all'attività svolta dai ricorrenti all'interno degli ospedali di appartenenza (coerentemente individuata in sentenza nell'opera di vestizione delle salme e di disbrigo degli incombenti amministrativi conseguenti al decesso). 2.3.2. La presenza di urli accordo posto a fondamento delle dazioni, viene coerentemente ricavato in via logica dalla predeterminazione degli importi di volta in volta pagati, che venivano anche contabilizzati da parte di entrambi i poli del sinallagma illecito riscontrato (si veda sia l'intercettazione del 18 aprile 2014, riportata a pag 24, penultimo capoverso, riferibile al D.F. sia quella del 26 maggio 2014, riportata a pag 25., terzultimo capoverso, che coinvolge il B.). Il patto illecito di volta in volta legittimante le diverse dazioni, risulta, inoltre, puntualmente riscostruito, sul piano della relativa genesi, laddove (pag. 24 della sentenza), sulla base delle dichiarazioni dello stesso B., viene messa in evidenza la scelta dei due odierni ricorrenti, sollecitata dal coimputato C., di mutare atteggiamento verso le imprese funebri, decidendo di accettare dazioni da quest'ultime in precedenza rifiutate proprio per evitare possibili pretese da parte delle stesse. Aspetti questi che i ricorsi trascurano integralmente e che fotografano senza incertezze il fatto che i due ricorrenti dovevano ritenersi a libro paga delle dette imprese di onoranze funebri. 2.3.3. Vero è infine che la sentenza prospetta in termini solo apodittici i possibili vantaggi che le imprese corruttrici avrebbero potuto trarre da tali indebite dazioni. Ma tali vuoti argomentativi non assumono alcun rilievo nella specie perché esclusivamente funzionali al progredire della imputazione verso la più rigorosa ipotesi della corruzione propria, estranea alla odierna contestazione. Per contro, nell'ottica della imputazione mossa agli odierni ricorrenti, deve ritenersi sufficiente al fine l'acquisito dato della indebita ricezione del compenso concordato in funzione del servizio reso, pur se in termini conformi ai relativi doveri d'ufficio. L'ipotesi di cui all'art. 318 c.p., in presenza della remunerazione del munus publicum, ricorre, infatti, allorché non possa prospettarsi la deduzione della specifica violazione dei doveri di ufficio nel compimento degli atti inerenti all'esercizio della funzione o del relativo servizio: in siffatti casi, la norma penale viene a colpire una situazione di esposizione a pericolo, incentrata sulla pattuizione in sé, che correla la promessa o l'erogazione del denaro al compimento di attività inerente alla funzione, pur contenutisticamente non classificabile e dunque non qualificabile come contraria ai doveri inerenti all'esercizio delle funzioni. Ne discende che la penale responsabilità non si fonda su tale esercizio, quale che esso sia, ma sul dato oggettivo, comunque penalmente rilevante, del vincolo sinallagmatico dedotto nel patto, coinvolgente prospetticamente da un lato il denaro erogato o promesso e dall'altro il compimento di atti di ufficio, rientranti nell'esercizio delle funzioni o del servizio (in motivazione, Sez. 6, Sentenza n. 40347 del 02/07/2018). 2.3.4. Da qui, infine, la marcata inconferenza dell'ipotizzata riconducibilità a mere regalie delle dette erogazioni; ipotesi travolta, sul piano logico, dalle superiori considerazioni, certamente tali da porsi in termini di evidente inconciliabilità con i caratteri della occasionalità e della liberalità delle dette prestazioni siccome rivendicate (anche in questa sede) dalla difesa del D.F.. 3. Non merita censure neppure la scelta, adottata dalla sentenza di appello, di non applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis agli odierni ricorrenti, limitandone l'operatività ai soli privati corruttori. 3.1. In tesi, va verificato se è possibile considerare autonomamente e in modo differenziato la posizione dei due poli soggettivi del medesimo accordo corruttivo, ritenendo di particolare tenuità il fatto solo in relazione a uno dei poli e non all'altro, così come emerge dalla sintetica valutazione operata dalla Corte territoriale, che, nel caso, ha ritenuto l'abitualità ostativa alla applicazione della detta causa di non punibilità, limitatamente, tuttavia, alla sola figura dei corrotti, escludendola, invece per i privati corruttori, mandati assolti in appello proprio in applicazione dell'art. 131-bis c.p.. 3.2. Al fine va rimarcato che i fatti sono stati contestati e ritenuti siccome avvinti dalla continuazione anche interna a ciascun capo di imputazione. Ci si trova innanzi, in particolare, per ciascuna delle due imputazioni mosse agli odierni ricorrenti (il capo 3 in concorso tra loro, mentre il capo 1 risulta ascritto al B. in concorso con altri coimputati, separatamente giudicati), a più fatti di corruzione impropria, tanti quanti erano i soggetti corruttori (non potendosi ritenere che il patto illecito sia stato unico, a tacer d'altro per le diverse condizioni economiche applicate alle diverse imprese), realizzati con condotte eventualmente permanenti (in presenza di dazioni indebite plurime versate dai singoli corruttori tutte unificate dal fattore offerto dall'esercizio della funzione pubblica nonché dal medesimo accordo corruttivo che ne è stata la fonte, posizione per posizione). 3.3. Ciò premesso, va ribadito che i presupposti che condizionano l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. sono normativamente individuati nella tenuità dell'offesa e nella non abitualità della condotta illecita, aspetti che devono imprescindibilmente coesistere. E nel caso, proprio la configurazione delle fattispecie a giudizio nei termini sopra rassegnati ha coerentemente portato la Corte territoriale a riscontrare, quanto ai corrotti, l'abitualità ostativa delle relative condotte delittuose, senza cadere, anche in linea di principio, in alcuna contraddizione logica (per la diversa valutazione spesa, sul medesimo punto, in relazione ai corruttori). 3.3.1. In primo luogo, va rimarcato che in tesi sia la continuazione che la permanenza non sono aspetti in sé ostativi rispetto alla applicazione della causa di non punibilità in questione. La permanenza, sempre se cessata, come nel caso, risulta connotata dalla persistenza nel tempo della condotta, e non dalla reiterazione, sicche non è riconducibile nell'alveo del comportamento abituale che preclude l'applicazione di cui all'art. 131-bis c.p., anche se impone una attenta valutazione con riferimento alla configurabilità della particolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza (Sez. 3, Sentenza n. 47039 del 08/10/2015, Rv. 265448). Anche la riscontrata continuazione tra i reati non osta, in astratto, alla causa di non punibilità in questione, dovendosi, tuttavia, valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia stata espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Ex multis Sez. 2, Sentenza n. 11591 del 27/01/2020 Rv. 27883). 3.3.2. Ciò posto, rileva la Corte che, alla luce delle superiori coordinate mentre la condotta del singolo corruttore, pur nell'ambito della continuazione e considerando il relativo contesto anche temporale, può anche dar conto di una non sistematicità del relativo agire criminale, ad una soluzione opposta può legittimamente pervenirsi in relazione al corrotto che, in un arco temporale non indifferente (le plurime dazioni indebite si sono estese in un arco temporale compreso tra i mesi di aprile e giugno del 2014), abbia ricevuto, sulla base di ripetuti patti illeciti, reiterati versamenti indebiti da parte di soggetti corruttori diversi: nel caso, infatti, tanto legittima, limitatamente al solo soggetto corrotto, quel giudizio di sistematicità della condotta illecita (non tanto per la reiterata pluralità delle dazioni quanto per la diversa fonte soggettiva di provenienza) utile ad impedire l'applicabilità della causa di non punibilità in esame sotto il versante della abitualità ostativa. 3.3.3. Da qui l'infondatezza dei rilievi articolati con i ricorsi: quello del B., perché denunzia una manifesta illogicità del percorso argomentativo complessivo tracciato dalla sentenza impugnata, sul punto smentita dalle superiori considerazioni oltre che inadeguatamente prospettata (l'inconferenza della decisione assunta viene ricostruita facendo leva sulla coerenza delle valutazioni svolte in relazione ai corruttori e non emarginando effettivi profili di incongruenza logica direttamente inficianti il ragionamento reso guardando alla posizione dei corrotti); quello del D.F., perché nulla oppone al ritenuto giudizio di sistematicità, coerente al dato normativo di riferimento e di per sé ostativo all'applicazione della causa di punibilità in esame. 4. E' inammissibile il motivo di ricorso prospettato nell'interesse del B. relativamente alla truffa allo stesso ascritta. 4.1.La motivazione svolta in sentenza riposa sul coerente portato delle intercettazioni relative ai colloqui tra il C. e il B. intervenute il 30 maggio 2014: quella delle ore 10,45, non considerata dal ricorso, dalla quale risulta sia che la Ca. aveva già passato il badge del C. in entrata, sia che il ricorrente si era dichiarato disponibile a provvedere in tal senso in uscita; quella delle ore 15,48, con il quale il ricorrente, sollecitato alla marcatura dal concorrente immediatamente interessato, lo tranquillizza sul relativo incombente, senza che peraltro il C., che in quel momento si trovava a casa propria, abbia poi provveduto a contattare altri al fine di procedere in tal senso. Incontroversa l'assenza dal luogo di lavoro del C. e l'avvenuta bollatura del relativo cartellino marcatempo in entrata e uscita, l'estremo relativo alla acquisita disponibilità dello stesso e della successiva marcatura da parte dell'imputato risulta, dunque, desunto in via logica dal tenore delle dette conversazioni captate, con valutazione all'evidenza priva di qualsivoglia incongruenza prospettabile in questa sede. 4.1. Ne', per altro verso, può accedersi alla soluzione prospettata in udienza dalla Procura Generale, diretta a negare la configurabilità del reato contestato per la affermata insussistenza di un danno economicamente apprezzabile quale conseguenza della condotta realizzata dall'imputato, aspetto mai dedotto dal ricorrente, neppure nelle fasi di merito. La relativa valutazione, infatti, presuppone una verifica in fatto estranea, in quanto tale, ai poteri cognitivi di questa Corte se, come nella specie, non risulta fatta oggetto di una puntuale prospettazione; e ciò ancor più considerando che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il pregiudizio utile alla configurabilità del reato contestato non può unicamente ed esclusivamente rintracciarsi nel danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta (Sez. 2, n. 3262 del 30/11/2018, dep.2019, Rv. 274895). 5. Sono inammissibili gli ulteriori profili del ricorso D.F.. La liquidazione delle spese in favore della parte civile in primo grado non risulta sia stata rapportata al numero dei soggetti soccombenti in origine destinatari della relativa condanna, sicché la riduzione degli stessi, conseguente alle assoluzioni rese in appello, finisce per essere indifferente al fine. Quanto alla estensione della riduzione apportata per le circostanze di cui all'art. 62-bis c.p., infine, il ricorso è generico perché manca di indicare gli elementi- pretermessi dai giudici del merito nel rendere il relativo giudizio- che avrebbero consentito il riconoscimento delle attenuanti atipiche nella loro massima estensione, risultando quello evocato (il modesto importo delle dazioni indebite ricevute) già preso in considerazione nel determinare la pena base. 5. Alla reiezione dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla refusione di quelle affrontate dalla parte civile in sede di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile ASL (OMISSIS), che liquida in Euro 3510,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 6 settembre 2021. Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021
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