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Reati contro la PA

Corruzione: deve sussistere un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa di utilità

Corruzione

Cassazione penale sez. VI, 09/12/2020, n.3765

In tema di corruzione, il reato è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo, non potendo quindi assumere rilievo ove derivi dagli stretti rapporti personali preesistenti tra il pubblico agente ed il privato.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'assunzione di un lavoratore da parte della titolare di un'impresa di trasporti pubblici, a seguito dell'interessamento di un dirigente comunale, non fosse di per sé configurabile quale utilità derivante dal patto corruttivo, dovendosi accertare se l'atto di favoritismo trovasse autonoma giustificazione nella relazione sentimentale esistente tra il pubblico agente e la suddetta imprenditrice).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 luglio 2020 il Tribunale di Napoli ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 8 giugno 2020, con la quale è stata applicata in aggiunta a misura interdittiva, anche la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., nei confronti di M.R.R., in relazione ai reati di corruzione propria e falso ideologico di cui ai capi A) e B) della contestazione provvisoria. 2. Ha proposto ricorso la M. tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche poste a fondamento della gravità indiziaria. Posto che solo in data 4 aprile 2019 la ricorrente era stata iscritta tra gli indagati per il reato di corruzione sulla base di elementi emergenti dalle indagini, diversi da quelli in forza dei quali erano state autorizzate le prime intercettazioni nei confronti di vari soggetti, tra i quali tale R., segnala che queste si riferivano ad un filone incentrato su accordi tra pubblici ufficiali e altro soggetto che interloquiva con esponenti malavitosi, in relazione ad appalti pubblici e che un successivo decreto aveva disposto operazioni di intercettazione a carico di vari soggetti in relazione a ipotesi di turbativa di appalto con commistione politico-mafiosa. In data 23 novembre 2018 era stata sottoposta ad intercettazione la M. (RIT 3263/18), in relazione ad indizi di reità riferiti a reati di turbativa del procedimento di scelta del contraente e corruzione, correlati all'operatività di un consorzio di imprenditori creato per pilotare l'aggiudicazione di appalto bandito dalla Regione Campania. Nella circostanza era stato segnalato che la M. era in rapporti con D.A.G., dirigente pubblico della Città Metropolitana di Napoli, e in sede di convalida il G.I.P. aveva sottolineato i rapporti assidui tra i due con la M. che frequentava l'ufficio del Dirigente. Il contesto di indagine avrebbe dovuto comunque ritenersi diverso da quello nel quale erano maturati i reati per i quali era stata ravvisata la gravità indiziaria nei confronti della ricorrente. Ciò avrebbe dovuto valere anche con riguardo alle intercettazioni disposte nel marzo 2019 e poi nell'aprile 2019 nei confronti del D.A., allorchè erano stati richiamati i precedenti decreti, relativamente alle attività criminose concernenti fatti corruttivi, condizionanti l'assegnazione di pubbliche gare o concessioni rilasciate dalla Regione Campania. Il Tribunale aveva erroneamente interpretato le risultanze processuali, ritenendo omogenei fatti la cui eterogeneità era affermata in realtà dagli stessi inquirenti. Segnala la ricorrente che erroneamente era stato applicato dal Tribunale il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Cavallo. In particolare era stato prospettato il vincolo della continuazione tra i vari reati e dunque un profilo di connessione ex art. 12 c.p.p., essendosi fatto riferimento al coinvolgimento di R. nel capo C), poi ritenuto dal G.I.P. assorbito nel capo A), ed essendosi inoltre ritenuto che anche la M. e il D.A. fossero interessati all'affare del trasporto su gomma nella Regione Campania. Ma quanto al R. non erano stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza e inoltre il rapporto tra M. e D.A. era diretto e non mediato dal R.. Quanto al resto la M. non era stata attinta da titoli cautelari diversi da quello oggetto del ricorso sicchè la prospettazione della continuazione era apodittica, considerando l'altra vicenda non riguardava la M. se non per il fatto che apparteneva al consorzio. Sotto altro profilo la ricorrente segnala che contraddittoriamente il Tribunale aveva da un lato prospettato la medesimezza dei fatti-reato e poi fatto riferimento ad un profilo di connessione. Inoltre la ricorrente prospetta carenza di motivazione del decreto del G.I.P. del 23/11/2018 in ordine al ricorso alle intercettazioni. Non era stato specificamente spiegato perchè dovesse essere sottoposta a tale mezzo la ricorrente, soggetto non indagato, ciò che avrebbe imposto di dar conto del collegamento tra il soggetto e il fatto-reato e dei motivi per cui il soggetto terzo dovesse essere sottoposto ad intercettazioni. Il P.M. nel decreto d'urgenza aveva sul punto espresso rilievi generici mentre il G.I.P. aveva ritenuto che fosse prevedibile che D.A. e M. parlassero di un imminente incontro legato agli interessi del consorzio e che le intercettazioni fossero necessarie per la prosecuzione delle indagini, potendosi verificare gli obiettivi illeciti del consorzio e il ruolo della M.. Alla resa dei conti il G.I.P. non aveva sanato le lacune del provvedimento del P.M., finendo per disvelare l'utilizzo del mezzo ai fini della ricerca del reato. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di corruzione. L'ipotesi di corruzione era incentrata sul compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, da parte del D.A., che aveva autorizzato la società amministrata dalla ricorrente ad espletare un servizio di trasporto pubblico nell'isola di Capri, in cambio di favori sessuali e dell'assunzione di tal S.A.. Ma il Tribunale aveva escluso che, data la relazione intercorrente tra i due, potesse farsi riferimento ai favori sessuali in termini sinallagmatici. Inoltre aveva contraddittoriamente fatto riferimento all'intento del D.A. di conservare il rapporto con la M. e ottenere l'assunzione del S., figlio di un amico del D.A., ma in concreto non era stato chiarito come si collocasse tale assunzione rispetto ad un patto corruttivo, fermo restando che poi il S. era stato assunto da altro imprenditore nel quadro di un patto corruttivo contestato al capo D) al D.A. e a L.R.. Inoltre avrebbe dovuto rimarcarsi la legittimità del rilascio dell'autorizzazione da parte del D.A., riconosciuta con sentenza del T.A.R., dovendosi escludere sulla base di una ricostruzione degli atti compiuti un profilo di contrarietà ai doveri di ufficio. 2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al delitto di falso ideologico. Il Tribunale aveva valorizzato alcune circostanze ma omesso di considerare gli elementi dai quali era dato evincere che la M. si era attivata con sollecitazioni e richieste formali per far emergere la realtà dei fatti, come dalla predetta sottolineato in plurime conversazioni e dalla produzione di fotografie dello stato dei luoghi. Per contro il D.A. aveva accolto le sollecitazioni dopo verifiche dei dati documentali e fotografici e aveva provveduto a far redigere una integrazione del verbale di ispezione. 2.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Il Tribunale aveva fatto riferimento al pericolo di reiterazione per la gravità dei fatti, la loro ripetitività, la spregiudicatezza, e al pericolo di inquinamento probatorio, stante la inusuale capacità persuasiva della ricorrente. Ma non aveva tenuto conto della concomitante applicazione di misure interdittive nei confronti della ricorrente e del D.A., non essendo stato spiegato come i rapporti instaurati tra i due potessero costituire terreno fertile per nuove condotte contra legem, trattandosi di dar conto di circostanze che rendevano probabile che l'agente, nonostante la diversa veste, potesse continuare a tenere condotte parimenti offensive. Nè avrebbe potuto farsi riferimento alla figura del R., mentre con riguardo al pericolo di inquinamento probatorio le affermazioni del Tribunale non erano state riferite a specifici rischi di alterazione di fonti di prova ma limitate all'assertiva considerazione della capacità persuasiva, avulsa dalla struttura del compendio indiziario. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, riguardante l'utilizzabilità delle intercettazioni, è infondato. 1.1. L'assunto difensivo si incentra sull'eterogeneità dei reati per i quali erano state autorizzate le operazioni di intercettazione rispetto a quelli per i quali è stata emessa la misura cautelare nei confronti della ricorrente, discendendone l'assenza in parte qua di un provvedimento autorizzativo e la non configurabilità della connessione tra gli uni e gli altri. La questione assume rilievo in rapporto a quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui al fine di impedire che il provvedimento autorizzativo si risolva in una delega in bianco, in contrasto con le garanzie contemplate dall'art. 15 Cost., "in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, semprechè rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 c.p.p. " (Sez. U. n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, 277395). Ciò significa che, al di fuori dell'ipotesi di reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza, il risultato delle operazioni di intercettazione è utilizzabile solo con riguardo ai reati per i quali le stesse sono state autorizzate ovvero per reati ad essi connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., che di per sè consentano il ricorso allo strumento, rispetto ai quali è dunque ravvisabile la possibilità di estensione del presupposto legittimante in rapporto ad una almeno parziale comunanza dei fatti sotto il profilo sostanziale. 1.2. Nel caso di specie è indubbio che all'origine delle operazioni di intercettazione vi sia stata la verifica di una notizia di reato incentrata su interferenze politico-affaristiche, con collegamenti con la criminalità organizzata, nel settore degli appalti, ipotesi che vedeva al centro tale R., quale soggetto in grado di condizionare l'esito delle gare in forza della sua capacità di influenza. Ma nello sviluppo dell'indagine è stato poi dato conto della costituzione di un consorzio interessato all'aggiudicazione di un importante appalto nel settore del trasporto terrestre. E corrispondentemente sono state disposte operazioni di intercettazione volte specificamente alla verifica dell'operatività di tale consorzio, con riferimento alla ravvisabilità dei reati di cui agli artt. 353,319,321 c.p., D.L. 151 del 1991, art. 7. In particolare proprio nel quadro di tale verifica è stato posto l'accento sul fatto che del consorzio era parte anche l'odierna ricorrente M. e che costei aveva una stretta relazione con D.A.G., dirigente del settore trasporti della Città Metropolitana, specificamente coinvolto nel settore di interesse del consorzio. In data 23 novembre 2018 il P.M. ha emesso un decreto autorizzativo in via d'urgenza, per il monitoraggio delle utenze del D.A. e della M., rilevando che: 1) era venuto in rilievo il ruolo centrale del "dottore", cioè del D.A.; 2) costui era stato indicato quale dominus per la costituzione del consorzio; 3) il predetto e la M. avevano rapporti intimi e confidenziali; 4) il D.A. sponsorizzava in Regione Campania la cooperativa del R.; 5) era previsto per il giorno 27 novembre 2019 un incontro del D.A. con esponenti del consorzio, compresa la M.. A fronte di ciò il G.I.P. in sede di convalida del decreto d'urgenza, ha rilevato come oggetto dell'indagine fosse il consorzio di imprenditori, di cui faceva parte la M. in stretto rapporto con il D.A., e come fosse necessario verificare gli obiettivi illeciti del consorzio e il ruolo effettivo del D.A. e della M.. Allo sviluppo dell'indagine era ricollegabile l'iscrizione nell'apposito registro dei nomi del D.A. e della M. per i reati di cui agli artt. 110,81,318,319,321 c.p., avvenuta il 4 aprile 2019. Inoltre in data 18 aprile 2019 è stato emesso dal P.M. un nuovo decreto di urgenza, relativo ad intercettazione tra presenti e all'uso di captatore informatico, disposto nei confronti del D.A., cui è seguito il decreto di convalida del G.I.P. nel quale è stato sottolineato come da un'informativa di P.G. avesse trovato conferma il ruolo centrale del D.A., che avrebbe avuto contatti telefonici o di persona con imprenditori interessati all'aggiudicazione di appalti mettendo in opera condotte corruttive o favoritismi nei confronti dell'imprenditrice M.R., cui era legato da rapporto sentimentale. E' di tutta evidenza in tale quadro che l'iscrizione nell'apposito registro del D.A. e della M. consentiva di leggere specificamente tale decreto autorizzativo in modo da dar conto di quei fatti connotati da rapporti corruttivi o da favoritismo verso la M., che erano in parte già emersi e che avrebbero formato oggetto di ulteriore verifica nel prosieguo dell'indagine, poi dando origine alla misura cautelare. Ma al tempo stesso avrebbe dovuto rimarcarsi il dinamico sviluppo delle condotte illecite monitorate, essendosi fin dal novembre dato conto del ruolo del D.A. e del suo rapporto con la M., nel quadro della verifica dell'operatività del consorzio, ed essendosi poi progressivamente focalizzata l'attenzione sui rapporti corruttivi e sui favoritismi del D.A. nei confronti della M.. Ciò val quanto dire che, pur non essendosi perso di vista lo sfondo dell'indagine e il persistente interesse per le vicende legate agli appalti, che vedeva comunque al centro anche il D.A., si era inserito nel quadro più generale un tema di indagine specifico, coinvolgente personaggi già monitorati, in particolare lo stesso D.A. e la M.. 1.3. Va a questo punto sottolineato come la misura cautelare abbia ad oggetto un reato di corruzione peculiarmente collegato alla vicenda dell'autorizzazione rilasciata dal D.A. alla società della M. per l'esercizio del trasporto pubblico di linea a Capri, e un reato di falso ideologico, che si inserisce nella medesima trama, volta a favorire la M.: i fatti vanno fatti risalire alla presentazione della domanda da parte della M. nel (OMISSIS) e si protraggono fino al (OMISSIS). A ben guardare dunque la specifica vicenda si interseca con quella che ha fatto da cornice e da sfondo e con l'operatività del consorzio, rispetto al quale era comunque distinguibile il ruolo del D.A. e il suo stretto rapporto con la M.. In tale prospettiva deve rilevarsi che dall'aprile del 2019 il tema diretto delle intercettazioni era costituito anche dai favoritismi del D.A. verso la M., che trovavano riscontro nell'iscrizione dei predetti nell'apposito registro. Ma per il periodo precedente il tema diretto, riconducibile ad ipotesi di reato di corruzione e turbativa d'asta, già inglobava, almeno dal (OMISSIS), anche la verifica dei rapporti tra la M. e il D.A., inquadrati all'interno dell'operatività del consorzio. Sviluppando il ragionamento può dirsi che rispetto ai reati di corruzione e falso ideologico, oggetto della misura cautelare, sono certamente utilizzabili le operazioni di intercettazione telefoniche eseguite a partire dall'aprile 2019, allorchè rapporti corruttivi e favoritismi erano entrati nel fuoco dell'investigazione, concorrendo a legittimare le operazioni di monitoraggio e captazione. D'altro canto è indiscutibile, in base all'impostazione accusatoria, che il reato di falso si collochi all'interno della trama illecita e costituisca uno strumento per favorire la M., nell'ambito di un medesimo disegno criminoso. Ma nel contempo deve ritenersi che sia ravvisabile quella parziale medesimezza del fatto che dà sostanza alla connessione in senso sostanziale anche per il periodo precedente all'aprile 2019, allorchè i rapporti tra il D.A. e la M. erano monitorati nell'ambito dell'indagine sul cartello di imprenditori: va infatti rimarcato come sia sul punto tutt'altro che illogica la valutazione del Tribunale che, a prescindere dall'ulteriore riferimento al reato sub C) e alla posizione del R., ha comunque, con motivazione autonomamente rilevante, concretamente ravvisato tra i reati alla base delle operazioni di intercettazione e quelli poi posti a fondamento della misura cautelare una connessione derivante dal vincolo della continuazione, riferita specificamente ai soggetti monitorati, cioè il D.A. e la M.. Se invero la continuazione implica il medesimo disegno criminoso, per la cui integrazione è necessario "che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali" (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), deve rilevarsi come la coesistenza di ipotesi di condotte illecite, le une riconducibili all'operatività del consorzio e le altre ai progetti imprenditoriali della M., risulti specificamente qualificata dal ruolo del D.A. e come finiscano per assumere rilievo e valore unificante proprio i rapporti di quest'ultimo con la M., all'origine dei prospettati interessamenti e favoritismi. Ciò consente di rilevare che, contrariamente agli assunti difensivi, le indagini e le operazioni di intercettazione avevano ad oggetto una trama illecita, che, con riguardo al D.A. e alla M., si divaricava in più settori compresenti, dovendosi dunque escludere la radicale eterogeneità dei reati, in realtà unificabili rispetto ai due indagati sotto il vincolo della continuazione. 1.4. Non assume rilievo il fatto che i decreti autorizzativi richiamassero a mano a mano i precedenti e il quadro originario delle indagini e neppure risulta rilevante la circostanza che le operazioni fossero state autorizzate, prospettando l'aggravante di cui al D.L. 151 del 1991, art. 7 poi non contestata alla M. e al D.A. e comunque estranea al tipo di reati loro addebitati con l'ordinanza genetica. Va infatti ribadito che non è mai venuto meno lo sguardo di insieme, ma nel quadro generale si è poi delineata una vicenda più specifica, comunque legata all'altra, con riguardo ai due indagati. D'altro canto è inconferente che dell'indagine iniziale non vi sia traccia nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, dovendosi aver riguardo ai profili di legittimazione delle operazioni di captazione e dunque alla possibilità o meno di inquadrare sul piano sostanziale il reato venuto in evidenza attraverso le captazioni all'interno della stessa sfera di copertura offerta dal titolo legittimante, ciò che nel caso di specie risulta possibile sulla base delle considerazioni in precedenza formulate, a prescindere dall'esito delle indagini riguardanti il tema che ad esse aveva dato origine. Nè ai fini dell'utilizzabilità dei risultati occorre che il reato ulteriore sia mai stato specificamente ipotizzato nei primi decreti quale tema legittimante o che sia stato specificamente ipotizzato a livello di gravità indiziaria il ruolo svolto dagli indagati. Deve invero premettersi che le operazioni di intercettazione non implicano l'individuazione di un soggetto responsabile, ma una qualificata consistenza indiziaria in ordine all'ipotizzabilità di un reato. Inoltre deve rimarcarsi che nel caso di specie sono state applicate le norme in tema di reati di criminalità organizzata e che dunque è stato fatto riferimento alla sufficienza indiziaria e alla necessità piuttosto che alla indispensabilità delle operazioni di intercettazione. Sta di fatto comunque che nell'ambito dei provvedimenti autorizzativi sono stati via via prospettati situazioni, interessi e ruoli dei protagonisti ed è stato posto in rilievo il grado del rispettivo coinvolgimento, divenuto a mano a mano pregnante. Con riferimento al D.A. e alla M., in particolare, si è segnalato come gli stessi fossero uniti da uno stretto rapporto e come la donna facesse parte del consorzio rispetto al quale il D.A. aveva avuto un ruolo di dominus: ciò significa che è stato apprezzato ai fini della legittimazione alle operazioni di captazioni il ruolo dei singoli e che tale ruolo può essere assunto come parametro di riferimento per le valutazioni di natura sostanziale in ordine al legame intercorrente tra i reati ipotizzati, così come posti a fondamento delle captazioni. E' dunque in tale prospettiva, a prescindere da quanto rilevato dalla difesa in ordine al ruolo del R. e alla vicenda oggetto del capo C) e a prescindere dai richiami al quadro complessivo delle indagini, che è ravvisabile il vincolo sostanziale tra i reati posti a fondamento delle captazioni e quelli addebitati in questa sede alla ricorrente, che consente di affermare l'utilizzabilità dei relativi risultati anche per il periodo anteriore all'aprile 2019. 1.5. Deve inoltre ritenersi del tutto infondata l'eccezione difensiva, relativa alla mancanza di motivazione del decreto autorizzativo del 23 novembre 2018. E' stato invero richiamato sia dal P.M. sia dal G.I.P. il quadro delle indagini svolte e inoltre è stato dato conto delle risultanze dell'informativa del 23 novembre che era valsa a connotare il costituito consorzio, l'interesse per l'appalto indetto dalla Regione, il ruolo centrale del "dottore" e lo stretto rapporto di quest'ultimo con la M.. E' stato dunque sottolineata sia la necessità di approfondimento in relazione alle finalità del consorzio sia in relazione alle condotte del D.A. e della M., e nel contempo è stata suffragata l'urgenza della captazione, stante l'imminente incontro programmato per il giorno 27 novembre. La motivazione si inserisce dunque nel complessivo sviluppo delle indagini, non alla ricerca del reato ma alla ricerca degli elementi di conferma di un'operatività illecita di cui plurimi elementi avevano segnalato l'evoluzione. Sul punto dunque le deduzioni difensive, sostanzialmente assertive, non risultano idonee a vulnerare nè la specifica motivazione formulata nell'ordinanza impugnata nè quella posta a fondamento del decreto autorizzativo, di per sè idoneo a suffragare le operazioni di captazione di seguito effettuate. 2. E' fondato il secondo motivo di ricorso. 2.1. Sia l'ordinanza genetica sia quella del Tribunale hanno confermato l'ipotesi del patto corruttivo intercorso tra la M. e il D.A.. Senonchè il Tribunale ha escluso che potesse darsi rilievo alla prestazione da parte della M. di favori sessuali, in quanto tra la ricorrente e il D.A. intercorreva piuttosto una relazione che prescindeva dalla specifica vicenda. Il Tribunale ha dato invece rilievo all'assunzione in prova da parte della M. di tal S.A., figlio di un amico del D.A., soggetto che peraltro sarebbe stato poi assunto da altro imprenditore. Sono stati posti in luce gli elementi dai quali il Tribunale ha tratto il convincimento che la pur precaria assunzione del S. fosse dipesa dalla volontà della ricorrente di fare un piacere al D.A.. Per il resto è stato sottolineato come l'intera vicenda dell'autorizzazione allo svolgimento di un servizio pubblico di linea a Capri, rilasciata dal D.A., quale dirigente del settore trasporti della Città Metropolitana, fosse stata caratterizzata da un atteggiamento di favore verso la M., a fronte di una situazione di radicale incompatibilità, derivante proprio da quella stretta relazione di cui s'è detto. 2.2. Va però rimarcato che il delitto di corruzione postula un patto nel quale siano dedotti l'atto dell'ufficio e sinallagmaticamente la prestazione di un'utilità, nel senso che quest'ultima non può rilevare ex se al di fuori del suo specifico inserimento nell'illecita intesa (sul punto si rinvia Sez. 6, n. 39008 del 6/5/2016, Biagi, Rv. 268088; in senso analogo, per la necessità di dimostrare che l'utilità trova la sua causa nel compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, Sez. 6, n. 5017 del 7/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867). Ed allora l'affermazione che l'assunzione del S. costituiva il prezzo della corruzione, in quanto fatta per compiacere il pubblico ufficiale, deve essere necessariamente valutata alla luce del rilievo che tra la ricorrente e il D.A. intercorreva una relazione, protraentesi da tempo e non strettamente correlabile ad un atto dell'ufficio, ma semmai connotata da plurimi favoritismi da parte del D.A., che poneva talvolta l'ufficio a disposizione della M.. Vuol dirsi cioè che nel quadro di un'intesa prolungata che trovava la sua origine in un rapporto affettivo la prova di un patto corruttivo non avrebbe potuto discendere esclusivamente dalla constatazione della prestazione di un'utilità, a prescindere dalla specifica verifica della relazione causale tra l'esercizio della funzione e l'utilità arrecata, dovendosi in particolare stabilire se si trattasse o meno di compenso di tipo sinallagmatico. 2.3. Va sul punto osservato che il Tribunale, nel dar conto della relazione sentimentale, ha specificamente escluso che la M. l'avesse instaurata per corrompere il funzionario e nel contempo ha rilevato come i favoritismi addebitabili al funzionario fossero volti a consentirgli di mantenere un rapporto che lo appagava: risulta dunque apodittica in tale prospettiva l'ulteriore affermazione che i favoritismi erano volti altresì ad ottenere altre utilità, quale l'assunzione del S.. Ed invero tale assunto non risulta il frutto di una specifica analisi del tema e della dinamiche in forza delle quali ad un rapporto sentimentale avrebbe dovuto sovrapporsi la diversa dimensione di un programmato scambio di favori, tale per cui il favoritismo non era più correlato alla relazione ma costituiva l'oggetto di un patto nel quale era dedotta un'utilità. 2.4. I rilievi difensivi sul punto valgono dunque a vulnerare la motivazione, cogliendone l'inidoneità in rapporto alla ricostruzione del sinallagma, ciò che vale ad assorbire l'ulteriore profilo della natura del patto corruttivo, fermo restando che a tal fine non può escludersi la corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio di cui all'art. 319 c.p. per il solo fatto che in sede di giurisdizione amministrativa la delibera di autorizzazione a vantaggio della M. sia stata riconosciuta legittima. Va infatti sottolineato che il riferimento all'atto non può essere inteso solo in senso formale, in quanto il reato va correlato al comportamento complessivo del pubblico ufficiale, di cui deve essere verificata la contrarietà o meno ai doveri di ufficio, eventualmente desumibile anche da forme indirette e strumentali di favoritismo (sul punto si rinvia anche a Sez. 6, n. 17586 del 28/2/2017, Pastore, Rv. 269831). In ogni caso con riguardo al delitto di corruzione di cui al capo A) si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. 3. Il terzo motivo, relativo al delitto di falso ideologico, è inammissibile, in quanto volto a prospettare una diversa valutazione di merito, eccedente lo scrutinio di legittimità, e comunque manifestamente infondato. Nell'invocare elementi probatori idonei a suggerire una diversa ricostruzione la ricorrente non individua effettivi vizi del ragionamento del Tribunale e non ne confuta la sostanza: la circostanza che la ricorrente si fosse avvalsa della facoltà di accesso agli atti e avesse prodotto documenti e istanze nell'ambito del procedimento, non vale infatti a smentire il rilievo del Tribunale secondo cui il falso ideologico risiede non nell'insussistenza radicale della situazione prospettata dalla M. ma nel fatto che l'integrazione, protocollata il 27 giugno 2019, del verbale relativo al controllo effettuato il 18 giugno fosse stata redatta sulla base delle sollecitazioni ripetute della M., interessata a far emergere una determinata situazione di fatto, anche se, come replicato originariamente dal D.A., "in quel momento la situazione era quella. Loro hanno attestato quello che c'era in quel momento". Sta di fatto che per tale via il verbale aveva finito per essere eterodiretto dalla stessa ricorrente, la quale aveva convinto il D.A. a far introdurre l'integrazione, destinata a rappresentare un quadro conforme alle aspettative della M. nell'ambito del contenzioso originato dal ricorso presentato dal Comune di Capri. A fronte di ciò le deduzioni difensive, volte a sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario, risultano inammissibili. 4. E' infine fondato il quarto motivo, riguardante il tema delle esigenze cautelari. Il Tribunale, pur dando atto della concomitante applicazione di una misura interdittiva, ha ritenuto che sussistessero sia il pericolo di reiterazione sia il pericolo di inquinamento probatorio, tali da giustificare l'ulteriore misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. Ma a tal fine si è limitato a formulare considerazioni assertive e generiche, incentrate sulla gravità dei fatti, sulla ripetitività, sulla spregiudicatezza, sul sistematico ricorso all'illecito esercizio della pubblica funzione, e, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, sulla inusuale capacità persuasiva. A ben guardare tali rilievi non sono in alcun modo suffragati dal riferimento alla concreta necessità dell'ulteriore misura cautelare, rispetto al divieto di esercitare attività di impresa, e a fronte della concomitante misura interdittiva applicata nei confronti del D.A.. In particolare non si spiega in che modo l'obbligo di presentazione alla P.G., considerata la peculiare natura di tale misura, avrebbe potuto concretamente contribuire a prevenire i rischi paventati. Quanto poi all'inquinamento probatorio, la verifica risulta priva di qualsivoglia riferimento all'inderogabile necessità di assicurare l'acquisizione o la genuinità delle prove, a fronte del quadro probatorio esistente e della peculiare consistenza e natura di esso. Anche in parte qua dunque si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio, con rigetto del ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con riferimento al reato di cui al capo A) e alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 7. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020. Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021
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